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2019, in G.U. n. 167 del 18 luglio 2019, rubricato CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA E IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ARREDI PER INTERNI ;

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DETERMINA A CONTRARRE

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) della L.

120/2020, per la fornitura e conseguente manutenzione di vasi e piante per il terrazzo della Sede Operativa della Committente in via Sardegna 38, Roma

CIG: 8827130A1B

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare 3 luglio 2019, in G.U. n. 167 del 18 luglio 2019, rubricato “CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA E IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ARREDI PER INTERNI”;

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ed in particolare l’articolo 8, comma 1, ai sensi del quale Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario straordinario di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179;

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il quale all’articolo 8, comma 2, prevede che Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzando ai fini della sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie già destinate dall'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui al comma 1, secondo procedure definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del bilancio dello Stato per essere

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riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello statuto della società sono previste modalità di vigilanza, anche ai fini della verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato”;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, registrata alla Corte dei Conti in data 21 maggio 2019, con cui sono stati individuati gli obiettivi strategici che fanno capo alla società di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.

12;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 23 luglio 2019, Reg.-Succ. n. 1540, con cui è stata autorizzata, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, la costituzione - tramite apposito atto notarile - della società di cui al sopra citato articolo 8, comma 2, denominata “PagoPA S.p.A.”, con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370 e con durata fino al 31 dicembre 2100;

VISTO l’art. 2, commi 5 e 6, del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, ai sensi del quale il sottoscritto è nominato amministratore unico della società PagoPA S.p.A. e dura in carica per tre esercizi, con scadenza fissata alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;

VISTO l’atto costitutivo della Società del 24 luglio 2019 - rep. n. 84032 - registrato all’Agenzia delle entrate in data 25 luglio 2019 n. 21779;

VISTO lo Statuto della Società;

VISTO l’art. 3, comma 1, del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019 ai sensi del quale lo svolgimento delle attività di cui all’art. 8, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 è assunto dalla società PagoPA S.p.A. in regime di continuità con la precedente gestione a decorrere dalla data di iscrizione della sua costituzione nel Registro delle imprese;

VISTA l’iscrizione della Società nel Registro delle imprese avvenuta in data 31 luglio 2019;

VISTO l’atto di ricognizione e trasferimento delle risorse sottoscritto in data 22 ottobre 2019 dalla Società, dall’Agenzia per l’Italia Digitale e dal Commissario straordinario del Governo per l’attuazione dell’Agenda digitale con il quale è stato formalizzato il trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla piattaforma pagoPA, nonché degli asset ad essa inerenti e delle relative risorse;

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ATTESO che in data 16 gennaio 2020 è stato stipulato il contratto di locazione dell’immobile situato in Roma, al 2° piano di via Sardegna, n. 38, da adibire a sede operativa della Società;

CONSIDERATO che i lavori di ristrutturazione ed adeguamento sono stati ultimati e si è provveduto all’installazione degli impianti, e all’immediata allocazione degli elementi di arredo interno;

CONSIDERATO che, pertanto, è necessario procedere all’acquisto degli elementi di arredo e piante dedicati al terrazzo esterno della sede;

ATTESO che per la fornitura delle piante e relativa manutenzione delle stesse, la Società ha preso contatti con l’Operatore AGRICOLA IL VERDE di GIANNI ROBERTO e COLONNA ANTONIO s.n.c. (CF. e P.IVA 06297011006 - di seguito Fornitore od Operatore economico), operante in tale settore;

ACQUISITO, in data 17 giugno 2021, dal suddetto Operatore economico, un preventivo di dettaglio concernente la fornitura posa in opera di piante di oleandro da posizione presso il terrazzo della Società;

ATTESO che in data 28 giugno 2021 è pervenuta ulteriore comunicazione da parte del Fornitore, con la quale lo stesso ha dichiarato di impegnarsi ad effettuare, per le prestazioni richieste, un ulteriore sconto rispetto al preventivo precedente, per un valore totale di € 10.500,00 IVA INCLUSA.

