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Regol@mento in materia di accertamento con adesione

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Comune di Spoleto

Direzione Sportello Unico per l’Impresa e il Cittadino

Regol@mento in materia di accertamento con adesione

Il “Regolamento in materia di accertamento con adesione” è stato adottato dal

Consiglio Comunale con la deliberazione n° 157 del 29 dicembre 2004.

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Regolamento in materia di accertamento con adesione

Il “Regolamento in materia di accertamento con adesione”

è stato adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 157 del 29 dicembre 2004 ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446.

Il 30 dicembre 2004 si è proceduto al coordinamento formale del testo.

CAPO I - PRINCIPI GENERALI ... 3

Articolo 1 - Finalità ... 3

Articolo 2 - Oggetto di definizione ... 3

Articolo 3 - Ambito di applicazione... 3

Articolo 4 - Effetti della definizione... 4

Articolo 5 - Riduzione delle sanzioni... 4

Articolo 6 - Ufficio competente e responsabile del procedimento ... 4

Articolo 7 - Attivazione della definizione con adesione... 4

CAPO II - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL’UFFICIO... 5

Articolo 8 - Iniziativa dell'ufficio ... 5

Articolo 9 - Comparizione, termini e avvio del procedimento ... 5

Articolo 10 - Contraddittorio e contenuto della definizione ... 5

CAPO III - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE ... 6

Articolo 11 - Procedimento ad iniziativa del contribuente... 6

Articolo 12 - Effetti dell'istanza... 6

CAPO IV - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ... 7

Articolo 13 - Attività istruttoria ... 7

Articolo 14 - Atto di accertamento con adesione ... 7

CAPO V - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE ... 7

Articolo 15 - Perfezionamento della definizione. ... 7

Articolo 16 - Termini e modalità di versamento. ... 7

Articolo 17 - Versamento rateale. ... 7

Articolo 18 - Ricevuta di pagamento e garanzia ... 8

CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI... 8

Articolo 19 - Norme transitorie e finali... 8

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CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Il Comune di Spoleto introduce nel proprio ordinamento l’istituto dell’accertamento con adesione al fine di instaurare con i contribuenti un migliore rapporto ispirato a principi di collaborazione e di trasparenza e nell’intento di ridurre al minimo le controversie tributarie.

Articolo 2 - Oggetto di definizione

1. Possono formare oggetto di definizione secondo le modalità del presente regolamento i tributi e le entrate comunali.

2. Nel prosieguo della trattazione il termine entrata è da intendersi sinonimo di tributo.

3. Il Regolamento riguarda, in particolare:

a) imposta comunale sugli immobili;

b) tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche;

c) canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche;

d) imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;

e) canone per il servizio di disinquinamento delle acque;

f) tassa sulle concessioni comunali;

g) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

h) tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani interni;

i) imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

l) canone per l'installazione degli impianti pubblicitari su suolo pubblico.

4. La definizione può essere effettuata anche solo per alcuni dei periodi di riferimento dell'entrata.

5. Nel caso di più coobbligati, il procedimento di definizione può essere perfezionato anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. 1

Articolo 3 - Ambito di applicazione

1. Il procedimento di definizione può essere applicato nell'ambito delle attività di controllo mirate all'accertamento dell'entrata, oppure dopo la notifica del relativo avviso, esclusivamente nei casi in cui l’ufficio si avvale di parametri, studi, stime, valutazioni e altri strumenti analoghi, previsti dalla legge e dai regolamenti comunali, suscettibili di apprezzamento valutativo nella fattispecie concreta.

2. Il procedimento di definizione, pertanto, non si applica:

a) nei casi in cui l'accertamento è basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione dell'entrata;

b) nell'ambito delle attività di mero controllo formale, finalizzate alla liquidazione e

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riscossione dell'entrata;

c) ai soli fini di ridurre le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi di dichiarazione e pagamento dell'entrata, ferma restando l'applicabilità delle apposite circostanze esimenti, attenuanti o agevolative;

d) agli accertamenti dell’ufficio divenuti definitivi per mancata proposizione del ricorso da parte del contribuente avverso l’avviso di accertamento;

e) nei confronti dell’esito di giudizio divenuto inappellabile a seguito dello svolgimento del contenzioso.

