Liquidazione delle indennità, previste dall'art. 11 della legge 21 novembre 1991 n. 374, nel periodo feriale.
(Risposta a quesiti del 14 giugno 2017)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 14 giugno 2017, ha adottato la seguente delibera:
“- vista la nota in data 11 novembre 2016 con la quale i Giudici di pace dell'Ufficio del Giudice di Pace di … dott. …, dott.ssa …, dott.ssa … e dott. … sottopongono i seguenti quesiti in tema di liquidazione delle indennità previste dall'art. 11 della legge 21 novembre 1991 n. 374, chiedendo in particolare di sapere:
«a) se nel periodo feriale deve essere liquidata l'indennità di € 36,15 ex art. 11, co. 2, legge n.
374/91, per le udienze “tabellarmente previste da calendario mensile”, come approvate dal CSM, nel caso in cui il giudice di pace sia stato presente in Ufficio, sia quando e perché è unico giudice in servizio e in organico, sia quando è in servizio con altri giudici, perché non è stata prevista turnazione per espressa rinuncia dei giudici facenti parte dell'Ufficio, anche se nel registro d'udienza non risultano iscritte cause sul ruolo, alla luce dell'obbligo della presenza per la ricezione delle domande orali ex art. 316 c.p.c. e delle istanze di conciliazione in sede non contenziosa ex art. 322 c.p.c;
b) se nel periodo feriale al giudice di pace deve essere liquidata l'indennità forfettaria mensile di € 258,23 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto, ex art. 11, co. 3, legge n. 374/91, qualora il giudice di pace sia stato presente in Ufficio per tutte le udienze tabellarmente previste ed approvate dal CSM;
c) se al giudice di pace cui è stata affidata la reggenza di altro Ufficio per vacanza del posto, deve essere liquidata l'indennità forfettaria mensile di € 258,23 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto, ex art. 11, co. 3, legge n. 374/91, anche in relazione all'Ufficio del quale ha la reggenza»;
- ritenuto opportuno che il Consiglio esprima il proprio motivato parere sul punto, alla luce delle considerazioni svolte nella delibera prot. n. P-7999/2015, e ferma la finale competenza decisionale del Ministero della giustizia sul punto;
- ritenuto in proposito che l'interpretazione data dal Ministero, e contestata dagli istanti, appaia per lo più corretta, visto che: a) il comma 2 dell'art. 11 della legge 374/1991 si riferisce alle udienze effettivamente tenute e non a quelle meramente previste in tabella ma poi non svoltesi, tanto più in periodo feriale; c) l'indennità di cui al comma 3 del medesimo art. 11 deve essere corrisposta sempre e soltanto una volta, a prescindere dal numero delle sedi cui il giudice di pace sia adibito, quand'anche a titolo di reggenza;
- ritenuto invece, quanto al quesito sub b), che occorra verificare le effettive esigenze di servizio che imponevano al giudice la presenza in ufficio anche in periodo feriale nonché l'effettiva e documentata presenza;
delibera di rispondere ai quesiti nei termini di cui in premessa.”