VERIFICATO che dal suddetto preventivo la Società ritiene di poter acquistare, in quanto in linea con le proprie esigenze, le seguenti forniture, nelle quantità indicate, e l’attività di posa in opera, per come di seguito quotati, al netto di IVA e dello sconto forfettario applicato di cui sopra:

OGGETTO NUMERO BENI

PREZZO UNITARIO (iva esclusa)

Vasi resina 1 mt 46 € 90,00

PIANTE OLEANDRO 90 € 20,00

Sacchi terriccio 1 scelta 70 € 13,00

Sacchi argilla 13 € 10,00

Tessuto non tessuto a corpo € 50,00

Impianto irrigazione a corpo € 850,00

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Manodopera trasporto a corpo € 1.000,00

RITENUTA la soluzione offerta rispondente alle esigenze della Società, e ritenuto il prezzo offerto congruo e competitivo rispetto ai prezzi medi di mercato;

RITENUTO necessario aggiungere alle prestazioni di cui sopra anche un’ulteriore prestazione di servizi relativa alla manutenzione delle piante quotata come di seguito rappresentata:

PRESTAZIONE/FORNITURA QUANTITA’

PREZZO UNITARIO (iva esclusa)

Numero Interventi manutenzione /

anno 2 € 150,00

terriccio + concime / stima 10 € 13,00

Stima manutenzione / anno € 430,00

per un totale di € 1.290,00 IVA ESCLUSA per i 3 anni di durata contrattuale.

RITENUTO necessario aggiungere un ulteriore plafond per la gestione di eventuali criticità legate alle piante e alla manutenzione delle stesse nel corso della durata contrattuale.

ATTESO che l’importo stimato per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso per i 3 anni di durata contrattuale è pari a € 240,00, come da Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

CONSIDERATO quanto sopra esposto l’importo totale massimo stimato per le prestazioni richieste è pari a € 15.000,00 (quindicimila) IVA ESCLUSA, di cui € 240,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

ATTESO che, tenuto conto del valore massimale offerto, può procedersi ad un affidamento diretto nei confronti dell’Operatore Economico, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120;

ATTESO che, in conformità al disposto di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, l’affidamento diretto in parola può essere realizzato tramite determina che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte del medesimo dei requisiti di carattere generale, nonché dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti;

OTTENUTE dall’Operatore economico l’autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti del

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Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del Documento di gara unico europeo, nonché del modello di Dichiarazione integrativa e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VERIFICATA la regolarità contributiva, attraverso il portale Durc Online, di cui all’art.

80 del D.Lgs. 50/2016;

VERIFICATO, tramite il portale ANAC, che non ci sono annotazioni a carico dell’Operatore economico;

ATTESO che la Società ha effettuato i controlli sul possesso dei requisiti di cui all’art.

80 del D.Lgs. 50/2016, sulla base delle richiamate dichiarazioni rese dall’Operatore, subordinando il contratto a condizione risolutiva qualora all’esito degli stessi dovessero risultare irregolarità determinanti l’esclusione dalla procedura ai sensi del predetto articolo 80;

ATTESO che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione;

VISTO l’art. 31, co. 1, del medesimo D.Lgs. 50/2016 relativo alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

per tutto quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante del presente dispositivo, di affidare all’Operatore economico AGRICOLA IL VERDE di GIANNI ROBERTO e COLONNA ANTONIO s.n.c. - CF. e P.IVA 06297011006 (di seguito anche Fornitore o Appaltatore), ai sensi all’art. 1, comma 2, lett. a), e comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, le prestazioni dettagliate nel prosieguo, alle condizioni e nei termini di seguito indicati.

ART. 1 - PREMESSE E NORMATIVA APPLICABILE

1. Le premesse alla presente determina costituiscono parte integrante del presente Contratto.

2. In caso di contrasto tra le previsioni del Contratto e quanto indicato in premesse, le Parti, di comune accordo, convengono di dare prevalenza alle previsioni del Contratto.

3. Al Contratto si applica la seguente normativa:

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a. Normativa Privacy:

i. Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (anche GDPR)

ii. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

b. D.Lgs 81/2008;

c. L. 136/2010;

d. D.Lgs. 159/2011;

e. D.Lgs 50/2016;

f. Codice Civile in via residuale, per gli aspetti relativi all’esecuzione delle prestazioni non disciplinati dal D.Lgs 50/2016 o dal Contratto.

