• Non ci sono risultati.

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONTO CORRENTE BANCOPOSTA P.A.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CONDIZIONI CONTRATTUALI CONTO CORRENTE BANCOPOSTA P.A."

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

Mod. Contratto CBP P.A. – Ed. Aprile 2016

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONTO CORRENTE BANCOPOSTA P.A.

DEFINIZIONI

1. Ai fi ni delle presenti condizioni contrattuali si intende per:

Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identifi cabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) a Poste Italiane S.p.A. - Patri- monio BancoPosta un suo comportamento o un’omissione di questa;

Servizi accessori: i servizi offerti, anche gratuitamente, insieme al conto corrente, su base obbligatoria o facoltativa, anche se non strettamente con- nessi con esso (ad esempio, carta di credito, ecc.);

Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta alla clientela di me- morizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fi ni cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clien- tela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fi si- ca e simultanea del cliente e dell’intermediario o di un suo incaricato;

T.U.: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifi ca- zioni (“Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”);

2. Per quanto non espressamente previsto nel precedente punto 1 si rinvia alle defi nizioni contenute nel Contratto Quadro per lo svolgimento dei servizi di pagamento a valere sul conto corrente (per conti correnti BancoPosta dedicati alla Pubblica Amministrazione) (di seguito “Contratto Quadro”), che debbono intendersi qui espressamente richiamate e trascritte.

SEZIONE A CONDIZIONI GENERALI ART. 1 - OGGETTO E DISCIPLINA

1. Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta (di seguito “Poste Italia- ne”) - informando che detto patrimonio è stato costituito ai sensi dell’art. 2, comma 17-octies, del D. L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con Legge 26 febbraio 2011 n. 10, ai fi ni dell’applicazione degli istituti di vigilanza pru- denziale di Banca d’Italia, e destinato esclusivamente all’esercizio dell’at- tività di BancoPosta come disciplinata dal D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 e s.m.i., e che ad esso vengono imputati beni e rapporti giuridici relativi alla predetta attività e conseguentemente le presenti condizioni - mette a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni che ne facciano richiesta (di seguito “Cliente” o “Correntista”), il conto corrente postale denominato “Con- to BancoPosta P.A.” (di seguito “Conto”), per l’esecuzione delle operazioni previste al successivo art. 4 della presente Sezione A, ivi comprese le ope- razioni di pagamento previste dall’art. 2 del Contratto Quadro. Il Conto è disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, comprensive di condizioni generali e condizioni relative ai Servizi accessori disciplinati alla Sezione B delle presenti condizioni contrattuali, dalle specifi che condizioni contrattuali che disciplinano i Servizi accessori prescelti ulteriori rispetto a quelli previ- sti e disciplinati dalle presenti condizioni contrattuali, nonché dal Contrat- to Quadro. I citati documenti contrattuali, unitamente al Foglio Informativo dedicato al Conto e/o ai relativi Servizi accessori (di seguito anche “FI”) e al relativo modulo di richiesta di apertura del cliente, con l’accettazione da parte di Poste Italiane costituiscono, formandone parte integrante e sostan- ziale, il contratto avente ad oggetto il Conto e/o i relativi Servizi accessori (di seguito “Contratto”), del quale iI FI costituisce il frontespizio. Formeranno, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto i successivi FI tempo per tempo vigenti e i Documenti di Sintesi (di seguito “DDS”) successivamente inviati al Correntista nel corso del rapporto. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

2. Le condizioni economiche applicate al Conto ed ai relativi Servizi acces- sori, nonché i limiti temporali della giornata operativa con riferimento alle singole operazioni e/o Servizi accessori, sono contenuti nel FI consegnato al Correntista al momento della richiesta di attivazione del Conto e/o dei Servizi accessori e a disposizione della Clientela presso tutti gli Uffi ci Postali e sul sito internet di Poste Italiane www.poste.it nonché nei DDS successi- vamente inviati al Correntista nel corso del rapporto.

3. L’apertura del Conto e l’eventuale attivazione di Servizi accessori posso- no essere richieste dal Correntista compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo predisposto da Poste Italiane, con il quale, accetta le presenti con- dizioni contrattuali, comprese quelle economiche relative al conto corrente e ai Servizi accessori, quelle del Contratto Quadro e, in caso di richiesta di Servizi accessori ulteriori rispetto a quelli previsti e disciplinati dalle presenti condizioni contrattuali, quelle relative ai Servizi accessori prescelti che, una volta sottoscritte, formeranno parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni per lo specifi co rapporto. L’attivazione del Conto avviene previa accettazione della relativa richiesta da parte di Poste Italiane. Poste Italiane attiva e rende operativo il Conto entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni lavorativi bancari dalla ricezione della richiesta di apertura del Conto.

Il rapporto di conto corrente ha effetto dal momento in cui il Correntista ha ricevuto la comunicazione dell’accettazione da parte di Poste Italiane della richiesta di apertura del Conto con le modalità di cui al successivo art. 9 della presente Sezione A.

4. Poste Italiane si riserva la facoltà di consentire al Correntista l’attivazione del Conto e/o dei Servizi accessori mediante l’utilizzo di tecniche di comu- nicazione a distanza (invio del contratto sottoscritto tramite corrispondenza ovvero mediante documento informatico sottoscritto con l’utilizzo di stru- menti informatici e telematici attraverso il sito www.poste.it), con le forme e le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili e secondo le indicazioni fornite da Poste Italiane stessa.

ART. 2 - IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

1. Per la conclusione e nell’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto il rap- porto relativo al Conto ed ai singoli Servizi, Poste Italiane è soggetta agli obblighi di identifi cazione e adeguata verifi ca della clientela ai sensi del D.

Lgs. 231/2007, in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema fi nanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di fi nanziamento del terrorismo. Poste Italiane, per l’assolvimento di tali obblighi, deve ricevere i dati e i validi documenti identifi cativi del cliente. Il Correntista è tenuto a fornire a Poste Italiane i propri dati e i documenti validi ai fi ni identifi cativi per la conclusione del contratto ed in occasione delle operazioni relative ai predetti rapporti nonché le ulteriori informazioni richieste da Poste Italiane stessa per l’adempimento degli obblighi di identifi cazione e di adeguata ve- rifi ca di cui sopra.

2. Il Correntista si impegna a fornire sotto la propria responsabilità tutte le in- formazioni necessarie e aggiornate per consentire a Poste Italiane di adem- piere agli obblighi di adeguata verifi ca della Clientela.

