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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N del 08/10/ Allegato Utente 1 (A01)

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Academic year: 2022

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CONVENZIONE CON L’ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA PER L’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI DAT SPECT IMAGING (DAT SCAN)

TRA

La Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, con sede in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, C.F. e P.I. n. 04724150968, di seguito de- nominata “Fondazione Ca’ Granda”, nella persona del Direttore Generale Dott.

Ezio Belleri, domiciliato per la carica presso detta sede;

E

La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, con sede in Milano, via Celoria n. 11, P.I. n. 04376340156 e C.F. n. 01668320151, di seguito denominata

“Fondazione Besta”, nella persona del Direttore Generale Dott. Angelo Cordone, domiciliato per la carica presso detta sede;

Entrambe denominate le “Parti” del presente accordo.

PREMESSO CHE

a) Le Parti svolgono attività di ricerca scientifica e da tempo collaborano con soddisfazione reciproca nell’ambito della Medicina Nucleare;

b) la Fondazione Besta sta conducendo, sotto la responsabilità scientifica del dott. Roberto Eleopra, Direttore dell’U.O.C. Neurologia I, la seguente speri- mentazione clinica, sponsorizzata dalla Società Roche S.p.A., dal titolo:

“Studio di fase IIB, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo e multicentrico per valutare l’efficacia e la sicurezza di Prasinezumab per via endovenosa in partecipanti con malattia di Parkinson in fase iniziale” (nome breve: BN42358);

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 2797 del 08/10/2021 - Allegato Utente 1 (A01)

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c) la Fondazione Ca’ Granda eroga prestazioni specialistiche di DaT SPECT IMAGING (con iniezione DaTSCAN) nell’ambito dell’U.O.C. Medicina Nuclea- re, diretta dal dott. Massimo Castellani;

d) la Fondazione Besta, con nota prot. n. 0002826, del 13 aprile 2021, ha chiesto alla Fondazione Ca’ Granda la disponibilità a stipulare una convenzione per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di DaT SPECT IMAGING (con inie- zione DaTSCAN), della durata di 24 mesi, nell’ambito della suddetta speri- mentazione clinica attivata presso la Fondazione Besta, per un totale di n. 5 pazienti e per n. 1 prestazione allo Screening per paziente;

e) la Fondazione Ca’ Granda è favorevole ad accogliere la suddetta richiesta, di cui al punto d), ed erogherà le prestazioni specialistiche alle condizioni di se- guito disciplinate dal presente atto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - Oggetto

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo; eventuali modifiche dello stesso dovranno avvenire per iscritto e con il consenso delle Parti a pena di nullità.

Le prestazioni specialistiche di DaT SPECT IMAGING (con iniezione DaTSCAN) richieste saranno garantite da personale dipendente dell’U.O.C. di Medicina Nu- cleare della Fondazione Ca’ Granda, presso la Fondazione stessa, durante il nor- male orario di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l’attività dell’Unità Operativa interessata.

ART. 2 - Compensi

La Fondazione Besta, in ragione di quanto precisato all’art. 1, prevede n. 1 presta- zione allo Screening per paziente, per un numero totale di 5 pazienti per tutta la

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durata della sperimentazione. La Fondazione Besta riconosce alla Fondazione Ca’

Granda la tariffa di € 736,00/prestazione di DaT SPECT IMAGING, oltre ad una percentuale pari al 15% calcolata sulla suddetta tariffa, quale rimborso spese ge- stionali alla Fondazione Ca’ Granda.

ART. 3 – Modalità e termini di pagamento

L’U.O.C. Medicina Nucleare della Fondazione Ca’ Granda segnala all’U.O.C. Affari Generali e Legali, Convenzioni della Fondazione Ca’ Granda, con periodicità men- sile, il numero delle prestazioni effettuate, nonché l’ammontare della tariffa concor- data, così come indicato al precedente art. 2.

La Fondazione Ca’ Granda emette fattura con pagamento a 60 giorni dal ricevi- mento della fattura stessa.

ART. 4 – Coperture Assicurative

Le Parti provvedono reciprocamente, a proprie spese, a garantire idonea copertura assicurativa per danni arrecati a terzi (polizza RCT) dai professionisti derivanti dall’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo, ai sensi della nor- mativa vigente.

La copertura assicurativa per infortuni sul lavoro è garantita mediante iscrizione all’INAIL.

ART. 5 –Trattamento dei dati personali, anche particolari, e nomina quale Re- sponsabile esterno del trattamento dei dati personali (art. 28 Regolamento

UE 2016/679).