ART. 2 - OGGETTO E IMPORTO

1. E’ affidata all’Appaltatore la fornitura e manutenzione di vasi e piante per il terrazzo della Sede Operativa della Committente in via Sardegna 38, Roma, nelle quantità e caratteristiche indicate in premesse.

2. L’affidamento ha un valore complessivo massimo pari a € 15.000,00 (quindicimila) IVA ESCLUSA, di cui € 240,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come di seguito dettagliato:

a) Tabella n. 1 - Fornitura e posa in opera

OGGETTO NUMERO BENI

PREZZO UNITARIO (iva esclusa)

Vasi resina 1 mt 46 € 90,00

PIANTE OLEANDRO 90 € 20,00

Sacchi terriccio 1 scelta 70 € 13,00

Sacchi argilla 13 € 10,00

Tessuto non tessuto a corpo € 50,00

Impianto irrigazione a corpo € 850,00

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Manodopera trasporto a corpo € 1.000,00

Si evidenzia che per le prestazioni riportate in Tabella n. 1 si prevede un importo complessivo pari a € 10.500,00 IVA INCLUSA, come da sconto forfettario offerto dal fornitore.

b) Tabella n. 2 - Manutenzione verde terrazzo

PRESTAZIONE/FORNITURA QUANTITA’

PREZZO UNITARIO (iva esclusa)

Numero Interventi manutenzione /

anno 2 € 150,00

Terriccio + concime / stima 10 € 13,00

Stima manutenzione / anno € 430,00

Si stima che per le prestazioni riportate in Tabella n. 2 l’importo massimo sia pari a € 1.290,00 IVA ESCLUSA per i 3 anni di durata contrattuale.

c) € 240,00 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso per i 3 anni di durata contrattuale.

d) Il restante importo, fino al raggiungimento del massimale (€ 15.000,00 IVA ESCLUSA) è costituito da un plafond per la gestione delle eventuali necessità e criticità legate alla manutenzione delle piante.

ART. 3 - DURATA, EFFICACIA E TERMINI DEL CONTRATTO

1. Il Contratto ha durata complessiva di 3 anni. Si precisa che per la fornitura e posa in opera è prevista una durata di n. 2 giorni totali così suddivise:

- N. 1 giorno per l’installazione del sistema di irrigazione - N. 1 giorno per piantumazione e sistemazione piante

2. I termini indicati nel presente Contratto sono da considerarsi, a tutti gli effetti, termini essenziali ai sensi dell’art. 1457 cod. civ.

3. In caso di invalidità di una o più clausole del Contratto, quest’ultimo resta valido ed efficace per le restanti clausole.

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ART. 4 - RUP E REFERENTI

1. Per il presente procedimento il sottoscritto assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

2. Il Referente del Contratto per l’Appaltatore (RCA) è da questi indicato e comunicato alla Committente entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto.

3. Referente per la Committente (REC) è Chiara Vigliotti, dipendente della Committente medesima.

ART. 5 - MODALITÁ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE

1. Fermo restando l’obbligo per l’Appaltatore di consegnare e posizionare i materiali di cui cui al comma 2 del precedente articolo 2, entro e non oltre 35 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto,

2. Lo svolgimento delle prestazioni sia di fornitura e posa che di manutenzione dovrà essere previamente concordate dal RCA con il REC.

3. L’Appaltatore effettua il trasporto e il montaggio dei menzionati materiali sotto la sua esclusiva responsabilità.

4. La verifica di avvenuta consegna e di conformità finale sarà effettuata dalla Committente, e il relativo esito sarà comunicato all’Appaltatore.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

1. L’Appaltatore si obbliga ad effettuare la consegna, il trasporto, il posizionamento e la manutenzione degli articoli ordinati dalla Committente a regola d’arte e fornendo tutte le garanzie previste dalla legge in relazione agli articoli oggetto della fornitura, impegnandosi, fin d’ora, a sostituire tempestivamente e con ogni dovuta urgenza, gli articoli che dovessero risultare danneggiati e/o inadeguati, eseguendo le prestazioni con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme di settore eventualmente applicabili.