3. Al fi ne di tutelare il proprio cliente, Poste Italiane valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l’idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell’identità per- sonale dei soggetti che entrano in rapporto con Poste Italiane stessa (quali portatori di assegni, ecc.).

4. Il cliente prende atto che, nel caso in cui Poste Italiane non sia in grado di rispettare gli obblighi di identifi cazione e adeguata verifi ca della clientela ai sensi del D. Lgs. 231/2007 come sopra richiamati, Poste Italiane si asterrà dal concludere il contratto di conto corrente e qualsivoglia ulteriore rapporto relativo a ciascuno dei Servizi.

ART. 3 - DEPOSITO DI FIRME AUTORIZZATE

1. Il Correntista è tenuto a depositare la propria fi rma nell’Uffi cio Postale presso il quale è intrattenuto il rapporto di conto corrente utilizzando l’appo- sito modulo predisposto da Poste Italiane.

2. Nell’esecuzione del rapporto di conto corrente, il Correntista può delega- re una o più persone a rappresentarlo nei rapporti con Poste Italiane. Per il conferimento dei poteri di rappresentanza il Correntista dovrà compilare e sottoscrivere l’apposita modulistica predisposta da Poste Italiane presso l’Uffi cio nel quale è intrattenuto il rapporto. Il Correntista dovrà precisare nel- la suddetta modulistica i limiti eventuali dei poteri di rappresentanza conferiti al delegato, nell’ambito di quanto consentito dalle procedure per i servizi di pagamento ed incasso impiegate da Poste Italiane. Il delegato, previa sua identifi cazione, è tenuto a depositare la propria fi rma ai sensi del precedente comma 1.

3. Il delegato, impregiudicato quanto diversamente previsto in altre clausole del presente documento, potrà effettuare in nome e per conto del Correnti- sta, e nel rispetto degli eventuali limiti ai poteri di rappresentanza conferitigli, tutte le operazioni consentite al Correntista e rendere in nome e per conto dello stesso tutte le dichiarazioni a tal fi ne necessarie.

4. Le revoche e le modifi che delle facoltà concesse ai delegati, nonché le ri- nunce da parte dei medesimi, non saranno opponibili a Poste Italiane fi nché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione scritta, con le modalità di cui al successivo art. 12 della presente Sezione A, e non siano in ogni caso decorsi 14 (quattordici) giorni lavorativi bancari da quello di ricevimen- to, salvo inesattezza e/o incompletezza della relativa documentazione; ciò anche quando dette revoche, modifi che e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.

5. Le cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza diverse da quelle previste dal precedente comma 4, non sono opponibili a Poste Italiane sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. L’autorizza- zione a disporre sul conto corrente conferita successivamente non determi- na revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

6. Il Correntista e i soggetti da lui delegati sono tenuti a utilizzare nei rapporti con Poste Italiane la propria sottoscrizione autografa in forma grafi ca corrispondente alla fi rma depositata o, previo accordo tra Poste Italiane e il Correntista, nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi.

(2)

ART. 4 - OPERAZIONI DI PAGAMENTO - ACCREDITAMENTI ED AD- DEBITAMENTI

1. Poste Italiane, nei limiti consentiti dalle procedure per i servizi di paga- mento e di incasso da essa impiegate, esegue sul conto corrente le opera- zioni di pagamento regolate dal Contratto Quadro e indicate all’art. 2 dello stesso. Le operazioni di pagamento di cui al presente comma sono eseguite da Poste Italiane previo consenso da parte del Correntista da rilasciarsi se- condo le modalità indicate nel Contratto Quadro.

2. Poste Italiane, nei limiti consentiti dalle procedure per i servizi di paga- mento e di incasso da essa impiegate e sempre che sussista la relativa co- pertura fi nanziaria esegue sul Conto operazioni non regolate dal Contratto Quadro relative alle seguenti disposizioni di accredito o di addebito impartite rispettivamente:

a) dallo stesso Correntista o da terzi, per effettuare accrediti sul Conto;

b) dallo stesso Correntista, per addebitare in conto corrente – in favore pro- prio, di Poste Italiane o di terzi – importi non superiori alla somma a cre- dito di cui il Correntista possa liberamente disporre (saldo disponibile);

c) operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti cartacei: assegni, titoli cambiari e vaglia postali.

3. Ove il Conto non presenti un saldo disponibile suffi ciente a coprire per intero l’operazione di pagamento richiesta, sia essa prevista o meno dal Contratto Quadro, Poste Italiane non provvederà ad addebiti parziali, re- stando quindi esclusa l’esecuzione dell’operazione stessa.

4. L’importo degli assegni postali, degli assegni bancari e circolari, nonché degli altri titoli indicati nei FI e DDS, le operazioni di pagamento relative ai quali non sono soggette al Contratto Quadro, come ammessi all’accredito in conto, è accreditato, per i titoli nazionali, con riserva di verifi ca e salvo buon fi ne, per i titoli esteri, al “dopo incasso”, ed è disponibile solo una volta che sia decorso il relativo termine di disponibilità indicato nei FI e DDS. Detti termini potranno essere prorogati da Poste Italiane in presenza di sciopero, cause di forza maggiore o, comunque, impossibilità sopravvenuta anche verifi catisi presso corrispondenti bancari e non. Per i titoli per i quali detti termini di disponibilità non siano indicati, accettati da Poste Italiane al dopo incasso, il relativo importo è accreditato con riserva di verifi ca e salvo buon fi ne e non è disponibile prima che Poste Italiane ne abbia effettuato la verifi - ca o l’incasso e che dell’avvenuto incasso abbia avuto conoscenza l’Uffi cio Postale accreditante.

5. La valuta applicata all’accreditamento relativo ai versamenti di assegni postali, bancari e circolari, nonché degli altri titoli indicati nei FI e DDS, deter- mina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell’importo come stabilita nel precedente comma 4.

6. Decorsi i termini di cui al precedente comma 4, resta inteso comunque che il trattario o l’emittente mantengono il diritto, ove ne ricorrano i presuppo- sti, di agire nei confronti del Correntista per il recupero dell’importo dei titoli indebitamente pagati.

7. Prima del decorso dei termini di disponibilità di cui al precedente comma 4 e in ogni caso per i titoli per i quali non siano indicati detti termini, Poste Italiane si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati anche prima della verifi ca o dell’incasso. In caso di mancato incasso, Poste Italiane si riserva in ogni caso tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’art. 1829 c.c. nonché la facoltà di effettuare in qualsiasi mo- mento l’addebito in conto.

