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540/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n

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(1)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/146 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 2016

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva lambda-cialotrina come sostanza candidata alla sostituzione in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del

regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

(Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'im­

missione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'approvazione della sostanza attiva lambda-cialotrina, come indicato nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2), scade il 30 giugno 2016.

(2) A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (3) è stata presentata, entro i termini previsti da tale articolo, una domanda di rinnovo dell'iscrizione della lambda-cialotrina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4).

(3) I richiedenti hanno presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(4) Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e l'ha presentata il 28 febbraio 2013 all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione.

(5) L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni che ha poi provveduto a inoltrare alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sommario supplementare.

(6) L'11 marzo 2015 l'Autorità ha trasmesso alla Commissione la versione riveduta delle sue conclusioni del 23 aprile 2014 (5) sulla possibilità che la lambda-cialotrina soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 28 maggio 2015 la Commissione ha presentato il progetto di relazione di esame per la lambda-cialotrina al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(7) È stato accertato, con riguardo ad uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti.

5.2.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30/7

(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3) Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

(4) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(5) The EFSA Journal 2014; 12(5):3677. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu

(2)

(8) La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione della lambda-cialotrina si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli usi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti lambda- cialotrina possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione agli usi come insetticida.

(9) La Commissione ritiene tuttavia che la lambda-cialotrina sia una sostanza candidata alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il livello ammissibile di esposizione dell'operatore (LAEO) è significativamente inferiore a quello della maggior parte delle sostanze attive approvate nell'ambito del gruppo degli insetticidi. La lambda-cialotrina è inoltre una sostanza bioaccumulabile e tossica in conformità dell'allegato II, punti 3.7.2.2 e 3.7.2.3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 in quanto il suo fattore di bioconcen­

trazione è maggiore di 2 000 e la concentrazione, senza effetti osservati a lungo termine, negli organismi d'acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l. La lambda-cialotrina soddisfa pertanto le condizioni di cui all'allegato II, punto 4, primo e secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(10) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo, e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche occorre introdurre determinate condizioni. È opportuno in particolare chiedere ulteriori informazioni di conferma.

(11) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione della lambda-cialotrina come sostanza candidata alla sostituzione.

(12) Conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, del medesimo, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(13) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1855 della Commissione (1) ha prorogato la scadenza per la lambda- cialotrina al 30 giugno 2016 per consentire il completamento del processo di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Poiché però è stata presa una decisione in merito al rinnovo prima della data originale di scadenza, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire dal 1o aprile 2016.

(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva come sostanza candidata alla sostituzione

L'approvazione della sostanza attiva lambda-cialotrina come sostanza candidata alla sostituzione è rinnovata come enunciato nell'allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

5.2.2016

L 30/8 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-D, acibenzolar-s-metile, amitrolo, bentazone, cialofop butile, diquat, esfenvalerate, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), glifosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cialotrina, metalaxyl-M, metsulfuron metile, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, piraflufen-etile, tiabendazolo, tifensulfuron metile e triasulfuron (GU L 276 del 21.10.2015, pag. 48).

(3)

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2016

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

5.2.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30/9

(4)

ALLEGATO I

Nome comune, numeri

d'identificazione Denominazione IUPAC Purezza (1) Data di approva­

zione

Scadenza dell'ap­

provazione Disposizioni specifiche

Lambda-cialotrina N. CAS 91465-08-6 N. CIPAC 463

Miscela (nel rapporto 1:1) di:

(R)-alfa-ciano-3-fenossiben­

zil (1S,3S)-3-[(Z)-2-cloro- 3,3,3-trifluoropropenil])- 2,2-dimetilciclopropanocar­

bossilato e (S)-alfa-ciano-3- fenossibenzil (1R,3R)-3- [(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoro­

propenil]-2,2-dimetilciclo­

propanocarbossilato o (R)- alfa-ciano-3-fenossibenzil (1S)-cis-3-[(Z)-2-cloro- 3,3,3-trifluoropropenil]- 2,2-dimetilciclopropanocar­

bossilato e (S)-alfa-ciano-3- fenossibenzil (1R)-cis-3- [(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoro­

propenil]-2,2-dimetilciclo­

propanocarbossilato

900 g/kg 1o aprile 2016 31 marzo 2023 Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sulla lambda-cialotrina, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri devono pre­

stare particolare attenzione:

a) alla protezione degli operatori, dei lavoratori e delle persone presenti;

b) ai metaboliti potenzialmente creati nei prodotti trasformati;

c) al rischio per gli organismi acquatici, i mammiferi e gli artropodi non bersaglio.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di atte­

nuazione dei rischi.

I richiedenti devono presentare informazioni di conferma per quanto ri­

guarda:

1. un riesame sistematico per valutare gli elementi di prova disponibili ri­

guardo ai possibili effetti sullo sperma derivanti dall'esposizione alla lambda-cialotrina sulla base degli orientamenti disponibili (ad esempio il documento orientativo dell'EFSA sulla metodologia di esame siste­

matico del 2010);

2. le informazioni tossicologiche per valutare il profilo tossicologico dei metaboliti V (PBA) e XXIII [PBA(OH)].

I richiedenti devono presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 1o aprile 2018.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.

5.2.2016 L 30/10 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT

(5)

ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1) nella parte A la voce 12 relativa alla lambda-cialotrina è soppressa;

2) nella parte E è aggiunta la voce seguente:

Nome comune, numeri

d'identificazione Denominazione IUPAC Purezza (1) Data di approva­

zione

Scadenza dell'ap­

provazione Disposizioni specifiche

«5 Lambda-cialotrina N. CAS 91465-08-6 N. CIPAC 463

Miscela (nel rapporto 1:1) di:

(R)-alfa-ciano-3-fenossi­

benzil (1S,3S)-3-[(Z)-2- cloro-3,3,3-trifluoropro­

penil])-2,2-dimetilciclo­

propanocarbossilato e (S)-alfa-ciano-3-fenossi­

benzil (1R,3R)-3-[(Z)-2- cloro-3,3,3-trifluoropro­

penil]-2,2-dimetilciclo­

propanocarbossilato o (R)-alfa-ciano-3-fenossi­

benzil (1S)-cis-3-[(Z)-2- cloro-3,3,3-trifluoropro­

penil]-2,2-dimetilciclo­

propanocarbossilato e (S)-alfa-ciano-3-fenossi­

benzil (1R)-cis-3-[(Z)-2- cloro-3,3,3-trifluoropro­

penil]-2,2-dimetilciclo­

propanocarbossilato

900 g/kg 1o aprile 2016 31 marzo 2023 Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, para­

grafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sulla lambda- cialotrina, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri de­

vono prestare particolare attenzione:

a) alla protezione degli operatori, dei lavoratori e delle persone presenti;

b) ai metaboliti potenzialmente creati nei prodotti trasformati;

c) al rischio per gli organismi acquatici, i mammiferi e gli artro­

podi non bersaglio.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

I richiedenti devono presentare informazioni di conferma per quanto riguarda:

1. un riesame sistematico per valutare gli elementi di prova di­

sponibili riguardo ai possibili effetti sullo sperma derivanti dall'esposizione alla lambda-cialotrina sulla base degli orienta­

menti disponibili (ad esempio il documento orientativo del­

l'EFSA sulla metodologia di esame sistematico del 2010);

2. le informazioni tossicologiche per valutare il profilo tossicolo­

gico dei metaboliti V (PBA) e XXIII [PBA(OH)].

I richiedenti devono presentare tali informazioni alla Commis­

sione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 1o aprile 2018.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.

5.2.2016 L 30/11 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT

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