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Variante specifica n.28 al PRG

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Academic year: 2022

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Variante specifica n.28 al PRG

RAPPORTO PRELIMINARE Committente:

CRIF SPA

Gruppo di lavoro Irene BUGAMELLI Francesco MAZZA Salvatore GIORDANO Juri ALBERTAZZI

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VARIANTE SPECIFICA N.28 AL PRG

Committente Timbro e Firma del committente

CRIF SPA Via Mario Fantini 1-2

40131 Bologna

Società e professionisti incaricati Timbro e Firma del tecnico

Via del Porto, 1 - 40122 Bologna Tel 051/266075 - Fax 266401 e-mail: info@airis.it

Gruppo di lavoro:

Ing. Irene BUGAMELLI*

Responsabile di Commessa

Ing. Francesco MAZZA Dott. Salvatore GIORDANO Dott. Juri ALBERTAZZI*

Geom. Silvia BERGONZONI

* tecnico acustico competente, abilitato ai sensi della legge 447/95

RAPPORTO PRELIMINARE

N. Elaborato Unico

Scala: Varie

C B

A 04/12/2013 Relazione tecnica

Revisione Data Descrizione Dimensioni Sigla Firma Sigla Firma Sigla Firma

Redazione Controllo - emissione

autorizzazione

Nome file Vari Codice commessa 13042SAVA Data DICEMBRE 2013

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INDICE

1 PREMESSA... 1-1 2 LA PROPOSTA DI VARIANTE E GLI ASPETTI PROGRAMMATICI ... 2-1 2.1 SINTESI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE ... 2-1 2.1.1 Il PRG del Comune di Castel S. Pietro Terme ... 2-5 2.2 LA PIANIFICAZIONE GENERALE TERRITORIALE E URBANISTICA ... 2-14 2.2.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ... 2-14 2.2.2 Il PSC e il RUE del comune di Castel San Pietro Terme ... 2-24 3 VIABILITA’ E TRAFFICO ... 3-1 3.1 LA RETE STRADALE DI RIFERIMENTO NELLO SCENARIO ATTUALE ... 3-2 3.2 I FLUSSI DI TRAFFICO NELLO SCENARIO ATTUALE ... 3-5 3.3 TRAFFICO GENERATO DALLAUMENTO DI SU PREVISTO DALLA PROPOSTA DI

VARIANTE ... 3-7 3.4 CONCLUSIONI ... 3-9 4 INQUINAMENTO ACUSTICO ... 4-1 4.1 CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO ... 4-1 4.2 RIFERIMENTI NORMATIVI ... 4-2 4.3 LA CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DEL SITO ... 4-5 4.4 LE INDAGINI STRUMENTALI ... 4-6 4.4.1 Analisi acustica svolta nella campagna di rilievo nel 2004 ... 4-7 4.4.2 Analisi acustica svolta nell’attuale campagna di rilievo ... 4-12 4.5 SINTESI CONCLUSIVA DELLE INDAGINI STRUMENTALI ... 4-15 4.6 IL CLIMA ACUSTICO NELLO SCENARIO FUTURO ... 4-16 5 INQUINAMENTO ATMOSFERICO ... 5-1 5.1 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E DELLA PIANIFICAZIONE DI SETTORE ... 5-1 5.2 LO STATO DI QUALITÀ DELLARIA NELLO SCENARIO ATTUALE ... 5-4 5.3 COMPATIBILITÀ DELLINTERVENTO ... 5-6 6 SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE ... 6-1 6.1 PREMESSA ... 6-1 6.2 CARATTERIZZAZIONE DEL SITO ... 6-1 6.2.1 Caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche ... 6-1 6.2.2 Litostratigrafia e geotecnica ... 6-2 6.2.3 Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico ... 6-3 6.2.4 Sismica ... 6-4 6.2.5 Sistema di raccolta delle acque meteoriche ... 6-5 6.3 CONCLUSIONI ... 6-7

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7 VEGETAZIONE, ECOSISTEMI E PAESAGGIO ... 7-1 7.1 INQUADRAMENTO STORICO E TERRITORIALE ... 7-1 7.2 INQUADRAMENTO URBANISTICO AMBIENTALE ... 7-1 7.3 LO SCENARIO FUTURO E LA VERIFICA DI COERENZA CON IL PSC ... 7-6

ALLEGATI:

1. Rapporti dei rilievi fonometrici

2. Caratteristiche tecniche della catena di misura utilizzata

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1 PREMESSA

Il presente rapporto preliminare è redatto ai sensi dell’art 12 del DLgs 6/152 comprende una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente dell'attuazione del della variante specifica n. 28 al PRG di Castel San Pietro Terme, ai sensi dell’art. 15 della LR 47/1978 così come richiamato dall’art.

41 della LR 20/2000 e s.m.i.

Infatti, ai sensi dell’art. 6 commi 3 e 3bis del D.Lgs 152/06 e smi la variante in oggetto, è sottoposto a verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.

La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.

La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

Il presente Rapporto Preliminare contiene una descrizione della proposta di variante e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano, facendo riferimento, per quanto pertinente, ai criteri dell'allegato I del decreto.

In particolare nello studio è stata valutata, attraverso una analisi sincronica della variante e del sito proposti, la sostenibilità ambientale del Piano in relazione agli aspetti riguardanti:

quadro di rifermento programmatico ; mobilità;

rumore;

qualità dell'aria;

suolo sottosuolo acque;

vegetazione, ecosistemi e paesaggio;

campi elettromagnetici.

Si specifica che, riguardo a tali temi, è stato effettuato già uno studio ambientale riferito a precedenti accordi e varianti. In questa sezione si procederà nell’aggiornamento delle analisi già eseguite tenendo conto degli incrementi di superficie citati.

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2 LA PROPOSTA DI VARIANTE E GLI ASPETTI PROGRAMMATICI

2.1 Sintesi della proposta di variante

La proposta di variante riguarda un’area sita nel comune di Castel San Pietro Terme, immediatamente a sud dell’abitato di Varignana.

A seguito delle varianti 13 e 15 del PRG la società Palazzo di Varignana S.r.l. a partire dal 2006 ha realizzato un intervento di recupero ed ampliamento del complesso immobiliare “Villa Bentivoglio” in comune di Castel San Pietro Terme frazione Varignana – Via Cà Masino, da destinare a funzioni convegnistiche, seminariali, formative, ricettive, salutistiche, sportive, alberghiere, per il soggiorno temporaneo, foresterie, ristorazione, ecc..

Con l’approvazione della variante urbanistica al P.R.G. n. 27 è stata prevista, nell’ambito “Le Marzoline”, Via Ca’ Masino n. 611/B – frazione di Varignana (adiacente all’ intervento del complesso “Villa Bentivoglio), per la società CRIF S.p.A. la possibilità di recupero e ampliamento di edificio esistente da destinare ad attività terziarie (uffici ed attività correlate) connesse, sia all’attività del resort del Palazzo di Varignana, sia più in generale, alle attività istituzionali della CRIF S.p.A. alla quale fa comunque riferimento anche la attività del resort;

Le necessità di una simile struttura nel 2006 erano diverse dalle prospettive attuali .

