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Per ciascuna "classe di rischio&#34

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 58 del 15 dicembre 1981

Oggetto: Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione dei titolari di aziende artigiane, dei soci tra società tra artigiani lavoratori nonché dei familiari coadiuvanti il titolare dell'azienda artigiana.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 4 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 341 del 12 dicembre 1981 (all. n. 1), è stata approvata la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 16 novembre 1981 con la quale - per l'assicurazione delle persone indicate in oggetto - sono state determinate nuove misure di premio speciale unitario annuo a persona, che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del citato decreto e cioè dal 1° gennaio 1982.

Le lavorazioni sono state riferite alle voci della Tariffa dei premi approvata con D.M. 1° dicembre 1971 e successive integrazioni e modifiche, e sono state raggruppate nelle dieci "classi di rischio" indicate nella tabella n. 1 allegata al citato decreto.

Per ciascuna "classe di rischio" sono stabilite misure di premio indicate nella tabella n. 2, anch'essa allegata al predetto decreto, le quali misure sono rapportate alla classe di retribuzione media annua di L.

4.221.000 attualmente in vigore, valida anche ai fini risarcitivi, fatti comunque salvi, per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, il minimale ed il massimale determinati ogni triennio ai sensi dell'articolo 116 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

I premi di cui trattasi sono comprensivi del premio supplementare per l'eventuale rischio silicosi ed asbestosi; ad essi va aggiunta, pero, l'addizionale stabilita dall'articolo 181 del predetto T.U.

Poiché, come avanti detto, le lavorazioni sono riferite alle voci della Tariffa dei premi, occorre determinare la nuova classe di rischio ai fini del conteggio - del premio da valere dal 1° gennaio 1982.

A tale incombenza provvederà questa Direzione generale, servizio meccanizzazione, effettuando anche la stampa del provvedimento di nuova classificazione e della cartolina di avviso di ricevimento nonché del mod. 18-SM (distinta delle raccomandate).

Il predetto Servizio meccanizzazione provvederà altresì a richiedere la differenza tra le precedenti e le nuove misure di premio.

Tanto premesso si ritiene necessario impartire le seguenti istruzioni.

1) Determinazione della "classe di rischio"

La lavorazione denunciata va classificata secondo le voci della Tariffa dei premi approvata con D.M. 10 dicembre 1971 e successive integrazioni e modifiche.

La "classe di rischio" in cui inquadrare la posizione assicurativa è quella nella quale rientra la "voce"

corrispondente alla lavorazione denunciata.

Nell'eventualità che l'artigiano svolga una attività comportante più lavorazioni che non costituiscano un complesso unitario previsto da apposita voce di tariffa e classificabili, quindi, a voci rientranti in differenti classi di rischio, in analogia a quanto previsto dal secondo comma del paragrafo 7 delle vigenti "Modalità di applicazione della Tariffa", si dovrà accertare la incidenza di ciascuna lavorazione determinando il premio mediante ponderazione dei premi previsti per le singole classi di rischio.

Nell'ipotesi invece di artigiano che eserciti due o più attività diverse, le incidenze dovranno essere calcolate in misura fissa secondo i criteri applicativi della circolare n. 8/1980.

Qualora dovessero presentarsi casi particolari non risolvibili secondo le predette istruzioni, gli stessi dovranno essere sottoposti all'esame di questa Direzione generale, Servizio rischi.

2) Classe di retribuzione

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La classe di retribuzione annua continuerà ad essere scelta dall'artigiano titolare per sè e per gli eventuali familiari coadiuvanti o dal rappresentante della società nel caso di società fra artigiani, al momento dell'instaurazione del rapporto assicurativo.

Le predette persone hanno facoltà di scegliere una retribuzione annua superiore al minimo di legge secondo scaglioni di aumento retributivo di 100.000 lire o frazione di 100.000 rispetto al citato minimo. In tal caso ai premi cono applicate le aliquote di aumento riportate nella tabella n. 2 allegata al citato decreto ministeriale.

In ogni caso il calcolo delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti va effettuato entro i limiti del minimale e del massimale determinati ogni triennio ai sensi dell'articolo 116 del T.U.

L'eventuale richiesta di variazione della classe di retribuzione deve essere presentata dagli interessati alla Sede competente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 1° ottobre di ogni anno per avere effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Le variazioni anzidette dovranno essere segnalate dalle Sedi a questa Direzione generale, Servizio meccanizzazione, in tempo utile perché il servizio stesso possa elaborare la richiesta della rata di premio anticipata.

3) Frazionabilità del premio

I premi speciali in questione sono dovuti in misura fissa a prescindere dal numero delle giornate lavorate nell'anno, salvo che nelle seguenti ipotesi:

a) attività assicurata che abbia inizio nel corso dell'anno: il premio è ridotto di tanti dodicesimi del suo ammontare per ogni mese solare intero che precede la data di inizio della attività stessa;

b) cessazione definitiva dell'attività assicurata, comprovata da apposita certificazione rilasciata dalla competente Camera di Commercio, industria, agricoltura ed artigianato: il premio è ridotto di tanti dodicesimi del suo ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione dell'attività stessa;

c) cessazione del rapporto assicurativo causata dalla trasformazione della ragione sociale dell'azienda artigiana e cioè nell'ipotesi di:

- cessazione del rapporto assicurativo per scioglimento di società fra artigiani, seguita dall'istituzione di rapporti assicurativi relativi ai singoli artigiani, precedentemente legati da vincolo societario;

- cessazione dei rapporti assicurativi relativi a singoli artigiani, i quali si riuniscano in una società con relativa istituzione di nuovo rapporto assicurativo; il premio è ridotto di tanti dodicesimi del suo ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione del rapporto assicurativo.

I predetti premi sono infine soggetti al frazionamento in dodicesimi sia nell'ipotesi di modifica della classificazione che comporti anche variazione della classe di rischio nel corso dell'anno; come nelle ipotesi indicate con circolare n. 51/1981.

4) Modalità operative

Questa Direzione generale, Servizio meccanizzazione, elaborate le segnalazioni inviate dalle Direzioni di Ispettorato con la prima trasmissione del mese di novembre 1981, procederà, come avanti precisato, alla determinazione della nuova classe di rischio per tutte le posizioni assicurative relative ad aziende artigiane, senza e con dipendenti, inserite nell'archivio magnetico ed alla stampa del provvedimento di comunicazione ai datori di lavoro della nuova classificazione in base alla situazione risultante nell'archivio magnetico stesso.

Il provvedimento conterrà tutti gli elementi della nuova classificazione nonché la riserva di comunicare a tempo debito la misura del premio speciale unitario dovuto sulla base degli elementi anzidetti.

Le Sedi invieranno i provvedimenti in parola a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in questione, con esclusione di quelli relativi alle posizioni assicurative per le quali risultino variazioni non recepite dall'archivio magnetico centrale (cioè da

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inviare per la prima volta o precedentemente scartate).

Per tali ultime posizioni assicurative le Sedi dovranno provvedere direttamente alla predisposizione del provvedimento classificativo da inoltrare, sempre nel termine anzidetto, ai datori di lavoro, utilizzando il fac-simile allegato n. 2, nonché all'invio a questa Direzione generale, Servizio meccanizzazione, secondo le consuete modalità, delle rettifiche o delle variazioni per l'aggiornamento dell'archivio magnetico centrale.

Si precisa che, ovviamente, dai predetti adempimenti sono escluse le posizioni assicurative di nuova emissione scartate negli aggiornamenti precedenti.

Quanto alla compilazione del mod. 1-SM, valgono le istruzioni attualmente in uso. Riguardo alla scheda 09, si precisa che la classe di rischio dovrà essere segnalata solo se la data di decorrenza ("Dal") della stessa e anteriore al 1° gennaio 1982, poichè per tutti i conteggi relativi a periodi assicurativi successivi a tale data, la classe di rischio verrà automaticamente determinata in base alla classificazione (voci ed incidenza) della posizione assicurativa.

In caso di ricorso degli interessati avverso la classificazione dell'attività denunciata, le Sedi applicheranno le disposizioni contenute nell'articolo 45 del T.U.. In detta ipotesi il premio dovrà essere versato ai sensi del citato articolo 45 T.U. in base alle nuove misure.

Infine, per facilitare il compito delle Sedi è stata compilata la tabella (allegato n. 3) nella quale sono riportate, secondo il loro numero progressivo, le voci di tariffa che interessano con a fianco l'indicazione della corrispondente classe di rischio.

