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Regol@mento disciplinante le modalità per l’alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Spoleto

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. . . . . . . . . . Comune di Spoleto

Direzione Operativa Centrale

Regol@mento disciplinante le modalità per l’alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Spoleto

Il “Regolamento disciplinante le modalità per l’alienazione del patrimonio

immobiliare del Comune di Spoleto” è stato adottato dal Consiglio Comunale con la

deliberazione n° 64 del 27 giugno 2008.

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Regolamento disciplinante le modalità per l’alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Spoleto

Il “Regolamento disciplinante le modalità per l’alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Spoleto” è stato adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 64 del 27 giugno 2008.

Il 4 dicembre 2008 si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e pubblicato a cura della segreteria generale - nell’ambito dell’attività di rilevazione e catalogazione degli atti normativi comunali - al solo fine di agevolare la leggibilità dell’opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell’ente. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e modificato le norme regolamentari.

L’UFFICIO COORDINAMENTO NORMATIVO Il vice segretario generale

Dott. Vincenzo RUSSO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento ... 3

Art. 2 - Beni alienabili ... 3

Art. 3 - Programmazione delle alienazioni ... 3

Art. 4 - Stima e avvio delle procedure... 3

Art. 5 - Modalità di scelta del contraente... 4

Art. 6 - Procedura aperta... 4

Art. 7 - Gara informale... 5

Art. 8 - Procedure particolari ... 6

Art. 9 - Norma finale – Entrata in vigore ... 6

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2. Il Regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, assicura adeguate forme di pubblicità, finalizzate ad acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto degli immobili.

3. Sono escluse dal presente regolamento le procedure di permuta e le alienazioni dirette ad Enti pubblici sulla base di specifiche intese.

Art. 2 - Beni alienabili 1. Possono essere alienati:

a) i beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile del Comune, come risulta dalla Conservatoria dei registri immobiliari e/o dal Catasto, nonché i beni dei quali il Comune è divenuto proprietario a titolo originario per espropriazione, usucapione, invenzione ed altre cause;

b) i beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio;

c) i beni immobili facenti parte del demanio del Comune per i quali sia intervenuto o intervenga contestuale motivato provvedimento di sdemanializzazione;

d) i diritti reali costituiti sui beni immobili di cui alle precedenti lettere a), b), e c).

2. L’approvazione del Programma delle alienazioni di cui al successivo articolo 3 costituisce avvio delle procedure di sdemanializzazione o di cessazione di destinazione pubblica dei beni di cui alle lettere b) e c).

Art. 3 - Programmazione delle alienazioni

1. La relazione previsionale e programmatica, allegata al bilancio annuale di previsione, indica, per ogni anno di riferimento, il programma delle alienazioni del patrimonio immobiliare comunale.

2. Nel programma di cui al comma 1 è contenuta la stima del valore di ciascun immobile da mettere in vendita redatta dal Servizio Patrimonio del Comune e le relative modalità di alienazione.

3. La Giunta, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, affida, con il piano esecutivo di gestione, l'obiettivo dell’attuazione del programma delle alienazioni per quell'anno di riferimento ad un responsabile ("responsabile del programma delle alienazioni") il quale ha il compito di avviare le procedure previste nel presente regolamento entro l'esercizio finanziario di riferimento.

4. Il programma delle alienazioni può essere modificato o integrato in relazione al cambiamento di classificazione del bene, alle mutate esigenze dell’Amministrazione, nonché al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza o necessità.

5. Fermo restando quanto sopra stabilito, il Consiglio può stabilire in corso di esercizio, con proprio motivato provvedimento, di procedere all’alienazione di un determinato bene, ancorché non compreso nel programma delle alienazioni.

Art. 4 - Stima e avvio delle procedure

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1. Il dirigente responsabile del servizio patrimonio, ai fini della stima di cui al precedente

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articolo 3 comma 2, incarica uno o più tecnici dell'Ufficio tecnico affinché redigano distinte perizie estimative sulla base dei concorrenti valori di mercato.

