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Riscossione agevolata dei premi prevista dall’articolo 33, comma 28, della legge n

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Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 46 del 21 settembre 2012

Oggetto: Sisma Abruzzo del 6 aprile 2009. Riscossione agevolata dei premi prevista dall’articolo 33, comma 28, della legge n. 183/2011.

Premessa

Con circolare n. 3/2012 sono state fornite indicazioni sulla ripresa della riscossione agevolata dei premi sospesi per il sisma Abruzzo del 6 aprile 2009, prevista dall’articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n.

183 (legge di stabilità 2012) in favore degli aventi diritto.

Tale disposizione ha stabilito che “la ripresa della riscossione di cui all’art. 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.”

Compatibilità della riscossione agevolata con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato A seguito della nota informativa1 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è emerso che la riscossione agevolata con riduzione al 40% dei premi sospesi costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue).

La disposizione agevolativa è stata notificata in data 2 luglio 20122 alla commissione europea a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del Tfue.

In attesa della decisione della commissione europea sulla misura notificata, la riscossione agevolata con riduzione al 40% può trovare applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti che possono usufruire dell’aiuto di stato nei limiti del de minimis, di cui al regolamento (CE) n.1998/2006.

Nei confronti dei soggetti che non rientrano nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in tema di de minimis, trova applicazione soltanto la riscossione in 120 rate mensili, senza la riduzione al 40% prevista dalla legge n.

183/2011, fermo restando che la riduzione in questione potrà eventualmente essere applicata nel caso in cui la commissione europea si esprima favorevolmente.

Soggetti rientranti nel de minimis

I soggetti che rientrano nei massimali previsti dai regolamenti comunitari che disciplinano gli aiuti di Stato in regime del de minimis possono continuare ad effettuare i versamenti in 120 rate con riduzione al 40% con le modalità descritte nella circolare n. 3/2012, a condizione che presentino la dichiarazione sostitutiva di cui al modello allegato3, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare alla competente Sede Inail.

I massimali fissati dai regolamenti comunitari4, diversi a seconda del settore in cui opera l’impresa (euro 200.000, o euro 100.000 se impresa attiva nel settore del trasposto su strada, o euro 30.000 se impresa attiva nel settore della pesca , o euro 7.500 se impresa attiva nel settore della produzione agricola), costituiscono l’importo complessivo degli aiuti de minimis concedibili a una medesima impresa nell’arco di tre esercizi finanziari5.

Soggetti non rientranti nel de minimis

I soggetti che non rientrano nei limiti del de minimis e che hanno usufruito della riscossione agevolata in 120 rate, con la riduzione al 40% da gennaio 2012 alla data di pubblicazione della presente circolare, devono versare la differenza (pari al 60%), maggiorata degli interessi, in unica soluzione.

Per uniformità operativa con l’Inps, il versamento di detta differenza deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della presente circolare.

A partire dal 16 ottobre 2012 l’importo delle rate deve essere calcolato sull’intero ammontare dovuto, oggetto di sospensione, senza alcuna riduzione, in attesa delle determinazioni della commissione europea.

Istruzioni operative

I soggetti che rientrano nel regime del de minimis e hanno presentato alla sede competente la dichiarazione sostitutiva, di cui al modulo allegato, possono continuare il versamento rateale con le modalità già indicate nella

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circolare n. 3/2012 indicando nel modello F24 i progressivi richiest a:

999158 (in sostituzione del precedente 999148);

999159 (in sostituzione dei precedenti 999148, 999150, 999151).

I soggetti che, invece, non rientrano nella disciplina del de minimis devono indicare nel modello F24 - sia per il versamento in unica soluzione della differenza delle rate già scadute sia per il versamento delle rate a partire dal 16 ottobre 2012 - i progressivi richiesta:

999148 per le persone giuridiche con volume d’affari relativo all’anno 2009 superiore a euro 200.000, beneficiarie della sospensione dei versamenti fino al 30 giugno 2010;

999149 per le persone fisiche, beneficiarie della sospensione fino al 15 dicembre 2010;

999150 per le persone giuridiche con volume d’affari relativo all’anno 2009 non superiore a euro 200.000 in base alla dichiarazione IVA, beneficiarie della sospensione fino al 15 dicembre 2010;

999151 per le persone giuridiche con volume d’affari relativi all’anno 2009 non superiore a euro 200.000 in base ai dati contabili in possesso del contribuente, beneficiarie della sospensione fino al 15 dicembre 2010.

Il mancato versamento di due rate consecutive determina la decadenza dal beneficio della riscossione agevolata e il residuo debito dovrà essere versato in unica soluzione alla prima scadenza utile.

Sugli importi dovuti a titolo di rate non versate o versate in ritardo sono applicati gli interessi legali.

IL DIRETTORE GENERALE Allegati: 1

___________________________________________________________

1. Nota del 2 aprile 2012, prot. n. 29/0001878/L - Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Sani 7214.

3. Allegato 1

4. Regolamento n. 1998/2006 pubblicato in Guue n. 379 del 2006, Regolamento n. 875/2007 pubblicato in Guue n. 193 del 2007, Regolamento n. 1535/2007 pubblicato in Guue n. 337 del 2007.

5. Tale arco temporale comprende l’esercizio finanziario in corso e i due precedenti.

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