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COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

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Academic year: 2022

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COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

ISERNIA IL PRESIDENTE

- Vista la Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, proclamato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ai sensi dell’art.7, comma 1, lett. c) del d.lgs n. 1 del 2018 (Codice della Protezione civile);

- Visto i decreti legge 23 febbraio 2020 n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n. 13;

- Visto il decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11 (Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria);

- Visto il decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14 (Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19);

- Visto il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19);

- Visto il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19);

- - Visto il decreto legge n. 23 del 25 marzo 2020 n. 23 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19);

- Visti i Decreti del Presidente del consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 febbraio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione

DF.DFCTPIS.Registro comunicazioni interne.0000110.21-04-2020.R

allegato al documento DF.DFCPGT.REGISTRO UFFICIALE.0004114.21-04-2020.I

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2 dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), del 25 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), del giorno 1 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19), del 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), del giorno 8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), del 9 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), del giorno 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), del 22 marzo 2020 (misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), del giorno 1 aprile 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale) e del 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale).

- Viste le ordinanze del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 (recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) e del 28 marzo 2020 (contenente ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- viste le "Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze approvate dal Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria in data 15 aprile 2020;

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3 - Visti i protocolli (datati 16 aprile 2020) per le udienze civili tramite collegamenti da remoto nonchè tramite trattazione scritta, concordati dal Presidente del Tribunale di Isernia con i rappresentanti del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati;

CONSIDERATO

- Che l'art. 83, ai commi 6 e 7 (applicabili, in quanto compatibili, anche ai procedimenti di competenza delle Commissioni tributarie ai sensi del successivo comma 21), del menzionato decreto legge n. 18/2020 (come modificato dall'art. 36 del decreto legge n. 23/2020) prevede che i Capi degli uffici giudiziari, per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria per il periodo dal 12 aprile al 30 giugno 2020, possano adottare le seguenti misure:

"a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

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4 f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento.

All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice".

- che, a seguito della nota 18/03/2020 n. 2831 della direzione della giustizia tributaria e della nota 25/03/2020 n.6121 del direttore generale delle finanze, il Referente della segreteria di questa Commissione ha adottato la determinazione prot. n. 347 del 27/3/2020, con al quale si sono regolamentate l'apertura dell'ufficio di segreteria, l'individuazione del personale presente e l'accesso del pubblico previa prenotazione on line;

- che lo scrivente, con note prot. 337 del 20 marzo 2020 e n. 363 del 9/4/2020, ha in proposito interpellato, così come previsto dall'art. 86, comma 6 del decreto legge n. 18/2020, "l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati"; nonchè il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti;

- che con nota prot. n. 00375 del 14/4/2020, il Presidente della Regione Molise ha trasmesso parere della Direzione generale dell'Asrem Molise, secondo cui, alla luce della situazione sanitaria, "si ritiene utile e prudente

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5 prevedere una ulteriore estensione del rinvio delle udienze civili e penali, fatte salve le funzioni essenziali";

RITENUTO

- che sia necessario perseguire l'obiettivo primario di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di tutelare la salute degli operatori di giustizia, senza tuttavia interrompere del tutto l'espletamento della funzione giurisdizionale tributaria;

- che dunque le funzioni giurisdizionali tributarie dovranno esser espletate secondo modalità coerenti con l'obiettivo primario della tutela della salute quale diritto fondamentale individuale e interesse della collettività (art. 32 Cost.);

- che la tenuta di udienze da remoto, previste per i processi dinanzi al G.O.

dall'art. 83, comma 7, lettera f, del decreto legge n. 18/2020, debba ritenersi compatibile, ai sensi del comma 21 della medesima norma e per come altresì ritenuto nelle indicazioni del CPGT deliberate il 15/4/2020, con l'ordinamento processuale tributario, che già prevede la possibilità di udienze c.d. a distanza ex art. 16, comma 4, del decreto legge n. 119/2018 (convertito nella legge n. 136/2019);

- che tuttavia al momento la concreta attivazione di detta procedura da remoto non risulta concretamente praticabile, essendo ancora necessario che gli organi competenti (in particolare il MEF) assicurino le necessarie attività prodromico-organizzative, ovvero in particolare:

a) individuare e rendere disponibile la necessaria piattaforma informatica, secondo standard che assicurino efficienza e riservatezza delle comunicazioni;

b) assicurare a tutti i giudici e al personale amministrativo la disponibilità della necessaria dotazione hardware e software;

c) assicurare a tutti i giudici e al personale amministrativo la necessaria attività di formazione all'utilizzo della suddetta piattaforma e della correlata strumentazione informatica;

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6 d) assicurare la necessaria assistenza tecnica qualificata (la segreteria non risulta provvista di personale con adeguata qualificazione tecnica), con particolare riguardo per le ore di udienza, onde scongiurare il rischio di una sostanziale interruzione dell'attività giudiziaria tributaria;

- che la tenuta di udienze c.d. cartolari, previste per i processi dinanzi al G.O. dall'art. 83, comma 7, lettera h, del decreto legge n. 18/2020, debba ritenersi compatibile, ai sensi del comma 21 della medesima norma e per come altresì ritenuto nelle richiamate indicazioni del CPGT deliberate il 15/4/2020, con l'ordinamento processuale tributario, che già prevede (art.

