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Diario quotidiano del 13 gennaio 2016, dogane: al via le semplificazioni; nuove imprese a tasso zero : da oggi l invio delle domande di agevolazione

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Diario quotidiano del 13 gennaio 2016, dogane: al via le semplificazioni; nuove imprese a “tasso zero”: da oggi l’invio delle domande di agevolazione

Pubblicato il 13 gennaio 2016

modello per dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in G.U.; Dogane: al via le semplificazioni; problematico l’invio delle spese sanitarie; nuove imprese a “tasso zero”: da oggi l’invio delle domande di agevolazione; caso di nullità dell’accertamento catastale; l’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese non libera l’imprenditore; Gestione Artigiani e Commercianti: pronti i modelli F24 nel cassetto previdenziale on line; nuove regole procedurali per le istanze di interpello

Indice:

1) Modello per dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in G.U.

2) Dogane: al via le semplificazioni

3) Problematico l’invio delle spese sanitarie

4) Nuove imprese a “tasso zero”: da oggi l’invio delle domande di agevolazione 5) Caso di nullità dell’accertamento catastale

6) L’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese non libera l’imprenditore 7) Gestione Artigiani e Commercianti: pronti i modelli F24 nel cassetto previdenziale on line

8) Nuove regole procedurali per le istanze di interpello

1) Modello per dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in G.U.

Il Decreto del Ministero del Lavoro del 15 dicembre 2015, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11 gennaio 2016, stabilisce le modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Parte integrante del decreto sono il modulo (Allegato A) e le modalità tecniche di trasmissione (Allegato B). Il Decreto (in vigore dal 12 gennaio 2016) definisce i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la loro revoca e gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale competente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 26, comma 3 del DLgs. 151/2015 (attuativo del Jobs Act). In particolare, il modulo è reso disponibile ai lavoratori e ai soggetti abilitati nel sito del Ministero del Lavoro con le modalità tecniche anch’esse stabilite nell’Allegato B del decreto 15 dicembre 2015. Inoltre, sempre nell’allegato B vengono stabilite le modalità di inoltro del modulo alla casella PEC del datore di lavoro, quelle di trasmissione alla Direzione territoriale del lavoro competente e infine i caratteri di non contraffazione e falsificazione della manifestazione di volontà di recedere o risolvere il rapporto di lavoro o di revocare tale volontà. La procedura illustrata nell’Allegato B al decreto mira a garantire: – il riconoscimento certo del soggetto che effettua l’adempimento;

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di trasmissione e revoca.

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2) Dogane: al via le semplificazioni

Lo prevedono i regolamenti attuativi del Codice doganale unionale pubblicati in Guue.

Partiranno dal prossimo 1° maggio le dichiarazioni telematiche estremamente ridotte. Dunque, dal 1° maggio 2016 le informazioni tra autorità doganali e operatori economici circoleranno solo in via telematica. Ci sarà una procedura snellita, grazie alla quale sarà possibile presentare le dichiarazioni senza dover fornire tutti gli elementi ordinariamente necessari. Mentre gli operatori economici potranno dichiarare le merci e pagare i relativi diritti direttamente dalla propria sede presso un unico ufficio doganale prescelto in un paese membro della Ue, indipendentemente dal luogo e dallo stato membro dove le merci saranno fisicamente introdotte in libera pratica. Il 29 dicembre 2015 sono stati pubblicati in Guue i regolamenti attuativi del Codice doganale unionale (Reg. UE 952/2013 – Cdu) che concludono il processo evolutivo della nuova disciplina doganale comunitaria che sarà pienamente operativa appunto dal prossimo 1° maggio 2016.

Con il Regolamento delegato (Ue) 2015/2446 e il Regolamento di esecuzione (Ue) 2015/2447 sono state rispettivamente introdotte le disposizioni che integrano e applicano le norme recate dal Cdu nel 2013.