2. L’Appaltatore, in fase di posizionamento e/o installazione, si obbliga al rispetto delle policy di sicurezza della Committente nonché di tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione del Contratto.

3. L’Appaltatore dichiara che, ai fini della stipula, non sussistono cause di incompatibilità o ipotesi di conflitto di interessi allo svolgimento e prestazioni

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oggetto del Contratto e si impegna, altresì, a comunicare alla Committente qualsiasi causa di incompatibilità o di conflitto di interesse che dovesse insorgere durante l’esecuzione del rapporto contrattuale.

4. L’Appaltatore è obbligato a mantenere riservati fatti o informazioni relativi alla Committente e alla sua attività, di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto, curando e vigilando che anche i suoi collaboratori e dipendenti mantengano lo stesso grado di riservatezza, ai sensi del successivo articolo 12.

5. L’Appaltatore, nell’esecuzione delle attività contrattuali, è tenuto ad adottare tutti i comportamenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l’incolumità dei lavoratori e del personale addetto, nonché ad evitare danni a terze persone e/o a beni pubblici e privati ed è obbligato a rispettare la normativa in materia giuslavoristica e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

6. L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente quanto è stabilito per il trattamento economico e giuridico dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed individuali, in vigore e deve farsi carico di applicare in favore del personale adibito all’esecuzione del presente affidamento le vigenti disposizioni in materia retributiva, contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale.

7. Qualora la Committente riscontri violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti sino ad avvenuta regolarizzazione.

8. Qualora, anche dopo la cessazione del presente Contratto per qualsiasi ragione intervenuta, dovessero insorgere controversie, contestazioni e/o altre problematiche o questioni concernenti le prestazioni oggetto del Contratto per il tempo in cui le medesime siano state svolte dall’Appaltatore, quest’ultimo si impegna a supportare e a collaborare con la Committente, anche fornendo la documentazione utile a qualsiasi titolo generata e/o posseduta.

9. L’Appaltatore si obbliga ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, nonché a sostenere tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l’esercizio dei lavori e l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose. A tal fine, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, prima della

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consegna sarà redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) e sottoscritto da entrambe le parti.

ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA

1. La Garanzia definitiva non è stata richiesta in seguito al miglioramento del prezzo di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103, comma 11.

2. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 8 - PENALI

1. Qualora siano riscontrati dalla Committente ulteriori ritardi o inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento rispetto a quanto previsto nel presente Contratto e a quanto concordato con la Committente ai sensi del precedente art. 5, comma 1, e art. 3 comma 1, la Committente contesterà formalmente l’inadempimento/ritardo rilevato, concedendo all’Appaltatore un termine di cinque giorni lavorativi per poter produrre eventuali controdeduzioni.

2. Trascorso inutilmente il predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, la Committente provvederà, per ogni giorno naturale e consecutivo maturato di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, all’applicazione di una penale pari all'1‰ (uno per mille) del Massimale, ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016.

3. E’ riconosciuto il diritto alla Committente di compensare ai sensi dell’art. 1252 del codice civile.

4. Qualora l’ammontare complessivo delle penali di cui sopra dovesse raggiungere il 5% del Massimale, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., e di avvalersi di altro contraente in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto di rivalersi sulla cauzione eventualmente prestata e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.

5. L’applicazione delle penali non esime l’Appaltatore dal risarcimento di eventuali ulteriori danni causati.

6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 9 - SUBAPPALTO e SUB-CONTRATTI

1. Non essendosi l’Appaltatore riservato la facoltà di subappalto, quest’ultimo non è consentito.

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2. Per i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del Contratto, come identificati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore deve fornire, prima dell'inizio della prestazione:

a. il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, copia del sub-contratto contenente, inter alia, la clausola di tracciabilità dei flussi ai sensi dell’art. 3 alla Legge 136/2016, e la comunicazione del sub-contraente dei dati del/i conto/i corrente utilizzato/i dal medesimo e dedicato/i, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e delle persone legittimate ad operare sugli stessi ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 (qualora tali dati non siano già indicati nel sub-contratto);

b. tutta la documentazione necessaria ad attestare che i sub-contraenti rispettino nell’esecuzione delle prestazioni i più elevati standard di qualità, sicurezza e privacy.