8. Poiché per motivi di sicurezza nell’ambito delle procedure bancarie si procede a tagliare l’angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d’Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, versati dalla clientela, il Correntista s’impegna a verifi care l’integrità dei titoli ricevuti, prendendo atto che Poste Italiane non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell’angolo superiore sinistro.

9. Fatto salvo quanto previsto dal Contratto Quadro, il Correntista autorizza preventivamente Poste Italiane ad addebitare sul Conto, in qualsiasi mo- mento, gli importi non dovuti al Correntista relativi a somme indebitamente e/o erroneamente accreditate sul Conto.

ART. 5 - SERVIZIO DI INCASSO

1. Il servizio di incasso dei titoli di cui al precedente art. 4, comma 4 è svolto per conto del cliente cedente ed a suo rischio.

2. Poste Italiane non risponde delle conseguenze dannose derivanti da cau- se ad essa non imputabili, tra le quali vanno incluse, in via esemplifi cativa, quelle dipendenti da:

– irregolarità dei titoli, comprese quelle di bollo;

– indicazioni erronee, non precise o insuffi cienti o di diffi cile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sui titoli che sulle distinte di accompagnamento;

– clausole o istruzioni non tassative o contraddittorie;

– casi di forza maggiore, compresi:

(I) scioperi anche del proprio personale;

(II) disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti; smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il tra- sporto, impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge – e in specie, moratorie, sospensioni o proroghe di termini – o da consuetudini del luogo di pagamento dei titoli, o da atti di autorità, anche di fatto, o da provvedimenti o atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi;

3. Qualora il Correntista richieda di svolgere il servizio in relazione a titoli da presentare su piazze non bancabili presso l’istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano diffi coltà di curare le incombenze di cui sopra, Poste Italiane non risponde della mancata presentazione per il pagamento o del mancato protesto in tempo utile dei titoli. Poste Italiane non è altresì responsabile della mancata presentazione o del mancato protesto in tempo utile di titoli non pervenuti entro i termini di consuetudine bancaria.

4. La clausola “incasso tramite” ed ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per Poste Italiane che comunque non risponde del mancato protesto di titoli per i quali risulti richiesto l’incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.

5. Poste Italiane provvede a sollevare il protesto solo previa corresponsione in contanti o con addebito in conto corrente di tutte le spese relative o de- rivanti dall’espletamento del servizio, incluse quelle per la regolarizzazione del bollo ove Poste Italiane stessa vi provvedesse, per le eventuali pene pecuniarie nonché per quelle relative alla levata del protesto stesso.

6. Poste Italiane non provvede ad inviare gli avvisi di mancato pagamento dei titoli, ma si limita a restituire i titoli nel più breve tempo possibile acquisi- tane la disponibilità materiale; è inteso che i fi rmatari interessati hanno rinun- ciato ai detti avvisi nonché all’osservanza dei termini di cui all’art. 47 della legge sugli assegni, anche nei confronti degli eventuali portatori successivi.

ART. 6 - ESECUZIONE DEGLI ORDINI

1. Gli ordini relativi a operazioni singole, periodiche o continuative devo- no essere impartiti dal Correntista per iscritto e presentati all’Uffi cio Postale presso il quale è intrattenuto il rapporto di conto corrente ovvero altro Uffi cio, ove consentito, per determinate operazioni indicate nei FI e DDS. Il Corren- tista può impartire gli ordini attraverso BPIOL, ove attivato, secondo quanto previsto dalle specifi che condizioni contrattuali che regolano tale servizio e secondo quanto indicato nei FI e DDS vigenti con le modalità ed i limiti ivi riportati.

2. Salvo quanto diversamente previsto in altre clausole delle presenti con- dizioni contrattuali, Poste Italiane eseguirà le disposizioni impartitele de- terminando le modalità di esecuzione in relazione alla loro natura e alle procedure più idonee nell’ambito della propria organizzazione seguendo, compatibilmente con ciò, l’ordine temporale della loro ricezione.

3. Poste Italiane e il Correntista convengono di dare priorità ai prelievi e pagamenti a mezzo carta di debito o di altra disposizione di addebito del Correntista, effettuati in conformità alle norme che regolano i corrispondenti servizi, rispetto al pagamento degli assegni. Pertanto, qualora per effetto di detti prelievi e pagamenti le disponibilità in conto fossero divenute insuffi - cienti, Poste Italiane non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che pervenissero, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo o pagamento e ancorché del prelievo o pagamento stesso Poste Italiane abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli as- segni stessi, prima dell’addebito in conto.

4. In relazione agli incarichi assunti, Poste Italiane oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’art. 1856 c.c. è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1717 c.c., a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente bancario e non.

5. È in facoltà di Poste Italiane assumere o meno specifi ci incarichi del Cor- rentista, dando comunque allo stesso tempestiva comunicazione dell’even- tuale rifi uto, qualora ricorra un giustifi cato motivo, in un termine congruo in relazione alla tipologia dell’incarico.

6. Salvo non sia diversamente previsto, il Correntista ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art. 1373 c.c., l’incarico conferito a Poste Italiane fi nché l’incari- co stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione medesima.

7. La disciplina dettata dai precedenti commi di questo articolo non trova ap- plicazione per gli ordini relativi alle operazioni di pagamento indicate nel pre- cedente art. 4,comma 1. Per gli ordini relativi alle operazioni di pagamento indicate nel precedente art. 4, comma 1 relativamente al rifi uto e alla revoca degli ordini stessi, si applica la disciplina del Contratto Quadro.

ART. 7 - CONVENZIONE D’ASSEGNO

1. A norma delle disposizioni vigenti, gli assegni postali possono essere:

ordinari o vidimati. La Convenzione d’assegno di cui al presente articolo, inerente al rapporto di conto, riguarda esclusivamente l’emissione di asse- gni postali ordinari, per i quali non è in alcun modo consentito richiedere a Poste Italiane l’apposizione della vidimazione. L’emissione di assegni postali vidimati è consentita nel rispetto e nei limiti delle specifi che procedure a tal fi ne previste da Poste Italiane disciplinate nella successiva Sezione B delle presenti condizioni contrattuali.

2. Il Correntista può effettuare disposizioni a valere sul suo Conto a mezzo di assegni postali ordinari, esclusivamente mediante l’uso di moduli di assegni forniti da Poste Italiane. I moduli vengono rilasciati, previa apposita richiesta da parte del Correntista, ad insindacabile giudizio di Poste Italiane.