Importazioni ordinarie con il fascicolo elettronico

Semplificata la procedura di importazione attraverso la trasmissione dell’immagine digitale dei documenti che devono essere presentati congiuntamente alla dichiarazione doganale. Dal 11 gennaio 2016, spiega l’Agenzia delle Dogane nella nota n. n. 144636 del 11 gennaio 2016, anche le importazioni in procedura ordinaria potranno avvalersi delle semplificazioni già adottate per le procedure domiciliate.

Le nuove funzionalità consentiranno anche per le importazioni effettuate in dogana di conoscere on-line lo stato dell’operazione, l’eventuale tipo di controllo al quale sarà soggetta, di monitorarne lo stato di avanzamento anche per i controlli in capo alle altre amministrazioni collegate allo Sportello Unico Doganale e di ricevere direttamente nella propria sede operativa, il prospetto di svincolo che autorizza l’uscita delle merci dagli spazi doganali.

Per l’Agenzia significa una riduzione dei tempi di sdoganamento e i costi correlati, giacché l’operazione di importazione viene completata senza recarsi in dogana, fatta eccezione per i casi in cui le merci siano da sottoporre a controllo fisico.

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3) Problematico l’invio delle spese sanitarie

Il Sistema tessera sanitaria non riconosce gli indirizzi PEC degli studi associati e non consente di completare la delega alla trasmissione dei dati. Il presidente dell’Associazione nazionale commercialisti, Marco Cuchel, ha inviato una lettera aperta al direttore del Dipartimento delle finanze Fabrizia Lapecorella e al direttore dell’Agenzia delle entrate Rossella Orlandi per denunciare una grave anomalia riguardante il funzionamento del Sistema tessera sanitaria nell’ambito della procedura di trasmissione dei dati di spesa sanitaria dei cittadini ai fini della dichiarazione 730 precompilata. Se l’intermediario è uno studio professionale associato, anche se trattasi di soggetto regolarmente abilitato all’attività di trasmissione Entratel, il Sistema segnala l’errore e non consente di completare la procedura di acquisizione della delega, poiché non trova corrispondenza tra il codice fiscale e l’indirizzo Pec dell’intermediario. Il problema è dovuto al fatto che dall’indice nazionale Ini-Pec sono esclusi gli indirizzi Pec degli studi professionali associati, la cui gestione, infatti, non è attualmente contemplata.

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4) Nuove imprese a “tasso zero”: da oggi l’invio delle domande di agevolazione

Nuove imprese a tasso zero: dal 13 gennaio 2016 le domande di agevolazione. Per la misura

“Nuove imprese a tasso zero”, sono stati emanati nuovi chiarimenti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e Invitalia. Difatti, il Ministero dello Sviluppo economico rende noto che dalle ore 12.00 del 13 gennaio 2016 è possibile inviare le richieste di agevolazione e fornisce ulteriori chiarimenti sulla procedura informatica per procedere alla compilazione della domanda e sulle modalità per il caricamento del piano d’impresa. Invitalia, soggetto gestore della Misura, con una serie di FAQ pubblicate sul proprio sito, fornisce invece utili precisazioni in merito all’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione dell’agevolazione.

Il quadro di regole della misura “Nuove imprese a tasso zero” si completa con l’ulteriore circolare del Ministero dello Sviluppo Economico ed una serie di FAQ pubblicate da Invitalia, soggetto gestore, che forniscono alcune precisazioni.

Questi indirizzi interpretativi si aggiungono al Decreto n. 140 del 8 luglio 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, (in Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2015), che stabilisce i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni, e alla circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 75445 del 9 ottobre 2015 (rettificata con circolare n. 81080 del 28 ottobre 2015), che ha definito il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande.

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La circolare n. 75445 del 9 ottobre 2015 aveva infatti stabilito che le domande possono essere presentate a partire dal 13 gennaio 2016.

