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ADDIO RICEVUTE FISCALI

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Academic year: 2022

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ADDIO RICEVUTE FISCALI

Dal prossimo 01 luglio 2019 si cambia

Studio dott. Luigino Laricchia

www.data8summa.it CRV SRL - -18/06/2019

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La certificazione dei corrispettivi

• Tutte le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA debbono essere esposte e rappresentate da un documento e ciò per evidenti ragioni di controllo e di cautela fiscale.

• In pratica un’operazione può essere certificata in diversi modi:

con emissione della fattura

con emissione dello scontrino fiscale (o di ricevuta fino al 30 giugno 2019)

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Operazioni soggette all’obbligo di certificazione

• Lo scontrino fiscale (e la ricevuta fiscale fino al 30/6/2019) sono i documenti utilizzabili, al fine di adempiere agli obblighi di

«certificazione» dei corrispettivi di cui all’art. 12 della L. 413/91.

• Le operazioni soggette all’obbligo di «certificazione» sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali è disposto l’esonero

dell’obbligo di fatturazione (a meno che non specificatamente richiesta dal cliente), ai sensi dell’art. 22 del dpr 633/1972.

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Art. 22 della Legge Iva

Prevede che l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente, ma non oltre il momento di effettuazione dell’operazione:

1. per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio, in forma ambulante;

2. per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande;

3. per le prestazioni di trasporto persone;

4. per le prestazioni di servizio rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione del cliente;

5. per le prestazioni di custodia ed amministrazione titoli;

6. per le operazioni esenti da 1 a 5 e da 7 a 9, 16 e 22 dell’art. 10 Legge iva (assicurazioni, banche);

7. per attività di escursione organizzazione visite città, gite turistiche etc.

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Esonero dell’obbligo di certificazione

• Per determinate categorie di cessioni di beni e di prestazioni di servizi con riferimento alle quali gli adempimenti certificativi risulterebbero troppo gravosi o scarsamente rilevanti ai fini del controllo, è stato

previsto l’esonero dagli obblighi certificativi, ai sensi dell’art. 2 del Dpr 696/96 a cui si rimanda e solo a titolo esemplificativo:

1. le cessioni di tabacchi e altri beni dell’amministrazione monopoli Stato;

2. le cessioni di carburanti e lubrificanti….;

3. le cessioni di prodotti agricoli…..;

4. le cessioni di giornali quotidiani periodici…;

5. le prestazioni dei notai per onorari in misura fissa, protesti…;

6. le prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento della patente

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Scontrino fiscale e ricevuta fiscale

• Le operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, se non su richiesta del cliente, ma per le quali SUSSISTE l’obbligo della

«certificazione tributaria», possono essere documentate –

indipendentemente dall’esercizio di apposita opzione – mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dallo scontrino fiscale – art. 1 del Dpr 696/96.

• Con decorrenza dal 01 luglio 2019, i contribuenti che nel corso

dell’anno 2018 hanno conseguito un volume d’affari superiore a 400 mila euro, debbono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all’agenzia delle

entrate – art 2 co.1 del D.lgs 127/2015- quindi non sarà più possibile utilizzare il documento fiscale delle ricevute fiscali.

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Verifica del limite di 400 mila euro per la decorrenza dell’obbligo di trasmissione dei corrispettivi

• La risoluzione dell’agenzia delle entrate 8.5.2019 nr.47/E ha chiarito che, l’applicazione anticipata al 01.07.2019 (a regime per tutti i

contribuenti sarà dal 01 gennaio 2020) dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, riguarda i soggetti che hanno realizzato nel corso del 2018, un volume d’affari superiore ai 400 mila euro, ed occorre fare riferimento al volume d’affari complessivo del soggetto passivo IVA, determinato ai sensi dell’art. 20 del Dpr 633/72, ovvero necessita tener conto tanto delle operazioni di cui all’art 22 (ovvero quelle certificate da scontrino/ricevuta fiscale), quanto di quelle certificate da fatturazione.

• Solo le attività che hanno visto luce nel corso del 2019 potranno essere soggetto a trasmissione telematica con decorrenza 01.01.20.

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Il DL 119/2018: memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi generalizzata

Il dlgs 127/2015 aveva introdotto l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per-

1. distributori automatici con porta di comunicazione (1.4.2017) senza porta di comunicazione (1.1.2018);

2. distributori di benzina e gasolio con elevata automazione (1.7.2018)

Art 17 del DL 119/2018

1. Commercianti al minuto con volume d’affari superiore a 400 mila euro (1.7.2019)

2. Generalità di tutti i commercianti (1.1.2020)

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Vantaggi per coloro che memorizzano e

trasmettono telematicamente i corrispettivi

• È previsto l’esonero dal 01 luglio 2019 (ovvero dal 01 gennaio 2020):

• - dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi (fatta salva l’emissione della fattura su richiesta del cliente)

• - dall’obbligo di registrazione dei corrispettivi, di cui all’art. 24 del Dpr 633/72, ergo il registro dei corrispettivi non sarà più necessario

tenerlo e non sarà più necessario esibirlo in caso di accesso e verifica da parte dell’amministrazione finanziaria;

• Non sarà più necessario conservare scontrini/ricevute fiscali (relazione illustrativa al DL 119/2018)

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Modalità di memorizzazione ed invio dei dati

Per essere in regola con la trasmissione telematica e l’invio dei dati dal 01 luglio 2019 necessita:

• Dotarsi di «Registratori Telematici» definiti e regolamentati con provv.