1. Titolare del Trattamento è la Fondazione Besta, in persona del Direttore Generale.

2. Ai fini del perfezionamento del presente contratto, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali strumentale allo svolgimento delle prestazioni ogget-

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to di convenzione, le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, al ri- spetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. Sono dati particolari, ai sensi dell’art. 9 Reg. UE 2016/679 (GDPR) i dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identifi- care in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

4. La Fondazione Ca’ Granda si impegna, sin da subito, a trattare tali dati se- condo le modalità e le finalità definite dal Titolare (la Fondazione Besta) nell’Atto di Nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, che viene sotto- scritto con atto separato, e, in particolare, nel rispetto dei principi di correttezza, li- ceità, trasparenza e nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività prestate ai sensi del presente contratto.

5. Restano comunque in capo al Titolare del Trattamento gli obblighi di infor- mazione ed acquisizione del consenso da parte dell’interessato e, più in generale, tutti gli obblighi previsti dalla normativa privacy vigente.

6. In adempimento agli obblighi sanciti dall’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il Titolare del trattamento dei dati, la Fondazione Besta, tramite sotto- scrizione del presente atto, nomina il soggetto erogante le prestazioni oggetto di convenzione, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Mi- lano, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

7. Il Responsabile assicura l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 2016/679 e

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garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.

8. Il Titolare fornisce espressa autorizzazione scritta generale all’individuazione da parte del Responsabile, mediante atto scritto che preveda gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente convenzio- ne, di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di

“sub responsabili”. Il Responsabile conserva nei confronti del Titolare ogni respon- sabilità per l’eventuale inadempimento da parte del sub responsabile. Il Titolare si riserva il diritto di verificare i nominativi dei sub responsabili e chiederne, se del ca- so, la modifica qualora i soggetti designati non appaiano in grado di garantire il ri- spetto del Regolamento. In ogni caso, il Responsabile informa il Titolare di even- tuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando l’opportunità al Titolare di opporsi a tali modifiche.

9. Per lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati personali e/o partico- lari connessi al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà attenersi alle pre- scrizioni del Titolare, così come esplicitate nell’Atto di Nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali. Il Titolare si riserva, altresì, ove ne ravvi- sasse la necessità, di integrare ed adeguare tali prescrizioni.

10. Al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della legge applicabile e delle prescrizioni a carico del Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio DPO e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica.

Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e pro- grammi del Responsabile, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da par- te del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.

Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto ne- cessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai dati e ai trattamenti

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rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.

11. Le Parti del presente Atto sono soggette, da parte dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applica- zione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto del- le funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo, anche in relazione a quanto previsto dal Contratto, all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del Contratto.

12. Il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle prescrizioni le- gittime del titolare.

13. Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo in- denne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabili- tà, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato che sia la con- seguenza di condotte, anche omissive, imputabili al Responsabile, ovvero di viola- zioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy ovvero di ina- dempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto di nomina, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

14. La nomina a Responsabile esterno del trattamento è condizionata, per og- getto e per durata, alla convenzione in corso, e si intenderà revocata di diritto alla scadenza o alla risoluzione, per qualsiasi causa, della stessa.

15. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti istruzioni, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali.

ART. 6 – Piano di prevenzione della corruzione e codice etico di comporta- mento

Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto

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delle vigenti norme in materia di prevenzione della corruzione e dei rispettivi codici etici e di comportamento. In particolare le Parti dichiarano di aver adottato il Piano di prevenzione della corruzione e il Codice Etico e di comportamento (visibili e consultabili sui rispettivi siti internet) conformemente alla Lg. 190/2012, le cui pre- scrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzio- ne, assumendo rilevanza anche ai fini di un’eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 7 – Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione ha validità di due anni dalla data di sottoscrizione salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi a mezzo raccomandata R.R. o PEC con almeno un mese di preavviso.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell’atto di approvazione delle modifiche stesse.

ART. 8 – Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente atto il rapporto convenzionale è regolato dalle vigenti norme contrattuali.

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l’espletamento delle prestazioni in argomento, intercorrono esclusivamente tra la Fondazione Ca’ Granda e la Fondazione Besta.

ART. 9 – Oneri

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico della Fondazione Besta, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dalla Fondazione Besta come da autorizzazione della Direzione P.le II di Milano - Ufficio Territoriale di Milano – Aut. N. 39334/2015 del 27.03.2015;

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- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;

- è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 10 – Foro Competente

Per eventuali controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Il Direttore Generale (Dott. Ezio Belleri)

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Il Direttore Generale (Dott. Angelo Cordone)

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabi- le ai sensi del D. Lgs. 39/93 art. 3, c.2.

La presente convenzione è stata sottoscritta con firme digitali ai sensi dell’art. 15 comma 2- bis, L. 241/90 e s.m.i.

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