Per le funzioni ricettive, turistiche ed alberghiere, si registra la necessità di dotazioni di spazi connessi alla componente amministrativa e gestionale , oltre alla necessità di incrementare il numero delle dotazioni alberghiere, che attualmente sono limitate a 90 stanze coerentemente inserite in parte negli edifici esistenti ed in parte ad implementazione ai loro margini.

La necessità di aumentare gli spazi di soggiorno temporaneo alberghiero sono evidenti soprattutto in rapporto alla funzione convegnistica e congressuale che rappresenta il punto di forza della gestione.

Per soddisfare tale necessità, nello spirito originario di costruire in modo addizionale rispetto a nuclei di edifici esistenti, il Soggetto attuatore ha acquistato ulteriori aree e relativi fabbricati adiacenti alla proprietà originaria ( fondo La Torretta) , ai margini della quale realizzare una tipologia alberghiera per una utenza che spesso permane per più giorni e che per ragioni spesso connesse a ad abitudini anche religiose , richiede una tipologia alberghiera assimilabile alle RTA (residenze turistiche alberghiere)

Relativamente all’insediamento da attuarsi nel sub ambito denominato “Le Marzoline , già oggetto di variante specifica per la realizzazione di un centro di “protezione di dati informatici sensibili”, vi è la necessità, di concentrare attorno al Data Center, anche le funzioni di tipo direzionale connesse alla sua gestione ed elaborazione, che rappresentano l’elemento operativo e gestionale fondamentale della Società.

La proposta quindi prevede con una procedura di variante specifica al PRG, in parallelo alla approvazione dei nuovi strumenti urbanistici (PSC e RUE):

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1. l’ampliamento del perimetro dell’area di attuazione rispetto a quello della variante urbanistica al P.R.G.n.27/2012 ed in coerenza con la perimetrazione già prevista nel RUE adottato in data 01/08/2013;

2. l’incremento della Superficie Utile netta realizzabile per complessivi mq 6000 oltre ad un aumento della superficie interrata/seminterrata per attività di servizio, il tutto localizzato e articolato come segue:

a) Comparto 1 (ambito Marzoline):

Incremento di superficie utile netta (rispetto a quanto previsto in variante urbanistica P.R.G. N° 27/2012): di m2 2.000 (anche con demolizione e ricostruzione, senza obbligo di fedele ricostruzione), che sommati alla precedente variante già contabilizzata portano ad un totale di 2.770 m2 da destinare ad attività terziaria (uffici e attività correlate quali palestra, refettorio, area museale, reception, ecc…) e a funzioni residenziali, nella misura massima di mq 250, strettamente connesse alle funzioni previste, collegate alla struttura terziaria e asservite alla stessa con atto unilaterale d’obbligo;

Realizzazione di superfici accessorie (Sa), anche fuori sagoma, per mq. 2.100 (comprensivi di mq. 1.040 già ammessi dal PRG vigente) nell’interrato/seminterrato, per locali adibiti ad attività di servizio (locali tecnici, CED, impianti tecnologici, ricovero macchine agricole, sale riunioni senza permanenza continuativa di persone, spogliatoi/docce/ servizi igienici (strettamente pertinenziali alla attività principale), cantine, depositi, locali di servizio alle funzioni ammesse, locali accessori e altre funzioni a queste assimilabili;

realizzazione di un adeguato numero di parcheggi pertinenziali (circa 200 parcheggi) necessari all’esercizio della attività principale , anche in soluzione interrata o seminterrata senza che queste aree siano considerate nelle superfici ammesse (sia SU che SA;

Possibilità di realizzare percorsi a tunnel interrati con funzioni di connettivo/collegamento le cui superfici non vengano considerate nelle superfici ammesse (sia SU che SA);

realizzazione, per motivi collegati alla sicurezza e protezione dell’attività svolta, di una recinzione dell’area oggetto di intervento con pannelli modulari tipo orsogril h 2,50 e basamento in c.a. interrato eventualmente sporgente dal piano di campagna non oltre 20 cm, come già richiesto (PdC depositato in data 22/02/2013 con protocollo 3704) ed autorizzato (in data 28/06/2013 protocollo 12357);

Realizzazione vasche di accumulo per acqua e relative pompe di spinta , oltre a serbatoi per il carburante dei gruppi elettrogeni senza che queste aree siano considerate nelle superfici ammesse (sia SU che SA).

b) Comparto2 Palazzo di Varignana (inclusivo del podere la Torretta): incremento della superficie utile attualmente ammessa di mq. 4.000 con sostanzialmente le stesse destinazioni d’uso attualmente vigenti nel PRG/VG: convegnistiche, seminariali, formative, salutistiche, sportive, ricettive alberghiere, per il soggiorno temporaneo, foresterie, ristorazione, ecc. oltre alla previsione di uffici pertinenziali alle attività previste; conferma delle possibilità residenziali già previste nella normativa di P.R.G..

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c) Comparti 1 e 2

la previsione in normativa, per entrambi i comparti, della possibilità di realizzare impianti sportivi all’aperto (piscine scoperte, campi da tennis scoperti, campi da bocce scoperti, ecc..) la cui superficie non venga considerata nelle superfici ammesse (sia SU che SA). Queste nuove strutture sportive saranno disciplinate da specifica convenzione atta a garantire che le stesse non siano in qualsiasi modo conflittuali, sotto il profilo gestionale, sportivo e promozionale, con gli impianti sportivi pubblici esistenti, o previsti dalla Amministrazione comunale.

Relativamente agli impianti di cui sopra, la possibilità di realizzare in entrambi i comparti, strutture a servizio dei suddetti impianti sportivi quali, in via esemplificativa: buvette, spazi di sosta e soggiorno e altri locali strettamente funzionali all’impianto sportivo.

Possibilità, per entrambi i comparti, di realizzare copertura di attrezzature sportive (piscine, campi da tennis, ecc) escludendole dal computo delle Su a condizione che almeno il 40 % delle superfici di copertura di tali attrezzature siano apribili oppure removibili nella stagione estiva (coperture pressostatiche).

Possibilità di realizzare giardini d’inverno anche per la gestione recupero di calore, la cui superficie non rientrerà nel calcolo delle superfici ammesse.

Possibilità, per tutti i comparti, di realizzare tettoie a copertura di parcheggi (e relative aree di manovra) anche se già esistenti, per ospitare l’installazione di impianti di energia rinnovabile (pannelli fotovoltaici e/o termici solari).

Possibilità per entrambi i comparti di realizzare piattaforma per atterraggio elicotteri senza che questa area sia considerata nelle superfici ammesse.

Possibilità di prevedere per entrambi i comparti una altezza massima dei fronti di 7,50 m aumentabili fino a 8,00 m per situazioni particolari connesse all’andamento del terreno, alla accessibilità dei piani interrati e seminterrati ed a particolari necessità tecnologiche/costruttive.

