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Comune di Gazzo (PD) IMU - Imposta municipale propria

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Academic year: 2022

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Comune di Gazzo (PD)

IMU - Imposta municipale propria

Aggiornato al: 03.05.2017

L'Imposta municipale propria (IMU) è l'imposta a carico dei possessori di immobili.

Chi deve pagare

Deve pagare l’IMU chi possiede immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali - IAP), chi gode sugli stessi di un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione (anche quello spettante al coniuge superstite a seguito di successione), enfiteusi, superficie, il concessionario di aree demaniali e il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

 Usi gratuiti

La Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha apportato modifiche per quanto riguarda gli immobili concessi in comodato gratuito. Infatti, è stata prevista la riduzione del 50 per cento della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio) che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

Per beneficiare della nuova agevolazione ci sono, però, dei vincoli:

- il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate;

- il comodante non deve possedere altri immobili (fabbricati, terreni o aree edificabili) in Italia ma unicamente quello oggetto di comodato (ad eccezione di quello in cui vi abita solamente se si trova nello stesso Comune di quello oggetto di comodato e purché non appartenga alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9);

- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato;

- il comodatario, unitamente al suo nucleo familiare, deve rispettare il requisito della residenza e della dimora abituale nell’immobile oggetto del comodato gratuito;

- il comodante deve presentare la dichiarazione IMU entro il 30/06/2018 (per l’anno 2017).

Nel caso in cui venga concesso in comodato l’immobile unitamente alla pertinenza, a quest’ultima si applica lo stesso trattamento di favore previsto per l’abitazione nei limiti comunque fissati dalla legge (un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).

Contratti a canone concordato

La Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha introdotto una riduzione dell’IMU del 25 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98.

Imbullonati

Dal 2016 i macchinari industriali cosiddetti “imbullonati” non concorrono più alla determinazione della rendita catastale per i fabbricati a destinazione speciale iscritti nelle categorie catastali D ed E. Per godere del beneficio i possessori dovranno presentare un nuovo provvedimento

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catastale entro il 15 giugno 2016 e le rendite catastali rideterminate avranno effetto retroattivo dall'1 gennaio 2016.

Esclusioni

Sono esclusi dall’IMU e dal 2017 anche dalla TASI:

1. l'abitazione principale e le relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota agevolata del 4 per mille e la sola detrazione di base di 200 euro (non si applica la detrazione per i figli);

2. le unità immobiliari – escluse le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 - delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

3. i fabbricati di civile abitazione - escluse le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 - destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

4. la casa coniugale - escluse le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 – e relative pertinenze assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

5. l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.

139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

6. l’unità immobiliare - escluse le abitazioni di categoria catastale A/1 A/8 e A/9 - comprese le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

7. l'unità immobiliare, escluse le abitazioni di categoria catastale A/1 A/8 e A/9, comprese le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.

Esenzioni

Sono esentati dall’IMU:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) gli immobili di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. n.

504/1992 a condizione che, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;

c) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133;

d) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

e) gli immobili posseduti ed utilizzati dalle ONLUS costituite a norma del D. Lgs. n. 460/97 destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, ricreative e sportive, culturali, che non abbiano per oggetto esclusivo e principale l’esercizio di un’attività commerciale.

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Attenzione!

Le imprese di costruzione che detengono immobili destinati alla vendita ancora invenduti, le cooperative a proprietà indivisa e gli addetti al comparto sicurezza hanno tempo fino al 30 giugno per presentare la dichiarazione per l'esenzione IMU.

Non presentare tale dichiarazione entro il termine stabilito fa decadere il diritto all'esenzione, come prevede l'articolo 2 del D.L. 102/2013.

Terreni agricoli

Nel Comune di Gazzo sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 99/2004 iscritti alla Previdenza Agricola.

Dichiarazione IUC 2017 - componente IMU

Il termine entro cui presentare la dichiarazione IMU per l’anno 2017 è il 30 giugno 2018.

La dichiarazione IUC, sia per la componente IMU che TASI, va redatta sul modello approvato con D.M. 30 ottobre 2012 per la dichiarazione IMU. I dati rilevanti ai fini TASI possono eventualmente essere riportati nello spazio riservato alle annotazioni.

Per il modello di dichiarazione:

http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Fiscalita- locale/IMU_2012_mod.pdf

Per le istruzioni alla dichiarazione:

http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Fiscalita- locale/IMU_2012_istr.pdf

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

In via generale, non sussiste l’obbligo dichiarativo per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

Come si calcola

Calcolatore: http://www.riscotel.it/calcoloiuc2017?comune=D956

Quando pagare

 16 giugno 2017: prima rata di acconto;

 16 dicembre 2017: seconda rata a saldo per l’anno 2017.