2. In caso di carenza di organico di personale tecnico, debitamente accertata e dichiarata dal responsabile di struttura, le perizie di cui al comma 1 possono essere affidate all'Agenzia del Territorio od anche a professionisti esterni all'Ente.

3. La perizia estimativa deve contenere:

a) una relazione tecnica descrittiva del bene e del suo stato di conservazione;

b) la destinazione dell'immobile;

c) i criteri seguiti nella determinazione del valore di mercato;

d) il valore da porre a base delle procedure di alienazione, al quale devono essere aggiunte anche tutte le altre spese sostenute dall'Ente nel procedimento di vendita, ivi comprese quelle di stima e pubblicità.

4. Dopo l’approvazione del bilancio e del piano esecutivo di gestione, la procedura di alienazione viene avviata con atto del responsabile del programma delle alienazioni con il quale si individuano, per ciascuna tipologia di procedura indicata all'articolo 5, l'elenco degli immobili, il relativo valore, distinto eventualmente per singoli lotti, le forme di pubblicità, i tempi di esecuzione delle procedure ed il nominativo del responsabile del procedimento; con il medesimo atto vengono altresì approvati i singoli bandi di gara.

5. Nei limiti del possibile, il responsabile del programma delle alienazioni dispone affinché venga esperita un'unica procedura, per ciascuna tipologia, che comprenda tutti gli immobili da alienare in quell'anno.

6. Il valore base di vendita degli immobili è dato dalla perizia di cui al comma 3 al netto dell’IVA, se ed in quanto dovuta ai sensi di legge.

Art. 5 - Modalità di scelta del contraente

1. La vendita dei beni immobili avviene mediante procedura aperta o gara informale secondo quanto previsto dai successivi articoli, assicurando, ai sensi della legge 127/97 e dei principi comunitari, il rispetto dei criteri di trasparenza e di adeguata pubblicità.

Art. 6 - Procedura aperta

1. In via generale il patrimonio immobiliare del Comune viene alienato con il sistema della procedura aperta.

2. All'avvio del procedimento di alienazione, così come stabilito dall'articolo 4, comma 4, viene data la massima pubblicità per mezzo di apposito Avviso, tenuto conto del potenziale interesse all'acquisto del bene.

3. Gli avvisi sono pubblicati all'Albo pretorio comunale per un periodo minimo di venti giorni decorrenti dall'esecutività dell'atto con il quale sono stati approvati.

4. Quando il prezzo a base di gara non supera la somma di € 500.000,00 (eur cinquecentomila/00), gli avvisi devono inserirsi, almeno venti giorni prima del giorno fissato per l'incanto, oltre che all'Albo Pretorio del Comune, anche sul sito Internet dell’Amministrazione Comunale.

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Italiana. La pubblicazione deve avvenire almeno venti giorni prima della gara.

7. Qualora ritenuto opportuno, oltre alle forme di pubblicità stabilite ai precedenti commi, è possibile pubblicare gli avvisi di gara anche sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, su bollettini immobiliari, su riviste specializzate o su quotidiani a diffusione nazionale e/o regionale, nonché darne annuncio in televisione o utilizzare qualsiasi altro mezzo utile allo scopo.

8. La procedura di gara avviene con il metodo delle offerte da confrontarsi con il prezzo a base di gara. L’aggiudicazione è fatta in favore dell’offerta più conveniente. Per tale scopo le offerte contenenti il prezzo, scritto in cifre ed in lettere, redatte su carta bollata e sottoscritte con firma leggibile per esteso, dovranno inderogabilmente pervenire, unitamente a tutta l'altra documentazione prevista dal bando, entro il termine stabilito che, comunque, non potrà essere inferiore a venti giorni dalla data dell'avviso di gara.

9. Le offerte di cui al comma 8 devono in ogni caso pervenire all'Ufficio protocollo del Comune, inviate con ogni mezzo ritenuto opportuno o consegnate direttamente; non farà fede il timbro postale.

10. Le offerte pervenute vengono analizzate da una commissione appositamente costituita, che si attiene a quanto per ciò previsto dall'ordinamento giuridico – contabile vigente e alle disposizioni del presente regolamento.

11. Le cauzioni provvisorie, costituite da tutti i partecipanti alla gara in misura del 5%

dell’importo a base di gara, sono svincolate entro dieci giorni dalla gara, ad eccezione di quella prodotta dagli aggiudicatari che viene svincolata solo dopo la stipula del contratto di vendita.

12. L’alienazione del bene è possibile anche in presenza di una sola offerta sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione.

13. In presenza di due o più offerte uguali, si procederà a chiedere agli offerenti, una offerta migliorativa da presentarsi in busta chiusa, in caso di ulteriori offerte uguali si procederà con il sorteggio.

14. Il contratto è stipulato in forma pubblica o pubblico-amministrativa entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, previo versamento dell'intero importo dovuto e con oneri contrattuali a carico della parte acquirente.

15. Il bando di gara può consentire una dilazione di pagamento tenuto conto dell’entità del prezzo stesso, sino ad un massimo di 60 rate mensili; in tal caso a garanzia del pagamento delle rate di prezzo dilazionate sull’immobile oggetto di vendita sarà iscritta ipoteca a favore del Comune di Spoleto di importo doppio rispetto al prezzo dilazionato.

Art. 7 - Gara informale

1. Il sistema della gara informale può essere utilizzato in caso di precedente gara deserta, fermo restando che non è possibile modificare gli elementi essenziali della procedura e, secondo quanto riportato nel programma delle alienazioni, quando il valore dell'immobile da vendere viene stimato per un importo inferiore a € 100.000,00 (eur centomila/00); in tale ultima ipotesi, in base a verifiche effettuate dal Servizio Patrimonio del Comune, deve risultare che l'interesse all'acquisto, per la sua ubicazione, è ristretto ad una cerchia limitata agli abitanti della zona ove il bene si trova.

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2. In caso di gara informale viene data informazione del procedimento a tutti i

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potenziali interessati all'acquisto mediante procedure all'uopo ritenute più indicate, specificatamente stabilite dall’apposita lettera di invito.

3. Per le procedure di gara e di aggiudicazione si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 6, commi da 8 a 15, sostituendo il concetto di “avviso di gara” con quello di “lettera di invito”.

4. In caso di piccole porzioni di immobili o terreni posti in modo contiguo alle proprietà di un singolo cittadino, che fa espressa richiesta di acquisizione diretta e previo inserimento nel programma alienazioni, tali ratei o porzioni di immobili potranno essere ceduti in modo diretto a trattativa privata, previa acquisizione di adeguate informazioni e/o accertamento di diritti di terzi (es. diritti di prelazione da parte di confinanti e/o affittuari) e comunque nell’ambito del limite di importo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 8 - Procedure particolari

1. Il bando di gara e il relativo avviso devono espressamente indicare la circostanza che il bene oggetto della vendita sia gravato da diritti di prelazione in favore di terzi. In tal caso, in seguito all'esperimento delle procedure di gara di cui al presente Regolamento, l'alienazione dell'immobile al soggetto aggiudicatario sarà condizionata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito dell'avvenuta gara o nei diversi termini di legge.

2. In caso di alienazione di beni immobili vincolati da leggi speciali, realizzati con contributi statali o finanziati con mutui, prima di esperire il procedimento di vendita è necessario completare le formalità liberatorie dei vincoli e/o richiedere le necessarie autorizzazioni di legge.

Art. 9 - Norma finale – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alle norme di legge che disciplinano la materia.

2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio della relativa deliberazione di approvazione.

Riferimenti

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