3. L’Appaltatore comunica alla Committente tutte le modifiche, intervenute nel corso del sub-contratto, alle informazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2.

4. Ad ogni modo, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore garantisce che i propri sub-contraenti rispettino e si adeguino alle policy di sicurezza della Committente nonché a tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, obbligandosi fin d’ora a non utilizzare subappaltatori o sub-contraenti non adeguati ai più elevati standard di qualità, sicurezza e privacy e a sostituire i medesimi, su richiesta della Committente, con operatori idonei ovvero ad eseguire in proprio le prestazioni contrattuali, fermo restando l’obbligo di corretta esecuzione del Contratto.

5. Nei casi di cui all’art. 105, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore si impegna altresì a produrre la documentazione ivi prevista.

6. Su richiesta della Committente, prima dell’esecuzione dei servizi, l’Appaltatore trasmette, altresì, l’elenco di tutti i propri fornitori comunque utilizzati nell’ambito dell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, garantendo che anche questi ultimi rispettino e si adeguino alle policy di sicurezza della Committente nonché a tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei servizi oggetto del Contratto. La Committente si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore la sostituzione dei fornitori indicati qualora ritenuti, a

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suo insindacabile giudizio, non sufficientemente adeguati ai più elevati standard di qualità, sicurezza e privacy ovvero l’esecuzione in proprio delle prestazioni contrattuali, fermo restando l’obbligo di corretta esecuzione del Contratto.

L’Appaltatore comunicherà tempestivamente alla Committente qualsiasi modifica o aggiornamento dell’elenco dei fornitori di cui al presente comma.

ART. 10 - CORRISPETTIVI, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CIG

1. Successivamente alla comunicazione del positivo esito della verifica di conformità da parte della Committente, l’Appaltatore, potrà emettere fattura elettronica come di seguito dettagliato.

2. Ai fini della fatturazione elettronica si riportano i seguenti dati:

a. Denominazione: PAGOPA S.P.A.

b. Codice Fiscale: 15376371009 c. Partita Iva: 15376371009

d. Sede legale: PIAZZA COLONNA N 370, 00187 - ROMA (RM) e. Codice Destinatario: M5UXCR1

3. La fattura elettronica dovrà essere completa dell’indicazione dei seguenti dati:

a. modalità di pagamento;

b. CIG: 8827130A1B;

c. Regime IVA applicabile: Scissione dei pagamenti (Split Payment) di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.

4. Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione di ciascuna fattura elettronica, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dall’Appaltatore al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, della Legge 136/2010. L’Appaltatore, in particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del predetto articolo 3 dichiara che il/i conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva, sono il seguenti:

A. conto corrente n. conto corrente n. 8964 aperto presso: Intesa San paolo ag.

Monterotondo

IBAN: IT35N0306939240100000008964

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5. Sono abilitati ad operare sui conti correnti sopra indicati i seguenti soggetti:

- Colonna Antonio nato/a Potenza (Pz) il 09/02/1973 Cod. Fiscale CLNNTN73B09G942X;

- Gianni Roberto nato/a a Roma (Rm) il 27/01/1972 Cod. Fiscale GNNRRT/”A27H501V;

6. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Società, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. L’Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Società, stante l’obbligo di verifica imposto alla medesima dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010.

7. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Società ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

8. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., dalla Società in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all’Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Società provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

ART. 11 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI DI TERZI 1. L’Appaltatore s’impegna a garantire la massima riservatezza e a non divulgare a

terzi informazioni, dati etc., anche relativi alla Committente, di cui verrà a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività oggetto del Contratto e a sottoscrivere l’accordo di riservatezza unilaterale di cui all’Allegato 2.

