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Legge STABILITA 2014 L. n. 147 del 27/12/2013 (GU n. 304 del 27/12/2013)

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LEGISLAZIONE LAVORO

Finanziaria 2014, le disposizioni in materia di lavoro

La legge di stabilità 2014, nota come Legge Finanziaria, contiene varie disposizioni di interesse dei datori di lavoro, anche in qualità di sostituti di imposta ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2014. Di seguito si fornisce uno schema riportante le principali novità introdotte per i datori di lavoro e i sostituti d’imposta.

Legge “STABILITA’ 2014 ” L. n. 147 del 27/12/2013

(GU n. 304 del 27/12/2013)

Disposizioni di interesse dell’Area Legislazione del lavoro e Contrattualistica

ARGOMENTO Riassunto Decorrenza

termini Incremento

detrazione per lavoro

dipendente Art.1, c. 127

Sono state modificate in aumento le detrazioni

d’imposta per i percettori di redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati (es. compensi co.co.co.; borse di studio; ecc.) contenute nel comma 1 dell’art. 13 del Dpr n. 917/1986.

Non sono più previste le detrazioni correttive disposte, per i redditi da 23.000 a 28.000, dal comma 2.

Gli effetti dal 2014 (aumenti annuali) sono, ad esempio:

 in caso di reddito pari a 15.000: aumento detrazione di euro 226

 in caso di reddito pari a 20.000: aumento detrazione di euro 168

 in caso di reddito pari a 30.000: aumento detrazione di euro 70

 in caso di reddito pari a 35.000: aumento detrazione di euro 55

 in caso di reddito pari a 45.000: aumento detrazione di euro 27

01/01/2014

Riduzione premi INAIL

Art.1, c. 128

Viene prevista, con effetto dal 1° gennaio 2014, la riduzione percentuale dell’importo dei premi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

La percentuale di riduzione dovrà essere definita con decreto interministeriale a seguito dell'emanazione di un'apposita delibera INAIL, tenendo conto

dell’andamento infortunistico aziendale. Con lo stesso decreto dovranno essere definite anche le modalità di

01/01/2014

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applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l’attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle modalità per

l’applicazione delle tariffe (DM 12 dicembre 2000).

Sono esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti per:

- l’assicurazione delle casalinghe

- le prestazioni di lavoro accessorio (buoni lavoro) - gli apprendisti

- il lavoro domestico

La riduzione dei premi è applicata nelle more

dell’aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che dovrà essere operato

distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell’andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse.

Aumento

indennità danno biologico

Art.1, c.129

Dal 1° gennaio 2014 l’aumento dell’indennità

riconosciuta dall’INAIL per danno biologico è pari a non oltre il 50% della variazione dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT negli anni dal 2000 al 2013, entro il limite di spesa annua di 50 milioni di euro.

01/01/2014

Rendita INAIL ai superstiti

Art.1, c. 130

Per i lavoratori deceduti a seguito d’infortunio sul lavoro dal 1° gennaio 2014, la rendita prevista in favore dei superstiti va calcolata in ogni caso sul c.d. “Massimale di rendita” di cui al 3° comma dell’art.116 del TU.

01/01/2014

Deduzione ai fini IRAP in caso di incremento occupazionale Art.1, c. 132

I soggetti passivi IRAP che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 assumono dipendenti a tempo indeterminato, incrementando il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, potranno portare in deduzione il costo del lavoro dei nuovi assunti, entro certi limiti e a determinate condizioni.

Sono ammessi al beneficio:

 le società di capitali, le società cooperative e le società di mutua assicurazione;

 gli enti pubblici e privati residenti, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

 le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;

 le imprese individuali;

 gli esercenti arti e professioni;

 i produttori agricoli titolari di reddito agrario;

 gli enti privati non commerciali residenti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

 le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti.

Per gli enti non commerciali, l’agevolazione è

A regime dal periodo

d’imposta in corso al 31/12/2014

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applicabile esclusivamente sui dipendenti impiegati nell’attività commerciale.

In presenza di assunzioni a tempo indeterminato, la deduzione spetta se:

- il numero (teste) dei dipendenti a tempo indeterminato al 31.12 di ogni anno

è maggiore

- della media dei dipendenti a tempo indeterminato presenti nell’anno precedente a quello in cui è avvenuta l’assunzione.