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Img. 2.1 - Inquadramento

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2.1.1 Il PRG del Comune di Castel S. Pietro Terme 1. Zonizzazione

Livello Pianificazione: Comunale Riferimento

Legislativo: L. R. 47/78, come successivamente modificata

Approvazione: Variante generale di revisione decennale approvata con delibera GP n. 112 del 17 aprile 2001;

Carattere del Piano:

Il Piano ha come oggetto la disciplina delle destinazioni d’uso relative all’intero territorio comunale e gli interventi pubblici e privati in rapporto alle esigenze di sviluppo economico e sociale delle comunità locali, tendendo alla salvaguardia dei valori urbani collettivi, di quelli ambientali e naturali, nonché di quelli produttivi.

Articoli e norme di riferimento:

Art. 20 zone agricole punto 3.3 zona agricola della collina delle sabbie gialle e dei pianalti e art 20 punto 4.1 e3) Edifici ricadenti in un’area agricola (as) della collina, parzialmente boscate, destinate ad attività convegnistiche, formative, ricettive e sportive

Vincolo: Vincoli di destinazione d’uso, come da zonizzazione di PRG (TAV4.10-4.16).

Entità e carattere del vincolo:

Funzioni convegnistiche, seminariali, formative, ricettive, salutistiche, sportive, alberghiere, e comunque per il soggiorno temporaneo, foresterie, ecc, e ristorazione, in conformità ai contenuti di cui all’Art. 18 della L.R. N.

20/2000, accordo tra i privati sottoscritto in data 26/07/2006 e dell’Accordo sottoscritto in data 13/05/2008.

L’uso residenziale deve essere strettamente connesso alle funzioni previste e collegato alla struttura ricettiva e asservito alla stessa con atto unilaterale d’obbligo.

Funzioni terziarie (uffici e attività correlate) solo per l’edificio distinto catastalmente al fg. 101 map. 1 (località le marzoline) in conformità ai contenuti di cui all’Art. 18 della L.R. n. 20/2000, accordo tra i privati sottoscritto in data 08/08/2012

Interventi ammessi

1) Mutamento degli usi esistenti negli usi ammessi 2) Interventi di conservazione degli edifici esistenti 3) Interventi di trasformazione

4) ristrutturazione edilizia (ALL. L. R. n. 21/02 lett.f) e ampliamento una tantum, anche non in aderenza agli edifici esistenti ma funzionalmente collegati ai medesimi per una superficie utile netta massima di mq.

5.100 esclusivamente nell’ambito degli edifici e strutture pertinenziali esistenti, privilegiando soluzioni interrate/seminterrate a basso impatto paesaggistico-ambientale ricompresi all’interno del perimetro di ambito speciale individuato nelle tavole di PRG. Tutti gli interventi edilizi ammessi dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui agli Articoli.

18.4.2.1 e 20.4.2.1 delle Norme di P.R.G.(riportate di seguito), in particolare dovranno assicurare la tutela dei crinali e dei “paesaggi delle cime isolate”. Gli interventi edilizi ammessi sono subordinati a stipula di una convenzione (permesso di costruire oneroso art. 28 L.R. N. 47/78 e ss.mm.) e sono assentiti sulla base di un progetto di utilizzazione preliminare esteso all’intera area individuata con apposito perimetro nelle tavole di piano.

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5) Esclusivamente per l’edificio distinto catastalmente al fg. 101 map. 1 (località le marzoline): Demolizione e fedele ricostruzione del fabbricato esistente per le parti fuori terra prevedendo un ampliamento fuori sagoma solo al piano interrato in conformità ai contenuti di cui all’Art.

18 della L.R. N. 20/2000, accordo tra i privati sottoscritto in data 08/08/2012.

Art. 18.4.2.1: 1) Interventi riguardanti i crinali. Gli interventi che con movimenti di terra (sterri o accumuli) modificano la geometria naturale dei crinali, come individuati nelle tavole di piano, possono essere assentiti solo se le modificazioni indotte sono tali da non compromettere la stabilità, da non interferire con essenze vegetali di pregio o comunque costituenti l’assetto caratteristico dei luoghi, da non obliterare o compromettere anche parzialmente l’eventuale presenza di significative forme relitte di antichi processi geomorfologici, da consentire il deflusso idrico superficiale e profondo secondo condizioni assimilabili a quelle naturali precedenti l’intervento, da influire solo marginalmente sulle strutture visibili del crinale e comunque in modo tale da non modificare la struttura morfologica;

Art. 20.4.2.1 3) tutela dei crinali e dei “paesaggi delle cime isolate” (parti di territorio di rilevanza paesaggistica): Nelle aree di crinale e nelle aree dei

“paesaggi delle cime isolate” (individuate nelle tavole di piano)

negli interventi di ampliamento non può essere superata l’altezza dei fronti dell’edificio soggetto all’ampliamento;

nelle nuove costruzioni l’altezza dei fronti non può essere maggiore di m.7,00;

in tutti gli interventi devono essere usati materiali e tipologie tradizionali e deve essere prodotta idonea documentazione relativa all’inserimento paesaggistico delle opere previste.

Proposta di variante:

USI AMMESSI

Gli edifici, ricadenti all’interno dell’ambito individuato nelle tavole di piano, con apposito perimetro, possono essere utilizzate per le attività sottoelencate, a condizione che siano compatibili con la conservazione e tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici dell’area e con i criteri di gestione del territorio individuati dalle presenti Norme:

Ambito individuato nelle tavole di P.R.G. località “Villa Bentivoglio - Palazzo di Varignana” ad esclusione dell’area distinta catastalmente al fg.101 map.li 1, 3, 206, 208, 210 (le Marzoline):

Funzioni convegnistiche, seminariali, formative, ricettive, salutistiche, sportive, alberghiere (nelle varie tipologie previste dalla normativa vigente – L.R. 16/04 e Delibera di GR n. 916 del 25/06/07 e ss.mm.ii.), per il soggiorno temporaneo, foresterie, uffici pertinenziali alle attività previste, ristorazione, ecc. in conformità ai contenuti di cui all’Art. 18 della L.R. N.

20/2000, accordi tra i privati sottoscritti.

Funzione residenziale strettamente connessa alle funzioni previste, collegata alla struttura ricettiva e asservita alla stessa con atto unilaterale d’obbligo.

Ambito individuato nelle tavole di P.R.G. località “Le Marzoline”

limitatamente all’area distinta catastalmente al fg.101 map.li 1, 3, 206, 208, 210 :

Funzioni terziarie (uffici e attività correlate quali palestra, refettorio, area museale, reception, ecc…) in conformità ai contenuti di cui all’Art. 18 della L.R. n. 20/2000, accordi tra i privati sottoscritti

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Funzione residenziale nella misura massima di 250 mq strettamente connessa alle funzioni previste, collegata alla struttura terziaria e asservito alla stessa con atto unilaterale d’obbligo.

INTERVENTI AMMESSI

1) Mutamento degli usi esistenti negli usi ammessi

2) Interventi di conservazione degli edifici esistenti (Vedi All. 1) Ambito “Villa Bentivoglio”

3) Interventi di trasformazione nell’ambito individuato nelle tavole di P.R.G.

ad esclusione dell’area distinta catastalmente al fg.101 map.li 1, 3, 206, 208, 210 (le Marzoline):

ristrutturazione edilizia e ampliamento una tantum, anche non in aderenza agli edifici esistenti ma funzionalmente collegati ai medesimi e nuova costruzione per una superficie utile netta massima di mq. 5.100 già previsti nella NTA del P.R.G. Vg/99 e mq 4.000 di nuova realizzazione per un totale di mq 9.100 privilegiando soluzioni interrate/seminterrate a basso impatto paesaggistico-ambientale

Si intendono escluse dal compunto delle Superfici Utili nette massime in ampliamento quelle interrate o seminterrate quali locali accessori, autorimesse, cantine, depositi, centrali (gruppi di continuità, termiche, elettriche, tecnologiche di condizionamento anche se fuori terra), locali di servizio all’attività ricettiva (servizi igienici di tipo collettivo, spazi distributivi, atri, guardaroba, spogliatoi, docce, ecc.) , logge, percorsi di collegamento compresi i tunnel interrati.

Sono esclusi inoltre da tale computo:

- la realizzazione di percorsi coperti (porticati aperti o similari);

- piattaforme per atterraggio elicotteri;

- impianti sportivi all’aperto quali piscine scoperte, campi da tennis scoperti, campi da bocce scoperti, ecc… che siano disciplinati da specifiche convenzioni atte a garantire che tali strutture sportive non siano in qualsiasi modo conflittuali sotto il profilo gestionale, sportivo, promozionale, con gli impianti sportivi pubblici esistenti, o previsti dall’Amministrazione Comunale, impegnandosi, quale presupposto alla loro realizzazione, ad accettare tutte le condizioni che verranno imposte dall’Amministrazione Comunale ciò a tutela dell’efficienza economica e gestionale degli impianti di proprietà comunale, ancorchè gestiti da terzi, compreso l’impegno alla non affiliazione/aggregazione a federazioni sportive nel caso in cui ciò possa essere elemento concorrenziale con gli interessi gestionali degli impianti sportivi di proprietà comunale;

- copertura di attrezzature sportive (piscine, campi da tennis, ecc..) a condizione che, almeno il 40% delle superfici di copertura di tali attrezzature siano apribili, oppure removibili nella stagione estiva (comprese le coperture pressostatiche); da tale scomputo sono esclusi gli spogliatoi, docce e altri locali realizzati fuori terra strettamente funzionali agli impianti sportivi stessi;

- strutture di servizio agli impianti sportivi quali: ricovero attrezzi, officina, altri locali connessi alla manutenzione delle attrezzature, locali per la didattica e l’insegnamento sportivo; da tale scomputo sono esclusi i locali destinati a spogliatoi, docce, buvette, spazi di sosta e soggiorno e altri locali strettamente funzionali all’impianto sportivo realizzati fuori terra da computarsi nella Su massima ammissibile;

- giardini d’inverno anche per la gestione del recupero calore;

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- coperture di parcheggi pertinenziali e relative aree di manovra finalizzate alla installazione di impianti per l’energia rinnovabile (fotovoltaico e/o solare termico).

Gli interventi edilizi ammessi sono subordinati a stipula di una convenzione (permesso di costruire oneroso art. 28 L.R. N. 47/78 e ss.mm.) e sono assentiti sulla base di un progetto di utilizzazione preliminare esteso all’intera area individuata con apposito perimetro nelle tavole di piano , che rispetti le seguenti condizioni:

- In caso di interventi edilizi che comportino l’ampliamento della superficie utile netta (ampliamento una tantum Su max= 9.100 mq. gli stessi dovranno essere realizzati nel rispetto degli accordi e dei contenuti sottoscritti;

- dovranno essere realizzati e ceduti parcheggi pubblici in misura non inferiore 40 mq/superficie utile e verde pubblico in misura non inferiore 60 mq/superficie utile; al posto della cessione del Verde Pubblico e dei Parcheggi Pubblici può essere autorizzata la monetizzazione;

- dovranno essere realizzati parcheggi pertinenziali fruibili dagli utenti delle attrezzature nella misura minima di 1 mq ogni 3 mq di Superficie utile (cfr. L 122/89);

“Ambito Le Marzoline”

4) Interventi di trasformazione nell’ambito distinto catastalmente al fg. 101 map. 1, 3, 206, 208, 210 (località le Marzoline): ristrutturazione edilizia, demolizione, ampliamento e nuova costruzione per una superficie utile netta massima di mq 2.770 in conformità ai contenuti di cui all’Art. 18 della L.R. N.

20/2000. Nel caso di mantenimento dell’edificio esistente lo stesso potrà essere utilizzato per le funzioni ammesse in tale ambito computando le Superfici Utili esistenti nelle Su massime ammesse (mq 2.770).

Al piano interrato e seminterrato sono ammessi locali di servizio quali:

impianti tecnologici, ced, locali tecnici per impianti, ricovero macchine agricole, sale riunioni senza permanenza continuativa di persone, spogliatoi/docce/servizi igienici (strettamente pertinenziali all’attività principale) cantine, depositi, locali di servizio alle funzioni ammesse, locali accessori e altre funzioni a queste assimilabili nella misura massima di mq 2.100.

Sono esclusi dal compunto delle Superfici Utili massime (mq 2.770) e delle Superfici Accessorie (mq 2.100):

- le coperture di parcheggi pertinenziali e relative aree di manovra finalizzate all’installazione di impianti per l’energia rinnovabile (fotovoltaico e/o solare termico);

- i parcheggi pertinenziali funzionali all’esercizio dell’attività realizzati anche con soluzioni interrate/seminterrate a più piani;

- i tunnel interrati con funzione di connettivo/collegamento;

- impianti sportivi all’aperto quali piscine scoperte, campi da tennis scoperti, campi da bocce scoperti, ecc… che siano disciplinati da specifiche convenzioni atte a garantire che tali strutture sportive non siano in qualsiasi modo conflittuali sotto il profilo gestionale, sportivo, promozionale, con gli impianti sportivi pubblici esistenti, o previsti dall’Amministrazione Comunale, impegnandosi, quale presupposto alla loro realizzazione, ad accettare tutte le condizioni che verranno imposte dall’Amministrazione Comunale ciò a tutela dell’efficienza economica e gestionale degli impianti di proprietà comunale, ancorchè gestiti da terzi,

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compreso l’impegno alla non affiliazione/aggregazione a federazioni sportive nel caso in cui ciò possa essere elemento concorrenziale con gli interessi gestionali degli impianti sportivi di proprietà comunale;

- copertura di attrezzature sportive (piscine, campi da tennis, ecc..) a condizione che, almeno il 40% delle superfici di copertura di tali attrezzature siano apribili oppure removibili nella stagione estiva (comprese le coperture pressostatiche); da tale scomputo sono esclusi gli spogliatoi, docce e altri locali realizzati fuori terra strettamente funzionali agli impianti sportivi stessi;

- strutture di servizio agli impianti sportivi quali: ricovero attrezzi, officina, altri locali connessi alla manutenzione delle attrezzature, locali per la didattica e l’insegnamento sportivo; da tale scomputo sono esclusi i locali destinati a buvette, spazi di sosta e soggiorno e altri locali strettamente funzionali all’impianto sportivo da computarsi nella Su massima ammissibile;

- giardini d’inverno anche per la gestione del recupero calore;

- piattaforme per atterraggio elicotteri;

Solo per tale ambito è ammessa la realizzazione di:

- recinzione con pannelli modulari tipo orso grill con altezza massima ml 2,50 con basamento in c.a. interrato eventualmente sporgente non più di 20 cm dal piano di campagna;

- realizzazione di vasche di accumulo per acqua e relative pompe di spinta, oltre a serbatoi per il carburante dei gruppi elettrogeni (tali manufatti non costituiscono né Superficie Utile né Superficie Accessoria).