2. L’Appaltatore si impegna affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio debbano essere considerati riservati. In tal senso l’Appaltatore si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori a vario titolo impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto del

(14)

Contratto tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

3. L’Appaltatore riconosce che le informazioni riservate di cui potrebbe venire a conoscenza nell’esecuzione del presente Contratto potrebbero includere informazioni commerciali sensibili e/o segreti commerciali che, se divulgati, oralmente, per iscritto e/o elettronicamente a terzi, compresi quelli che si qualificano come concorrenti, tale divulgazione può costituire una violazione della normativa applicabile in materia di concorrenza e proprietà intellettuale e industriale, nella misura in cui tale divulgazione è in grado di ridurre l'incertezza strategica/competitiva sul mercato, potendo inoltre causare l'applicazione di sanzioni da parte delle autorità antitrust nonchè danni sostanziali all'attività e alla reputazione della Committente e delle terze parti cui si riferiscono le informazioni riservate.

4. L’Appaltatore riconosce espressamente che qualsiasi violazione da parte dell’Appaltatore, dei suoi dipendenti, agenti, collaboratori, e di qualsiasi altro soggetto che agisce per suo conto, degli obblighi di riservatezza sullo stesso gravanti, è in grado di causare alla Committente un danno irreparabile. Pertanto, senza pregiudizio di ogni altro rimedio previsto dal presente Contratto, dai suoi allegati, e dalla normativa applicabile, l’Appaltatore si impegna a tenere indenne e manlevare la Committente da qualsiasi rivendicazione, danno, perdita, costo e spesa, compresi gli onorari e i costi delle spese legali, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di riservatezza del presente Contratto, dei suoi allegati o della normativa applicabile, da parte dell’Appaltatore, dei suoi dipendenti, agenti, collaboratori, e di qualsiasi altro soggetto che agisce per suo conto.

5. L’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo sopravvive alla cessazione del Contratto per qualunque causa sia essa intervenuta.

6. Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), per tutta la durata del Contratto, per quelle attività che dovessero comportare un trattamento di dati per conto della Committente, ai fini dell’esecuzione dei servizi. A tal fine l’Appaltatore è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto della Committente, le sole operazioni necessarie per fornire il servizio

(15)

oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE (nel seguito anche

“Normativa in tema di trattamento dei dati personali”) e delle istruzioni nel seguito fornite. Per le attività per le quali la Committente agisce a sua volta come responsabile del trattamento, la presente nomina deve intendersi quale nomina a sub-responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 co. 4 del Regolamento.

7. La nomina a Responsabile del trattamento di cui al presente articolo ha durata pari a quella del presente Contratto e prevale su quella contenuta nell’Offerta.

8. L’Appaltatore si impegna a presentare, su richiesta della Committente, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

9. Le finalità per le quali il responsabile del trattamento è autorizzato a trattare i dati consistono nell’esecuzione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto.

10. Le categorie di interessati sono: dipendenti della Committente, utenti e fruitori dei prodotti digitali curati e gestiti dalla Committente; clienti e fornitori della Committente.

11. Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Appaltatore si impegna a:

● rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;

● trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

● trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dalla Committente, che l’Appaltatore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del contratto, d’ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, l’Appaltatore deve informare immediatamente la Committente; 

● garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente Contratto:

(16)

○ si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;

○ ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;

○ trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal titolare del trattamento per il trattamento dei dati personali;

● adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati  solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);

● adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonchè di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

● presentare alla Committente, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, idonea valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 del Regolamento UE;

● supportare la Committente nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall’articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

● ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con la Committente e con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione della Committente e dell’Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell’art. 30 comma 4 del Regolamento UE.

12. Tenuto   conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, l’Appaltatore si impegna, su richiesta della Committente, a fornirle un piano di misure di sicurezza rimesse all’approvazione della Committente

(17)

medesima, che saranno concordate al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità dei dati personali e la resilienza dei sistemi e dei servizi che li trattano;

- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;

- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

13. L’Appaltatore deve mettere a disposizione della Committente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire alla Committente - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche, ispezioni e audit circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, la Committente informa preventivamente l’Appaltatore con un preavviso minimo di quattro giorni lavorativi.

