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il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs

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Academic year: 2022

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(1)

ACCORDO tra

INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, nella persona di

e

MINISTERO DELLA DIFESA

Segretariato Generale Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti

nella persona di

PREMESSO CHE

- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;

- il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) colloca l’INAIL nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, rafforzandone e ampliandone le attribuzioni e le competenze;

- il d.l. 78/2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall’art. 9 del d.lgs.

81/2008, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, ha soppresso l’ISPESL e l’IPSEMA, attribuendone le funzioni all’INAIL, quale unico ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

- la legge 241/1990 e successive modificazioni ha disposto che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l’INAIL persegue le suddette finalità favorendo le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale e privilegiando in tal senso i Ministeri, le Regioni e le Parti sociali;

- il Ministero della Difesa - Segretariato Generale Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti nell’ambito delle proprie attività relativamente ai Reparti delle Forze Armate, ritiene fondamentale garantire le misure di prevenzione e protezione da adottare a tutela del proprio personale ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché del Regolamento del Ministero della Difesa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (d.p.r. 90/2010, artt. 244-271);

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CONSIDERATO CHE

- sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;

- il Ministero della Difesa - Segretariato Generale e Direzione Nazionale degli Armamenti intende fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza dei lavoratori eventualmente esposti a fibre aerodisperse di amianto nell’ambito di siti, di ambienti di lavoro e di aeromobili dei Reparti delle Forze Armate;

- l’INAIL svolge le sue funzioni anche attraverso studi nel campo della prevenzione e la valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici fornendo assistenza e supporto specialistico riguardo alle problematiche tecniche di igiene del lavoro, avvalendosi al riguardo del proprio laboratorio abilitato ad effettuare analisi sull’amianto;

- la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori costituisce attualmente uno degli ambiti più rilevanti delle politiche sociali europee, come confermato dal nuovo quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020 (COM(2014) 332 final) della Commissione europea approvato il 6 giugno 2014 che ha individuato tra le principali sfide ed obiettivi per l’U.E. il miglioramento della prevenzione delle malattie legate al lavoro affrontando i rischi attuali, nuovi ed emergenti quali tra l’altro l’amianto

RITENUTO CHE

in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati e nello sviluppo delle attività congiunte secondo quanto previsto dal presente Accordo, le sinergie tra INAIL e il Ministero della Difesa - Segretariato Generale Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO DI:

stipulare il presente Accordo finalizzato a sperimentare soluzioni pratiche che favoriscano e/o premino le azioni per la prevenzione e contribuiscano a diffondere la cultura della salute e sicurezza.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Il presente Accordo è finalizzato a definire piani ed interventi operativi in grado di incidere concretamente sui livelli di salute e sicurezza dei lavoratori eventualmente esposti a fibre aerodisperse di amianto nell’ambito di siti, di ambienti di lavoro e di aeromobili dei Reparti delle Forze Armate, con tempi e modalità da definirsi in seno al gruppo di lavoro di cui all’art. 3 del presente Accordo, secondo quanto di seguito indicato:

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 definire soluzioni inerenti problematiche tecniche di igiene del lavoro attraverso la partecipazione a riunioni, dibattiti, gruppi e commissioni di lavoro;

 effettuare studi e approfondimenti in materia di promozione della salute ed igiene sanitaria e industriale anche attraverso sopralluoghi conoscitivi finalizzati ad indagini sanitarie ed ambientali;

 predisporre materiale informativo, pubblicazioni scientifiche nonché linee guida operative inerenti la manipolazione, la bonifica e lo smaltimento di amianto;

 definire e realizzare percorsi formativi finalizzati all’applicazione di corrette misure di igiene del lavoro, secondo quanto previsto dalle predette linee guida operative.

ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE L’INAIL e il Ministero della Difesa - Segretariato Generale Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi del presente Accordo.

Le modalità organizzative e operative per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1 del presente Accordo, di norma svolte attraverso la costituzione di team progettuali e gruppi di lavoro, sono delineate nei piani operativi definiti dal Comitato di Coordinamento di cui al successivo art. 3.

ARTICOLO 3 – COORDINAMENTO

L’INAIL e il Ministero della Difesa - Segretariato Generale Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti svolgeranno congiuntamente la pianificazione, la programmazione e l’organizzazione generale dei piani di attività, di cui all’art. 1, attraverso un Comitato di Coordinamento paritetico composto da tre rappresentanti di ciascuna delle Parti.

Il Comitato di Coordinamento predispone i piani semestrali e annuali delle attività e dei progetti, delineando gli indirizzi tecnici ed organizzativi, la programmazione, le procedure di monitoraggio dello stato di realizzazione delle attività e del livello di raggiungimento degli obiettivi.

ARTICOLO 4 – RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche, ecc. di cui vengano a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, a non divulgarli a terzi e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto dell’Accordo stesso.

ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività previste. Il personale in servizio presso gli Enti contraenti è tenuto ad uniformarsi alla normativa di sicurezza vigente nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, nonché alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

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ARTICOLO 6 – NATURA E DURATA DELL’ACCORDO

Il presente Accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione, ha durata triennale e non è a titolo oneroso per le Parti.

ARTICOLO 7 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie, in ordine al presente Accordo, il Foro competente è quello di Roma.

Luogo e Data

Per il Ministero della Difesa Per l’INAIL

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