3. Per richiedere i moduli di assegni postali ordinari il Correntista che ha depositato la propria fi rma ai sensi del precedente art. 3, deve utilizzare l’apposito modulo predisposto da Poste Italiane. La richiesta e la consegna dei moduli avverranno presso l’Uffi cio Postale. La richiesta dei moduli potrà avvenire con le eventuali diverse modalità che nel tempo saranno rese di- sponibili e comunicate al Correntista da Poste Italiane.

4. I moduli di assegni postali ordinari sono rilasciati da Poste Italiane muniti

(3)

della clausola di non trasferibilità. Il Correntista può richiedere per iscritto a Poste Italiane il rilascio di moduli di assegni postali in forma libera. Per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera è dovuta dal richiedente l’imposta di bollo nei limiti degli importi previsti dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifi che e integrazioni.

5. L’assegno postale ordinario è emesso con la clausola “non trasferibile”.

L’assegno può essere emesso senza la clausola “non trasferibile” nei limiti degli importi previsti dal D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifi che e integrazioni mediante utilizzo di moduli di assegni rilasciati da Poste Italiane su richiesta scritta del richiedente senza la clausola di non trasferibilità.

6. Il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni postali ordinari e i relativi moduli di richiesta, restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che possa risultare dalla perdita, dalla sottrazione o dall’uso abusivo o illecito dei moduli stessi.

7. Nei casi di perdita o sottrazione dei moduli di assegno, il Correntista deve darne immediata comunicazione a Poste Italiane per iscritto, facendo subito seguire a tale comunicazione copia conforme della denuncia presentata alle Autorità competenti.

8. Nei casi di danneggiamento o distruzione dei moduli di assegno il Cor- rentista deve darne immediata comunicazione a Poste Italiane per iscritto ai fi ni dell’annullo.

9. Con la cessazione del rapporto di conto corrente o della Convenzione di assegno oppure, in caso di revoca dell’autorizzazione a emettere assegni come prevista ai sensi della Legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e modifi cazioni, i moduli non utilizzati devono essere restituiti a Poste Italiane.

10. Il Correntista può trarre assegni postali sul Conto e Poste Italiane può provvedere all’addebito dell’importo relativo agli stessi sul Conto a condizio- ne che vi siano fondi disponibili suffi cienti per consentire l’integrale addebito dell’importo degli assegni tratti, delle relative commissioni e, ove previsto dalle disposizioni di legge in materia, dell’imposta di bollo nell’importo tempo per tempo vigente.

11. In caso di pluralità di conti correnti intestati alla stessa persona, Poste Italiane non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibi- lità insuffi cienti, indipendentemente dall’eventuale presenza di fondi su altri conti correnti postali di pertinenza dello stesso Correntista.

12. Il Correntista autorizza Poste Italiane ad addebitare sul suo Conto as- segni postali da lui tratti la cui sottoscrizione risponde ai requisiti dell’art. 11 della legge sugli assegni, ancorché recanti fi rme di girata illeggibili o incom- plete.

13. Ai fi ni della levata del protesto, il luogo di pagamento è rappresentato dalla Filiale indicata a stampa sull’assegno. L’elenco delle Filiali che rap- presentano il luogo di pagamento degli assegni postali è disponibile presso Poste Italiane.

14. In caso di recesso da parte del Correntista o di Poste Italiane dal con- tratto di conto corrente e/o dalla inerente Convenzione di assegno, Poste Italiane non è tenuta a onorare gli assegni emessi in data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma del successivo art. 16 della presente Sezione A. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’auto- rizzazione a emettere assegni come prevista ai sensi dell’art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e modifi cazioni.

15. Poste Italiane, quando intenda avvalersi della compensazione tra cre- diti non liquidi ed esigibili, non è tenuta a onorare gli assegni emessi dal Correntista con data posteriore alla ricezione da parte di quest’ultimo della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel Conto.

16. In ogni caso in cui si verifi chi la compensazione di legge tra crediti li- quidi ed esigibili, Poste Italiane non è tenuta a onorare gli assegni emessi dal Correntista con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell’intervenuta compensazione, sia venuta meno la disponibilità esistente nel Conto.

17. Nei casi previsti dai precedenti commi 16 e 17, il Correntista è tenuto a costituire senza ritardo i fondi necessari anche per il pagamento degli asse- gni tratti prima della comunicazione o della compensazione e dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione. Nel caso di mancata costitu- zione di fondi, Poste Italiane invierà gli assegni al protesto.

18. Il rilascio dei moduli di assegno nonché l’emissione, la circolazione, il trasferimento e il pagamento degli stessi sono soggetti alle disposizioni legi- slative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

ART. 8 - BOLLETTINI

1. Il Correntista può richiedere a Poste Italiane il rilascio di bollettini di conto corrente personalizzati, recanti l’indicazione a stampa del numero e intesta- zione del proprio conto corrente di accredito, nel rispetto dei limiti quantitativi e delle condizioni economiche indicati nei FI e DDS.

2. Poste Italiane può concedere al Correntista che ne faccia richiesta l’auto- rizzazione a pagare in luogo dei versanti le commissioni per i versamenti a mezzo bollettini di conto corrente (anche se effettuati, ove consentito da Po- ste Italiane, via internet ai sensi del successivo comma 5 o con le ulteriori di- verse modalità che fossero attivate ai sensi del successivo comma 6). In tal caso le commissioni saranno addebitate da Poste Italiane automaticamente sul Conto del Correntista e i bollettini potranno riportare, ove il Correntista lo richieda, la dicitura “Commissione a carico del Correntista”.

3. Ove il Correntista lo richieda, Poste Italiane può autorizzare il Correntista a stampare per proprio conto e a proprie spese le diverse tipologie di bol- lettini di versamento ammesse da Poste Italiane, nel rispetto delle relative specifi che tecniche fi ssate da Poste Italiane e in conformità ad un campione previsto per ciascuna delle tipologie per le quali sia richiesta l’autorizzazione alla stampa, che il Correntista dovrà allegare alla relativa richiesta per l’ap- provazione. Poste Italiane non è tenuta ad accettare il pagamento di bolletti- ni stampati dal Correntista in difformità dalle predette prescrizioni e, laddove in sede di lavorazione verifi casse l’avvenuta accettazione di bollettini irrego- lari, si riserva ogni azione contro il Correntista per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di tale violazione. In ogni caso di revoca, rinuncia o cessazione per qualsiasi causa della suddetta autorizzazione, così come in ogni caso di sopravvenuta inoperatività del conto corrente con riferimento al quale siano stati posti in circolazione bollettini prestampati anche ai sensi dei commi precedenti e successivi, il Correntista è tenuto a ritirare dalla circolazione i suddetti bollettini, restando responsabile e impegnato a tenere indenne Poste Italiane da qualsivoglia conseguenza negativa al riguardo.

