Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG) – Delibera ARG/gas 64/09
1) APPLICAZIONE DEL SERVIZIO DI TUTELA 2) IDENTIFICAZIONE DEI PUNTI DI RICONSEGNA
3) CONDIZIONI ECONOMICHE PREVISTE DAL SERVIZIO DI TUTELA 4) CRITERI GENERALIDI REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI
5) VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS DIVERSI DA GAS NATURALE
DISTRIBUITI A MEZZO DI RETI URBANE
6) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA E DISPONIBILITA’ DEI DATI
1) APPLICAZIONE DEL SERVIZIO DI TUTELA
1a) A quali clienti si applica il servizio di tutela definito dal Titolo II del TIVG?
Il servizio di tutela si applica a:
a) clienti finali con riferimento a:
- ciascun PDR nella titolarità di un cliente domestico;
- ciascun PDR relativo ad un condominio con uso domestico e consumi inferiori a 200.000 Smc/anno;
b) gli altri clienti finali che non hanno mai esercitato la capacità di stipulare nuovi contratti connessa alla condizione di cliente idoneo.
I casi di cui alla precedente lettera a) sono riconducibili alla cosiddetta “tutela di categoria” che comporta l’obbligo da parte dell’esercente la vendita di offrire, unitamente ad altre eventuali proposte, il servizio di tutela definito dall’Autorità
I casi di cui alla precedente lettera b) sono invece riconducibili alla cosiddetta “tutela individuale” che comporta l’obbligo da parte dell’esercente la vendita di continuare ad applicare il servizio di tutela definito dall’Autorità nei casi in cui al 30 giugno 2009 erano applicate le condizioni economiche fissate dall’Autorità ai sensi della deliberazione n. 138/03. L’applicazione del servizio di tutela è transitoria e prevista fino a:
a) il 30 settembre 2009, per i clienti finali con consumo superiore a 200.000 Smc/anno;
b) il 30 settembre 2010, per i clienti finali con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno.
1b) Quali sono in dettaglio i clienti che rientrano nella cosiddetta “tutela individuale”?
Sono i clienti, diversi da quelli riconducibili alla cosiddetta “tutela di categoria”, che:
a) non hanno mai stipulato un contratto con un esercente la vendita diverso da quello storico (intendendosi per esercente la vendita storico il soggetto e società subentranti con il quale il cliente finale ha necessariamente concluso il contratto di fornitura prima del 1° gennaio 2003); o
b) non hanno mai stipulato un contratto a condizioni economiche e di fornitura diverse da quelle fissate dall’Autorità, con l’esercente la vendita storico o con altro esercente.
1c) Nei casi in cui l’esercente la vendita abbia applicato ad un proprio cliente già servito alle condizioni economiche previste dall’Autorità, uno sconto rispetto a tali condizioni, si deve ritenere che il cliente finale, qualora abbia accettato lo sconto, rientri ancora nella “tutela individuale” o sia già servito nel mercato libero?
Il cliente finale non si considera facente parte del regime di “tutela individuale” in tutti i casi in cui abbia esercitato la capacità di stipulare nuovi contratti connessa alla condizione di cliente idoneo ed abbia esplicitamente stipulato un nuovo contratto. Per nuovo contratto si deve intendere anche un contratto stipulato con il medesimo fornitore a condizioni diverse da quelle regolate.
Anche la proposta di variazione in diminuzione delle condizioni economiche previste dall’Autorità si configura come proposta di nuova offerta commerciale e conseguentemente deve essere formulata al cliente finale secondo le previsioni del Codice di condotta commerciale di cui alla deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/04. Nei casi in cui la comunicazione della nuova offerta basata sulla variazione in diminuzione delle condizioni economiche previste dall’Autorità avvenga o sia avvenuta con tali modalità, il cliente finale non rientra più nel regime di “tutela individuale”. Il suo contratto sarà pertanto sottoposto a quanto previsto dalla nuova offerta accettata.
2) IDENTIFICAZIONE DEI PUNTI DI RICONSEGNA
2a) Con riferimento alla definizione di “punto di riconsegna relativo a un condominio con uso domestico” di cui al comma 2.3 del TIVG, qual è il significato dell’espressione “il titolare del punto di riconsegna non sia una persona giuridica”?
La formulazione usata ha l’obiettivo di escludere dall’ambito di applicazione della definizione tutti i casi in cui la titolarità del punto di riconsegna sia riconducibile ad un soggetto diverso da persona fisica, con l’eccezione dei casi in cui tale soggetto sia colui che svolge le funzioni di amministratore del condominio.