L’agevolazione potrà essere fruita per i dipendenti assunti a tempo indeterminato al netto di quelli licenziati.

In presenza dei requisiti previsti l’agevolazione spetta per il periodo d’imposta di assunzione e i due successivi.

Per ogni dipendente agevolato è ammesso in deduzione il costo sostenuto nell’anno fino ad un massimo di 15.000 euro annui, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale.

Per tenere conto di tale secondo limite si dovranno mettere a confronto le voci B9 e B14 del bilancio CEE dell’anno di applicazione dell’agevolazione con quelle dell’anno precedente.

Negli esercizi successivi a quelli in cui è avvenuta l’assunzione, l’agevolazione può essere fruita solo se non si è verificata una causa di decadenza.

Si avrà decadenza (ossia si perde l’agevolazione) quando il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, alla fine di ciascuno due periodi d’imposta successivi a quello in cui è avvenuta l’assunzione, risulti pari o inferiore al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione.

Si perde, inoltre, il diritto a fruire dell’agevolazione nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Non si considerano nuove assunzioni quelle che derivano dall’assorbimento di altre attività a seguito di operazioni di scissione, fusione anche per incorporazione, conferimenti o cessioni d’azienda. Pertanto, per le imprese neo costituite, l’agevolazione spetta solo per l’assunzione di dipendenti che siano effettivamente incrementali, rispetto ad attività eventualmente assorbite.

La nuova disposizione è cumulabile con la deduzione per il cuneo fiscale, nei limiti del costo complessivo.

Proroga

stabilizzazione associati in partecipazione

Art.1, commi 133 e 134

Viene riaperta la procedura che consente ai soggetti associanti di stabilizzare gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, attraverso la sottoscrizione di accordi sindacali che prevedano l’assunzione a tempo indeterminato di tali lavoratori, beneficiando di una sanatoria “tombale” su quanto avvenuto nel corso del contratto di associazione.

In tale ambito, il termine entro il quale è consentito

01/01/2014

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stipulare gli accordi sindacali viene differito dal 30

settembre 2013 al 31 marzo 2014. Il termine entro cui occorre presentare all’INPS la documentazione

attestante l’avvenuta stabilizzazione, compreso il versamento alla gestione separata del contributo straordinario del 5%, viene invece prorogato dal 31 gennaio 2014 al 31 luglio 2014.

Restituzione contributo aggiuntivo per rapporti a termine trasformati Art.1, c. 135

Se l’azienda stabilizza il rapporto trasformandolo a tempo indeterminato, ottiene la restituzione integrale del contributo dell’1,40% versato per l’assicurazione Aspi nel corso del rapporto a termine. In origine la restituzione operava nei limiti delle ultime sei mensilità.

Resta da chiarire se tale novità si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei sei mesi successivi alla cessazione di un precedente contratto a termine.

01/01/2014

Fondo per l’incentivazione di iniziative per la

partecipazione dei lavoratori Art. 1, c. 180

Al fine di incentivare le iniziative volte a far partecipare i lavoratori al capitale e agli utili delle imprese, (cd.

“azionariato diffuso”), viene istituito, e finanziato per gli anni 2014 e 2015, un fondo presso il Ministero del lavoro.

Modalità e criteri di utilizzo del fondo verranno stabiliti con decreto interministeriale da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità.

Le risorse per il fondo verranno attinte dai fondi destinati alla detassazione 2014.

01/01/2014

Finanziamento ammortizzatori sociali, anche in deroga

Art.1, cc. 183 e 184

Vengono finanziati per il 2014 i seguenti interventi:

- CIG e mobilità in deroga (art.2, commi 64, 65 e 66, Legge n. 92/2012), per 600 milioni di euro;

- Contratti di solidarietà (art. 5, commi 5 e 8, legge n.

236/1993) per 40 milioni di euro;

- Cassa integrazione Guadagni per cessazione di attività prorogata a 24 mesi (legge n.223/1991), per 50 milioni di euro;

- Cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, per 30 milioni di euro.