4. Se il Correntista ha attivato BPIOL, può richiedere a Poste Italiane, nei limiti e alle condizioni economiche previste nel FI e nel DDS, l’emissione di bollettini di conto corrente premarcati (stampa e recapito al destinatario) nel rispetto delle procedure di cui alla specifi ca disciplina.

5. L’incasso di fondi da parte di Poste Italiane per conto del Correntista tra- mite bollettini di conto corrente postale, pagati da soggetti diversi dal Cor- rentista stesso, è effettuato presso gli Uffi ci Postali a mezzo dei tradizionali bollettini cartacei, ovvero attraverso il Servizio di pagamento telematico su tutti i canali telematici abilitati da Poste Italiane quali a titolo esemplifi cati- vo e non esaustivo internet, ATM e telefonia mobile, nei limiti e fi ntantoché tale Servizio sia mantenuto da Poste Italiane a disposizione della clientela, riservandosi Poste Italiane stessa la facoltà di sospensione del servizio – in tutto o in parte – in qualsiasi momento anche con effetto immediato, fermo restando quanto previsto dal Contratto Quadro. Le condizioni tempo per tempo vigenti per l’accesso e l’utilizzo del servizio (ivi compresi i mezzi di pagamento utilizzabili e le tipologie di bollettini con riferimento ai quali è ammesso tale sistema alternativo di pagamento) sono disciplinate da Poste Italiane nelle apposite pagine del proprio sito internet dedicate al servizio. Il Correntista può chiedere a Poste Italiane di escludere il pagamento per via telematica dei propri bollettini ovvero può richiedere l’esclusione di deter- minate modalità di pagamento per via telematica (ad esempio pagamenti a mezzo carta di credito), fuorché quella tramite addebito su conto corrente.

Anche per i pagamenti disposti per via telematica varrà quale data di libe- razione per il pagatore nei confronti del soggetto benefi ciario delle somme quella del giorno in cui è stato effettuato il pagamento, così come risultante dall’apposita comunicazione che Poste Italiane trasmetterà per via telema- tica al pagatore.

6. In aggiunta a quanto previsto al precedente comma 5, le operazioni di incasso sul conto corrente del Correntista a mezzo dei tradizionali bollettini cartacei, effettuabili da terzi presso gli Uffi ci Postali, possono essere effet- tuate anche attraverso le ulteriori diverse modalità (pure tramite intermediari a ciò autorizzati ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia) che Poste Italiane riterrà di mettere a disposizione e che verranno indicate nei FI e DDS. In tal caso la data di liberazione per i terzi pagatori è quella di ricezione del fl usso di pagamento da parte di Poste Italiane.

7. Le somme incassate da Poste Italiane tramite bollettini di conto corrente postale sono rese disponibili per il Correntista mediante accredito sul proprio Conto nei tempi e con valuta indicati nei FI e DDS. Poste Italiane provvede- rà, per ogni bollettino accreditato, ad addebitare automaticamente sul conto corrente postale del Correntista l’importo della commissione di incasso in- dicata nei FI e DDS.

ART. 9 - COMUNICAZIONI AL CLIENTE

1. Poste Italiane invierà con pieno effetto tutta la corrispondenza (lettere, notifi che, dichiarazioni e comunicazioni) in ordine al rapporto di conto cor- rente ed ai relativi Servizi inclusi e Servizi accessori – all’indirizzo indicato dal Correntista all’atto della richiesta di apertura del Conto ovvero, in caso di variazione, all’ultimo indirizzo comunicato con le modalità previste dal suc- cessivo comma 4.

2. Le comunicazioni previste dall’art. 9-bis (introdotto dall’art. 34 del D. Lgs.

30 dicembre 1999, n. 507) della Legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successi- ve integrazioni e/o modifi cazioni saranno inviate al “domicilio eletto” dal Cor- rentista all’uopo indicato sul modulo di richiesta di apertura del Conto e non necessariamente coincidente con l’indirizzo al quale viene inviata la corri- spondenza relativa al conto corrente, ai Servizi inclusi e ai Servizi accessori.

3. Le comunicazioni in merito alle singole operazioni di pagamento di cui al precedente art. 4, comma 1 sono disciplinate dall’art. 22 del Contratto Quadro.

4. Eventuali variazioni dell’indirizzo e/o domicilio eletto debbono essere comunicate con dichiarazione presentata direttamente all’Uffi cio Postale presso il quale è intrattenuto il rapporto di conto corrente oppure median- te lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al medesimo Uffi cio Postale.

5. Restano in ogni caso valide le diverse modalità di comunicazione previste dalle condizioni contrattuali relative ai Servizi inclusi e ai Servizi accessori al Conto eventualmente attivati, quali per esempio quelle relative a BPIOL.

(4)

ART. 10 - COMUNICAZIONI PERIODICHE

1. Poste Italiane fornisce al Correntista, con le modalità di cui al precedente art. 9 comma 1, una comunicazione analitica sullo svolgimento del rappor- to (“estratto conto”) con la periodicità stabilita da Poste Italiane stessa e indicata nel FI e nel DDS del Conto corrente ed un aggiornato quadro del- le condizioni economiche applicate (edizione tempo per tempo vigente del DDS). Il Correntista potrà richiedere con un apposito modulo una periodicità dell’invio dell’estratto conto diversa da quella stabilita da Poste Italiane e indicata nel FI e DDS secondo quanto consentito da Poste Italiane stes- sa. Il Correntista che abbia attivato il collegamento BPIOL, anche mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza con le forme e modalità indicate da Poste sul sito www.poste.it nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, potrà richiedere in qualsiasi momento di ricevere gratuita- mente, nella specifi ca sezione dell’area dedicata, l’estratto conto e le altre comunicazioni periodiche su supporto durevole in formato elettronico anzi- ché in formato cartaceo. Per tutta la durata del rapporto di conto corrente il Correntista mantiene la facoltà di richiedere la variazione del formato e della periodicità di invio delle comunicazioni periodiche fornite da Poste Italiane.

2. I costi relativi alle diverse modalità e periodicità di invio delle comunicazio- ni periodiche sono indicati nel FI e nel DDS.

3. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, gli estratti conto, il DDS e le altre comunicazioni periodiche, inviate da Poste Italiane ai sensi dell’art.