Agenzia delle Entrate 28.10.2016 nr. 182017;

In alternativa

• Utilizzare la procedura Web gratuita messa a disposizione sul sito di Agenzia delle entrate, in apposita area riservata, utilizzabile anche mediante dispositivi mobili (provv. Ade 99297/2019)

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Libretto informatico del Registratore telematico

Le informazioni acquisite telematicamente dall’agenzia delle entrate sono messe a disposizione del soggetto passivo titolare del Registratore

Telematico o di un intermediario, appositamente delegato dal soggetto passivo, mediante apposita area dedicata e riservata presente sul sito web dell’agenzia delle entrate, e costituiscono il libretto di dotazione

informatico del Registratore.

Sul sito internet di Ade ci sono le fasi di

1. attivazione del registratore presso l’esercente- dedicato all’installazione e conseguente attivazione del registratore di cassa che passa da «censito» ad «attivato» ad «in servizio»

2. messa in servizio e verificazioni periodiche- può essere effettuata «congiuntamente» all’attivazione del Registratore telematico; successivamente alla data di attivazione, purchè venga comunicata una

«data di messa in servizio»

Fino alla data di «messa in servizio» il registratore telematico può essere utilizzato dall’esercente come un semplice «registratore di cassa»

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Scadenze del 01 luglio 2019 e 01 gennaio 2020

• I registratori telematici, tempestivamente predisposti

ovvero censiti ed attivati entro il 30/6/2019 (ovvero 31/12/2019) non hanno necessità di entrare in servizio – ossia memorizzare e

trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri – prima della decorrenza obbligatoria del 01/07/2019 (ovvero 01/01/2020)

In pratica gli operatori debbono effettuare il cd «accreditamento» sul portale «fatture e corrispettivi» al fine di poter gestire e monitorare lo stato del proprio registratore telematico mediante i servizi online messi a disposizione da Ade sul predetto portale

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Un esempio pratico

Azienda artigiana svolge due attività

• Riparazione di motori/officina meccanica;

• Compravendita di beni (pezzi di ricambio, pneumatici etc.) Fino al 30.06.2019 ha certificato i propri ricavi come segue:

1. Vendite e prestazioni di servizi ad aziende – mediante il rilascio della fattura immediata e differita;

2. Prestazioni di servizi e vendite a privati – mediante il rilascio dello scontrino e/o della ricevuta fiscale (a mente Dpr 21/12/96 e circ min.fin del 4.4.97 nr. 97 e previsto la possibilità di emettere

indifferentemente ricevuta e/o scontrino fiscale).

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Un esempio pratico

• Lo scontrino dovrebbe prevedere:

• Reparto 1) manodopera riparazione meccaniche;

• Reparto 2) ricambi per prestazioni;

• Reparto 3) vendite ricambi/motori.

Cosa evita in caso di accesso e verifica l’eventuale ricostruzione indiretta del volume d’affari se lo scontrino fosse unico e generico senza dettaglio della prestazione (come invece veniva precisato redigendo le ricevute fiscali?)

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Un esempio pratico

• Dal 01 luglio 2019 (01 gennaio 2020) è stabilito l’obbligo di

trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’agenzia delle entrate, quindi unico documento valido rimarrà la fattura elettronica e lo scontrino telematico, ma non saranno più validi ai fini della

certificazione la ricevuta fiscale ed il «vecchio» scontrino fiscale;

• Sarebbe necessario quindi gestire l’attività a Reparto 1, 2 3 ma bisognerebbe allegare copia dello scontrino rilasciato al cliente privato (senza validità fiscale- cd scontrino di cortesia- tipo

supermercato) un ordine, un preventivo e/o documento equipollente riportando le fasi analitiche della prestazioni con prezzi e dati

anagrafici del cliente.

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La fattura elettronica semplificata

• Premesso questo assunto: «la non obbligatorietà non significa divieto»

• Con il DM economia10.05.2019, oggi è possibile emettere «fatture elettroniche semplificate» per importi fino ad un ammontare di Euro 400,00 (ex art 21 bis Dpr. 633/72).

• La Circ. 28.06.2014 nr. 18/e (parte seconda punto2), nella

compilazione dei dati anagrafici relativi al cessionario/committente stabiliva che fosse possibile riportare solo la partita iva/codice fiscale del »cliente»

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La fattura elettronica semplificata

• L’imprenditore che deve emettere velocemente le fatture ed acquisire facilmente i dati anagrafici, soprattutto nei picchi di lavoro concentrati in poche ore (pensiamo al mondo della ristorazione, cambio gomme, etc)

• avrà la possibilità di dotarsi di un registratore di cassa telematico oppure

• riorganizzarsi con un sistema veloce di fatturazione che sia in grado di leggere ed acquisire dal «barcode» della tessera sanitaria del privato cittadino il codice fiscale, in grado di emettere fattura elettronica

semplificata consegnando la «copia di cortesia» al cliente

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La fattura elettronica semplificata

L’art 22 del Dpr 633/72, da cui siamo partiti, stabilisce che, salvo espressa richiesta del cliente, che per l’elenco dei contribuenti contemplati nell’art.

di cui infra, non è obbligatoria la fattura…..

Ma la non obbligatorietà non è divieto, quindi così come confermato nella risposta all’interpello dell’agenzia delle entrate nr. 149 del maggio 2019 è sempre possibile emettere solo fatture elettroniche anche a tutti i

consumatori finali.

La privacy sarà comunque rispettata, in quanto a meno di loro spontanea adesione al servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture

elettroniche effettuato nell’area riservata del cassetto fiscale dal prossimo 01 luglio 2019 i files inviati a SDI saranno cancellati trascorsi 60 giorni.

Riferimenti

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