01/01/2014

Fondi di solidarietà bilaterali Art.1, c. 185

Viene abrogato il termine del 31 ottobre 2013 entro il quale:

- le parti sociali avrebbero dovuto stipulare accordi collettivi aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla cassa integrazione ovvero adeguare a tale scopo quelli nei quali risulti già esistente un sistema consolidato di bilateralità (quali ad esempio il settore artigiano);

- istituire, con decreto ministeriale, un fondo di

solidarietà residuale per i settori esclusi dalla CIG e non coperti dai predetti fondi di solidarietà, per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti.

Entrambe le fattispecie sono quindi ora fattibili senza un termine di scadenza.

Tra le finalità che possono avere i fondi viene stabilito che vi siano anche quelle di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto:

01/01/2014

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- a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro (in precedenza l’integrazione era prevista rispetto alla sola ASPI);

- ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente.

Qualora gli accordi avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale.

Il Comitato amministratore, può proporre il

mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate.

Qualora alla data del 1º gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di

solidarietà bilaterali, l'obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale e' sospeso, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, fino al

completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014. Con riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relative prestazioni previste. In caso di mancata costituzione del fondo di solidarietà bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo e' comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione.

Viene corretta le definizione della durata della prestazione che il fondo residuale deve garantire

stabilendo che questa debba essere non inferiore (nel testo della norma in vigore era invece indicato “non superiore”) a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

Viene infine stabilito che allo scopo di assicurare l'immediata operatività del Fondo residuale in fase di prima applicazione, dal 1º gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo e' fissata allo 0,5 per cento, ferma restando la possibilità di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti.

CIGS nei contratti di solidarietà di tipo difensivo

Per l’anno 2014 il trattamento di CIGS riconosciuto nell’ambito dei contratti di solidarietà difensivi viene aumentato del 10% nel limite massimo di 50 milioni di euro per tale anno. Complessivamente l’intervento è quindi pari al 70%. della retribuzione persa a seguito

01/01/2014

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Art.1, c. 186 della riduzione di orario.

Incentivi assunzione lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo Art.1, c. 187

Il Ministero del lavoro può prevedere incentivi per

favorire l’occupazione dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti per

giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

Si ricorda che per il solo anno 2013 tale possibilità era stata prevista dal decreto del Ministero del lavoro n.

264/2013, per il quale l’inps non ha ancora emanato le istruzioni operative.

01/01/2014

Incentivi per nuove

assunzioni a tempo

indeterminato di lavoratori

giovani Art.1, c. 219

Al fine di potenziare le iniziative e le misure in favore dei Giovani e dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, viene consentito alle Regioni e alle Province autonome di prevedere un ulteriore finanziamento dell’incentivo previsto per i datori di lavoro che assumono con

contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni aventi specifici requisiti (art.1, DL n.76/2013).

In particolare, le Regioni e le province autonome potranno avvalersi anche delle eventuali

riprogrammazioni delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.183.

01/01/2014

Modifica alle aliquote contributive della Gestione separata INPS (soggetti non titolari di partita IVA)

Art. 1, c. 491

I soggetti iscritti alla gestione separata INPS non titolari di partita IVA (co.co.co.; co.co.pro.; associati in

partecipazione; ecc.) versano per l’anno 2014:

• 28,72% (28,00 aliquota IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) se non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

• 22,00% se titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria (23,5% per l’anno 2015).

Si attendono istruzioni specifiche da parte dell’INPS.

01/01/2014

Utilizzo crediti in compensazione Art. ,1 c. 573

La disposizione condiziona, all’apposizione di apposito visto di conformità, la compensazione di crediti e debiti fiscali di importo superiore a 15.000 euro annui in materia di:

 imposte sui redditi e relative addizionali;

 Irap;

 ritenute alla fonte;

 imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Il visto di conformità che deve essere apposto in relazione alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito è diretto ad attestare l’esattezza dei dati indicati nelle stesse rispetto alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile.

In luogo del visto di conformità è ammessa, per i contribuenti sottoposti al controllo contabile di cui

all’articolo 2409-bis del codice civile (controllo esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione), la presentazione di una dichiarazione attestante

Dai crediti risultanti

dalle dichiarazioni

relative al periodo d’imposta in

corso al 31/12/2013

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l’esecuzione dei controlli.