3. La richiesta dell'ufficio di presentare chiarimenti, atti e documenti, oppure l'invio di questionari, non costituiscono di per sé avvio del procedimento di definizione.

4. È esclusa la possibilità di adesione parziale riguardante singole fattispecie oggetto dello stesso atto, denuncia o dichiarazione.

Articolo 4 - Effetti della definizione

1. L'atto di accertamento con adesione:

a) non è impugnabile né da parte dell’ufficio né da parte del contribuente;

b) non è soggetto ad integrazioni o modifiche da parte dell'ufficio;

c) non rileva a fini diversi da quelli contemplati nel presente regolamento.

2. La definizione non esclude l'ulteriore attività di accertamento nei casi in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi che rendano possibile l'accertamento di una maggiore entrata in misura superiore al trenta per cento di quella definita ovvero la definizione riguardi accertamenti parziali.

3. Con il perfezionamento della definizione, perdono efficacia l'avviso di accertamento e gli atti di controllo posti in essere dall'ufficio.

Articolo 5 - Riduzione delle sanzioni

1. Per effetto della definizione, le sanzioni per le violazioni degli obblighi di dichiarazione e pagamento dell'entrata sono ridotte alla misura di un quarto del minimo di legge.

2. La riduzione non si applica alle sanzioni irrogate in sede di mera liquidazione dell'entrata, né alle sanzioni concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.

3. In ogni caso, resta ferma l'applicabilità delle circostanze esimenti previste dall'apposito sistema sanzionatorio.

Articolo 6 - Ufficio competente e responsabile del procedimento

1. Competente alla definizione dell’accertamento è l’ufficio responsabile della gestione del relativo tributo nella persona del funzionario responsabile individuato dall’Amministrazione comunale, secondo i parametri metodologici fissati per legge.

Articolo 7 - Attivazione della definizione con adesione

1. Il procedimento di accertamento con adesione può essere attivato dall’ufficio competente oppure dal contribuente di propria iniziativa.

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CAPO II - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL’UFFICIO

Articolo 8 - Iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio competente, prima della notifica dell’avviso di accertamento, invia al contribuente, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un invito a comparire contenente le seguenti indicazioni:

a) l’entrata oggetto dell'accertamento;

b) il periodo o i periodi interessati dall'accertamento;

c) le ragioni dell'invito;

d) la data e il luogo di comparizione;

e) i benefici della possibile definizione;

f) l'avvertenza, senza obbligo per l’ufficio di ulteriori comunicazioni, che la mancata comparizione:

f.1. determina il mancato avvio del procedimento di definizione;

f.2. impedisce di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell’avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l’invito a comparire.

2. L’attivazione del procedimento di accertamento con adesione non esclude la possibilità per l’ufficio di ricorrere all’esercizio di annullamento in autotutela ove, dall’analisi delle motivazioni poste a base dell’accertamento, dovesse emergere l’infondatezza della pretesa fiscale o l’illegittimità dell’atto predisposto.

3. Nel caso di più coobbligati, l'invito può essere notificato a ciascun coobbligato.

4. L’invito a comparire deve essere trasmesso almeno trenta giorni prima della data fissata per la comparizione.

Articolo 9 - Comparizione, termini e avvio del procedimento

1. Il procedimento prende avvio con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito nell’invito.

2. Il contribuente, fino a sette giorni prima della data fissata per l’inizio del procedimento, su semplice comunicazione, può chiedere di rinviare la data di comparizione di non oltre trenta giorni e, comunque, non oltre il termine entro il quale si prescrive il potere di accertamento del comune in riferimento all’annualità del tributo e/o entrata da definire.

3. La mancata comparizione nel giorno fissato determina il mancato avvio al procedimento rendendo priva di ogni effetto l'eventuale successiva richiesta di definizione da parte del contribuente per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l’invito a comparire. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in un apposito verbale, sottoscritto dal responsabile del procedimento, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al contribuente.

