Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 3 dell'8 gennaio 1991
Oggetto: Rivalutazione dell'importo mensile dell'assegno di incollocabilità, a decorrere dal 1° luglio 1990.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con Decreto del 27 settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 1990 (all. n. 1), ha approvato la deliberazione n. 332 adottata dal Comitato esecutivo dell'Istituto, nella seduta del 5 luglio 1990, con la quale è stato proposto il nuovo importo mensile dell'assegno di incollocabilità, calcolato secondo la cadenza annuale prevista dal comma sesto, dell'articolo 20, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Viene di seguito indicato il coefficiente annuo di variazione, calcolato dall'ISTAT sulla base degli indici dei prezzi al consumo, da utilizzare per la rivalutazione dell'assegno di incollocabilità, ed il relativo importo mensile decorrente dal 1° luglio 1990:
L. 232.992 x 1,0661 = L. 248.393
Alle operazioni di conguaglio, provvederà direttamente questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione.
Sarà cura delle competenti Unità operative comunicare agli interessati la nuova misura dell'importo mensile dell'assegno di incollocabilità.