• Non ci sono risultati.

3 dell'8 gennaio 1991 Oggetto: Rivalutazione dell'importo mensile dell'assegno di incollocabilità, a decorrere dal 1° luglio 1990

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "3 dell'8 gennaio 1991 Oggetto: Rivalutazione dell'importo mensile dell'assegno di incollocabilità, a decorrere dal 1° luglio 1990"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 3 dell'8 gennaio 1991

Oggetto: Rivalutazione dell'importo mensile dell'assegno di incollocabilità, a decorrere dal 1° luglio 1990.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con Decreto del 27 settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 1990 (all. n. 1), ha approvato la deliberazione n. 332 adottata dal Comitato esecutivo dell'Istituto, nella seduta del 5 luglio 1990, con la quale è stato proposto il nuovo importo mensile dell'assegno di incollocabilità, calcolato secondo la cadenza annuale prevista dal comma sesto, dell'articolo 20, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Viene di seguito indicato il coefficiente annuo di variazione, calcolato dall'ISTAT sulla base degli indici dei prezzi al consumo, da utilizzare per la rivalutazione dell'assegno di incollocabilità, ed il relativo importo mensile decorrente dal 1° luglio 1990:

L. 232.992 x 1,0661 = L. 248.393

Alle operazioni di conguaglio, provvederà direttamente questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione.

Sarà cura delle competenti Unità operative comunicare agli interessati la nuova misura dell'importo mensile dell'assegno di incollocabilità.

Riferimenti

Documenti correlati

• Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 agosto 2007 “ Determinazione della nuova misura mensile dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1°

• Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 8 agosto 2005 1 “ Determinazione della nuova misura mensile dell’assegno di incollocabilità con

 Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 luglio 2004 “ Determinazione della nuova misura mensile dell’assegno di incollocabilità con decorrenza 1°

Alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni, con il pagamento del rateo di febbraio 2004. Allegato

Alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni, con il pagamento del rateo di maggio 2003..

Alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente questa Direzione Generale – Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni, con il pagamento del

Il Ministero ha infatti condiviso il criterio con il quale l'INAIL ha determinato la misura dell'assegno di incollocabilità rapportandola alla variazione

Il suddetto Dicastero ha infatti condiviso il criterio con il quale l'INAIL ha determinato la misura dell'assegno d'incollocabilità rapportandola alla variazione