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COMUNE DI CASTIADAS (Provincia di Cagliari) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

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COMUNE DI CASTIADAS

(Provincia di Cagliari)

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale

n._38____ del _04/11/2014_______

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Art. 1. Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto le occupazioni del suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico e disciplina le modalita’ di richiesta, rilascio e revoca delle concessioni e/o autorizzazioni nonche’

l’applicazione della relativa tassa, ai sensi delle disposizioni contenute nel Capo II del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 28 dicembre 1993 n. 566 ( che per brevita’ nel prosieguo verra’ denominato D.Lgs. 507/93 ).

Art. 2. Definizioni

Al fine del presente regolamento si intendono:

a) per “regolamento” , il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra , e la corrispondente tassa di concessione;

b) per “concessione”, l’atto amministrativo, mediante il quale il Comune autorizza le occupazioni suddette, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;

c) per “occupazione” o “occupare”, la disponibilta’ o l’occupazione anche di fatto di suolo o spazi pubblici, come sotto definiti, che consente un’utilizzazione particolare dei predetti beni con conseguente sottrazione degli stessi all’uso generale della collettivita’;

d) per “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, comprese le aree destinate a mercati anche atrezzati;

Art. 3. Classificazione del Comune e del territorio

1.Ai sensi dell'art. 43 comma 1, il Comune di Castiadas, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V classe

I. Comuni con oltre 500.000 abitanti,

II. Comuni da oltre 100.000 a 500.000 abitanti, III. Comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti, IV. Comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti .,

V. Comuni fino a 10.000 abitanti -

2. Ai fini dell’applicazione della tassa, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in base alla loro importanza, nelle DUE seguenti categorie:

a) Categoria “A” - Tutta la fascia d’interesse turistico e le piazze delle borgate;

Gli elementi che concorrono a determinare, per le zone sotto indicate, la categoria “A”, sono da ricondursi alla maggiore centralita’, all’individuazione del centro storico, agli interventi di valorizzazione del relativo tessuto urbano, alla presenza di monumenti e bellezze artistiche, alla funzione di polo istituzionale e culturale oltre che commerciale e terziario ed il flusso turistico:

-Direttiva viaria principale di Castiadas Centro e piazzale ex carcere;

-Direttiva viaria principale della borgata di Olia Speciosa (dalla Casa municipale alla SP 18 e dalla Casa municipale alla Guardia Medica e Piazza mercato, nonché , la viabilità comunale che collega la guardia medica all’intersezione a raso, presso ufficio postale;

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-Direttiva viaria principale della borgata di Camisa, da e per la SP 20, spiazzo giardino comunale;

-Direttiva viaria principale della loc. Cala Sinzias, da e per la SP 18;

- Direttiva viaria della borgata di San Pietro, dalla SP 98 alla discesa a mare compreso piazzale marina di San Pietro.

b) Categoria “B” - Tutte il restante territorio comunale;

Art. 4. Autorizzazione e concessione di occupazione

1.E’ fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purchè gravato da servitù di pubblico passaggio, nonchè lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dall’Ufficio competente, su richiesta dell’interessato.

Art. 5. Occupazioni d’ urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l’occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, all’ufficio Tecnico, che indicherà eventuali prescrizioni.

In ogni caso la pratica dovrà essere successivamente regolarizzata.

2. La mancata comunicazione o l’inesistenza delle condizioni che hanno determinato l’occupazione d’urgenza danno luogo all’applicazione della sanzione prevista dal presente regolamento per le occupazioni abusive con l’obbligo dell’immediato sgombero dell’area illegittimamente occupata.

Art. 6. Occupazioni abusive

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione, o quando questo sia scaduto e non rinnovato, o non prorogato, o revocato;

2. Si considerano altresi’ abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalita’ o gli obblighi previsti nell’atto di concessione.

3. In caso di occupazione abusiva:

a) ove l’occupazione possa essere regolarizzata il comune procedera’ ad emettere il procedimento di concessione con le modalita’ previste nel presente regolamento;

b) ove l’occupazione non possa essere regolarizzata il comune disporra’ la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonche’ la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvedera’ d’ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese;

4. Resta comunque a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilita’ per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell’occupazione.