14. Nel caso in cui all’esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento, o risulti che l’Appaltatore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dalla Committente, quest’ultima diffiderà l’Appaltatore ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, la Committente potrà, in ragione della gravità della condotta dell’Appaltatore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l’adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

15. In alternativa alle verifiche di cui sopra, la Committente potrà richiedere all’Appaltatore di fornire annualmente o comunque su richiesta della

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Committente una relazione sull’andamento della gestione dei dati personali e sull’applicazione delle misure di sicurezza approvate.

16. L’Appaltatore può avvalersi di ulteriori sub-Responsabili per delegare loro attività specifiche, previa autorizzazione scritta della Committente .

17. Il sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dalla Committente all’Appaltatore, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta all’Appaltatore assicurare che il sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l’adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE.

18. In caso di violazione da parte del sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, l’Appaltatore è interamente responsabile nei confronti della Committente di tali inadempimenti. La Committente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit verifiche e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. A tal fine, La Committente informa preventivamente l’Appaltatore con un preavviso minimo di quattro giorni lavorativi.

19. Ove tali misure dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento, o risulti che il Sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dalla Committente, quest’ultima diffiderà l’Appaltatore a far adottare al sub-Responsabile e/o ai terzi autorizzati del trattamento tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, la Committente potrà, in ragione della gravità della condotta del sub responsabile e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l’adempimento, risolvere il contratto con l’Appaltatore ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

20. In alternativa alle verifiche di cui sopra, la Committente potrà richiedere all’Appaltatore di fornire annualmente o comunque su richiesta una relazione

(19)

sull’andamento della gestione dei dati personali e sull’applicazione delle misure di sicurezza approvate da parte del sub-Responsabile.

21. L’Appaltatore manleverà e terrà indenne la Committente da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub appaltatori e/o sub-contraenti.

22. L'Appaltatore deve assistere la Committente al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso l'Appaltatore , quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze alla Committente del Trattamento, supportando quest’ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

23. L'Appaltatore informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, la Committente di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il titolare del trattamento debba fornire informazioni aggiuntive all’Autorità di controllo, l'Appaltatore si impegna a supportare la Committente o, se diverso, il Titolare del trattamento nell’ambito di tale attività.

24. L'Appaltatore deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo la Committente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere la Committente nel caso di richieste formulate dall’Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.

25. L'Appaltatore deve comunicare alla Committente il nome ed i dati del proprio

“Responsabile della protezione dei dati”; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Appaltatore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati della Committente.

(20)

26. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, l'Appaltatore su richiesta della Committente, si impegna a: i) restituire alla Committente i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione.

27. L'Appaltatore si impegna a individuare e a designare per iscritto gli amministratori di sistema mettendo a disposizione della Committente l’elenco aggiornato delle nomine.

28. L'Appaltatore si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dall'Appaltatore, o da un sub-Responsabile e/o terzo autorizzato.

29. L'Appaltatore non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte della Committente. In tal caso l'Appaltatore assicura il rispetto delle misure di garanzie previste dal Regolamento EU e, a richiesta, ne fornisce prova alla Committente senza ritardo. Sarà obbligo della Committente vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte dell'Appaltatore , nonché a supervisionare l’attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere dall'Appaltatore.

30. Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), l'Appaltatore si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con la Committente e affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’APPALTATORE DA PARTE DELLA COMMITTENTE

(21)

1. Il trattamento dei dati personali dell’Appaltatore da parte della Committente verrà effettuato nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (cd. GDPR).

2. Per l’effetto, saranno oggetto di trattamento i dati personali strettamente necessari e soltanto per le finalità attinenti all’esecuzione del contratto, con l’impegno della Committente a cancellare i dati superflui o comunque non utili all’esecuzione del Contratto e a limitarne la conservazione per il tempo necessario all’esecuzione del Contratto medesimo.

3. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati allegata al presente Contratto (All. 3).

ART. 13 - RECESSO

1. La Committente potrà recedere, per qualsivoglia motivo e senza alcun onere aggiuntivo dal Contratto prima della scadenza, dandone comunicazione scritta all’Appaltatore, a mezzo PEC, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso.