All. n. 1 alla circ. n. 58/1981

12-12-1981 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 341 MINISTERO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DECRETO 4 dicembre 1981.

Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari da aziende artigiane, dei soci lavoratori di società fra artigiani, nonché dei familiari

coadiuvanti del titolare.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visti gli articoli 42 e 39, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1979, e successive integrazioni;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella seduta del 16 novembre 1981, concernente la nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci lavoratori di società fra artigiani, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare dell'azienda artigiana;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione della anzidetta tariffa;

Decreta:

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Art. 1.

Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci lavoratori di società tra artigiani nonché dei familiari coadiuvanti del titolare dell'azienda artigiana, sono stabilite nuove misure di premio speciale unitario annuo a persona, come da tabelle allegate n. 1 e n.

2, avuto riguardo:

a classi di rischio riferite alle lavorazioni (voci) previste dalla tariffa dei premi approvata con decreto ministeriale 10 dicembre 1971 e successive integrazioni e modifiche;

alla retribuzione minima annua calcolata sulla base di quella minima giornaliera fissata dalla legge, nonché alle retribuzioni minima e massima stabilite ogni triennio ai sensi dell'art. 116 del testo unico citato in premessa.

Art. 2.

I predetti lavoratori hanno facoltà di scegliere una retribuzione annua superiore al minimo di legge secondo scaglioni di aumento retributivo di L.100.000 o frazioni di 100.000 rispetto al citato minimo. In tal caso ai premi sono applicate le aliquote di aumento riportate nella tabella n. 2, allegata al presente decreto.

Art 3.

I premi anzidetti sono dovuti in misura fissa a prescindere dal numero delle giornate lavorate nell'anno, salvo che nelle seguenti ipotesi:

1) attività assicurata che abbia inizio nel corso dell'anno: il premio è ridotto di tanti dodicesimi del suo ammontare per ogni mese solare intero che precede la data di inizio dell'attività stessa;

2) cessazione definitiva dell'attività assicurata, comprovata da apposita certificazione rilasciata dalla competente camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato: il premio è ridotto di tanti dodicesimi del suo ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione dell'attività stessa;

3) cessazione del rapporto assicurativo causata dalla trasformazione della ragione sociale dell'azienda artigiana e cioè nella ipotesi di:

a) cessazione del rapporto assicurativo per scioglimento di società fra artigiani, seguita dall'istituzione di rapporti assicurativi relativi ai singoli artigiani, precedentemente legati da vincolo societario;

b) cessazione dei rapporti assicurativi relativi a singoli artigiani, i quali si riuniscono in una società con relativa istituzione di nuovo rapporto assicurativo;

Il premio è ridotto di tanti dodicesimi del suo ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione del rapporto assicurativo.

Il predetto premio sarà infine soggetto al frazionamento in dodicesimi nell'ipotesi di modifica della classificazione, e quindi della classe di rischio, nel corso dell'anno.

La richiesta di variazione della classe di retribuzione dovrà essere presentata dagli interessati alle competenti sedi dell'INAIL per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 1° ottobre di ogni anno per avere effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 4 dicembre 1981 Il Ministro: DI GIESI

Allegato n.2 alla circ. n. 58/1981

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ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO Sede di ____________________________

RACCOMANDATA A.R.

____________________________________

____________________________________

____________________________________

P.A. n. ____________________________

OGGETTO: Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione dei titolari dell'impresa artigiana, dei soci di società fra artigiani lavoratori e dei familiari coadiuvanti il titolare dell'azienda artigiana, a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Si comunica che, ai sensi e per gli effetti del D.M. 4 dicembre 1981 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

341 del 12 dicembre la posizione assicurativa sopra indicata viene classificata alle voci ______ 1981 della Tariffa dei premi approvata con il D.M. 10 dicembre 1971 e successive integrazioni e modifiche.

Il premio speciale unitario, calcolato con riferimento alla retribuzione annua già prescelta e (comunque non inferiore a quella minima di L. 4.221.000 attualmente in vigore, sarà richiesto a tempo debito nella misura corrispondente alla classe ______________ di rischio riportata nella tabella allegato n. 1 al citato decreto.

Avverso le determinazioni di cui al presente provvedimento può essere presentato ricorso, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 45 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, alla "Commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi dell'INAIL", Via Nomentana, 74 - 00161 Roma.

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