Ora, con la suddetta circolare del 23 dicembre 2015, il MISE stabilisce che la procedura informatica per la compilazione della domanda e caricamento del piano d’impresa e di tutti gli allegati richiesti sarà disponibile dalle ore 12 del 13 gennaio 2016.

Termine per la trasmissione della documentazione necessaria alla stipula del contratto di finanziamento

La circolare precisa che, in caso di esito positivo dell’iter istruttorio, se la società non è ancora costituita, la documentazione necessaria alla stipula del contratto di finanziamento dovrà essere trasmessa a Invitalia entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni, in analogia con il termine previsto per la dimostrazione dell’avvenuta costituzione della società e del possesso dei requisiti prescritti.

Le società già costituite, come indicato al punto 8.8 della circolare del 9 ottobre 2015, dovranno invece presentare la documentazione entro 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

Ammessi anche i cittadini extracomunitari

Nelle FAQ pubblicate da Invitalia emergono interessanti indicazioni riguardo all’ambito soggettivo dell’agevolazione.

Nelle risposte viene chiarito che i cittadini extracomunitari, soci, amministratori, legali rappresentanti, oppure che assumono una carica amministrativa, per richiedere le agevolazioni devono essere regolarmente residenti in Italia e in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di legge (età e sesso) e di un permesso di soggiorno in corso di validità per almeno 12 mesi, rilasciato per motivi di:

– lavoro autonomo (cioè per un’attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, per costituire società di capitali o di persone o per accedere a cariche societarie);

– formazione professionale (ovvero per uno dei seguenti motivi: lavoro subordinato; attesa di occupazione; motivi familiari; motivi umanitari – status di rifugiato -), da convertire successivamente (per poter stipulare il contratto di finanziamento) in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, presentando una domanda online allo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura competente (entro il termine indicato dal Decreto Flussi).

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5) Caso di nullità dell’accertamento catastale

E’ nullo l’accertamento catastale se manca la delega di firma. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23871 del 23 novembre 2015, secondo cui, l’accertamento catastale è nullo se, a fronte dell’eccezione del contribuente, l’Ufficio non esibisce la delega di firma in forza della quale il funzionario ha sottoscritto l’atto impositivo al posto del capo dell’Ufficio.

Il caso è scaturito dall’avviso di accertamento catastale, con il quale l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate-Territorio aveva rideterminato la categoria catastale di un immobile, in rettifica di quella dichiarata dal contribuente, attribuendo la relativa rendita.

La Suprema Corte, in particolare, ha esaminato sia il ricorso incidentale proposto dalla Investimenti s.p.a. sia il secondo motivo. Con tale motivo si è, infatti, dedotta la violazione di legge perpretata dal Giudice di appello per avere, a fronte di specifica contestazione, ritenuto che potesse presumersi in capo al sottoscrittore dell’atto impositivo, la delega da parte del Direttore l’Ufficio.

La censura è stata ritenuta fondata. In materia, l’orientamento del giudice supremo risulta consolidato nel senso di ritenere che, in base al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 1 e 3, gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono nulli tutte le volte che gli avvisi nei quali si concretizzano non risultino sottoscritti dal capo dell’ufficio emittente o da un impiegato della carriera direttiva (addetto a detto ufficio) validamente delegato dal reggente di questo. Ne consegue che la sottoscrizione dell’avviso di accertamento – atto della p.a. a rilevanza esterna – da parte di funzionario diverso (il capo dell’ufficio emittente) da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo ovvero da parte di un soggetto da detto funzionario non validamente ed efficacemente delegato non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità, dall’art. 42, commi 1 e 3, dinanzi citato (Cass.

14195/00).

Ed ancora che:

“L’avviso di accertamento è nullo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da patte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio. Fermi, infatti, i casi di sostituzione e reggenza di cui al D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 20, comma 1, lett. a) e b), è espressamente richiesta la delega a sottoscrivere: il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio”. (Cass. 14626/00).