ALTEZZE

Negli interventi di ampliamento non può essere superata l’altezza dei fronti dell’edificio soggetto ad ampliamento.

Nell’ampliamento non in aderenza ma funzionalmente collegato agli edifici esistenti e nelle nuove costruzioni l’altezza dei fronti non può essere maggiore di ml. 7,50

Sono ammesse deroghe per situazioni particolari connesse all’andamento del terreno, all’accessibilità dei piani interrati e seminterrati ed a particolari necessità tecnologiche/costruttive previa presentazione di elaborati specifici che documentino il congruo inserimento paesaggistico delle opere previste.

PRESCRIZIONI AMBIENTALI

Nell’intero ambito individuato nelle tavole di P.R.G. dovrà essere assicurata una capacità di accumulo delle acque meteoriche in misura non inferiore a 500 mc/ha di superficie impermeabilizzata (edifici, strade, parcheggi, attrezzature sportive, piazzali,….)

Coerenza

La proposta appare coerente al PRG vigente in quanto prevede l’ampliamento del perimetro dell’area di attuazione rispetto a quello della variante urbanistica al P.R.G.n.27/2012 ed in coerenza con la perimetrazione già prevista nel RUE adottato in data 01/08/2013, con incremento della superficie utile attualmente ammessa di mq. 4.000 con sostanzialmente le stesse destinazioni d’uso attualmente vigenti nel PRG/VG. L’intervento rispetterà le prescrizioni per le tutele dei crinali riportati nella tavola di PRG

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Img. 2.2 - Stralcio TAV 4.10-4.16 del PRG vigente

(19)

Img. 2.3 - Stralcio TAV 4.10-4.16 della proposta di variante al PRG

(20)

Articoli e norme di

riferimento: Articolo 18 Aree collinari di tutela idrogeologica punto 3.1 zone boscate

Entità e carattere del vincolo:

Sono definite aree collinari di tutela idrogeologica tra le altre le aree boscate, che per la loro copertura vegetale esplicano una funzione di tutela idrogeologica. Le funzioni delle aree collinari di tutela idrogeologica nel contesto territoriale sono:

- funzione di tutela idrogeologica;

- conservazione di assetti ambientali, naturalistici e paesaggistici, di particolare valore.

Sono compatibili con il ruolo primario di queste zone le attività produttive connesse al bosco o a specifici utilizzi agrari che non comportino l’impoverimento dei terreni e non riducano la funzione di tutela idrogeologica, e le fruizioni connesse al particolare assetto naturalistico dei luoghi (agriturismo, turismo rurale, attività di tempo libero).

Le zone boscate comprendono sia i “boschi” che caratterizzano le aree dei rilievi isolati nell’alta collina, sia le fasce boscate che risalgono dai fondovalle dei corsi d’acqua sui versanti collinari adiacenti.

In queste zone sono ammessi solo gli interventi di forestazione e di miglioramento dei boschi esistenti (per le specie autoctone, vedi Allegato 3, tab. 3) nel rispetto delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale (delibera GR 182 del 31.1.95, ratificata dal CR con atto n. 2354 del 1.3.95) e di eventuali piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all’art. 10 della L.R.

30/81; le opere di difesa idrogeologica e idraulica; la manutenzione delle strade poderali e interpoderali, l’uso delle quali va regolamentato secondo le prescrizioni dell’art. 10, comma 7, del PTPR vigente;

saranno assoggettati alla stessa disciplina le aree forestali, identificate come tali in base alle definizioni delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale, che si saranno costituite in data successiva alla adozione del piano;

gli interventi ammessi per gli edifici ricadenti nelle zone boscate sono gli stessi previsti per le zone agricole (vedi art. 20.4.), con esclusione delle nuove costruzioni;

gli interventi edilizi per gli edifici legittimamente esistenti alla data di adozione del piano non possono modificare i limiti e la fisonomia del soprassuolo forestale mediante la denudazione e/o la trasformazione d’uso dei terreni contermini ai loro perimetri;

Coerenza: non sono previsti interventi edilizi nelle aree di vincolo

(21)

Img. 2.4 - Stralcio TAV vincoli PRG

(22)

2.2 La pianificazione generale territoriale e urbanistica

2.2.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il PTCP della Provincia di Bologna è stato approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 30/03/2004; la stesura vigente è quella modificata a seguito delle seguenti varianti:

Variante al PTCP sul sistema della mobilità provinciale approvata con delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 31/03/2009;

Variante al PTCP in materia di insediamenti commerciali (POIC) approvata con delibera del Consiglio Provinciale n. 30 del 07/04/2009;

Variante al PTCP in recepimento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia- Romagna approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n.15 del 04/04/2011.

L’esame delle tavole del PTCP ha evidenziato che non sono presenti vincoli o elementi di particolare criticità che contrastino con la realizzazione di quanto previsto dalla proposta progettuale:

Relativamente alla “Tutela ed evoluzione dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico culturali”, (Parte II del PTCP) i cui elementi sono cartografati nelle Tavola 1 del PTCP e i cui riferimenti normativi sono contenuti nei titoli 3 (Pianificazione integrata per la valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche), 4 (Tutela della rete idrografica e delle relative pertinenze e sicurezza idraulica), 7 (Tutela di altri sistemi, zone ed elementi naturali e paesaggistici) e 8 (Tutela delle risorse storiche ed archeologiche) delle Norme di Piano, si evidenziano alcuni elementi di rilievo.

L’ambito di intervento rientra, come visibile dallo stralcio riportato (Img. 2.2 – Stralcio dalla Tav. 1 del PTCP), all’interno del Sistema collinare (art. 3.2 - 7.1 - 10.1 PTCP) definito dall’insieme delle corrispondenti Unità di paesaggio, per il quale il piano, assumendo come finalità la tutela delle componenti peculiari, geologiche, morfologiche, ambientali, vegetazionali, che ne definiscono gli assetti territoriali, definisce obiettivi collegati alla fruizione ricreativa, turistica e culturale, di riqualificazione naturalistico ambientale e salvaguardia della biodiversità e dell’assetto del paesaggio, dando indicazioni alla pianificazione locale di disincentivare ulteriori edificazioni, in particolare sparse, e incentivare lo sviluppo di attività economiche compatibili ed iniziative di salvaguardia delle produzioni locali e dell’ambienta naturale. La proposta risulta coerente con la tutela, in quanto comporta ampliamento di SU di usi già autorizzati e insediati tra i quali ci sono attività turistiche e sportive/ricreative.