Articolo 10 - Contraddittorio e contenuto della definizione

1. I soggetti interessati alla definizione possono intervenire personalmente ovvero tramite rappresentante legale o persona appositamente delegata. In ogni caso, è consentita la rappresentanza a mezzo di un procuratore speciale iscritto negli albi dei soggetti abilitati alla assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma

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dati, le notizie, gli elementi che ritiene utili per la definizione, anche ricorrendo alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ed esibisce i documenti originali in proprio possesso, depositandone copia vistata dall'ufficio per conformità all'originale.

3. Nel primo incontro, ove non sia possibile concludere il procedimento, l'ufficio fissa la data per la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione ai fini della conclusione del procedimento di definizione: per tale giorno, le parti si considerano convocate senza ulteriore comunicazione.

L'ufficio e il contribuente possono concordare altri incontri, non oltre i quindici giorni successivi, se necessari a consentire la produzione degli ulteriori documenti e di ogni altro elemento utile per la definizione.

4. Su richiesta del contribuente, la definizione può essere estesa ad altri periodi di imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell’ufficio.

5. L'ufficio redige un sintetico verbale di tutti gli incontri, indicando la documentazione prodotta e gli altri elementi forniti dal contribuente.

6. Le omissioni o dichiarazioni non veritiere da parte del contribuente legittimano l'ulteriore azione di accertamento, fatta salva la segnalazione all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni penali in materia di false dichiarazioni.

CAPO III - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

Articolo 11 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il procedimento di definizione può essere avviato su iniziativa del contribuente anche prima della notifica di un avviso di accertamento ovvero in epoca successiva qualora l’avviso non sia stato preceduto dall'invito dell'ufficio a comparire per la definizione dell'entrata. In ogni caso l’istanza non è ammessa qualora l’avviso di accertamento sia divenuto definito per decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alla commissione tributaria provinciale.

2. L'istanza del contribuente deve essere motivata e completa degli elementi probatori, idonei a consentire all'ufficio di formulare una proposta di definizione dell'entrata e deve riportare le generalità, il domicilio, il codice fiscale, il recapito telefonico, il telefax o la posta elettronica, nonché gli estremi dell'eventuale avviso di accertamento.

3. L'istanza, in carta libera, può essere consegnata direttamente all'ufficio, che rilascia ricevuta, o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, oppure inviata anche per via telematica.

4. Il procedimento di definizione, avviato su iniziativa del contribuente, è disciplinato dalle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10.

Articolo 12 - Effetti dell'istanza.

1. Con l’istanza il contribuente manifesta la disponibilità a valutare la proposta di definizione che l'ufficio predisporrà, senza alcun impegno preventivo ad aderirvi.

2. La mancata definizione non preclude al contribuente la contestazione in giudizio dell'avviso di accertamento notificato.

3. La presentazione dell'istanza, successiva alla notifica di un avviso di accertamento, sospende i termini per ricorrere e riscuotere per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di consegna, invio o spedizione: i termini riprendono a decorrere dalla notifica dell'eventuale diniego da parte dell'ufficio.

4. L’ufficio entro trenta giorni dal ricevimento:

a) respinge l’istanza se non ravvisa i presupposti per formulare una proposta di definizione;

b) accoglie l’istanza se, al contrario, ne ravvisa i presupposti; in tal caso formula la proposta di definizione sulla base della medesima e, indicando la data e il luogo per la sottoscrizione dell'atto

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di accertamento con adesione, invita il contribuente a comparire per l'avvio dell’eventuale contraddittorio al fine di acquisire, ove necessario, ulteriori elementi.

5. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento impedisce l'avvio del procedimento di definizione.

6. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento, successiva all'avvio del procedimento, comporta la rinuncia all'istanza e la chiusura del procedimento di definizione. In ogni caso, il contribuente può rinunciare al procedimento di definizione mediante un'apposita comunicazione.

