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CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI PIANEZZA E ROSTA

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CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI

PIANEZZA E ROSTA

ai sensi degli articoli 30 e 98, c. 3 del D. Lgs. N 267 del 18/08/2002 e art 10 del D.P.R. n.

465 del 4/12/1997

L'anno duemila…… addì ……. del mese di ……….., nella Residenza Municipale di

………., piazza ………

TRA

Il Comune di Pianezza, (C.F………) legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore ………., il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di Rosta, (C.F………) legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore……….., il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

• Che l'art. 30 del D.Lgs.. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

• Che il successivo l’art. 98, comma 3, del suddetto decreto, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;

• Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

• Che il Consiglio di Amministrazione della ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 15/07/1999, aveva disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreterie comunali;

• Che con deliberazione n. 135 del 29/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 la stessa aveva espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;

• Che con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;

• Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;

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• Che con l’art. 7, comma 31 ter, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 è stata soppressa l’agenzia autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e previsto la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell’Interno.

• Che con delibera consiliare del Comune di Pianezza n. ….. del ……….., esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta la prosecuzione della gestione associata dell'ufficio i Segretario Comunale con il comune di Rosta, approvando il relativo schema di convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 20 agosto 2000 n. 267 (allegato A);

• Che con delibera consiliare del Comune di Rosta n. ……. del ……….., esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta la prosecuzione della gestione associata dell'ufficio i Segretario Comunale con il comune di Pianezza, approvando il relativo schema di convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 20 agosto 2000 n. 267 (allegato B);

CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di Pianezza e Rosta, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, comma 3, del D.Lgs.

267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata, il servizio di segreteria comunale al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, già attualmente titolare della sede convenzionata Pianezza/Rosta, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione Il Comune di Pianezza assume la veste di Comune Capo Convenzione.

Il Sindaco del Comune Capo Convenzione è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000 nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.

In caso di revoca, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino solamente il Comune convenzionato, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato.

In tal caso, il Sindaco del Comune Convenzionato, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco di Pianezza quale Comune capo convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell’ex agenzia nazionale per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art. 3 - Rapporto di Lavoro

Il Segretario Comunale, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Pianezza e Rosta.

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Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con la ex Agenzia.

Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche del Sindaco del Comune di Rosta).

Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative del servizio

Il Segretario Comunale assicurerà la propria presenza in servizio ed organizzerà il proprio tempo di lavoro nei Comuni convenzionati, d’intesa con i Sindaci, correlandoli in modo flessibile all’espletamento degli incarichi affidati alla sua responsabilità in relazione agli obbiettivi e programmi da realizzare, tenendo conto prioritariamente della percentuale di divisione della spesa di cui al successivo art. 6.

Il calendario dei giorni è stabilito d’intesa tra i Sindaci e Segretario, con possibilità di conferma di quello attualmente in essere e possibilità di variazione per necessità di servizio.

.

Art. 5 - Forme di consultazione

I Sindaci sono tenuti a forme di consultazione ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del servizio di segreteria.

Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto.

In particolare, la preventiva consultazione, è obbligatoria nel caso di:

• nomina del Segretario Comunale;

• revoca del Segretario Comunale;

• determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio rispetto a quelle inizialmente concordate.

Ogni sindaco, acquisito il parere dell’altro, potrà autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di eventuali incarichi o attività extra ufficio che non pregiudichino l’ordinario e proficuo servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario della segreteria comunale convenzionata sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Pianezza, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assicurativi e di quant’altro attiene al servizio convenzionato, compresa le spese di viaggio e di accesso alla sede convenzionata, secondo le disposizioni vigenti per l’uso di un automezzo proprio.

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Saranno altresì erogati di massima dal Comune capo convenzione le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune.

Saranno ad esclusivo carico dell’Ente che ha conferito l’incarico, le retribuzioni, i compensi e le spese per eventuali funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale (incluse le funzioni già precedentemente conferite) nonché la retribuzione di risultato e l’eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

Restano a carico dei singoli comuni convenzionati. il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto di ciascuno.

Tutte le spese concernenti l’Ufficio di Segreteria comunale, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, saranno ripartite sulla base delle seguenti percentuali:

• 60% a carico del Comune di Pianezza

• 40% a carico del Comune di Rosta.

Tale riparto dovrà sarà previamente approvato con determina del Responsabile del Servizio Finanziario, entro il 28 Febbraio dell’anno successivo.

Il Comune di Pianezza , nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di Rosta.

Il Comune convenzionato dovrà corrispondere la quota a proprio carico in due soluzioni delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa sostenuta e la seconda a saldo entro il 31 dicembre dell'anno di competenza, sulla base dei dati consuntivi trasmessi dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione, entro la fine di novembre.

Sono fatte salve eventuali richieste di conguaglio inserite nell’ambito del citato riparto approvato a consuntivo dal Responsabile di Servizio. In caso di ritardo nel pagamento verranno applicati gli interesse legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati.

Al Segretario Comunale viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per mancanza di altre ed adeguate forme di trasporto pubblico, per recarsi dalla sede della convenzione all’altro Comune o viceversa, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti delle Amministrazioni comunali e con diritto al mero rimborso spese secondo le disposizione della ex Agenzia per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, fatte salve successive e diverse disposizioni legislative e contrattuali.

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di Pianezza, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di Rosta, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del TULCP 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune semestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa

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tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio in godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due Amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione

La durata della presente convenzione viene stabilita in anni quattro dalla sua formale attivazione con l'accettazione da parte del Segretario Comunale e comunque sino al 31.12.2016. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della stessa alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente, e salvo diversa sua scelta, l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente alla naturale scadenza esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- Deliberazione motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione per prima interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti, ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999.

- La sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per assunzione di altro incarico del Segretario Comunale titolare. In tal caso le Amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio della sede comunale convenzionata da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su incarico della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello “scavalco").

- Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli Comunali.

Art. 8 – Possibilità di estensione del contenuto della convenzione

I Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di apposite appendici alla presente.

Art. 9 - Norma di chiusura

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Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli dei Comuni di Rosta e Pianezza verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla sezione regionale del Piemonte dell' ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE Dr. Antonio CASTELLO __________________________

IL SINDACO DEL COMUNE DI ROSTA

Dr. Andrea TRAGAIOLI__________________________

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