Art. 7. Occupazioni occasionali

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri in altezza, deposito di materiale edile di volume non superiore a 3

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metri cubi, e quelle destinate genericamente all’effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, semprechè non abbiano durata superiore a 2 ore e salvo che per le stesse sia data comunicazione all’Ufficio di Polizia Municipale

Art. 8. Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi ed aree del territorio comunale (ovvero privato purchè gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata o spedita all’ufficio tecnico comunale che cura il rilascio dell’autorizzazione o concessione.

2. La domanda deve contenere:

a) l’indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;

b) l’ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;

c) l’oggetto dell’occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell’opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell’area;

d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;

e) la sottoscrizione dell’impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonchè il versamento della tassa secondo le vigenti tariffe.

3. La domanda deve essere corredata dall’eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell’esame della domanda.

4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall’ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell’ingombro.

5. In caso di piu’ domande riguardanti l’occupazione della medesima area costituisce condizione di priorita’ la data di presentazione della domanda.

Art. 9. Rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione

1. L’Ufficio tecnico comunale, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all’emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l’atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell’occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l’occupazione , nonchè le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. .

2. La concessione o l’autorizzazione viene sempre accordata:

a) a termine;

b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l’obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Ufficio Tecnico;

d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse .

3. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.

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4. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l’obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l’Amministrazione Comunale.

Art. 10. Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l’obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l’atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica della stessa.

3. E’ pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall’occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dall’ufficio tecnico comunale, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art. 11. Decadenza della concessione o dell’autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione o dell’autorizzazione:

a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell’atto rilasciato;

b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;

c) l’uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;

d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell’autorizzazione o concessione senza motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;

e) il mancato pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico, nonchè di altri eventuali oneri a carico del concessionario.

Art. 12. Revoca della concessione o dell’autorizzazione

1. La concessione o l’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E’

comunque dovuta la restituzione - senza interessi - della tassa pagata in anticipo.

Art. 13. Rinnovo della concessione o dell’autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

2. La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno un mese prima della scadenza nel caso di occupazioni permanenti e non meno di 5 giorni prima della scadenza in caso di occupazioni temporanee.

5. Il mancato pagamento della tassa per l’occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

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Art. 14. Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, cosi come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei, nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, è necessario ottenere la concessione o l’atto di assenso comunale.

Art. 15. Passi carrabili

1.Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprieta’ privata. All’interno del territorio comunale non si applica la tassa sui passi carrabili.

Art. 16. Mestieri girovaghi ed artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc. ) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto l’autorizzazione per l’occupazione.

Art. 17. Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale.

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, di durata non superiore a quindici (15) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell’occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell’occupazione, e purchè vengano corrisposti contestualmente gli importi della tassa e seguite le prescrizioni che verranno indicate dall’Ufficio Polizia Municipale.

2. E’ in facoltà del Comune vietare l’occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonchè dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 18 Mostre di merci

1. L’esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitu’ di uso pubblico, e’ soggetta a concessione comunale.

Art. 19. Esercizio del commercio

1. Il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni per l’esercizio del commercio, indipendentemente dalla durata delle occupazioni e dal tipo di commercio, e’ subordinato all’osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonche’ delle norme dettate dalla legislazione vigente richiesta, pena il rigetto della domanda.

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Art. 20. Commercio itinerante

1. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 30 minuti ed in ogni caso tra un punto e l’altro di sosta dovranno intercorrere almeno 1000 metri.

Art. 21. Norma di rinvio

1. Per tutte le tipologie di cui al presente Capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 22. Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di qualsiasi natura di suolo, soprassuolo e sottosuolo, sono soggette al pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo i criteri e le modalita’ previsti dal Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e dal presente regolamento.

Art. 23. Soggetto passivo

1. Ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs.vo 507/93 la tassa e’ dovuta dal titolare dell’atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sotratta all’uso pubblico.

