NEWS DEL GIORNO
COVID-19: in G.U. il D.L. valido per il mese di aprile di Redazione
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Certificato di pensione 2021 (modello ObisM): novità 2021 di Redazione
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Fondo trasporto aereo: prestazioni integrative e calcolo retribuzione lorda nell’emergenza COVID-19
di Redazione
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Lavoratore che assiste familiare disabile: divieto di trasferimento anche nella stessa unità produttiva
di Redazione
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COVID-19: in G.U. il D.L. valido per il mese di aprile
di Redazione
È stato pubblicato sulla G.U. n. 79 del 1° aprile 2021 il D.L. 44 del 1° aprile 2021, in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione, che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
Il testo prevede la proroga, dal 7 aprile al 30 aprile 2021, dell’applicazione delle disposizioni del D.P.C.M. 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo D.L.) e di alcune misure già previste dal D.L. 30/2021, in particolare:
l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.
Il testo prevede la possibilità, entro il 30 aprile, di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri.
Inoltre, il Decreto:
esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di
autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative;
introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione);
proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, prevede norme sullo svolgimento dell’attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile;
proroga al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (Calabria), con oneri a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
estende agli enti del Terzo settore (Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee
ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021.
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Certificato di pensione 2021 (modello ObisM): novità 2021
di Redazione
L’Inps, con messaggio n. 1359 del 31 marzo 2021, ha comunicato che fra i servizi on line al cittadino è disponibile il certificato di pensione, c.d. modello ObisM, accedendo alla sezione
“Prestazioni e Servizi” del sito istituzionale www.inps.it, con Pin dispositivo (l’Inps non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), Spid, Cie o Cns.
Fra le novità 2021 l’Istituto segnala, con riferimento alla tassazione delle pensioni i cui titolari non risultino percettori di altre prestazioni pensionistiche, che, al fine di garantire
l’applicazione dell’imposta in maniera omogenea nel corso dell’anno, a decorrere dal 2021 il calcolo delle ritenute Irpef è stato impostato tenendo conto dell’importo complessivo annuo della pensione, per cui le relative ritenute verranno trattenute mensilmente, al netto delle detrazioni eventualmente spettanti, nei mesi da gennaio a dicembre. Il suddetto calcolo non incide sull’importo annuo dell’Irpef complessivamente trattenuta, che resta invariato, ma assicura che la tassazione gravante sulla tredicesima mensilità sia omogenea a quella degli altri ratei dell’anno.
Inoltre, a differenza degli scorsi anni, dal 2021 il certificato di pensione (c.d. modello ObisM), a seguito delle implementazioni effettuate, sarà reso disponibile in modalità dinamica;
conseguentemente, le informazioni saranno allineate ai dati aggiornati alla data della richiesta.
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Fondo trasporto aereo: prestazioni integrative e calcolo retribuzione lorda nell’emergenza COVID-19
di Redazione
L’Inps, con messaggio n. 1336 del 30 marzo 2021, ha stabilito che, ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento per le prestazioni integrative erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, il periodo da gennaio 2020 fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica sarà neutralizzato. Infatti, nel 2020 il settore del trasporto aereo ha registrato un drastico calo del volume di traffico per effetto
dell’emergenza legata al COVID-19, con sensibili riduzioni delle retribuzioni dei lavoratori.
Pertanto, per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative del Fondo, il cui periodo di riferimento ricada tra gennaio 2020 e la fine dell’emergenza, il periodo da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento è dato dai 12 mesi precedenti gennaio 2020.
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Lavoratore che assiste familiare disabile: divieto di trasferimento anche nella stessa unità produttiva
di Redazione
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 8 febbraio 2021, n. 2969, ha stabilito che il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, di cui all’articolo 33, comma 5, L. 104/1992, nel testo modificato dall’articolo 24, comma 1, lettera b), L. 183/2010, opera ogni volta che muti definitivamente il luogo
geografico di esecuzione della prestazione, anche nell’ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, in quanto il dato testuale contenuto nella norma, che fa riferimento alla sede di lavoro, non consente di ritenere tale nozione
corrispondente all’unità produttiva di cui all’articolo 2103 cod. civ..
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