• Non ci sono risultati.

Circolare AIAF Veneto in merito a trasferimenti immobiliari | Ordine degli Avvocati di Verona

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Circolare AIAF Veneto in merito a trasferimenti immobiliari | Ordine degli Avvocati di Verona"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

A SSO C I A Z I O N E I TA L I A N A D EG L I A V V O C A T I PER L A F A M I G L I A E PER I M I N O RI

• Segreteria: Via S. Chiara 15, 37129 Verona • tel. 045.594301 • fax 045.8011023 • p.iva 01234567899 • c/c bancario: BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA IT80 X 5188 11711 4348 • web: www.aiaf-avvocati.it/veneto • email: aiafveneto-segreteria@destrobnel.com •

CIRCOLARE

A seguito di un cortese e fattivo confronto con i sigg.ri Magistrati della Sezione Famiglia e con il sig. Presidente del Tribunale in merito alla costituzione e/o trasferimenti di diritti reali nell’ambito dei procedimenti di separazione, divorzio e modifiche, nonché ex art. 148 c.c. – è stata condivisa una soluzione applicativa anche in relazione all’art. 29 comma 14 della L.

122/2010.

a) Procedimenti di separazione consensuale

Nel verbale devono essere indicati, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità – oltre a quanto già richiesto dalle leggi vigenti – i seguenti elementi:

• identificazione catastale;

• il riferimento alle planimetrie depositate in catasto;

• la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.

(Quest’ultimo elemento può essere sostituito da una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, e sarà quanto mai opportuno che la parte, allegando l’attestazione del tecnico, dichiari di farne proprio il contenuto).

Ricordiamo anche (come sopra incidentalmente indicato) che dovranno essere rispettate tutte le norme della L. 47/85 e seguenti (indicazione di quando è stato edificato l’immobile, se prima o dopo il 1967 e, se successivamente, indicare la licenza di costruzione, accompagnato dall’attestazione che è stato dichiarato abitabile e dalla indicazione della presenza o meno di interventi di modificazione edilizia che richiedessero autorizzazioni amministrative, con precisa indicazione delle stesse).

b) Giudizi di divorzio anche a domanda congiunta, di separazione e nei provvedimenti di modifica ex art. 148 c.c.

La stipula degli atti deve avvenire ad un’apposita udienza, alla presenza personale delle parti e del Cancelliere.

Il verbale (di conciliazione) di udienza, nel quale sono inseriti gli atti aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati gia' esistenti, munito della sottoscrizione delle parti e del Cancelliere (art. 126 c.p.c.), costituisce atto pubblico anche agli effetti dell’art. 2657 c.c. (cfr. Cass. 1997/4306).

In tal modo il verbale rilasciato in copia autentica sottoscritto dalle parti è già titolo per trascrivere gli accordi contenuti nello stesso, senza dover

(2)

A SSO C I A Z I O N E I TA L I A N A D EG L I A V V O C A T I PER L A F A M I G L I A E PER I M I N O RI

• Segreteria: Via S. Chiara 15, 37129 Verona • tel. 045.594301 • fax 045.8011023 • p.iva 01234567899 • c/c bancario: BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA IT80 X 5188 11711 4348 • web: www.aiaf-avvocati.it/veneto • email: aiafveneto-segreteria@destrobnel.com •

attendere la decisione (sentenza o decreto) della vertenza.

In altri termini: prima della precisazione delle conclusioni si dovrà procedere alla redazione del verbale di conciliazione con le modalità di cui sopra, che potrà essere immediatamente utilizzato per la detta trascrizione, mentre poi si preciseranno le conclusioni sulle altre domande della procedura.

Anche il verbale, come le decisioni, non dovrà essere registrato, essendo esente da ogni imposta e tassa trattandosi di accordo nell’ambito del riassetto patrimoniale della famiglia.

Nota bene: a seguito di un confronto con il dott. Giuseppe Pastore della Cancelleria della Sezione Famiglia è stato dallo stesso evidenziato che in base all’art. 14 del DPR 635 del 26.10.73 comma I° “la trascrizione degli atti e provvedimenti ricevuti dal Cancelliere…. deve essere richiesta a cura del Cancelliere medesimo entro il termine di 30 giorni dalla data della redazione o della pubblicazione”.

Pertanto, è necessario inserire nel verbale di separazione consensuale o nei verbali di conciliazione la seguente dizione:

“I legali delle parti e le parti stesse si obbligano a curare la trascrizione e voltura del presente verbale presso il competente ufficio – Agenzia del Territorio Ufficio della Pubblicità immobiliare, esonerando il Cancellerie dalla relativa responsabilità”.

Riferimenti

Documenti correlati

Tutte le comunicazioni in merito al lavoro ed in particolare agli accessi alle posizioni lavorative devono essere quindi invate direttamente Veneto Lavoro dipartimento

- la consapevolezza che “gli avvocati, nel loro ruolo, sono protagonisti dell’amministrazione della Giustizia, direttamente coinvolti nel suo funzionamento e nella

Gli avvocati e praticanti potranno accedere agli uffici previa esibizione delle tessere di riconoscimento rilasciate dall’Ordine o di altro documento di

Al fine di evitare l’avvio di procedure di contestazione di tale irregolare modalità di pagamento, si rivolge invito a voler fare particolare attenzione ad effettuare il

L’Uncat, in forza del Protocollo d’intesa 10 marzo 2016 con il CNF, ha attribuito quattro crediti formativi in materia tributaria per gli avvocati. Il CNDCEC ha attribuito

a richiesta del Funzionario sig.ra Maria Irene Armenio che ha segnalato come più compatibile con la procedura in oggetto quella presente in SIECIC – Procedure concorsuali

( la cui strategicità - nell’economia della procedura concorsuale - è resa ben evidente dalla correlata sanzione della revoca del curatore per i casi più gravi ed

potrà avvalersi della facoltà legale indicata solo in occasione della prima vendita competi tiva;. si segnala, conseguentemente, che non saranno ritenute valide - e verranno,