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AREA ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SVILUPPO DEL TERRITORIO Funzione Trasporti ed Infrastrutture

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AREA ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SVILUPPO DEL TERRITORIO Funzione Trasporti ed Infrastrutture

REGOLAMENTO PROVINCIALE

PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI TITOLARI DI LICENZA DI TAXI PER LACQUISTO DI NUOVI VEICOLI ELETTRICI, A PROPULSIONE IBRIDA

O CON ALIMENTAZIONE A COMBUSTIBILE GASSOSO

O PER LA TRASFORMAZIONE E LADEGUAMENTO DI QUELLI IN SERVIZIO

Approvato con deliberazione consiliare n. 12 dd. 18.03.2010

(2)

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 36 – comma 1 – lettera b) della Legge Regionale 20 agosto 2007, n. 23

“Attuazione del Decreto Legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità” e s.m.i., le modalità ed i criteri per la concessione ed erogazione da parte della Provincia di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di servizio di piazza con conducente (di seguito denominato taxi), rilasciata dai Comuni del territorio di competenza della Provincia di Trieste, ai sensi dell’articolo 12 della Legge Regionale 5 agosto 1996, n. 27 “Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea” e s.m.i., per l’acquisto di nuovi veicoli elettrici, a propulsione ibrida o con alimentazione a combustibile gassoso o per la trasformazione e l’adeguamento di quelli in servizio, al fine di promuovere azioni concrete per la riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dal traffico.

2. Le contribuzioni previste dal presente Regolamento non costituiscono aiuti di stato ai sensi dell’articolo 87 – paragrafo 1 – del trattato CE.

Art. 2

(Individuazione interventi)

1. Sono oggetto di finanziamento le seguenti iniziative:

 l’acquisto di nuovi veicoli elettrici, a propulsione ibrida o con alimentazione a combustibile gassoso

 la trasformazione e l’adeguamento di veicoli in servizio in veicoli a propulsione ibrida.

Art. 3 (Entità e criteri)

1. I contributi per l’acquisto di nuovi veicoli elettrici, a propulsione ibrida o con alimentazione a combustibile gassoso o per la trasformazione e l’adeguamento di quelli in servizio in veicoli a propulsione ibrida sono concessi dall’Amministrazione Provinciale secondo l’entità ed i seguenti criteri:

a) finanziamento pari al 60% della spesa ammissibile relativa all’acquisto di nuovi veicoli elettrici, a propulsione ibrida o con alimentazione a combustibile gassoso

(3)

b) finanziamento pari al 60% della spesa ammissibile relativa alla trasformazione e all’adeguamento dei veicoli già in servizio in veicoli a propulsione ibrida.

2. La spesa ammissibile è pari al 50 per cento del costo dei veicoli nuovi e pari al 100 per cento del costo di trasformazione e adeguamento di quelli già in servizio.

3. Il costo dei veicoli nuovi ed il costo di trasformazione e adeguamento di quelli in servizio sono pari al totale del preventivo di spesa di cui all’articolo 5 comma 3.

4. I finanziamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non sono cumulabili tra loro.

5. Nel caso di cumulo del finanziamento di cui al comma 1 lettera a) e di quelli previsti per acquisto di veicolo nuovo dal “Regolamento per la concessione di contributi ai titolari di licenza di servizio di piazza con conducente e di autorizzazione di noleggio con conducente per l’acquisto, la trasformazione e l’adeguamento di veicoli, con riferimento all’accesso e all’uso da parte delle persone disabili”, approvato da questo Ente con deliberazione consiliare n. 12 dd. 19.01.2009, il contributo erogato non potrà essere comunque superiore all’80% del costo del veicolo.

Art. 4 (Priorità)

1. Al fine della formazione della graduatoria dei richiedenti per la concessione dei contributi di cui all’articolo 1, l’Amministrazione provinciale applica le seguenti priorità:

a) acquisto di nuovi veicoli elettrici, a propulsione ibrida o con alimentazione a combustibile gassoso

b) trasformazione e adeguamento di veicoli già in servizio in veicoli a propulsione ibrida.

2. In merito al comma 1 lettera a), si individuano le seguenti priorità, con scala di preferenza decrescente:

I. acquisto di nuovo veicolo elettrico

II. acquisto di nuovo veicolo con alimentazione a combustibile gassoso III. acquisto di nuovo veicolo a propulsione ibrida - elettrica

IV. acquisto di nuovo veicolo a propulsione ibrida - gassosa.

(4)

3. In caso di situazioni di parità, a seguito dell’applicazione dei criteri di cui al comma 2, l’ordine della graduatoria è determinato dalla data di prima immatricolazione del mezzo da sostituire, con priorità ai veicoli immatricolati da più anni.

4. In caso di ulteriore parità è effettuato il sorteggio.

5. In merito al comma 1 lettera b), si individuano le seguenti priorità, con scala di preferenza decrescente:

I. trasformazione e adeguamento di veicoli già in servizio in veicoli a propulsione ibrida – elettrica

II. trasformazione e adeguamento di veicoli già in servizio in veicoli a propulsione ibrida – gassosa.

6. In caso di situazioni di parità, a seguito dell’applicazione dei criteri di cui al comma 5, è effettuato il sorteggio.

Art. 5

(Termini e modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande per l’ottenimento dei contributi di cui all’articolo 1, sottoscritte dai titolari di licenze di servizio di taxi di cui alla L.R. n. 27/1996, sono indirizzate all’Amministrazione Provinciale di Trieste – Area Attività Produttive e Sviluppo del Territorio – Funzione Trasporti ed Infrastrutture – Piazza Vittorio Veneto, 4 – 34132 TRIESTE e presentate all’Ufficio Protocollo – Piazza Vittorio Veneto, 4 o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo il modello di cui all’allegato n. 1.

2. In quest’ultimo caso, ai fini del rispetto del termine temporale, fa fede la data del timbro postale accettante, purché la raccomandata pervenga alla Provincia entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine.

3. Le domande sono corredate dalla seguente documentazione, a pena di esclusione:

a. preventivo di spesa (IVA compresa) per l’acquisto del nuovo veicolo elettrico, a propulsione ibrida o con alimentazione a combustibile gassoso, idoneo al servizio in argomento

oppure

preventivo di spesa (IVA compresa) per la trasformazione e l’adeguamento del veicolo già in servizio in veicolo a propulsione ibrida, idoneo al servizio in argomento

(5)

b. copia semplice della carta di circolazione del veicolo da sostituire o da trasformare ed adeguare

c. copia semplice della licenza di taxi

d. copia semplice del documento di identità del richiedente intestatario della licenza di taxi.

4. I richiedenti allegano alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo il modello di cui all’allegato n. 2, dalla quale si evince il regime fiscale inerente l’I.V.A. applicabile al costo di acquisto del veicolo nuovo o al costo della trasformazione e dell’adeguamento del mezzo già in servizio, ai sensi della vigente normativa.

5. In particolare i richiedenti devono esplicitamente dichiarare se usufruiscono di esenzioni, agevolazioni, riduzioni e così via, con relativo riferimento normativo, nonché dichiarare il regime di detraibilità o indetraibilità dell’imposta sull’acquisto del veicolo nuovo o per la trasformazione e l’adeguamento del mezzo in servizio, di cui al finanziamento in questione.

6. In caso di detraibilità dell’imposta, l’importo del preventivo di spesa di cui alla lettera a. del comma 3 è indicato I.V.A. esclusa.

Art. 6

(Riparto delle risorse)

1. Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui all’articolo 5 comma 1, l’Amministrazione Provinciale, esaminate le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione degli istanti, nonché accertato che il regolamento del Comune che ha rilasciato la licenza al richiedente sia stato approvato in conformità a quanto disposto dall’articolo 4 della L.R. n.

27/1996, redige la graduatoria degli istanti ed entro i successivi trenta giorni adotta il provvedimento di concessione del contributo.

2. Nel caso in cui le risorse residue consentano l’assegnazione di un contributo in misura inferiore ai limiti indicati nell’articolo 3, il beneficiario è chiamato a confermare l’accettazione dello stesso entro un termine non inferiore a quindici giorni, decorsi i quali il contributo si ha per rinunciato.

3. Le eventuali economie di spesa rimangono disponibili per l’erogazione di ulteriori contributi per le finalità di cui al presente regolamento.

(6)

Art. 7

(Comunicazioni e rendicontazione del contributo)

1. La Provincia comunica, a mezzo raccomandata A.R., l’assegnazione del contributo e l’ammontare dello stesso ai soggetti beneficiari.

2. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, i beneficiari procedono a quanto sottoindicato e presentano la relativa documentazione:

PER ACQUISTO VEICOLO NUOVO

− sottoscrizione del contratto di acquisto del veicolo nuovo o documentazione equipollente attestante la volontà di procedere all’acquisto, ovvero, qualora i beneficiari abbiano già proceduto all’acquisto del veicolo, purché in data successiva alla data di presentazione della domanda di contributo all’Amministrazione Provinciale, presentazione di copia quietanzata della fattura di acquisto del veicolo nuovo

PER TRASFORMAZIONE E ADEGUAMENTO VEICOLO IN SERVIZIO

− sottoscrizione del contratto per la trasformazione e l’adeguamento del veicolo in servizio.

3. Entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine previsto al precedente punto 2., i beneficiari presentano la seguente documentazione:

PER ACQUISTO VEICOLO NUOVO

− copia quietanzata della fattura di acquisto del veicolo nuovo

− certificazione (o dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente) dalla quale sia comprovata la sostituzione del vecchio mezzo

− copia semplice della carta di circolazione (o documentazione sostitutiva provvisoria) del veicolo nuovo che ha beneficiato del contributo di che trattasi, dalla quale si evinca la destinazione del medesimo ad uso di taxi

PER TRASFORMAZIONE E ADEGUAMENTO VEICOLO IN SERVIZIO

− copia quietanzata della fattura relativa all’intervento di trasformazione e adeguamento del veicolo in servizio

− copia semplice della carta di circolazione (o documentazione sostitutiva provvisoria) del veicolo trasformato e adeguato, che ha beneficiato del contributo di che trattasi, dalla quale si evinca la destinazione del medesimo ad uso di taxi.

4. I termini di cui sopra possono essere prorogati per una sola volta e solo in caso di fatti e circostanze non ascrivibili alla responsabilità e volontà dei beneficiari, debitamente motivati e documentati, che sono valutati discrezionalmente dal

(7)

Dirigente della Funzione Trasporti dell’Amministrazione Provinciale o suo delegato, secondo principi di correttezza dell’azione amministrativa e nello spirito di favorire l’attuazione del dettato normativo e regolamentare.

5. La durata della proroga non eccede l’anno dalla data di ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo in argomento.

6. La mancata produzione della citata documentazione nei termini indicati, ovvero la mancata richiesta di proroga entro i termini indicati, produce la decadenza dal contributo assegnato.

Art. 8

(Rideterminazione e liquidazione)

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dall’articolo 7 comma 3, la Provincia procede alla liquidazione del contributo nei confronti del beneficiario.

2. Entro il medesimo termine la Provincia procede alla eventuale rideterminazione del contributo qualora la spesa rendicontata sia inferiore a quella considerata ai fini della concessione del contributo.

Art. 9

(Obblighi di servizio del beneficiario - Vincolo di destinazione)

1. I nuovi veicoli oggetto di contribuzione non possono essere alienati prima di quattro anni dalla data di erogazione del contributo senza la preventiva autorizzazione della Amministrazione provinciale.

2. I veicoli oggetto di contribuzione già in servizio, trasformati ed adeguati ai sensi del presente Regolamento, non possono essere alienati prima di tre anni dalla data di erogazione del contributo senza la preventiva autorizzazione della Amministrazione provinciale.

3. Eventuali richieste di alienazione anticipata rispetto ai termini indicati devono essere adeguatamente motivate e, se accolte, comportano la restituzione alla Amministrazione provinciale della parte di contributo corrispondente rispettivamente ad 1/4 del valore dello stesso per ciascuno degli anni residui nel caso di veicolo nuovo ovvero ad 1/3 del valore dello stesso per ciascuno degli anni residui nel caso di trasformazione ed adeguamento di veicolo già in servizio.

(8)

4. Il titolare della licenza di taxi, beneficiario del contributo, espone all’esterno del veicolo l’indicazione della finalità del contributo finanziario della Provincia di Trieste.

Art. 10

(Revoca del contributo)

1. Nei casi di decadenza e revoca della licenza di taxi, espressamente previsti dai Regolamenti comunali, la Provincia provvede alla revoca del contributo ed al recupero delle annualità residue analogamente a quanto stabilito al precedente articolo 9.

2. In caso di successione mortis causa entro il periodo di quattro anni dalla data di erogazione del contributo, qualora la destinazione del mezzo rimanga inalterata e l’Amministrazione provinciale ne sia tempestivamente informata, non si procederà alla revoca e restituzione del contributo.

3. Nel caso in cui il veicolo acquistato o trasformato ed adeguato con il contributo non fosse adibito al trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea, anche a seguito di successione per causa di morte o per atto tra vivi, la Provincia provvede alla revoca del contributo ed al recupero delle annualità residue analogamente a quanto stabilito al precedente articolo 9.

4. Si fa obbligo al beneficiario, ovvero agli eredi del medesimo, di comunicare alla Provincia le variazioni previste dai commi 1, 2 e 3 entro trenta giorni dall’accadimento delle medesime.

Art. 11 (Controlli)

1. La Provincia si riserva l’effettuazione di controlli ai beneficiari di contributo.

Art. 12 (Rinvio)

1. Per tutti gli aspetti normativi non contemplati si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalla L.R. n. 27/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutte le discipline generali e di settore comunque applicabili.

(9)

Art. 13

(Disciplina transitoria)

1. In fase di prima applicazione il termine di presentazione delle domande di contribuzione di cui all’articolo 3 scade il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del regolamento.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all’affissione all’albo pretorio.

(10)

ALLEGATO 1

BOLLO

Al Presidente

dell’Amministrazione Provinciale P.za Vittorio Veneto, 4

34132 TRIESTE

Funzione Trasporti ed Infrastrutture

OGGETTO: Domanda di concessione ed erogazione da parte della Provincia di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di servizio di piazza con conducente per l’acquisto di nuovi veicoli elettrici, a propulsione ibrida o con alimentazione a combustibile gassoso o per la trasformazione e l’adeguamento di quelli in servizio.

Il sottoscritto _______________________________________ , nato a _________________________

(prov. _____ ) il ___/___/______ , residente a _______________________________________ (prov. ___ ), in via ____________________________________________ _______ , codice fiscale _____________________________________________ , in possesso della licenza di taxi n° __________ , rilasciata dal Comune di __________________________ in data _____/____/________ , con autovettura targata _____________________ , chiede la concessione del contributo di cui all’oggetto specificatamente per:

 acquisto nuovo veicolo elettrico

 acquisto nuovo veicolo con alimentazione a combustibile gassoso

 acquisto nuovo veicolo a propulsione ibrida - elettrica

 acquisto nuovo veicolo a propulsione ibrida - gassosa

 trasformazione ed adeguamento del veicolo già in servizio in veicolo a propulsione ibrida - elettrica

 trasformazione ed adeguamento del veicolo già in servizio in veicolo a propulsione ibrida - gassosa [barrare la casella di interesse]

A tal fine allega:

1. copia semplice della licenza di taxi

2. copia semplice della carta di circolazione del veicolo da sostituire o trasformare e adeguare 3. preventivo di spesa (IVA compresa) per l’acquisto del veicolo da sostituire

oppure

preventivo di spesa (IVA compresa) per la trasformazione e l’adeguamento del veicolo già in servizio 4. copia semplice del documento di identità.

Data _______________________________

Firma ____________________________

(11)

IN RELAZIONE AL PUNTO 3., I RICHIEDENTI ALLEGANO ALLA DOMANDA UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DALLA QUALE SI EVINCA IL REGIME FISCALE INERENTE ALL’IVA

APPLICABILE ALLACQUISTO DEL NUOVO VEICOLO ELETTRICO O A PROPULSIONE IBRIDA O PER LA TRASFORMAZIONE E LADEGUAMENTO DI QUELLO IN SERVIZIO, AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA.

IN PARTICOLARE I RICHIEDENTI DEVONO ESPLICITAMENTE DICHIARARE SE USUFRUISCONO DI ESENZIONI, AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI E COSÌ VIA, CON RELATIVO RIFERIMENTO NORMATIVO,

CHE RENDANO INDETRAIBILE LIMPOSTA SULLACQUISTO DEL VEICOLO NUOVO O PER LA TRASFORMAZIONE E LADEGUAMENTO DI QUELLO IN SERVIZIO, DI CUI AL FINANZIAMENTO IN QUESTIONE.

IN CASO DI DETRAIBILITÀ DELL’IVA, LIMPORTO DEL PREVENTIVO DI SPESA DI CUI AL PUNTO 3. È INDICATO IVA ESCLUSA.

(12)

ALLEGATO 2

Al Presidente

dell’Amministrazione Provinciale P.za Vittorio Veneto, 4

34132 TRIESTE

Funzione Trasporti ed Infrastrutture

OGGETTO: Domanda di concessione ed erogazione da parte della Provincia di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di servizio di piazza con conducente per l’acquisto di nuovi veicoli elettrici, a propulsione ibrida o con alimentazione a combustibile gassoso o per la trasformazione e l’adeguamento di quelli in servizio.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

Il sottoscritto _______________________________________ , nato a _________________________

(prov. _____ ) il ___/___/______ , residente a _______________________________________ (prov. ___ ), in via ____________________________________________ _______ , codice fiscale _____________________________________________ , in possesso della licenza di taxi n° __________ , rilasciata dal Comune di __________________________ in data _____/____/________ , con autovettura targata _____________________ , in relazione alla richiesta di contributo presentata a codesta Amministrazione Provinciale, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

1. che, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, l’Imposta sul Valore Aggiunto relativa all’acquisto del bene oggetto del contributo è totalmente indetraibile;

2. di essere consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti (come richiamato dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (ex art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000);

3. di autorizzare codesto Ente, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, al trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati forniti, in quanto prescritti dalle disposizioni vigenti, nel rispetto della normativa citata, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e per le finalità connesse con il procedimento stesso.

Data _______________________________

Firma ____________________________

AI SENSI DELLART.38 DEL D.P.R.28.12.2000, N.445, LA PRESENTE DICHIARAZIONE È SOTTOSCRITTA DALLINTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO A RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE OVVERO SOTTOSCRITTA E INVIATA ALLUFFICIO COMPETENTE UNITAMENTE ALLA COPIA FOTOSTATICA SEMPLICE DI UN DOCUMENTO DIDENTITÀ IN CORSO DI

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