• Non ci sono risultati.

PRES DEL 5 FEBBRAIO 2020 N. 14 Regolamento in materia di telelavoro dal domicilio per il personale

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "PRES DEL 5 FEBBRAIO 2020 N. 14 Regolamento in materia di telelavoro dal domicilio per il personale"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

PRES DEL 5 FEBBRAIO 2020 N. 14

Regolamento in materia di telelavoro dal domicilio per il personale dell’Inail.

IL PRESIDENTE

munito dei poteri del Consiglio di amministrazione

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25, comma 2;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina a Presidente dell’Istituto;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 28 ottobre 2019, di attribuzione – nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del vice presidente e del Consiglio di amministrazione – dei poteri degli Organi dell’Istituto, come individuati nel novellato art. 3, commi 3, 3 bis, e 5, del d. lgs. n. 479/1994, per consentire il corretto dispiegarsi dell’attività amministrativa dell’Inail;

visto il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, di cui alle determinazioni presidenziali 23 dicembre 2013, n. 332, 30 luglio 2015, n. 297 e successive modificazioni;

vista la vigente disciplina in materia di telelavoro dal domicilio per il personale dell’Inail, di cui al regolamento adottato con determinazione presidenziale 21 gennaio 2015, n. 12;

visto il quadro normativo di riferimento della disciplina in materia di telelavoro e, in particolare, la legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” che all’art. 14 promuove la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, anche mediante un rafforzamento del ricorso al telelavoro;

visti i Contratti collettivi nazionali relativi al personale dei comparti “Funzioni centrali” e

“Istruzione e ricerca”, rispettivamente del 12 febbraio 2018 e del 19 aprile 2018, confermativi della disciplina prevista dai precedenti Contratti collettivi nazionali “Enti pubblici non economici” e “Ricerca” in materia di telelavoro;

(2)

visti la relazione del Direttore Generale in data 23 gennaio 2020 e l’allegato schema di regolamento in materia di telelavoro dal domicilio per il personale dell’Inail;

ravvisata l’esigenza di rivisitare la vigente disciplina in materia di telelavoro dal domicilio per il personale dell’Inail di cui alla citata determinazione presidenziale n. 12/2015;

considerato che il predetto schema di regolamento ha tenuto conto del parere espresso dal CUG, è stato oggetto di un apposito tavolo di confronto con gli Organismi paritetici per l’innovazione nonché, da ultimo, è stato condiviso dalle Organizzazioni sindacali dei comparti “Funzioni centrali” e “Istruzione e ricerca” con la sottoscrizione del verbale d’intesa in data 9 gennaio 2020,

DETERMINA

di approvare il “Regolamento in materia di telelavoro dal domicilio per il personale dell’Inail” che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione.

f.to Franco Bettoni

Riferimenti

Documenti correlati

1. Per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo sono tenuti al versamento all’Inail del premio assicurativo i committenti e le imprese

1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti

sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale.

Ministero della Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. di

CONSIDERATO che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all’articolo 39 della legge 448 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni risultano presenti €

CONSIDERATO che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all’articolo 39 della legge 448 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni risultano presenti €

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2003)” il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche

2. Le somme di cui al presente articolo sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi, in favore delle persone di cui al comma 1, individuati nelle “Linee di