L’ambito ricade anche nelle Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Art. 7.3 PTCP che recepisce e integra l’art. 19 del PTPR). Tali zone sono definite in relazione a connotati paesaggistici ed ecologici: particolari condizioni morfologiche e/o vegetazionali, particolari connotati di naturalità e/o diversità biologica, condizioni di ridotta antropizzazione. La finalità primaria delle Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le loro peculiarità paesaggistiche ed ecologiche. A queste finalità primarie sono associabili altre funzioni compatibili con esse nei limiti di cui ai successivi punti,

(23)

e in particolare la fruizione del territorio per attività turistiche, ricreative e del tempo libero, l’agricoltura, la silvicoltura, l’allevamento, il recupero e valorizzazione degli insediamenti esistenti, lo sviluppo di attività economiche compatibili. Le Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale faranno pertanto parte di norma del territorio rurale e non dovranno essere destinate ad insediamenti e infrastrutture, salvo che facciano già parte del Territorio Urbanizzato. In tali zone possono essere individuate, previo parere favorevole della Provincia, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola purché di estensione contenuta, e solamente ove si dimostri l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili, nonché la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti. Tali aree sono da individuarsi comunque in sostanziale contiguità con il territorio urbanizzato. Come già evidenziato la proposta è relativa ad ampliamento di SU di usi già autorizzati e insediati tra i quali ci sono attività turistiche e sportive/ricreative. Si ritiene pertanto coerente con la tutela.

Una porzione del comparto ricade inoltre all’interno del “Sistema della aree forestali” definito dall’art. 7.2 delle NTA. In tale area sono ammesse esclusivamente:

a) “la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di imboschimento e di miglioramento di superfici forestali, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco,;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti;

c) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche;

d) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo;

e) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

Il progetto non prevederà interventi di nuova edificazione all’interno delle aree boscate.

Infine nell’area d’intervento lungo la strada si rileva la presenza di crinali significativi per i quali l’art. 7.6 PTCP (che recepisce e integra art. 20 del PTPR) detta le direttive di tutela:

se la linea del crinale costituisce la matrice storica dello sviluppo della viabilità e degli insediamenti, la stessa linea di crinale può essere assunta ad ordinare gli sviluppi odierni degli insediamenti stessi;

se il crinale, viceversa, è rimasto storicamente libero da infrastrutture e insediamenti, il suo profilo deve essere conservato integro e libero da edifici (sul crinale stesso o nelle sue immediate vicinanze) che possano modificarne la percezione visiva dai principali centri abitati e dalle principali infrastrutture viarie.

Il progetto sarà coerentemente alla direttive del PTCP, conservando il profilo del crinale.

(24)

Img. 2.5 - Estratto Tav. 1 PTCP

(25)

Gli elementi della “Tutela Idrogeologica” sono individuati nella Tavola 2 del PTCP (titoli 5 e 6 delle Norme di Piano).

In particolare dalla tavola 2a “Rischio da frana assetto dei versanti e gestione delle acque meteoriche” (Img. 2.3 – Stralcio dalla Tav. 2b del PTCP) si evidenzia che l’ambito rientra nella porzione nord ovest lungo la strada nelle aree da sottoporre a verifica e per il resto nelle unità idonee o con scarse limitazioni, nelle quali: l’approvazione di piani urbanistici attuativi, le nuove previsioni di trasformazione urbanistica nonché la realizzazione di nuove infrastrutture è regolata dalla normativa vigente. I Comuni, però, in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici generali comunali o in sede di adozione di varianti che introducano nuove previsioni urbanistiche, o in sede approvazione di piani urbanistici attuativi, provvedono a verificare la presenza e la possibile interferenza con frane attive, frane quiescenti e frane storicamente note. I Comuni, in caso di presenza di tali elementi, applicano le disposizioni previste per le UIE da sottoporre a verifica.

Per quanto riguarda il rischio da frana e assetto dei versanti, permette di affermare che l’area rientra nelle zone moderato (R1) ad eccezione della porzione meridionale e nord ovest lungo la strada risulta insistere in una zona a rischio medio (R2). Per tali aree I Comuni e gli Enti proprietari o a qualunque titolo responsabili provvedono alla verifica dello stato di pericolosità e di rischio. I Comuni attuano tale verifica in fase di adozione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e comunque in fase di adozione di nuove varianti e di attuazione di previsioni di trasformazione urbanistica soggette a piani attuativi preventivi. Gli Enti di cui sopra provvedono ad accertare le condizioni di interferenza in atto o potenziale tra i fenomeni di dissesto e elementi a rischio sulla base di specifiche indagini che dovranno riguardare le U.I.E. o i versanti interessati secondo quanto previsto nell’Allegato n.2

"Metodologia per la verifica del rischio da frana nelle U.I.E. a rischio R2 e R1", e a trasmetterle, entro 60 giorni dalla loro redazione, ai Comuni interessati e all’Autorità di Bacino.

Dalla relazione geologica preliminare non emerge una possibile interferenza con frane attive, frane quiescenti e frane storicamente note.

La zona ricadente nella UIE “da sottoporre a verifica”, potenzialmente interessata per una piccola porzione da interventi edilizi, è stata verificata rispetto alle condizioni di interferenza in atto o potenziale tra i fenomeni di dissesto e elementi a rischio. Dalle relazioni geologiche si rileva la compatibilità degli interventi.

(26)

Img. 2.6 - Estratto Tav. 2a PTCP

(27)

In riferimento alla tavola 2b “Tutela delle acque superficiali e sotterranee” (Img. 2.4 – Stralcio dalla Tav. 2b del PTCP), si evidenzia che l’ambito rientra nelle aree di ricarica B e per una piccolissima porzione meridionale nelle aree di ricarica C delle Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura, la cui disciplina è normata dagli art. 5.2 e 5.3 delle NTA.

Il PTCP, in recepimento del PTA, distingue all’interno delle Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee (art. 5.2 p.to 2 PTCP) tre sottozone:

“zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura”

(punto 3),

“zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano” (punto 4)

“zone di protezione di captazioni delle acque superficiali” (punto 5).

Le “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura”, in cui rientra il comparto, sono riportate nella Tavola 2B e si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare, a ricomprendere parte dell’alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d’acqua appenninici, che presentano, in profondità, le falde idriche da cui attingono i sistemi acquedottistici, finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano.

Le disposizioni riguardanti tali zone sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee; per esse si applica la disciplina di cui all‘articolo 5.3.

L’art. 5.3 della Variante prevede che all’interno delle “zone di protezione delle acque sotterranee”, al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l’impermeabilizzazione dei suoli, si dovrà promuovere il mantenimento delle superfici coltivate limitando e contenendo i cambiamenti di destinazione d’uso ai fini di nuova urbanizzazione, anche attivando politiche di perequazione urbanistica.