Tale dichiarazione, che deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della società e dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (articolo 1, comma 5, del D.P.R. n. 322 del1988), riguarda:

a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;

b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

In caso di infedele attestazione, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 39, primo comma, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Sussistono numerosi dubbi circa le effettive modalità applicative della disposizione ed in particolare se l’ammontare di riferimento debba essere considerato complessivamente o in riferimento ad ogni singola dichiarazione dalla quale emerge un credito. Sul punto si auspicano chiarimenti in tempi brevi.

Riordino agevolazioni tributarie

Art. 1, cc. 575 e 576

Entro il 31 gennaio 2014 dovranno essere adottati provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all’art. 15 del TUIR. In tale riordino dovranno comunque essere tutelati i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti.

In mancanza dell’adozione dei provvedimenti di

razionalizzazione sopracitati, la misura della detrazione per oneri prevista nella misura del 19% sarà ridotta al:

 18% per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2013;

 17% a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2014.

La disposizione troverà applicazione anche in riferimento a tutti gli altri oneri riconducibili all’art. 15, c. 1 del TUIR.

Periodo d’imposta

2013

Abrogazione di agevolazioni fiscali e crediti d’imposta Art. 1, c. 583

Sono stati abrogati a partire dall’anno d’imposta 2014 alcune agevolazioni e crediti d’imposta.

Si segnala, in particolare:

 l’abrogazione degli incentivi per la ricerca scientifica e in particolare del credito d’imposta per nuove assunzioni (art. 5, L. n. 449/1997).

Anno d’imposta 2014

Rimborso crediti da Modello 730

Art. 1, cc. 586 - 589

Se il risultato della liquidazione del Modello 730 (somma algebrica di crediti e debiti, compresa la prima rata d’acconto Irpef) è rappresentato da un credito superiore a 4.000 euro (anche se determinato con il concorso di eccedenze a credito riportate dall’anno precedente), e il contribuente ha fruito di detrazioni d’imposta per carichi di famiglia, il credito non è rimborsato dal

sostituto d’imposta, ma dall’Agenzia delle Entrate, dopo avere effettuato il controllo sulla spettanza delle

detrazioni d’imposta per carichi di famiglia.

Il controllo è effettuato entro sei mesi dal termine per la trasmissione telematica della dichiarazione.

A decorrere dalle

dichiarazioni riferite all’anno d’imposta 2013

presentate nel 2014

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Il preventivo controllo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia si applica anche nel caso di Modello 730 Situazioni Particolari (mod. 730 senza sostituto d’imposta)

Contributo di solidarietà del 3% per redditi eccedenti 300.000 euro Art. 1, c. 590

Il contributo di solidarietà del 3% sulla parte di reddito complessivo che eccede 300.000 euro, sarà dovuto anche per gli anni 2014, 2015, 2016.

Secondo la disposizione attualmente vigente, il

contributo sarebbe stato dovuto solo fino all’anno 2013 (art. 9, comma 2, del D.L. 78/2010).

01/01/2014

Estinzione agevolata

somme iscritte a ruolo

Art. 1, cc. 618 - 624

Viene prevista la possibilità di estinguere con modalità agevolate le somme iscritte a ruolo i cui carichi siano stati affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013.

Si deve trattare di ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni; sembrano esclusi i ruoli emessi da enti pubblici, tra cui quelli previdenziali.

Sono compresi anche i carichi affidati agli agenti della riscossione a seguito di accertamenti esecutivi, per i quali non è prevista l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella di pagamento.

L’agevolazione consiste nella non applicazione degli interessi per ritardata iscrizione e di mora maturati sulle somme dovute.

Restano quindi dovuti gli importi originariamente iscritti a ruolo e l’aggio spettante all’agente della riscossione.

Tali importi devono essere versati, in un’unica soluzione, entro il 28 febbraio 2014.

Entro il 30/6/2014 gli agenti della riscossione invieranno al debitore, che ha aderito alla definizione agevolata, la comunicazione dell’avvenuta estinzione del debito.

Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014, la riscossione dei carichi

potenzialmente interessati dalla definizione agevolata resta sospesa fino al 15 marzo 2014.

Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

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