Art. 24. Criteri di applicazione della tassa

1. La tassa e’ commisurata alla superficie effettivamente occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento alla unita’ superiore della cifra contenente decimali.

2. Non si fa luogo a tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con cavi sono calcolate in base alla lunghezza in metri lineari.

4. La tassa e’ dovuta anche in mancanza di atto di concessione o autorizzazione.

5. Ai sensi dell’art. 42, comma 6, la tassa e’ determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45,, 47, 48 del D.Lgs. 507/93.

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Art. 25. Occupazioni permanenti .

1. Le occupazioni permanenti sono le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all’anno e con disponibilità completa e continuativa dell’area occupata, indipendentemente all’esistenza di manufatti o impianti;

A precisazione di quanto indicato all’art. 38 del D.Lgs.vo 15/11/93 n. 507 si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:

a) chioschi, edicole, casotti e simili;

b) occupazioni del suolo e degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell’acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo, condutture per energia elettrica e simile, occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci;

c) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari;

2. Per le occupazioni permanenti la tassa e’ dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

3. Si stabiliscono le seguenti tariffe base:

- Tariffa annua € 25,00 per metro quadro o metro lineare se l’occupazione ricade in categoria “A”

- Tariffa annua € 20,00 per metro quadro o metro lineare se l’occupazione ricade in categoria “B”

Art. 26. Occupazioni temporanee –

1. Le occupazioni temporanee sono le occupazioni di durata inferiore all’anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell’area.

A precisazione di quanto indicato nell’art. 45 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

a) steccati, ponteggi, e recinzioni per cantieri edili, lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali ect.

b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stand pubblicitari;

c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merce nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all’interno di mercati;

d) parchi di divertimenti, spettacoli viaggianti, circhi equestri, ect.;

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione.

3. Si stabiliscono le seguenti tariffe base:

- Tariffa giornaliera € 0,77 per metro quadrato o lineare se l’occupazione ricade in categoria “A”

- Tariffa giornaliera € 0,55 per metro quadrato o lineare se l’occupazione ricade in categoria “B”

Art. 27. Criteri di determinazione della tassa per l’occupazione del sottosuolo e soprassuolo

1.La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, e’ determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu’ di pubblico passaggio.

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Art. 28. Distributori di carburante

1. Per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e’ dovuta una tassa annuale.

1. Ai sensi dell’art. 48 dal comma 1 al comma 6 D.Lgs.vo 507/93 la tassa stabilita per i distributori di carburante, va riferita a quelli muniti di un serbatoio di capacita’ non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio e’ di maggiore capacita’, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri.

2. Per i distributori di carburante muniti di due o piu’ serbatoi autonomi, la tassa si applica automaticamente per ciascuno di essi.

3. La tassa e’ dovuta esclusivamente per l’occupazione del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine per la distribuzione del carburante, dell’acqua, e dell’aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonche’ per l’occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati.

Art. 29. Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa le seguenti tipologie d’occupazione:

a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, del volontariato e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a 24 ore;

b) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonchè da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l’esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all’art. 87, c.1, lett. c.), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.p.r. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;

d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;

e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all’esterno dei negozi ,purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

f) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;

g) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;

h) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

i) passi carrabili;

l) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

m) occupazioni di aree cimiteriali;

n) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;

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Art. 30. Sanzioni

1. Per l’omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo della tassa dovuta con un minimo di € 51,64

2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento dell’importo della tassa dovuta se l’errore o l’omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad 1/3 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa dovuta e della sanzione.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori al tasso legale vigente.

Art. 31. Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti passivi , devono presentare al comune, apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell’atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell’area sulla quale si realizza l’occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l’importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l’attestato di versamento.

2. L’obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche’ non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare della tassa. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato anticipatamente per tutto l’anno entro il 31 gennaio .

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento sul C/C postale n.

18305094 intestato a Comune di Castiadas - Servizio Tesoreria -

4. Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia e’ assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Art. 32. Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non esplicato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

Art. 33. Vigenza di regolamento 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

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