E’ facoltà del contribuente pagare in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno 2017.

Non è dovuto il pagamento per importi inferiori o uguali a 5 euro (importo riferito all'imposta dovuta complessivamente per l’intero anno).

L’importo delle prime due rate è pari al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per lo scorso anno (2016), mentre l’ultima rata va versata a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno corrente (2017).

Ravvedimento operoso

Se il pagamento dell’imposta viene fatto dopo le scadenze di legge ma entro i 14 giorni successivi alla data di scadenza dovrà essere pagata la sanzione pari allo 0,1 per cento per ogni giorno di ritardo; dal 15° giorno di ritardo fino al 30° giorno di ritardo (quindi entro il 16 luglio 2017 per la rata di acconto ed entro il 15 gennaio 2018 per la rata di saldo), dovrà essere pagata la sanzione pari all’1,5 per cento dell’imposta nonché gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Se il pagamento avviene oltre il 30° giorno di ritardo ma entro il 90° giorno di ritardo (quindi entro il 14/09/2017 per la rata di acconto ed entro il 16/03/2018 per la rata di saldo), la sanzione è pari all’1,67 per cento. Oltre il 90° giorno di ritardo ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2017 (30/06/2018) la sanzione è pari al 3,75 per cento.

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Si ricorda che dall'1 gennaio 2017 il tasso legale è dello 0,1 per cento (D.M. 07/12/2016).

Nel modello di pagamento F24 o nel bollettino di conto corrente postale utilizzato per il versamento, le sanzioni e gli interessi vanno indicati unitamente all’imposta dovuta.

Come pagare

L’IMU può essere versata attraverso modello F24, nel modello, oltre al codice tributo, dovrà essere indicato anche il seguente codice catastale comunale: D956.

Codice Tributo

3912 IMU abitazione principale (categoria A1 - A8 - A9) e relative pertinenze 3914 IMU terreni

3916 IMU aree fabbricabili

3918 IMU altri fabbricati (diversi dalla categoria catastale D) 3925 IMU Immobili ad uso produttivo in categoria D - STATO 3930 IMU Immobili ad uso produttivo in categoria D - COMUNE 3923 IMU interessi da accertamento – COMUNE

3924 IMU sanzioni da accertamento - COMUNE

Ciascun rigo del modello di pagamento deve essere arrotondamento all'euro:

- per difetto se la frazione decimale è minore od uguale a 49 centesimi;

- per eccesso se la frazione decimale è superiore a 49 centesimi.

Il modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario oppure presso gli sportelli degli agenti della riscossione

I titolari di partita IVA hanno l'obbligo di pagare esclusivamente con modello F24.

Dall'1 ottobre 2014 vi è l’obbligo di pagamento on line degli F24 di importo superiore a 1000 euro, così come previsto dal D.L. 66/2014, art. 11, comma 2, convertito nella Legge 23/06/2014 n. 89.

Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, qualora il versamento IMU venga effettuato dall’estero si dovranno osservare le seguenti modalità:

a) vaglia internazionale ordinario;

b) vaglia internazionale di versamento in conto corrente;

c) bonifico bancario.

Versamento mediante bollettino postale:

Il bollettino di pagamento, reperibile presso gli uffici postali, è unico per tutti i comuni italiani ed il contribuente, oltre ad indicare i propri dati anagrafici, deve indicare il codice catastale del Comune (D956 per Gazzo) e i dati dei versamenti suddivisi per tipologia di immobile e ripartiti tra l'eventuale quota statale e quota comunale.

Se gli immobili sono situati in più Comuni occorre usare tanti bollettini quanti sono i Comuni di ubicazione degli immobili stessi.

Il conto corrente postale è 1008857615 intestato a "pagamento Imu".

Su tale conto corrente non è ammessa l’effettuazione di versamenti tramite bonifico mentre è possibile utilizzare il servizio telematico di Poste Italiane.

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Il pagamento può essere compiuto presso qualsiasi Ufficio Postale o, senza commissioni, presso gli sportelli della Cassa di Risparmio del Veneto – Filiale di Gazzo (Tesoreria comunale).

Riversamenti ad altri Comuni

Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento IMU al Comune di Gazzo anziché al diverso comune competente, deve comunicare l’erroneo versamento all’ufficio IMU indicando gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento ed il comune destinatario delle somme.

Il Comune di Gazzo, in base alla comunicazione di cui sopra, attiverà le idonee procedure per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite.

Riferimenti

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