33 del d. lgs. n. 546/1992) la camera di consiglio in assenza delle parti quale modalità ordinaria di trattazione dei giudizi;

- che la tenuta delle udienze c.d. cartolari risulta immediatamente praticabile nonchè pienamente rispettosa delle richiamate esigenze di tutela della salute;

PQM

A) In ottemperanza alla richiamata normativa emergenziale e a tutela della salute della collettività, dei giudici, del personale amministrativo e dei difensori, sino al 30 giugno 2020 (ovvero fino al diverso termine eventualmente individuato da normativa sopravvenuta) non potranno tenersi discussioni in pubblica udienza e in presenza fisica per come disciplinate dall'art. 34 del d. lgs. n. 546/1992, nè camere di consiglio alla presenza fisica delle parti ex art. 47 del d. lgs. n. 546/1992.

B) ai sensi dell'art. 83, comma 7, e 21 del decreto legge n. 18/2020, sono rinviate a nuovo ruolo le sole udienze che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e già calendarizzate sino al 30 giugno 2020 (ovvero fino al diverso termine eventualmente individuato da normativa sopravvenuta).

C) Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui agli articoli 31 e 32 del d.

lgs. n. 546/1992, sono altresì rinviate a nuovo ruolo, ai sensi dell'art. 83, comma 7, e 21 del decreto legge n. 18/2020, le udienze già calendarizzate sino al giorno 31 maggio 2020 che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, con l'eccezione dei procedimenti la cui

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7 ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. Ai fini di detta valutazione, le parti presentano specifica istanza al Presidente della competenze Sezione della Commissione.

Per i giudizi dichiarati urgenti e dunque non rinviati, l'udienza si terrà, di norma, in forma cartolare ai sensi dall'art. 83, comma 7, lettera h, del decreto legge n. 18/2020.

In ossequio alle richiamate indicazioni offerte dal CPGT e a tutela del principio del contraddittorio, le parti della fase cautelare nonchè quelle della fase di merito che avevano già richiesto la celebrazione dell'udienza pubblica in presenza ex art. 34 del d. lgs. n. 546/1992, possono comunque richiedere, con istanza (nella quale si forniscano le credenziale necessarie per la convocazione sulla piattaforma; ovvero solitamente indirizzo e-mail non certificata e numero telefonico mobile) depositata non oltre 15 giorni prima dell'udienza e rivolta al presidente del Collegio, che l'udienza sia svolta in modalità da remoto ex art. 83, comma 7, lett. f del decreto legge n. 18/2020, ove concretamente praticabile, ovvero, in caso contrario, che sia rinviata.

D) I giudizi, anche in fase cautelare, calendarizzati dal giorno 1 al 30 giugno 2020 (ovvero fino al diverso termine eventualmente individuato da normativa sopravvenuta) che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti saranno trattati di norma in forma cartolare ai sensi dall'art. 83, comma 7, lettera h, del decreto legge n. 18/2020.

Con riguardo a detti giudizi, le parti, oltre alle ordinarie attività difensive, avranno facoltà di depositare, sino a cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione, "note di trattazione scritta" (sostitutive della discussione orale) che, in ossequio al principio di sinteticità degli atti processuali e al disposto del richiamato art. 83, comma 7, lettera h, del decreto legge n. 18/2020, contengano "le sole istanze e conclusioni".

In ossequio alle richiamate indicazioni offerte dal CPGT e a tutela del principio del contraddittorio, le parti della fase cautelare nonchè quelle della fase di merito che avevano già richiesto la celebrazione dell'udienza pubblica in presenza ex art. 34 del d. lgs. n. 546/1992, possono comunque richiedere, con istanza (nella quale si forniscano le credenziale necessarie per la

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8 convocazione sulla piattaforma; ovvero solitamente indirizzo e-mail non certificata e numero telefonico mobile) depositata non oltre 15 giorni prima dell'udienza e rivolta al presidente del Collegio, che l'udienza sia svolta in modalità da remoto ex art. 83, comma 7, lett. f del decreto legge n. 18/2020, ove concretamente praticabile.

Ove La modalità di tenuta delle udienze da remoto non sia ancora concretamente praticabile, le parti possono altresì richiedere al presidente del Collegio, entro il medesimo termine, il rinvio della trattazione del giudizio (anche per la fase cautelare).

Il responsabile della Segreteria assicurerà che sia dato tempestivo avviso sul sito istituzionale www.giustiziatributaria.gov.it. della concreta praticabilità della modalità di tenuta delle udienze da remoto.

E) Fino alla cessazione della situazione emergenziale per COVID-19 o, comunque, fino a nuova determinazione, è interdetto l’accesso del pubblico presso la segreteria della Commissione, la quale resterà aperta, con un presidio minimo di personale, per due giorni in ciascuna settimana (di norma il martedì e venerdì) e comunque nei giorni di udienza;

F) Chiunque abbia interesse può formulare richiesta urgente di accesso agli uffici, per servizi da rendere necessariamente di persona, utilizzando il servizio di prenotazione on-line degli appuntamenti, oppure mediante posta elettronica certificata ovvero telefonando al recapito telefonico pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

L’accesso potrà avvenire in ogni giornata ed orario prenotabile on-line, per particolari ed improcrastinabili questioni urgenti e previo concordato appuntamento, nel rispetto delle misure per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione della malattia infettiva COVID-19 (uso di guanti e mascherina). Sono fatte salve le ulteriori eventuali misure organizzative e di gestione del personale di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si comunichi al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione della Giustizia tributaria, per quanto di competenza.

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9 Si comunichi al sig. Vice presidente della II Sezione, ai sigg. Giudici e alle parti dei giudizi interessati.

Si comunichi altresì al Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria, al Sig. presidente della Commissione Tributaria Regionale del Molise, all'Autorità sanitaria, al sig. Direttore provinciale dell'Agenzia delle entrate, e ai Consigli dell'ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di Isernia.

Documento firmato digitalmente

IL PRESIDENTE Dott. Natale Longo

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