2b) Nel caso in cui il punto di riconsegna relativo ad un condominio sia codificato come segue: "CONDOMINIO xxx VIA yyy CODICE FISCALE CONDOMINIO: zzz” si intende persona giuridica o no? In tal caso viene classificato ai sensi delle lettera b) o c) del comma 2.3 del TIVG?
Nel caso prospettato si deve intendere persona giuridica ma, essendo l’intestazione riferita al condominio medesimo, il PDR deve essere classificato ai sensi della lettera b) del comma 2.3 del TIVG. Tale classificazione si estende anche ai casi in cui la persona giuridica non sia il condominio medesimo ma il soggetto facente funzione di amministratore.
2c) Gli edifici adibiti a sede di ente pubblico, quale ad esempio il municipio, si configurano come “punti di riconsegna per usi diversi” ai sensi della lettera c) del comma 2.3 del TIVG?
Si.
2d) In fase di acquisizione di un nuovo cliente è onere dell’esercente la vendita accertare il possesso dei requisiti per il diritto al servizio di tutela?
Si.
Ai sensi di quanto disposto dal comma 4.1 del TIVG qualora per l’esecuzione di un nuovo contratto di fornitura sia necessaria una voltura oppure una richiesta di accesso al servizio di distribuzione per attivazione della fornitura, l’esercente la vendita adempie all’obbligo cui al comma 3.2, verificando preventivamente il possesso dei requisiti di cui al comma 4.1.
Nei casi di esecuzione di un nuovo contratto di fornitura per i quali sia necessaria una richiesta di accesso al servizio di distribuzione per sostituzione della fornitura (switching) tale informazione è già in possesso dell’impresa di distribuzione.
2e) La comunicazione prevista al comma 2.6 della deliberazione ARG/gas 64/09, con la quale l’esercente la vendita comunica all’impresa di distribuzione l’esito delle identificazioni compiute ai sensi dei commi 2.1 e 2.4 dei clienti finali serviti entro 30 (trenta) giorni dal termine previsto per l’eventuale invio dell’attestazione da parte del cliente finale o del soggetto erogatore di servizi energetici, deve essere effettuata con riferimento a tutti i clienti o solo a quelli che hanno attestato diversa tipologia di appartenenza?
Obiettivo di tale comunicazione è quello di associare a tutti i punti di riconsegna l’informazione relativa alla tipologia di appartenenza, ai sensi del comma 2.3 del TIVG.
Conseguentemente la comunicazione deve essere effettuata per tutti i punti di riconsegna, anche per quelli per i quali l’identificazione è stata effettuata dall’esercente la vendita, sulla base delle informazioni in suo possesso.
2f) A quali soggetti ci si riferisce al comma 3.1 della deliberazione ARG/gas 64/09? Come fa l’impresa distributrice ad identificare questi soggetti?
Sono gli utenti del servizio di distribuzione che non svolgono attività di vendita di gas naturale direttamente al cliente finale, ma che, ad esempio, forniscono servizi energetici (gestori calore). Tali soggetti devono essere individuati tra quelli che all’atto della richiesta di accesso al servizio di distribuzione non abbiano presentato la dichiarazione di aver ottenuto l’autorizzazione alla vendita ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 24 giugno 2002.
3) CONDIZIONI ECONOMICHE PREVISTE DAL SERVIZIO DI TUTELA
3a) Qual è la data di decorrenza delle condizioni economiche del servizio di tutela?
Le condizioni economiche del servizio di tutela calcolate ai sensi della Sezione 1 del TIVG sono applicate dall’1 luglio 2009 ad eccezione della componente relativa alla commercializzazione all’ingrosso calcolata ai sensi dell’articolo 6 del TIVG che è applicata a decorrere dall’1 ottobre 2009.
Le condizioni economiche del servizio di tutela sono applicate senza soluzione di continuità ai clienti finali aventi diritto per i quali il contratto di fornitura in essere alla
data del 30 giugno prevede l’applicazione delle condizioni economiche definite dall’Autorità ai sensi della deliberazione n. 138/03.
3b) La componente CConr è stata estrapolata dalla componente relativa al servizio di trasporto (QTi) ed evidenziata a parte come elemento della componente QOA? Quindi i nuovi valori della QTi non comprendono la CConr?
Si. Lo stesso vale per gli altri elementi della componente QOA, prima inclusi nella QTi
(elemento f e CVI).
3c) È necessario dare separata evidenza degli elementi che costituiscono la componente QOA nella fattura al cliente finale?