2. In tal caso la Committente sarà tenuta a corrispondere all’Appaltatore esclusivamente i Corrispettivi effettivamente maturati alla data di efficacia del recesso stesso con riferimento ai servizi effettivamente resi, senza che l’Appaltatore possa aver null’altro a pretendere dalla Committente per qualsiasi titolo, ragione o causa.

ART. 14 - RISOLUZIONE

1. Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste da altre disposizioni del presente Contratto e dalla legge applicabile, la Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., inviandone comunicazione all’Appaltatore tramite PEC:

a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;

b) nei casi di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016;

c) nei casi in cui l’Appaltatore si sia trovato, in qualunque momento della procedura, in una delle situazioni che ne giustificano l'esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

d) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

(22)

e) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011;

f) qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;

g) qualora le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.

50/2016, sulla base delle dichiarazioni rese dall’Appaltatore, restituiscano esiti di irregolarità determinanti l’esclusione dalle procedure ai sensi del predetto articolo 80.

2. Fuori dei casi di cui al comma precedente, qualora sia accertato un grave inadempimento dell’Appaltatore rispetto ad una delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, tale da compromettere la buona riuscita dei servizi e delle attività oggetto del medesimo, la Committente formulerà la contestazione degli addebiti all’Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni per l’adempimento del Fornitore o la trasmissione delle sue osservazioni. Qualora la Committente rigetti le osservazioni ovvero nel caso in cui l’Appaltatore non abbia risposto alle contestazioni della Committente nè adempiuto, la Committente avrà diritto di risolvere il Contratto, di incamerare la garanzia ove costituita ovvero di applicare le penali di cui al presente Contratto, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore, salvo il maggior danno subito dalla Committente.

3. Nel caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla cessazione del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

4. In tutti i casi di cui al presente articolo, e fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito dalla Committente, quest’ultima avrà diritto di incamerare la garanzia definitiva.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E’ fatto divieto di cessione del presente Contratto, anche in caso di cessione di ramo d’azienda, salvo il previo consenso scritto dell’altra parte e fermo restando che la cessione del Contratto non sia finalizzata ad eludere l’applicazione del Codice dei Contratti pubblici.

(23)

ART. 16 - COMUNICAZIONI

1. Le comunicazioni tra le Parti sono effettuate nelle modalità esplicitamente previste, caso per caso, dal presente Contratto (o comunque, in via generale, tramite mail o pec).

ART. 17 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 1. La legge applicabile al presente Contratto è la legge italiana.

2. Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del Contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

ART. 18 - CLAUSOLA DI SOPRAVVIVENZA

1. Le clausole di cui all’art. 6, comma 8, all’art. 11 e all’art. 15 del Contratto sopravvivono e restano efficaci alla cessazione del Contratto, per qualunque causa sia quest’ultima intervenuta.

Allegati:

All. 1 - Offerta;

All. 2 - Informativa privacy della Committente.

PagoPA S.p.A.

L’Amministratore Unico Giuseppe Virgone F.TO DIGITALMENTE Per accettazione

L’APPALTATORE F.TO DIGITALMENTE

Firmato digitalmente da: GIUSEPPE VIRGONE Ruolo: AMMINISTRATORE UNICO

Organizzazione: PAGOPA S.P.A./15376371009 Data: 21/07/2021 19:26:39

(24)

L’Appaltatore in relazione al Contratto CIG 8827130A1B dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di aver letto e di approvare espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli: art. 2 (OGGETTO E IMPORTO); art. 3 (DURATA, EFFICACIA E TERMINI DEL CONTRATTO); art. 5 (MODALITÁ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE); art. 6 (OBBLIGHI DELL’APPALTATORE); art. 8 (PENALI); art. 9 (SUBAPPALTO e SUB-CONTRATTI); art. 10 (CORRISPETTIVI, MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CIG); art. 11 (TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI DI TERZI); art. 12 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’APPALTATORE DA PARTE DELLA COMMITTENTE); art. 13 (RECESSO); art. 14 (RISOLUZIONE); art. 15 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO); art. 17 (LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE); art. 18 (CLAUSOLA DI SOPRAVVIVENZA).

Per accettazione L’APPALTATORE F.TO DIGITALMENTE

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Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo Sua specifica richiesta di riscontro orale), anche con mezzi elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere