Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 57 del 20 novembre 1992
Oggetto: Autoliquidazione del premio assicurativo. Compensazione.
Al fine di normalizzare le partite iscritte in bilancio e di ridurre al minimo il problema dei rimborsi per regolazioni passive, in linea con i principi posti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, a modifica ed integrazione di quanto previsto al punto 7, pag. 5, della circolare n. 12/73 T.U. del 5 febbraio 1991, si dispone quanto segue.
I datori di lavoro possono operare il conguaglio tra regolazione passiva e rata anticipata dell'anno assicurativo in corso anche se il premio anticipato dell'anno cui si riferisce la regolazione non è stato integralmente pagato.
In tal caso gli interessati, al fine di determinare l'importo di regolazione passiva per cui effettuare la compensazione, dovranno detrarre dalla regolazione stessa la parte di premio anticipato non versato.
Si precisa, infine, che per "premio anticipato non versato" deve intendersi:
- ratino o rata premio e loro integrazioni;
- premio omesso per differenza tasso o per tardiva inclusione di componenti il nucleo artigiano.
L'ammontare di tutto ciò che è considerato premio anticipato viene stampato sul mod. 10/SM nel campo
"importo della rata anticipata"