La deliberazione n. 42/99, attualmente in vigore, non richiede di dare separata evidenza degli elementi che costituiscono la componente QOA.
3d) La componente UG2 si applica a tutti i clienti finali, anche a quelli serviti sul mercato libero?
Si. La componente UG2 costituisce parte integrante della tariffa obbligatoria di cui all’Articolo 35 del RTDG.
3e) A quali clienti si applica l’elemento CFGUI della componente relativa agli oneri aggiuntivi QOA?
L’elemento CFGUI si applica ai clienti finali serviti alle condizioni previste dal servizio di tutela.
Pertanto non si applica automaticamente ai clienti che hanno sottoscritto contratti di libero mercato, che pur facendo riferimento alle condizioni economiche previste dal servizio di tutela, devono attenersi a quanto previsto dallo stesso contratto di fornitura.
4) CRITERI GENERALI DI REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI
4a) Con riferimento ai volumi espressi in Smc, in caso di applicazione del coefficiente C, quante cifre decimali si devono considerare nei calcoli evidenziati nelle fatture ai clienti finali?
In fase di acquisizione delle misure riportate dai misuratori, anche tramite le procedure di autolettura, è solitamente rilevato soltanto il numero intero espresso in mc, indicato dal totalizzatore, trascurando le eventuali cifre decimali. Tale dato deve essere riportato in fattura, unitamente al dato espresso in Smc ottenuto moltiplicando il dato rilevato per il coefficiente C, arrotondato quest’ultimo alla sesta cifra decimale come previsto nella RTDG. Il dato espresso in Smc è arrotondato alla sesta cifra decimale.
Ai fini dell’applicazione dei corrispettivi delle condizioni economiche del servizio di tutela il dato di consumo espresso in Smc può essere arrotondato alla cifra intera. Gli eventuali arrotondamenti dovranno essere computati ai fini della successiva fatturazione.
In tal caso la fattura deve quindi esporre, oltre ai seguenti elementi:
a) dato di misura derivante dalle rilevazioni delle misure/autoletture, così come rilevate o calcolate, espresso in mc;
b) dato di consumo derivante dalla differenza dei dati di misura di cui alla precedente lettera b), espresso in Smc ed arrotondato alla sesta cifra decimale;
anche i seguenti dati:
c) eventuale dato di consumo derivante da precedenti arrotondamenti;
d) dato di consumo utilizzato per l’applicazione dei corrispettivi, espresso in Smc ed arrotondato alla cifra intera.
4b) Il comma 12.2 del TIVG prevede che le componenti tariffarie espresse in euro/punto di riconsegna per anno siano addebitate in quote mensili calcolate dividendo per dodici i medesimi importi e arrotondando il risultato con il criterio previsto dal comma 12.1.
È consentito addebitare gli importi derivanti dall’applicazione di componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/punto di riconsegna per anno, anche al di fuori dei casi disciplinati dal comma 12.2, secondo il criterio del pro-quota giorno?
Sì, è consentito a condizione che si proceda all’arrotondamento solo dopo aver moltiplicato le singole componenti per il coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni rilevanti ai fini della fatturazione e 365 (trecentosessantacinque).
4c) Con quali modalità si determina il valore del potere calorifico superiore convenzionale della località (P) di cui all’articolo 12, comma 4 del TIVG e quando saranno aggiornati i valori ad oggi applicati?
A quale cifra decimale è necessario arrotondare il suddetto valore?
Il valore di P è determinato dalle imprese di distribuzione e comunicato agli esercenti la vendita secondo le disposizioni contenute nell’articolo 22 della deliberazione n. 138/04.
I valori di P ad oggi utilizzati saranno aggiornati con decorrenza 1 gennaio 2010. Le imprese di distribuzione provvederanno a comunicare tali nuovi valori con le modalità e le tempistiche previste dalla deliberazione n. 138/04.
Il valore di P, deve essere arrotondato:
a) a non meno della sesta cifra decimale, se espresso in GJ/mc;
b) a non meno della terza cifra decimale, se espresso in MJ/mc.
4d) La fatturazione ai clienti con periodicità di fatturazione almeno mensile ai sensi della deliberazione 229/01 deve avvenire sulla base dei consumi effettivi o, eventualmente, è possibile ricorrere a stime di coda?
