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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL NONCELLO

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Academic year: 2022

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(1)

UNIONE TERRITORIALE

INTERCOMUNALE DEL NONCELLO

FINANZE E CONTABILITA

D E C R E T O C O M M I S S A R I A L E

Proposta n. 68 del 19/11/2020 Reg. Gen. n. 65 del 23/11/2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamati:

- la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21, che, all’art. 29, detta le disposizioni speciali per il superamento delle Unioni territoriali intercomunali le cui competenze, a far data dal 1 luglio 2020, sono state trasferite in capo alla Regione e sono esercitate tramite l’istituzione di appositi Enti di decentramento regionale (EDR);

- gli artt. 29 e 30 che prevedono la nomina di un Commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale, con il compito di curare gli adempimenti connessi alla liquidazione delle Unioni Territoriali intercomunali, gli adempimenti necessari per la costituzione e il completo avvio degli EDR ed al subentro degli stessi nelle obbligazioni delle UTI, rimanendo in carica fino alla nomina degli organi di cui all’articolo 31;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 468 del 27 marzo 2020 ad oggetto: "L.R.

21/2019, art. 29 e art. 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni Territoriali Intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste" con la quale il dott.

Augusto Viola è stato nominato Commissario straordinario per la liquidazione dell’Unione Friuli Centrale e dell’Unione del Noncello dal 1 aprile al 30 giugno 2020, nonché Commissario per il subentro e l’avvio degli Enti di decentramento regionale di Udine e Pordenone a far data dall’1 luglio e fino alla nomina degli organi degli Enti medesimi;

(2)

VISTA la nota della Direzione Centrale Autonomie locali con numero di protocollo dell’Uti del Noncello n. 1608/A del 23.04.2020;

Rilevato che:

a) l’art. 228 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” dispone che “prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio secondo le modalità di cui all’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

b) l’art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011 stabilisce che “Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui e' effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

c) il punto n. 9.1 “La gestione dei residui” del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, stabilisce che prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente la ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

í la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;

í l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;

í il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

í la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

d) la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

í i crediti di dubbia e difficile esazione;

í i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

í i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo

(3)

í i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

í i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Viste, inoltre, le nuove norme e modifiche al principio contabile 4/2 – punto 5 contenute nel Decreto Ministeriale dello scorso 1 marzo 2019;

Considerato che, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 29 della legge n. 21/2019, a far data dal 01/07/2020, vengono trasferiti in capo agli EDR tutti i rapporti giuridici attivi e passivi assunti dalle UTI e che, a far data dal 01/10/2020, quest’ultime sono sciolte di diritto;

Dato atto che, per garantire una immediata continuità tra i due enti, con la collaborazione dei servizi dell’Ente nel mese di agosto è stata effettuata una prima ricognizione circa lo stato di attuazione di tutte le diverse obbligazioni giuridiche in essere alla data del 30/06/2020 al fine di individuare la quota parte di obbligazioni giuridiche passive nelle quali il nuovo ente è subentrato e riferite a prestazioni eseguite dopo il 30/06/2020, per un importo complessivo di euro 9.543.929,41 (dato dalla somma degli impegni di competenza eliminati per euro 9.538.129,41 ed impegni a residuo per euro 5.800,00), come da Allegato A al Decreto del Commissario Straordinario dell’EDR n. 2 del 20/08/2020;

Atteso che in questa fase gli uffici hanno effettuato un’ulteriore verifica di tutti i residui attivi e passivi e degli accertamenti ed impegni in conto competenza ancora in essere alla data del 30/09/2020, provvedendo:

- al loro mantenimento se riferiti a crediti sorti o a prestazioni eseguite entro il 30/06/2020 (data di passaggio delle funzioni agli EDR) non ancora incassati o pagati alla data del 30/09/2020 e, pertanto, da riportare nel bilancio 2020/2022 dell’EDR;

- alla loro eliminazione se riguardanti crediti insussistenti o economie di prestazioni già eseguite;

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute nei seguenti allegati, parte integrante del presente provvedimento:

a) Economie su competenza;

b) Economie su residui;

c) Elenco degli accertamenti in essere al 30/09/2020 da riassumere nel bilancio dell’EDR, d) Elenco degli impegni in essere al 30/09/2020 da riassumere nel bilancio dell’EDR;

e) Elenco degli impegni già assunti nel bilancio dell’EDR di cui al Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 20/08/2020;

f) Elenco dei residui attivi eliminati e relative motivazioni;

(4)

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, approvare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’esercizio finanziario 2020, anche al fine di determinare i crediti ed i debiti in cui subentra l’EDR di Pordenone;

Dato atto che dalle operazioni di riaccertamento adottate con il presente provvedimento non si forma fondo pluriennale vincolato né di parte corrente né di parte capitale, trattandosi di operazioni di riaccertamento relative ad un ente cessato al 30/09/2020;

Visto l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti dell’EDR di Pordenone;

DECRETA

1) di richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni effetto di legge;

2) approvare le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui di cui in premessa e contenute nei seguenti allegati:

a) Economie su competenza;

b) Economie su residui;

c) Elenco degli accertamenti in essere al 30/09/2020 da riassumere nel bilancio dell’EDR;

d) Elenco degli impegni in essere al 30/09/2020 da riassumere nel bilancio dell’EDR;

e) Elenco degli impegni già assunti nel bilancio dell’EDR di cui al Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 20/08/2020;

f) Elenco dei residui attivi eliminati e relative motivazioni;

3) di dare atto che dalle operazioni di riaccertamento adottate con il presente provvedimento non si forma fondo pluriennale vincolato né di parte corrente né di parte capitale, trattandosi di operazioni di riaccertamento relative ad un ente cessato al 30/09/2020;

4) di dare atto che gli accertamenti e gli impegni di cui rispettivamente agli allegati d) ed e) rappresentano crediti e debiti in cui subentra l’EDR di Pordenone e pertanto accertamenti ed impegni da riassumere nel bilancio 2020/2022 di quest’ultimo ente;

5) di precisare che l’UTI del Noncello non era soggetta ai vincoli di finanza pubblica fino al

(5)

Il Commissario straordinario Augusto Viola

(6)

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

NOME: VIOLA AUGUSTO

CODICE FISCALE: VLIGST55P26L483U DATA FIRMA: 23/11/2020 15:17:04

IMPRONTA: 4F534DC5B49AF2C9DB5AFC8AF0E1C2A3DFE341CC7F26DF083D51C42713CDB7BF DFE341CC7F26DF083D51C42713CDB7BF9F98369D622466695D982FAF3D601005 9F98369D622466695D982FAF3D601005CDAC789388BE86A46986A7F825F1A4F5 CDAC789388BE86A46986A7F825F1A4F5C5A793B1079C339E54B2DDA5970C8A8E

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