119 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifi che ed inte- grazioni si intendono senz’altro approvati dal Correntista con pieno effetto anche con riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risul- tanze del conto corrente e delle altre comunicazioni, se il Correntista stesso non presenta una contestazione scritta entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle comunicazioni nel caso di invio in formato cartaceo o, dal primo giorno utile per la visualizzazione e consultazione delle stesse nella specifi ca sezione dell’area dedicata di BPIOL nel caso di invio in formato elettronico.

4. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Correntista può proporre l’impugnazione entro i termini di legge decorrenti dalla data di ricevimento dell’estratto conto o, della comunica- zione periodica; entro il medesimo termine a decorrere dalla data di invio dell’estratto o, rispettivamente, della comunicazione periodica, Poste Italia- ne può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accredi- tamenti.

5. Poste Italiane può non inviare al Correntista le suddette comunicazioni periodiche, nel caso di rapporti di conto corrente che non registrano movi- menti da oltre un anno e presentano un saldo creditore non superiore ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento).

ART. 11 - APPROVAZIONE DI SINGOLE OPERAZIONI

1. Salvo quanto disposto nel precedente art. 10 in ordine all’approvazione degli estratti conto e delle altre comunicazioni periodiche, la comunicazione di esecuzione di singole operazioni di pagamento effettuate da Poste Italia- ne s’intende approvata decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell’estratto conto in formato cartaceo, o, nel caso di attivazione di BPIOL, dal primo giorno utile per la sua visualizzazione e consultazione nella speci- fi ca sezione protetta sul sito internet di Poste Italiane www.poste.it.

2. Per le operazioni di pagamento di cui al comma 1 del precedente art. 4 e disciplinate nel Contratto Quadro, si applica il termine massimo di 13 (tredici) mesi dalla data dell’addebito nel caso del pagatore o di accredito nel caso del benefi ciario per la comunicazione da parte del Correntista di operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto nonché i termini previsti per i rimborsi degli addebiti diretti SEPA dal Contratto Quadro stesso.

ART. 12 - COMUNICAZIONI A POSTE ITALIANE

1. Tutte le comunicazioni del Correntista a Poste Italiane devono essere fatte per iscritto e presentate all’Uffi cio Postale presso il quale è intrattenuto il rapporto di conto corrente oppure inviate all’indirizzo del medesimo Uffi cio con raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Eventuali variazioni dell’indirizzo e/o domicilio eletto debbono essere comunicate con dichiarazione presentata direttamente all’Uffi cio Postale presso il quale è intrattenuto il rapporto di conto corrente oppure median- te lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al medesimo Uffi cio Postale.

3. Le ulteriori modalità di comunicazione, anche a distanza, eventualmente rese nel tempo disponibili da Poste Italiane saranno comunicate al Corren- tista.

4. Ogni variazione concernente il Correntista, ivi comprese quelle concer- nenti i suoi eventuali rappresentanti, non sarà opponibile a Poste Italiane fi nché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione scritta. Le varia- zioni avranno effetto dal momento in cui saranno rese operative da Poste Italiane e comunque entro 14 (quattordici) giorni lavorativi bancari da quello di ricevimento; ciò anche quando dette variazioni siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.

ART. 13 - CONTABILIZZAZIONI

1. Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell’opera- zione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare e avere tra Poste Italiane e il Correntista sono regolati con registrazione sul Conto stesso.

2. Gli interessi sono dovuti sulla base dei tassi e con la periodicità indicata

nei FI e DDS. In sede di liquidazione vengono portati in Conto, con valuta data di riferimento dell’operazione, gli interessi, le commissioni e le spese non ancora addebitate, e vengono applicate le trattenute fi scali di legge. Il saldo del Conto a seguito della detta liquidazione produce interessi secondo le medesime modalità.

3. Il saldo a debito del Correntista risultante sul Conto, per il quale si procede alla chiusura defi nitiva, produce interessi fi no alla data di estinzione del de- bito, nella misura e con la stessa periodicità degli interessi creditori indicate nei FI e DDS vigenti.

4. Alla chiusura defi nitiva del Conto, l’importo risultante a credito del Corren- tista viene allo stesso corrisposto mediante emissione di assegno postale vidimato a lui stesso intestato ovvero con diverso mezzo di pagamento o modalità di trasferimento fondi individuata da Poste Italiane.

5. Gli assegni pagati da Poste Italiane vengono addebitati sul Conto del Correntista con la valuta indicata nei FI e DDS vigenti.

6. Tutte le obbligazioni del Correntista verso Poste Italiane si intendono as- sunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

ART. 14 - CONTO NON MOVIMENTATO

Il Conto in relazione al quale non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del Correntista, per il periodo di tempo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme, è defi ni- to “dormiente” ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2007 n. 116 e successive dispo- sizioni attuative. Al verifi carsi di tali condizioni, per i conti correnti con saldo superiore a 100 (cento) euro, Poste Italiane invia al Correntista, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo di cui all’articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Restano impregiudicate le cause di estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se, entro il predet- to termine di 180 (centottanta) giorni, vengono impartite disposizioni o viene effettuata un’operazione o movimentazione ad iniziativa del Correntista o di terzi da quest’ultimo a tal fi ne delegati, escluso l’intermediario non specifi ca- tamente delegato in forma scritta.

ART. 15 - DIRITTO DI GARANZIA – COMPENSAZIONE

1. Poste Italiane a garanzia di qualunque suo credito verso il Correntista, anche se non liquido ed esigibile, rappresentato dal saldo passivo di con- to corrente e/o dipendente da qualunque operazione, è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Correntista comunque detenuti da Poste Italiane stessa o che pervengano ad essa successivamente, nonché sui crediti del Correntista di cui Poste Italiane possa disporre anche in forza di mandati conferitile dal Correntista.

2. Quando esistono tra Poste Italiane ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura anche di deposito, ancorché intrattenuti tramite più Uffi ci Postali, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

3. Al verifi carsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, fi nanziaria o economica del Correntista, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato da Poste Italiane, quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restan- do che dell’intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno – Poste Italiane darà prontamente comunicazione al Correntista.

ART. 16 - MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRAT- TUALI

1. Poste Italiane si riserva la facoltà di modifi care unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Correntista, in presenza di un giustifi cato motivo, le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali che regolano il Conto nonché le condizioni, comprese quelle economiche, che disciplinano i Servizi di cui alla successiva Sezione B.