In particolare tali zone comprendono le aree di ricarica e alimentazione degli acquiferi, che sono suddivise in quattro diverse tipologie in funzione della loro diversa caratterizzazione idrogeologica:

Aree di ricarica di tipo A (di cui all’art. 5.3 punto 2);

Aree di ricarica di tipo B (di cui all’art. 5.3 punto 3) aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda: generalmente presenti tra la zona A e la pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale;

Aree di ricarica di tipo C (di cui all’art. 5.3 punto 4): aree caratterizzate da scorrimento superficiale delle acque di infiltrazione: sono presenti in continuità alle zone A e B, morfologicamente si identificano come il sistema di dilavamento e scorrimento delle acque superficiali dirette ai settori di ricarica, la loro importanza dipende dalle caratteristiche litologiche, di acclività e dal regime idrologico della zona;

Aree di ricarica di tipo D (di cui all’art. 5.3 punto 5).

Secondo l’art. 5.3 al punto 3 all’interno delle “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura” di tipo B:

(28)

(…...)

non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;

(….)

gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 20% della superficie territoriale ricadente in zona B, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva (per le Apea cfr. art. 4.8 punto 6) e commerciale, e pari almeno al 35% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.). (…) Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell’ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.(…)

(…)

Per quelle di tipo C rispetto agli usi della proposta è prevista la tutela unicamente sull’interruzione delle falde sotterranee sopra riportate.

L’art. 5.6 della Variante al PTCP prevede che per tutti gli interventi urbanistici deve essere prevista la separazione tra acque bianche contaminate ABC e acque bianche non contaminate ABNC e la loro gestione secondo quanto previsto dal documento tecnico regionale “Linee Guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della Del.G.R 286/2005”. In conformità con quanto disposto dalla Del. G.

R. 286/2005, le opere stradali, e le pavimentazioni impermeabili realizzate nell’ambito di interventi urbanistici, a meno di difficoltà tecniche che rendano impossibile il ricorso a tali soluzioni dovranno prevedere sistemi di raccolta delle acque meteoriche costituiti da “canali filtranti” eventualmente integrati da bacini di ritenzione; i parcheggi dovranno essere drenanti.

La proposta è coerente alla tutela in quanto, pur essendo un aumento di SU, è garantita una permeabilità molto più elevata di quanto richiesto per gli ambiti per i nuovi insediamenti e non sono previste opere che possano interrompere le falde.

(29)

Img. 2.7 - Estratto Tav. 2b PTCP

(30)

Per quanto rigrada le tavole 3 e 4 non c’è nulla da evidenziare. L’area rientra nel territorio rurale, negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (art. 11.9) parti del territorio rurale caratterizzate da ordinari vincoli di tutela ambientale

Per quanto riguarda le “Reti ecologiche” di livello provinciale, riportate nella Tavola n. 5 del PTCP si evidenzia che il comparto ricade:

nelle aree individuate come Connettivo ecologico diffuso dove dovrà essere favorita, soprattutto attraverso interventi gestionali, la creazione di corridoi ecologici a completamento delle connessioni individuate nelle aree di Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico;

nelle aree individuate come Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, che dovranno garantire in maniera preminente la funzione di connessione tra i nodi ecologici complessi propri del territorio collinare e montano.

La proposta prevede l’aumento di SU di attività già insediate, garantendo ampi spazi a verde, pertanto non si ritiene che sia in contrasto con l’art. 5 del PTCP

(31)

Img. 2.8 - Estratto Tav. 5 PTCP

(32)

2.2.2 Il PSC e il RUE del comune di Castel San Pietro Terme

In data 1 agosto 2013 sono stati adottati il PSC e il RUE del Comune di Castel San Pietro Terme, che pertanto sono in regime di salvaguardia.

L’intervento è disciplinato dal RUE all’art. 16.3.7 nella scheda dell’ambito speciale N7, di seguito riportata per gli aspetti principali:

1. CLASSIFICAZIONE NEL PRG PREVIGENTE: Agricola (Palazzo di Varignana - Crif) 2. DEFINIZIONE: Ambiti disciplinati da schede di RUE

3. USI AMMESSI: Gli edifici, ricadenti all’interno dell’ambito individuato nelle tavole di RUE, con apposito perimetro, possono essere utilizzate per le attività sottoelencate, a condizione che siano compatibili con la conservazione e tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici dell’area: Funzioni convegnistiche, seminariali, formative, ricettive, salutistiche, sportive, alberghiere, e comunque per il soggiorno temporaneo, foresterie, uffici annessi, ecc, e ristorazione, in conformità ai contenuti di cui all’Art. 18 della L.R. N.

20/2000, accordo tra i privati sottoscritto in data 26/07/2006 e dell’Accordo sottoscritto in data 13/05/2008 L’uso residenziale deve essere strettamente connesso alle funzioni previste e collegato alla struttura ricettiva e asservito alla stessa con atto unilaterale d’obbligo Funzioni terziarie (uffici e attività correlate) solo per l’edificio distinto catastalmente al fg. 101 map. 1 (località le marzoline) in conformità ai contenuti di cui all’Art. 18 della L.R. n. 20/2000, accordo tra i privati sottoscritto in data 08/08/2012 (….)

11.Considerato che l’intervento disciplinato dal presente articolo, attualmente in fase di completamento, ha assunto un rilevante valore sotto il profilo turistico del territorio rurale circostante ed in relazione ad una proposta di accordo con i privati ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000 e ssmmii (attualmente in fase di perfezionamento) avente i contenuti di rilevante interesse pubblico in relazione all’attuazione di opere di urbanizzazione secondaria (messa a disposizione della caserma dei carabinieri), si prevederà un’implementazione delle possibilità di intervento sempre nell’ambito degli usi attualmente ammessi e la previsione di attrezzature sportive all’aperto, compatibili con le aree agricole e con l’insediamento realizzato, da attivarsi mediante specifica procedura di variante ai sensi dell’art. 15 della L.R. 47/78 cosi come recepito dalla L.R.

20/2000 in parallelo alla procedura di approvazione del PSC e del RUE.

La proposta di variante è quindi prevista dal RUE.

In riferimento alla coerenza con il PSC si evidenzia che l’ambito rientra nel territorio rurale (art.

5.6.1) per il quale il PSC persegue l’obiettivo generale di Il PSC persegue l’obiettivo di garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili e salvaguardare i valori naturali, ambientali e paesaggistici del territorio, quali componenti essenziali in rapporto alla vita delle popolazioni e alla tutela del patrimonio storico culturale. Il PSC articola il territorio in Sistemi territoriali agricoli che raggruppano diverse Unità di Paesaggio (UdP). L’ambito rientra nel Sistema della via Emilia (SE) che è costituito da un territorio che ha come dorsale la via Emilia, è

(33)

caratterizzato, da un paesaggio agrario di valore, da un sistema insediativo rurale di antico impianto, da una diffusa antropizzazione e dalla presenza di infrastrutture di valenza nazionale.