Nelle more delle necessarie modifiche alla deliberazione n. 229/01, nel caso in cui il distributore effettui la raccolta della misura del gas naturale in data anticipata rispetto all’ultimo giorno del periodo di riferimento della singola fattura, l’esercente la vendita provvederà all’emissione di una fattura contabilizzante i consumi effettivi fino alla data di raccolta della misura e i consumi stimati, ai sensi della deliberazione n. 229/01, per il periodo temporale successivo di cui alla fattura stessa.
5) VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS DIVERSI DA GAS NATURALE DISTRIBUITI A MEZZO DI RETI URBANE
5a) Qual è il valore di It-1 da utilizzare, per l’anno 2009, nell’aggiornamento dell’elemento QTCAi, nonché per l’aggiornamento della componente relativa alla vendita al dettaglio QVDtgas diversi
?
Il valore percentuale di It-1 è quello derivante dal rapporto dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (esclusi i tabacchi) dei mesi compresi tra dicembre 2008 e gennaio 2008. Tale valore è pari all’1,7%.
6) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA E DISPONIBILITA’ DEI DATI
6a) In considerazione di quanto disposto dall’art. 14, comma 14.5, del TIVG, è possibile per la società di distribuzione modificare il contenuto della nota informativa cartacea ed in particolare specificare che il cliente finale dovrà contattare l’esercente la vendita secondo le modalità riportate in bolletta e/o specificare le modalità con le quali il cliente finale rileva l’autolettura e le tempistiche entro le quali lo stesso comunica l’autolettura all’esercente la vendita?
Non risulta necessaria alcuna integrazione del contenuto della nota informativa cartacea in considerazione del fatto che le informazioni aggiuntive non terrebbero conto delle modalità in concreto rese disponibili dall’esercente la vendita a favore dei propri clienti finali e tenuto conto che il cliente finale provvederà a comunicare l’eventuale autolettura in accordo alle modalità e alle tempistiche indicate dall’esercente la vendita.
Nel mero periodo iniziale, ai fini della formulazione della nota informativa cartacea può essere ammesso l’utilizzo di espressioni diverse rispetto a quelle indicate dall’art. 14, comma 14.5, purché ne venga preservato il contenuto e non siano apportate informazioni aggiuntive rispetto a quelle di cui alla nota stessa.
6b) Come deve comportarsi l’esercente la vendita nei confronti di un cliente finale, le cui condizioni contrattuali siano regolate dalla deliberazione n.
229/01, nel caso in cui il distributore non effettui la raccolta della misura del gas naturale o non metta comunque a disposizione dell’esercente la vendita i dati di misura in esito ai tentativi di raccolta effettuati?
Nel caso in cui il distributore non effettui la raccolta della misura del gas naturale o non metta comunque a disposizione dell’esercente la vendita i dati di misura in esito ai tentativi di raccolta effettuati, l’esercente la vendita stesso procederà alla fatturazione dei consumi presunti, stimati sulla base dei consumi storici del cliente finale (nel caso di clienti nuovi, la prima fatturazione dovrà avvenire in accordo alla previsione di cui all’art. 6, comma 6.2, della deliberazione n. 229/01).
6c) In considerazione della previsione di cui all’art. 4, comma 4.1, della deliberazione n. 229/01 e dell’Appendice 1 del TIVG, secondo quali modalità l’esercente la vendita è tenuto a dare notizia al proprio cliente finale, le cui condizioni contrattuali siano regolate dalla deliberazione n.
229/01, delle cause che hanno impedito la raccolta della misura?
Al fine di ottemperare alla previsione di cui all’art. 4, comma 4.1, della deliberazione n.
229/01, ed in attuazione di quanto previsto dalla suddetta disposizione, l’esercente la vendita provvederà ad informare il cliente finale circa le cause che hanno impedito la raccolta della misura in accordo a quanto trasmesso dall’impresa di distribuzione stessa, vale a dire precisando che il tentativo di lettura è fallito (in armonia con l’espressione al momento identificativa dell’esito del tentativo di raccolta non andato a buon fine).
6d) L’articolo 16 del TIVG prevede che l’esercente la vendita è tenuto a trasmettere all’impresa di distribuzione le misure ottenute tramite procedure di autolettura attraverso mezzi informatici che consentano l’immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti. A tal riguardo sono stati previsti degli specifici strumenti per l’invio dei dati?
Le specifiche del tracciato di comunicazione dell'autolettura e gli strumenti per l’invio di tali dati dagli esercenti la vendita ai distributori non sono stati ancora definiti in maniera puntuale da parte dell’Autorità. L’argomento sarà oggetto di un Documento per la consultazione di prossima pubblicazione.