• Non ci sono risultati.

COMUNE DI CERESOLE REALE - Città metropolitana di Torino -

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COMUNE DI CERESOLE REALE - Città metropolitana di Torino -"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

COMUNE DI CERESOLE REALE

- Città metropolitana di Torino - ______________

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 23 MAGGIO 2020

OGGETTO: CHIUSURA PARCHI-GIOCHI E AREE PIC-NIC.

IL SINDACO

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO l’art. 1, comma 9, decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-1.», ai sensi del quale “Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante

«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

(2)

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, recante

«Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

(3)

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

ATTESO che uno dei principali obiettivi di tutta la soprarichiamata normativa è quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio;

PRESO ATTO del persistere della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e del persistere di molti casi di contagio sia sul territorio nazionale sia su quello regionale;

CONSIDERATO che, nei prossimi giorni, si prevede un notevole afflusso di turisti sul territorio di Ceresole Reale viste le condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli e l’approssimarsi della stagione estiva;

CONSIDERATA l’impossibilità di garantire, allo stato, materialmente il rispetto del divieto di assembramento di persone nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro all’interno dei parchi-giochi e delle aree pic-nic e la necessaria sanificazione di tali aree;

RITENUTO opportuno, pertanto, disporre la chiusura al pubblico dalle ore 00.00 del 24 maggio 2020 alle ore 24.00 del 2 giugno 2020 incluso (fatte salve eventuali proroghe nel rispetto delle disposizioni di legge) dei parchi-giochi e delle aree pic-nic;

CONSIDERATO che la presente ordinanza è diretta a fronteggiare l'emergenza predetta e non è in contrasto con le misure statali soprariportate in quanto contiene misure ulteriormente restrittive finalizzate ad evitare assembramenti pubblici;

VISTO l'art. 54, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”;

RILEVATA la competenza del Sindaco ad adottare il presente provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. 267/00, e dell’art. 1, comma 9, decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33;

ORDINA

1. LA CHIUSURA AL PUBBLICO dalle ore 00.00 del 24 maggio 2020 alle ore 24.00 del 2 giugno 2020 incluso (fatte salve eventuali proroghe nel rispetto delle disposizioni di legge) dei parchi-giochi e delle aree pic-nic;

(4)

AVVERTE

- che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà ai sensi dell’art. 2 decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, per l’accertamento delle responsabilità e verrà irrogata ai trasgressori la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da quattrocento euro a tremila euro;

DISPONE

- la trasmissione preventiva della presente ordinanza al Prefetto di Torino ai sensi dell'art. 54, comma 4, d.lgs. 267/00;

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune;

- la comunicazione della presente ordinanza al Responsabile dell’Area “Servizi Tecnici”

e dell’Area “Polizia municipale” del Comune di Ceresole Reale per gli adempimenti di rispettiva competenza;

- la trasmissione alla locale Stazione Carabinieri, competente per territorio;

- la trasmissione della presente ordinanza alla Polizia stradale, competente per territorio;

- la trasmissione della presente ordinanza alla Guardia di Finanza, competente per territorio.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che il Responsabile del procedimento è il dott. Mauro DURBANO, Responsabile dell’Area “Servizi Tecnici”.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, e dell’art. 5, comma 3, l. 241/90, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio.

Ceresole Reale, 23 maggio 2020 IL SINDACO

F.to Alex GIOANNINI

(5)

________________________________________________________________________

PARERI

Ai sensi e per gli effetti sensi dell'art. 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, viene rilasciato il seguente parere:

1. AREA “SERVIZI TECNICI”:

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica (verifica della conformità dell’atto alla normativa tecnica che regola la materia).

Ceresole Reale, 23 maggio 2020

IL RESPONSABILE

DELL’AREA “SERVIZI TECNICI”

F.to Mauro DURBANO

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 152/2020 del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio.

Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23/05/2020 al 07/06/2020.

Ceresole Reale, 23 maggio 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to. Alberto CORSINI

Riferimenti

Documenti correlati

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti

p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus,