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SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
L’IVA per le Agenzie di Viaggi:
profili UE del regime speciale
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Direttiva 2006/112/CE
Articolo 306 e ss. (ambito di applicazione)
1.Gli Stati membri applicano un regime speciale dell'IVA alle operazioni delle agenzie di viaggio nella misura in cui tali agenzie agiscano in nome proprio nei confronti del viaggiatore e utilizzino, per l'esecuzione del viaggio, cessioni di beni e prestazioni di servizi di altri soggetti passivi.
2.Il presente regime speciale non è applicabile alle agenzie di viaggio che agiscono unicamente quali.
Articolo 307 (prestazione unica)
Le operazioni effettuate dall'agenzia di viaggio per la realizzazione del viaggio sono considerate come una prestazione di servizi unica resa dall'agenzia di viaggio al viaggiatore.
La prestazione unica è assoggettata all'imposta nello Stato membro in cui l'agenzia di viaggio ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione a partire dalla quale essa ha fornito la prestazione di servizi.
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Articolo 308 (base imponibile)
il margine dell'agenzia di viaggio, ossia la differenza tra l'importo totale, al netto dell'IVA, a carico del viaggiatore ed il costo effettivo sostenuto dall'agenzia di viaggio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi, nella misura in cui tali operazioni siano effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore.
Art. 309 (operazioni extra-ue e ue)
Ordinamento interno
Art. 74 ter dpr 633/72, introdotto nel 1979
D.M.16 gennaio 1980
Dlgs 2 settembre 1997 n. 313
D.lgs 23 marzo 1998 n. 56
DM 30 luglio 1999 n. 340
L. 22 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008)
DL 21 giugno 2013 n. 69
circolare n. 328 del 24 dicembre 1997
circolare n. 36, del 21 giugno 2010
circolare n. 37, del 29 luglio 2010
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Perché un regime ad hoc
Definizioni
Agenzia di viaggio:
Di diritto: sono soggetti economici che operano sulla base di una autorizzazione regionale producendo o organizzando pacchetti turistici;
Di fatto: qualsiasi operatore che abitualmente organizza viaggi turistici;
Pacchetto turistico: operazione che deve contenere almeno due prestazioni (trasporto, alloggio) di una durata di almeno 24 ore
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Dentro il Regime Speciale
Agenzie di viaggio che organizzano viaggi acquistando servizi
da terzi
In caso di attività mista il regime si applica Solo ai servizi acquistati da terzi
Fuori dal regime speciale
intermediazione nei confronti dei clienti
Servizi resi direttamente dall’agenzia con mezzi
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Ambito oggettivo
I pacchetti turistici hanno per oggetto viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso, risultanti dalla combinazione di almeno due servizi (trasporto, alloggio, ecc), di durata superiore alle 24 ore, comprendenti almeno un pernottamento e venduti ad un prezzo forfetario
Rientrano anche:
1. le escursioni, visite a città e simili che si esauriscono nell’arco della stessa giornata;
2. le prestazioni di servizi singoli resi da altri soggetti e acquisiti nelle disponibilità delle agenzie di viaggio prima che il viaggiatore abbia espresso una specifica richiesta in tal senso.
Prestazione unica
Il servizio turistico è considerato come come un’unica prestazione, e ciò indipendentemente dal fatto che talune prestazioni componenti il servizio stesso siano assoggettate ad aliquota IVA:
1. le prestazioni alberghiere, le somministrazioni di alimenti e bevande, le prestazioni di trasporto (imponibili)
2. le visite a musei, palazzi, giardini (esenti)
3. trasporto, alloggio, ristorazione, effettuate al di fuori del territorio comunitario (escluse da IVA)
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Territorialità
la cessione del pacchetto rileva (è tassato) nel paese dove è stabilita l’agenzia di viaggi
Le singole prestazioni di servizi rese al cliente seguono le regole di territorialità prevista nei rapporti b2C e B2b
Tassazione
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esigibilità
Criterio generale:
Il momento impositivo del servizio turistico coincide con il pagamento del corrispettivo complessivamente convenuto,
Criterio residuale:
con l’inizio del viaggio se antecedente al pagamento dell’intero corrispettivo stesso.
NB pagamento di acconti, da parte del cliente, così come l’emissione anticipata della fattura, da parte dell’agenzia, non determina il sorgere dell’obbligazione tributaria,
Imposta «base da base»
Corrispettivo pagato dal cliente: 1500 euro
Costo dei servizi del pacchetto: 800 euro
Base imponibile lorda: 1500-800= 700 euro
Base imponibile netta: 700/122*100=573,77 (scorporo l’IVA)
Iva da versare: 573,77*22/100= euro 127,10…
Non è ammessa la detrazione analitica dell’IVA sugli acquisti di beni e servizi effettuati a diretto vantaggio del cliente
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Giurisprudenza Unionale e prassi
Sentenza 26 settembre 2013 causa C-236/11 Lo scopo
i servizi forniti dalle agenzie di viaggio e dagli organizzatori di giri turistici sono caratterizzati dal fatto di essere, di regola, composti da prestazioni plurime, in particolare in materia di trasporto e di alloggio, che vengono eseguite sia all’interno sia all’esterno del territorio dello Stato membro in cui l’impresa ha la sua sede o un centro di attività stabile.
All’applicazione delle norme di diritto comune concernenti il luogo di imposizione, la base imponibile e la detrazione dell’imposta pagata a monte si frapporrebbero, a causa della varietà delle prestazioni e dei luoghi in cui vengono fornite, difficoltà pratiche per dette imprese, che sarebbero atte ad ostacolare l’esercizio della loro attività.
Esso mira altresì a ripartire il gettito garantendo l’attribuzione del gettito dell’IVA relativo a ciascun servizio individuale allo Stato
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Ambito soggettivo
la Corte ha considerato che, a prescindere dalla qualifica formale dell’operatore economico, le ragioni sottese al regime speciale applicabile alle agenzie di viaggio e agli organizzatori di giri turistici sono, del pari, valide nell’ipotesi in cui tale operatore non sia un’agenzia di viaggio o un organizzatore di giri turistici nel senso generalmente attribuito a detti termini, ma effettui, nell’ambito di un’altra attività, operazioni identiche a quelle compiute da questi ultimi
caso Star Coaches C-229/11 ambito oggettivo
La Star Coaches esercita un’attività di trasporto di persone tramite pullman propri o ricorrendo a subfornitori all’interno.
Ha esercitato la detrazione sull’IVA addebitata dai fornitori.
Il fisco contesta la detrazione ritenendo applicabile il regime speciale…
La Corte conferma che il regime speciale dell’IVA è inteso ad adeguare la normativa applicabile alle peculiarità dell’attività delle agenzie di viaggio e degli organizzatori di giri turistici. I servizi forniti da queste imprese sono caratterizzati dal fatto di essere, il più delle volte, composti da prestazioni plurime, in particolare in materia di trasporto e di alloggio…
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Sentenza Minerva, C-31/10
La Minerva gestisce un’agenzia di viaggi. Acquista biglietti per musei, rivendendoli in nome e per conto proprio ad acquirenti finali e ad agenzie di viaggi, unitamente ad altri servizi (alloggio, visite guidate della città). Ritiene applicabile il regime speciale
Il fisco invece ritiene che la vendita dei biglietti non può essere assimilato ad un pacchetto turistico.
Il regime speciale non si applica alla vendita isolata di biglietti senza fornitura di una prestazione di viaggio.
Esigenze di riforma
La Commissione UE: Study on the review of the VAT special scheme for travel agents and options for reform:
analiyse the implementation and Application of Articles 306 to 310 of Council Directive 2006/112/EC
provide an in depth economic analysis of the travel industry, evaluate the functioning of the current VAT rules
provided for under the special scheme for travel agents, notably taking into account a digital environment and a VAT regime based on the destination principle, identifyng and quantifying potential distortions of competition.
identify assess and compare options for reform both under the current place of supply rules and under place of supply rules based on the destination principle
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Convegni, congressi e simili (74-ter, comma 8-bis)
l’organizzazione del convegno è oggetto di un pacchetto di servizi, che viene offerto a clienti soggetti passivi ad un prezzo forfettario insieme ad un servizio di alloggio o di trasporto a diretto vantaggio del partecipante al convegno. Il fornitore del pacchetto “tutto compreso” acquista di norma il servizio di alloggio o di trasporto da soggetti terzi e agisce in nome proprio.
L’applicazione del regime del margine appare, tuttavia, svantaggiosa per i soggetti in esame, che rendono essenzialmente prestazioni B2B, ponendoli in una posizione di svantaggio rispetto agli operatori extra-UE
Art. 74-ter, comma 8-bis: norma in attesa di autorizzazione dal consiglio UE