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1), è stata dettata la disciplina di una particolare categoria di società: le cooperative sociali

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 55 del 15 dicembre 1993

Oggetto: Cooperative sociali - Legge 8 novembre 1991, n. 381.

Con legge 8 novembre 1991, n. 381, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1991 (all. n. 1), è stata dettata la disciplina di una particolare categoria di società: le cooperative sociali.

In linea con il disposto dell'articolo 45 della Costituzione esse hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, nonché lo svolgimento di attività diverse, non tassative (agricole, industriali, commerciali o di servizi), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Alle cooperative sociali si applicano le norme relative al settore di appartenenza; le medesime devono essere iscritte nell'albo prefettizio ed in quello regionale ai sensi dell'articolo 9 della legge in parola.

Pur non presentando le cooperative sociali elementi di novità rispetto alla generale disciplina della tutela infortunistica obbligatoria, si ritiene ugualmente opportuno procedere alla illustrazione di taluni aspetti peculiari della norma.

SOGGETTI ASSICURATI 1. Soci volontari (articolo 2)

Accanto ai soci di cui alla generalità delle cooperative, la norma prevede, all'interno delle cooperative sociali, la presenza di soci volontari, il cui numero non deve superare la metà del numero complessivo degli altri soci.

I predetti, pur prestando la loro attività gratuitamente e con diritto soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124 e successive modificazioni ed integrazioni, semprechè sussistano le altre condizioni di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 dello stesso Testo Unico.

2. Persone c.d. "svantaggiate" (articolo 4, comma 1).

Tali persone, definite dalla legge in maniera tassativa e previste solo per le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) della stessa legge, devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. Tale percentuale va calcolata in relazione al numero complessivo dei lavoratori, siano essi dipendenti o soci, con esclusione di quelli volontari.

3. La soglia minima di invalidità da prendere in considerazione e quella del 45%, stabilita per il collocamento obbligatorio (L. 482/1968; D.L.vo 23.11.1988 n. 509) e deve risultare da certificazione rilasciata dagli Uffici competenti della Pubblica Amministrazione.

3. Dipendenti

Di tali lavoratori la legge non fa alcuna particolare menzione, se non per dire che tra essi possono esservi le persone svantaggiate, in quanto non rientrano nella generale previsione legislativa.

4. Soci lavoratori

La loro tutela, come noto, si realizza in presenza dei requisiti oggettivi ogniqualvolta esista con l'impresa un rapporto di dipendenza funzionale ovvero lo svolgimento di una attività di esecuzione e non di direzione con carattere di professionalità, sistematicità ed abitualità (v. sent. Cass. 27.4.1981, n. 2533).

CRITERI PER LA CONTRIBUZIONE

Per tutti i soggetti che operano nelle cooperative sociali la contribuzione e a carico delle stesse secondo le

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disposizioni generali in materia applicabili e quelle di cui alla legge in esame e cioè:

- per i soci volontari base del calcolo per la contribuzione e la retribuzione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 381/1991 per il richiamo già previsto nel Decreto Ministeriale dell'11 giugno 1992 (all.

n. 2) corrispondente per l'anno 1991 all'ammontare di L. 49.357, per l'anno 1992 all'ammontare di L.

53.495 e per l'anno 1993 all'ammontare di L. 54.886;

- per le "persone svantaggiate", potendo esse trovarsi nella condizione sia di dipendenti che di soci lavoratori, la contribuzione va corrisposta, a seconda dei casi, rispettivamente sulla retribuzione effettiva o di ragguaglio.

Per questa categoria di lavoratori il Ministero del lavoro ha chiarito che l'azzeramento delle aliquote contributive relativo alle loro retribuzioni, previsto come agevolazione in favore delle cooperative sociali, concerne solo l'assicurazione previdenziale ed assistenziale gestita dall'INPS.

Tale interpretazione trova fondamento nella dizione letterale dell'articolo 4, comma 3, che parla di

"aliquote", anziché di "premi", come diversamente indicato nella stessa disciplina normativa all'articolo 2 per richiamare l'applicabilità delle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

- per i dipendenti base del calcolo per la contribuzione e l'ammontare complessivo della retribuzione effettivamente corrisposta;

- per i soci lavoratori base del calcolo e l'ammontare complessivo della retribuzione effettivamente corrisposta e, nel caso in cui questa non sia percepita o non sia accertabile, la retribuzione dei prestatori d'opera della stessa qualifica o professione e della stessa località.

EFFICACIA NEL TEMPO

La legge 381/1991 è entrata in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione della medesima nella Gazzetta Ufficiale e quindi il 18 dicembre 1991.

Eventuali difficoltà che si dovessero presentare nel corso dell'esame delle singole fattispecie dovranno essere rappresentate a questa Direzione generale, Servizio normativo per le gestioni assicurative.

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