7. Nel caso di coobbligati, ove sia intervenuto l'accertamento con adesione da parte di un obbligato prima della proposizione del ricorso da parte di un altro, l'ufficio richiede l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.

CAPO IV - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 13 - Attività istruttoria

1. L'ufficio compie tutta l'attività istruttoria necessaria per la definizione dell'entrata, relativamente ai periodi interessati dal procedimento e, a tal fine, si avvale di dati, notizie ed elementi già disponibili od acquisiti nel corso del procedimento di definizione, compresi quelli forniti dal contribuente.

Articolo 14 - Atto di accertamento con adesione

1. L'atto di accertamento con adesione è redatto per iscritto in duplice esemplare, firmato dal contribuente o da chi lo rappresenta e dal responsabile del procedimento.

2. L'atto deve contenere:

a) gli elementi di fatto e diritto, nonché i motivi della definizione;

b) la determinazione dell'entrata, delle sanzioni e di ogni altra somma dovuta;

c) le modalità e i termini di pagamento, nonché le garanzie per i casi di versamento rateale.

CAPO V - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 15 - Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto oppure della prima rata, accompagnata dalla prestazione della garanzia ove prescritta.

2. Il versamento deve essere eseguito con le stesse modalità di pagamento previste per ciascuna entrata e, in mancanza di un'apposita disciplina, presso la Tesoreria comunale.

Articolo 16 - Termini e modalità di versamento.

1. L'intero importo, dovuto per effetto della definizione, deve essere versato entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento di cui all’articolo 14.

2. Nel caso di entrate riscosse a mezzo ruolo, l'ufficio procede all'iscrizione dell'importo dovuto: in caso di mancato pagamento del conseguente avviso il contribuente decade automaticamente dal beneficio della riduzione delle sanzioni e l'ufficio provvede direttamente all'iscrizione a ruolo delle ulteriori somme.

Articolo 17 - Versamento rateale.

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ratealmente, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 8 del “regolamento generale per la gestione delle entrate comunali” adottato con la deliberazione consiliare n° 51 del 25 marzo 1999 e successive modificazioni. 2

Articolo 18 - Ricevuta di pagamento e garanzia

1. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio, mediante consegna diretta o spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza dell'avvenuto pagamento e la garanzia ove prescritta. A seguito dell'acquisizione della ricevuta e dell'eventuale garanzia, l'ufficio rilascia al contribuente una copia dell'atto di accertamento con adesione.

2. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione e l'importo residuo è riscosso in un'unica soluzione, anche nei confronti del soggetto garante.

CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 19 - Norme transitorie e finali.

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n° 218.3

2 L’articolo 8 del “regolamento generale per la gestione delle entrate comunali” così recita “Articolo 8 - Dilazione di pagamenti.

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, aventi natura tributaria e no, nella fase che precede la riscossione coattiva - previa domanda in carta semplice del debitore e verifica di accertato, documentato, stato di necessità - possono essere concesse dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti: a) inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni; b) durata massima di diciotto mesi; c) decadenza automatica2 dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata con riscossione in un’unica soluzione del debito residuo; d) scadenza di ciascuna rata entro l’ultimo giorno del mese; e) applicazione degli interessi legali su base mensile, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento del tributo e/o dell’entrata comunale se l’istanza è stata presentata prima di tale data, ovvero dalla data di presentazione dell’istanza in caso contrario.

2. Nel caso di domanda successiva all’inizio della procedura di riscossione coattiva, le dilazioni e le rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l’ammontare del debito risulti superiore a € 2.582,28 (eur duemilacinquecentottantadue/28),il debitore dovrà prestare idonea garanzia fidejussoria o bancaria.

3. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate per le quali sia stata già concessa una precedente dilazione o rateazione.

4. Ad ogni dilazione o rateazione vanno, comunque, applicati gli interessi legali. Qualsiasi accordo o patto sottoscritto in violazione a tale principio è nullo.”

articolo 59. Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili. 1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono: …… n) razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite sistema bancario; …..”.

3 Il decreto legislativo 19 giugno 1997, n° 218 contiene “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1997, n° 165.

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