2. Le modifi che di cui al comma che precede vengono comunicate espres- samente da Poste Italiane al Correntista, con l’indicazione della data di de- correnza delle stesse, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifi ca unilaterale del contratto” con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi, in forma scritta o in formato elettronico attraverso BPIOL se preventivamente accettato dal Correntista.

3. Il Correntista ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiu- sura dal contratto entro la data prevista per l’applicazione della modifi ca.

In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Correntista ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. La modifi ca si intende approvata nel caso in cui il Correntista non receda entro la data prevista per l’applicazione della modifi ca stessa.

ART. 17 - DURATA, RECESSO ED ESTINZIONE DEI RAPPORTI 1. I contratti relativi al rapporto di conto corrente e ai Servizi accessori sono tutti a tempo indeterminato.

2. Il Correntista ha diritto di recedere, in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura dal contratto di conto corrente postale. L’estinzione

(5)

del Conto avviene entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte di Poste Italiane della relativa richiesta, comunicata per iscritto dal Correntista con le modalità previste dal precedente art. 12.

3. Parimenti Poste Italiane ha diritto di recedere dal contratto di conto cor- rente senza preavviso qualora vi sia una giusta causa o un giustifi cato mo- tivo ovvero, in caso non vi sia un giustifi cato motivo, dando un preavviso scritto non inferiore a due mesi.

4. In caso di recesso, sia del Correntista sia di Poste Italiane, ciascuna delle parti ha diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto.

5. Il recesso dal contratto di conto corrente determina l’estinzione del rap- porto di Conto. L’estinzione per qualsiasi causa del rapporto di conto corren- te determina automaticamente anche l’estinzione della Convenzione d’as- segno e di ogni altro rapporto relativo ai Servizi accessori riferiti al Conto estinto, nonché l’estinzione del Contratto Quadro.

6. Restano salve le eventuali diverse disposizioni previste nelle successive Sezioni delle presenti condizioni contrattuali, nonché le specifi che norme che regolano i singoli Servizi accessori al Conto.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ

1. Poste Italiane non risponde delle conseguenze derivanti da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione di comunicazioni e ordini da parte del Correntista.

2. Poste Italiane non assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’esecuzione delle presenti condizioni contrat- tuali, che sia causata da fatto di terzi.

ART. 19 - SPESE E ONERI FISCALI

Le spese e gli oneri fi scali che Poste Italiane dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Correntista, sono a carico dello stesso.

ART. 20 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 1. I rapporti con la clientela sono regolati dalla Legge Italiana.

2. Salvo quanto diversamente imposto da inderogabili disposizioni di legge, per ogni controversia che dovesse insorgere tra Poste Italiane e il Correnti- sta con riferimento ai rapporti regolati dalle presenti condizioni, dalle condi- zioni che regolano i Servizi accessori nonché dalle condizioni del Contratto Quadro, anche in relazione all’interpretazione delle stesse, il Foro territorial- mente competente è esclusivamente quello del capoluogo della Regione in cui è stato stipulato il relativo contratto con esclusione di qualsiasi altro Foro.

ART. 21 - RECLAMI, RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CON- TROVERSIE. CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

1. Il Cliente può avanzare reclamo a Poste Italiane per qualunque questio- ne derivante da presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali che regolano il Conto e relativi Servizi accesso- ri. Le condizioni, le modalità e i termini di presentazione del reclamo sono indicati nel “Regolamento del Servizio dei Reclami BancoPosta” e nei Fogli Informativi relativi ai rapporti di conto corrente a disposizione della Clientela presso tutti gli Uffi ci Postali e sul sito internet di Poste Italiane www.poste.it.

Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al recla- mo, può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis del testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e richiamato nei sopra citati Fogli Informativi, ove ricorrano i presupposti previsti dal rego- lamento di tale organismo.

2. In ogni caso, ai fi ni della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano insorgere in ordine al Conto Poste Italiane e il Cliente possono esperire il procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010, n.

28 prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, Poste Italiane ed il Cliente concordano di sottoporre tali controversie al Conciliatore Bancario Finan- ziario – Associazione per le controversie Bancarie Finanziarie e societarie – ADR iscritto al registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia o, previo accordo, ad un altro organismo iscritto al medesimo registro.

3. Resta fermo, in ogni caso, il diritto di Poste Italiane e del Cliente di so toporre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 22 - DISPOSIZIONE FINALE

Le condizioni generali contenute nella presente Sezione A si applicano ai Servizi accessori di cui alla successiva Sezione B e agli altri Servizi acces- sori al Conto, per quanto non diversamente previsto dalle relative specifi che condizioni contrattuali.

SEZIONE B

SERVIZIO ASSEGNI POSTALI VIDIMATI ART. 1 - OGGETTO

1. Il Correntista titolare della Convenzione d’assegni di cui alla precedente Sezione A può richiedere l’emissione e il rilascio, presso gli Uffi ci Postali, di assegni postali vidimati, secondo quanto di seguito previsto.

2. L’emissione di assegni postali vidimati è consentita da Poste Italiane solo a seguito di richiesta scritta e previa corresponsione – tramite addebito sul conto corrente del Correntista traente – dell’importo degli assegni da emet-

tere, delle relative commissioni e, ove previsto dalle disposizioni di legge in materia, dell’imposta di bollo nell’importo tempo per tempo vigente. La ri- chiesta va presentata in occasione di ogni singola operazione di emissione, secondo quanto meglio precisato al successivo art. 2, e la sua accettazione da parte di Poste Italiane non comporta in ogni caso autorizzazione a emis- sioni successive.

3. Le commissioni dovute a Poste Italiane e le altre condizioni economiche del presente Servizio sono quelle indicate nell’edizione tempo per tempo vigente dei FI e DDS di Poste Italiane a disposizione del pubblico presso gli Uffi ci Postali.

ART. 2 - CONDIZIONI PER L’EMISSIONE

1. Il Correntista che ha depositato la propria fi rma ai sensi dell’art. 3 del- le Disposizioni generali delle presenti condizioni contrattuali può richiedere l’autorizzazione all’emissione dell’assegno postale vidimato compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo, da presentare all’Uffi cio Postale presso il quale è intrattenuto il rapporto di conto corrente.

2. Poste Italiane si riserva la facoltà di accettare la richiesta a condizione che non vi siano ragioni che impediscano l’emissione degli assegni in capo al Correntista e che sul conto corrente di addebito vi siano fondi disponibili suffi cienti per consentire il previo integrale addebito dell’importo degli as- segni richiesti, delle relative commissioni e dell’eventuale imposta di bollo.