A tale oramai consolidato orientamento hanno dato ulteriore continuità la sentenza n. 17400/12, ed in materia di Iva, le sentenze n. 14942 del 14 giugno 2013 e n. 18758 del 5 settembre 2014

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impugnato, il responsabile del Settore gestione banca dati, si è discostata dai superiori principi.

L’accoglimento del pregiudiziale mezzo comporta l’assorbimento di tutte le altre censure.

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6) L’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese non libera l’imprenditore

Il fatto che l’imprenditore individuale si sia cancellato dal Registro delle imprese non fa si che sia libero dai rapporti giuridici sottostanti.

Difatti, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 98 del 7 gennaio 2016, ha stabilito che per l’imprenditore individuale non valgono le norme che stabiliscono l’estinzione dell’azienda per le società cancellate dal registro delle imprese.

I giudici supremi sono, quindi, consapevoli che il manager e la persona fisica che compie l’attività imprenditoriale coincidono, e pertanto l’attività effettiva è subordinata al suo concreto svolgimento o al suo venir meno.

Tutto è scaturito dalla richiesta di un imprenditore individuale che ricorreva contro la sentenza di appello, nella quale era stato respinto il suo reclamo contro la pronuncia che dichiarava il fallimento della sua azienda.

Per i Supremi Giudici, che hanno rigettato il ricorso, il principio secondo il quale “l’iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell’ente, non è estendibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l’attività imprenditoriale, sicché l’inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all’effettivo svolgimento o al reale venir meno dell’attività imprenditoriale”.

Inoltre, tale diversità di regime esclude anche l’applicabilità dell’accertamento dell’insolvenza dell’imprenditore individuale: lo stato di insolvenza non è escluso dalla circostanza che l’attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In pratica, conta la mera capacità di poter estinguere i debiti.

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7) Gestione Artigiani e Commercianti: pronti i modelli F24 nel cassetto previdenziale on line

Sono pronti i modelli F24 relativi alla gestione artigiani e commercianti. Lo comunica l’INPS con il messaggio n. 81 del 12 gennaio 2016. Basta consultare il relativo cassetto previdenziale on line.

Gestione Artigiani e Commercianti – Imposizione contributiva anno di imposta 2015 Facendo seguito alla Circolare n. 26 del 4.2.2015 avente ad oggetto “La contribuzione dovuta per l’anno 2015 dagli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali”, l’INPS comunica che è stata ultimata l’elaborazione dell’imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla gestione previdenziale per l’anno 2015 e non già interessati da imposizione contributiva.

A seguito della predetta attività sono stati predisposti i modelli “F24” necessari per il versamento della contribuzione dovuta secondo le disposizioni di cui alla citata Circolare n.

26/2015.

Detti modelli F24 sono disponibili, in versione precompilata, nel Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dati del modello F24 dove è possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

Inoltre, nel rispetto di quanto comunicato con Circolare n. 24 del 8.2.2013, dove si recita che

“l’Istituto, a partire dall’anno 2013, non invierà più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta…”, le comunicazioni di cui trattasi saranno disponibili, sempre nel Cassetto, anche alla sezione Comunicazione bidirezionale – Modelli F24, con la riproduzione della stessa lettera che prima del 2013 veniva spedita a mezzo posta.

E’ previsto, inoltre, l’invio di email di alert ai titolari di posizione assicurativa, ovvero loro intermediari delegati, per i quali si è in possesso di recapito email.

L’accesso ai Servizi del Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti avviene, come di consueto, tramite PIN del soggetto titolare di posizione contributiva, ovvero di un suo intermediario in possesso di delega in corso di validità.

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8) Nuove regole procedurali per le istanze di interpello

Istanze di interpello via PEC, è questa una delle tante novità. Intervento di Assonime sulle

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della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario) con il quale è stato attuato, tra l’altro, l’art. 6, comma 6, della c.d. delega fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23).

