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MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 6 ottobre 2020 . Esclusione della pubblicità dei profilattici dall’autorizza-zione del Ministero della salute.

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GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 284 14-11-2020

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 ottobre 2020 .

Esclusione della pubblicità dei profilattici dall’autorizza- zione del Ministero della salute.

IL VICE MINISTRO DELLA SALUTE Visto l’art. 32 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ago- sto 2020, recante «Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute, Sen. prof. Pierpaolo Sileri, a norma dell’art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante

«Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie» ed in particolare l’art. 201 il quale prevede che «è necessaria la licenza del prefetto», oggi Ministero della salute, «per la pubblicità, a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie»;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, re- cante «Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici» ed in particolare l’art. 21 che disci- plina la pubblicità dei dispositivi medici;

Visto in particolare il comma 2 -ter dell’art. 21 del sum- menzionato decreto legislativo che prevede che «nell’am- bito dei dispositivi per i quali è consentita la pubblicità presso il pubblico, con decreto ministeriale sono identifi- cate le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» ed in particolare l’art. 2, comma 2, il quale, tra l’altro, prevede che ai consuma- tori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, re- cante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e succes- sive direttive di modifica) relativa ad un codice comu- nitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» ed in particolare l’art. 118 comma 14;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, re- cante «Attuazione dell’art. 14 della direttiva 2005/29/

CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole»;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 febbra- io 2007 e successive modificazioni recante «Approva- zione della classificazione nazionale dispositivi medi- ci (CND)», ed in particolare la categoria U ramo 9001 concernente i profilattici, dispositivi medici destinati alla contraccezione ed alla protezione dalle malattie sessual- mente trasmissibili;

Considerato che i dati raccolti dall’Istituto Superiore di Sanità mostrano in Italia un costante aumento dal 2000 al 2018 del numero delle persone con una infezione sessual- mente trasmissibile confermata;

Considerato che il profilattico, il cui utilizzo corretto risulta generalmente non nocivo per la salute, costituisce il dispositivo medico più efficace per la protezione dalle infezioni sessualmente trasmissibili;

Considerato che la strategia migliore da adottare per combattere le infezioni sessualmente trasmissibili è la prevenzione attraverso l’informazione e l’educazione a comportamenti sessuali responsabili e che, pertanto, è fondamentale una diffusa informazione sugli strumenti necessari a ridurre il rischio di contagio, quali l’uso del profilattico;

Considerato che appare utile un’esenzione dall’obbligo di autorizzazione ministeriale, secondo quanto previsto dal citato comma 2 -ter dell’art. 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, al fine di favorire una più ampia e diffusa comunicazione pubblicitaria sull’utilizzo dei pro- filattici da parte dei fabbricanti e distributori a supporto delle azioni di contrasto alle infezioni sessualmente tra- smissibili promosso dalle Istituzioni;

Ravvisata la necessità di emanare un provvedimento che escluda la pubblicità dei profilattici dall’autorizzazio- ne del Ministero della salute

Decreta:

Art. 1.

1. La pubblicità dei profilattici non necessita di autoriz- zazione del Ministero della salute.

2. Resta ferma la facoltà per i fabbricanti e distribu- tori di avvalersi della procedura di autorizzazione di cui all’art. 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

3. Il Ministero della salute, qualora una pubblicità di profilattici presenti informazioni dalle quali può derivare un rischio per la salute dei consumatori:

a) ordina l’immediata cessazione della pubblicità;

b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di un comunicato di rettifica e di precisazione, secondo modali- tà stabilite dallo stesso Ministero.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo gior- no successivo a quello della sua pubblicazione nella Gaz- zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo Roma, 6 ottobre 2020

Il vice Ministro: S

ILERI

20A06143

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