3. Ciascuna richiesta può anche riguardare l’emissione di più assegni, nei limiti consentiti dalle procedure di Poste Italiane e fermo restando quanto di- sposto dal precedente comma 2. Poste Italiane non procede in nessun caso a emissioni parziali, pertanto, ove sul Conto da addebitare non sia presen- te un saldo disponibile suffi ciente ad assicurare il previo integrale addebito dell’importo di tutti gli assegni di cui alla richiesta e delle relative commissioni e dell’eventuale imposta di bollo l’operazione non viene accettata.

4. Per l’emissione dell’assegno postale vidimato non è consentito l’utilizzo dei moduli di assegni postali ordinari, bensì solo degli speciali moduli a ciò destinati.

5. Gli speciali moduli di assegni postali vidimati sono a disposizione del Correntista presso gli Uffi ci Postali ed è esclusa la consegna al Correntista stesso di moduli in bianco.

ART. 3 - EMISSIONE

1. All’atto della presentazione della richiesta di emissione di assegni postali vidimati Poste Italiane accerta che non vi siano impedimenti all’emissione di assegni da parte del traente e che sul Conto di addebito vi sia la necessaria copertura, inserisce i dati necessari alla compilazione dell’assegno, stampa l’assegno, acquisisce la fi rma del traente sul modulo di richiesta per confer- ma conformità dei dati, addebita il conto traente dell’importo dell’assegno e delle commissioni, acquisisce la fi rma di traenza dell’assegno e appone la vidimazione.

2. Gli assegni postali vidimati devono essere tratti con sottoscrizione rispon- dente ai requisiti di cui all’art. 11 della legge sugli assegni.

3. L’assegno emesso e vidimato con le modalità di cui al precedente com- ma 1 viene consegnato al richiedente, a carico del quale resta l’onere della consegna al benefi ciario.

4. L’assegno postale vidimato è emesso con la clausola “non trasferibile”.

L’assegno può essere emesso, su specifi ca richiesta scritta del richiedente, senza la clausola “non trasferibile” nei limiti degli importi previsti dal D. Lgs.

21 novembre 2007, n. 231 e successive modifi che e integrazioni.

ART. 4 - VALIDITÀ

Gli assegni postali vidimati sono pagabili a vista entro il termine massimo di due mesi indicato sul titolo da Poste Italiane all’atto della vidimazione.

Decorso il termine di validità il titolo non è più pagabile.

ART. 5 - RIMBORSO

1. Scaduto il termine di validità di cui al precedente art. 4 senza che l’as- segno postale vidimato sia stato pagato, l’importo dell’assegno stesso è rimborsabile al Correntista previa apposita richiesta scritta da parte dello stesso e dietro corresponsione della commissione di rimborso indicata nei FI e DDS.

2. Il Correntista deve allegare alla richiesta di rimborso il titolo da rimborsare, se in suo possesso, oppure la copia del modulo di richiesta rilasciatagli per ricevuta.

ART. 6 - PAGAMENTO

1. L’assegno postale vidimato non può essere pagato se non reca la vidi- mazione che comprova l’avvenuta acquisizione dei fondi da parte di Poste Italiane.

2. L’assegno postale vidimato è pagabile entro i termini di validità di cui al precedente art. 4.

3. L’assegno postale vidimato è pagabile, presso tutti gli Uffi ci Postali abilitati al pagamento, al benefi ciario indicato sul titolo quale prenditore o al diverso soggetto a ciò legittimato secondo la legge di circolazione del titolo, previa identifi cazione del portatore mediante esibizione di validi documenti di iden- tifi cazione. L’assegno postale vidimato può essere presentato al pagamento anche tramite una Banca.

4. L’assegno postale vidimato emesso con la clausola “non trasferibile” può essere pagato esclusivamente al benefi ciario o a un banchiere per l’incasso.

(6)

5. Entro il termine di validità di cui al precedente art. 4 può essere constatato il rifi uto di pagamento con le modalità previste dall’art. 45 e seguenti della legge sugli assegni al fi ne dell’esercizio del regresso contro i giranti, il tra- ente e gli altri obbligati.

ART. 7 - TRASFERIMENTO

1. L’assegno postale vidimato può essere ceduto mediante girata nel solo caso in cui sullo stesso non sia apposta la clausola “non trasferibile”.

2. Poste Italiane non risponde dell’autenticità delle girate.

3. L’assegno postale vidimato pagabile a una persona determinata con la clausola “non all’ordine” o altra equivalente, non può essere trasferito che nella forma e con gli effetti della cessione ordinaria.

ART. 8 - SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE O DISTRUZIONE

1. Nel caso di assegno postale vidimato emesso con la clausola “non trasfe- ribile” non si fa luogo ad ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottene-

re a proprie spese dal traente un duplicato denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione a Poste Italiane e al traente.

2. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’assegno postale vi- dimato che non sia stato emesso con la clausola “non trasferibile”, se ne può fare denuncia a Poste Italiane ed esperire la procedura di ammortamento di cui agli artt. 69 e seguenti della legge sugli assegni.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ

Poste Italiane non risponde di errori, ritardi o danni derivanti da inesattezze o incompletezza dei dati forniti dal Correntista al momento della richiesta del Servizio o da fatto di terzi.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

All’assegno postale vidimato, per quanto non previsto da disposizioni spe- ciali e dalle presenti condizioni, si applicano in quanto compatibili le disposi- zioni sull’assegno bancario.

Riferimenti

Documenti correlati

Il FGD rimborserà i Suoi depositi (fino a 100.000 Euro) entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione

La voce è soggetta a spese di scritturazione contabile (cfr. sezione “Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico”) come da sezione

Il Cliente ha facoltà di recedere dal rapporto di conto corrente senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione per iscritto alla Banca, con effetto dalla data

Il conto BASE (allegato A) prevede, a fronte del pagamento di un canone annuale onnicomprensivo, i seguenti servizi/operazioni: accesso a internet banking, 6 liste movimenti,

Tipo causale di registrazione contabile da sommare alla voce di spesa sopra indicata.. Spesa per singola scrittura eseguita

Bonifico all'estero in divisa estera spese dell'operazione 1,500 per mille con un minimo di euro 12,00 spese di registrazione euro 1,03 Per bonifici non STP (anche se in euro e

- la violaz ione delle norme che regolano l’utiliz z o della carta, quali ad esempio in caso di operaz ione di pagamento di importo eccedente i fondi disponibili sul conto

La voce è soggetta a spese di scritturazione contabile (cfr. sezione “Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico”) come da sezione