In particolare, il Provvedimento interviene sulle modalità di presentazione delle istanze di interpello, sull’individuazione degli uffici competenti per la ricezione e la trattazione delle stesse nonché per la conclusione delle singole procedure e sulle modalità di comunicazione delle relative risposte.

Tra le novità di maggior rilievo meritano di essere segnalate: l’ampio utilizzo degli strumenti telematici nell’ambito della procedura, il rilievo assegnato alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate quali uffici competenti, nella maggior parte dei casi, a ricevere le istanze, la

“rinuncia” espressa o tacita all’istanza di interpello già presentata.

In particolare, per quanto concerne le modalità di presentazione dell’istanza, oltre alla consegna a mano ed alla spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, è prevista “la presentazione per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata”, ovvero

“attraverso l’utilizzo di un servizio telematico erogato in rete dall’Agenzia delle Entrate” e, inoltre, per i soggetti non residenti “che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, la presentazione alla casella di posta elettronica ordinaria”, individuata nell’apposito Allegato A del provvedimento (punto 1.1., lett. c).

In relazione alla competenza degli uffici, è previsto che le istanze siano, in via generale, presentate alla Direzione Regionale “competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto istante” e, per le istanze delle stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti, alla Direzione Regionale “competente in relazione al domicilio fiscale della stabile organizzazione”.

Per le istanze riguardanti l’imposta ipotecaria “dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa”, le tasse ipotecarie, i tributi speciali catastali e per quelle aventi ad oggetto particolari disposizioni o fattispecie di natura catastale è competente la Direzione Regionale “nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello”

(punto 2.1.). I contribuenti di più rilevante dimensione e i soggetti non residenti, nonché le Amministrazioni centrali dello Stato e gli enti pubblici a rilevanza nazionale, devono invece presentare le istanze riguardanti i tributi erariali alla Direzione Centrale Normativa e quelle relative ai richiamati tributi ipocatastali nelle specifiche ipotesi contemplate dal Provvedimento, alla Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare (punto 2.2.).

In via transitoria e fino al 31 dicembre 2017, è previsto inoltre che le istanze di cui all’art. 11, comma 1, lett. c) della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – e, cioè, le istanze concernenti “l’applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie” – siano presentate direttamente alla Direzione centrale Normativa. È fatta salva comunque la possibilità per le Direzioni Regionali di inoltrare alla Direzione Centrale le istanze che attengono a casi di maggiore complessità o di incerta soluzione o le cui risposte appaiono meritevoli di pubblicazione ed in questa ipostesi la Direzione Centrale è tenuta a fornire direttamente la risposta e a valutare l’eventuale opportunità di pubblicazione della stessa.

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In relazione alle ipotesi di “rinuncia” all’istanza di interpello, il Provvedimento, da un lato, precisa che il contribuente può sempre presentare “la rinuncia espressa all’interpello all’ufficio competente”, qualora siano pendenti “i termini di istruttoria dell’interpello” (punto 4.5.);

dall’altro, specifica che la mancata trasmissione da parte del contribuente della documentazione integrativa richiesta dall’ufficio “entro un anno dalla data della relativa richiesta”, equivale ad una rinuncia (tacita) all’interpello, di cui l’Ufficio procedente prende atto, effettuando “la relativa notificazione o comunicazione senza indugio” (punto 4.4.). Per quanto riguarda infine gli aspetti procedurali relativi all’applicazione dell’istituto dell’interpello nella materia doganale, nell’ambito della circolare n. 21/D del 23 dicembre 2015 (v. punto I), l’Agenzia delle dogane ha comunicato che sarà adottata una specifica determinazione del Direttore dell’Agenzia per regolare le modalità di presentazione e di trattazione delle relative istanze e che, con apposita circolare, sarà data compiuta illustrazione del nuovo istituto.

(Assonime, nota del 11 gennaio 2016)

Vincenzo D’Andò

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