Nello specifico l’area rientra nella sottounità di paesaggio UdP 4 - Pianura Bolognese, Sottounità 4A – Prima collina castellana (art. 5.6.4).

Gli obiettivi specifici da perseguire oltre a quelli generali sono:

a) rafforzare la vocazione produttiva della fascia delle prime pendici collinari, coniugando le caratteristiche di produttività agricola e/o zootecnica con una diversificazione anche enogastronomica, didattica, commerciale e turistica delle attività legate ai prodotti agricoli;

b) valorizzare gli ambiti fluviali e perifluviali, favorendo una fruizione dei luoghi, compatibili con la loro conservazione e la tutela di quelli maggiormente fragili;

c) favorire lungo i due margini della Via Emilia la percezione visiva del percorso principale e colture idonee a conservare i varchi visuali in particolare verso la collina (con eliminazione della pubblicistica non riferita alla toponomastica e alle attività insediate);

d) mantenere i coni visivi verso emergenze naturalistiche e storiche.

La proposta non è in contrasto con gli obiettivi del PSC.

Dalla tavola 1 “progetto di assetto del territorio” si rileva che l’ambito appartiene al territorio rurale, la maggior parte dell’ambito rientra nelle zone AVP - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (art. 5.6.9), parti del territorio idonee per tradizione, vocazione e specializzazione, alle attività di produzione di beni agro-alimentari (art. 11.9 PTCP). Il RUE ne disciplina l’uso e la trasformazione perseguendo, compatibilmente con le prescrizioni generali di tutela e valorizzazione del territorio agricolo il recupero del patrimonio edilizio esistente e la nuova edificazione per il soddisfacimento delle esigenze dell’azienda agricola (IAP).

Una piccola parte a nord ovest dell’area, è classificata come ARP - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art.5.6.8), parti del territorio rurale particolarmente caratterizzate dall’integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l’azione dell’uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo (art. 11.8 PTCP). Per tali ambiti il PSC promuove la multifunzionalità delle imprese agricole, la riconversione delle attività in contrasto con la tutela delle aree di pregio paesaggistico e l’incentivazione delle pratiche di recupero del patrimonio edilizio di interesse storico/architettonico e culturale. Il RUE ne disciplina l’uso e la trasformazione perseguendo la salvaguardia delle attività agro-silvo- pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, storici architettonici presenti nel territorio nonché lo sviluppo di attività ricreative, per il tempo libero e l’agriturismo.

Tutta l’area appartiene alle AVN - Alvei attivi, fasce di tutela e pertinenza fluviale, zone di tutela naturalistica, zone di interesse naturalistico-paesaggistico-ambientale, sistema della aree forestali, zone umide, calanchi, salse (art. 5.6.7), in quanto come desumibile dalle altre tavole in parte o completamente si ha la presenza di:

sistema forestale e boschivo (art. 2.1.2 PSC);

zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale e di pianura (art. 2.1.4 PSC);

rete Ecologica (art. 2.1.6 PSC).

(34)

Img. 2.9 - Estratto Tav. 1 PSC

(35)

Il PSC individua nella tavola 2 gli elementi di interesse paesaggistico. Con riferimento all’art. 7.3 del PTCP, le zone di interesse paesaggistico–ambientale sono parti di territorio caratterizzate dalla presenza di elementi significativi di interesse paesaggistico e/o naturalistico, in relazione a particolari condizioni morfologiche, vegetazionali, di diversità biologica e di ridotta antropizzazione. Tutto l’ambito rientra in tali aree, all’interno delle quali il PSC persegue il mantenimento, recupero e potenziamento delle peculiarità paesaggistiche e/o naturalistiche delle zone ritenute di particolare interesse paesaggistico/ambientale anche in funzione della riqualificazione e fruizione didattica e ricreativa del territorio associabili alle funzioni compatibili: agricoltura, silvicoltura, allevamento, recupero e valorizzazione degli insediamenti esistenti, sviluppo di attività economiche compatibili.

Si evidenzia inoltre che l’area della proposta, parzialmente è interessata dalle aree forestali:

terreni coperti da vegetazione forestale, boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale a qualsiasi stadio di sviluppo, i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco ovvero colpiti da altri eventi naturali o antropici totalmente o parzialmente distruttivi, all’esterno dei perimetri del territorio urbanizzato. Le modificazioni per l’aggiornamento di tale perimetrazione sono prodotte dagli Enti competenti per territorio in materia forestale, anche su proposta dei Comuni.

Non sono previsti interventi edilizi in tali aree

Il PSC conferisce al sistema forestale e boschivo (art 7.2 PTCP) finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, e di funzione turistico-ricreativa e produttiva. Nelle aree forestali si applica il DLgs 227/01.

Nei terreni di cui al presente articolo si persegue il mantenimento e ricostruzione del patrimonio boschivo. Gli interventi ammessi devono comunque rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico ed essere mitigati al fine di ridurne l’impatto visivo, e non interferire con i coni visivi di visuale principale e panoramica.

Il sistema dei crinali e dei calanchi è finalizzato alla salvaguardia della configurazione del territorio e della sua connotazione paesistico – ambientale.

Per la tutela dei crinali significativi (art. 7.6 del PTCP) il PSC definisce (art. 2.1.1) quelli:

a) storicamente insediati;

b) poco insediati;

c) non insediati.

Il RUE detta specifiche disposizioni volte a salvaguardare i profili, i coni visuali nonché i punti di vista.

L’ambito è interessato nella parte nord fino a villa Bentivoglio da un Crinale insediato e a sud di questa da un Crinale non insediato.

La realizzazione degli interventi non sarà in contrasto con le norme di savaguardia

(36)

Img. 2.10 - Estratto Tav. 2 PSC

(37)

Dall’analisi della tavola 3 tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio, si evidenzia che l’ambito per la maggior è classificato come Unità Idromorfologica Elementare idonea o con scarse limitazioni ad usi urbanistici e per la parte ovest come Unità Idromorfologica Elementare da sottoporre a verifica (art. 3.2.1). Rientra nelle aree di ricarica indiretta della falda (tipo B) (PSC NTA art. 3.1.5 - RUE NTA Tomo III art. 1.4.7). e la porzione meridionale nelle zone a monte delle aree a ricarica diretta della falda (tipo C) (PSC NTA art. 3.1.5 - RUE NTA Tomo III art. 1.4.7)

Le norme riprendono la disciplina del PTCP, pertanto si rimanda ale relativo paragrafo per la coerenza

Img. 2.11 - Estratto Tav. 3 PSC

(38)

Il PSC nella tavola 6 riporta la rete ecologica. Il PSC assume l’obiettivo della conservazione e dell’incremento della biodiversità del territorio e identifica la struttura portante della rete ecologica sulla base delle conoscenze sulla situazione ambientale del territorio, in coerenza con il PTCP nonché con le disposizioni sovraordinate in materia di formazione di una rete ecologica nazionale ed europea.

I connettivi ecologici riguardano le aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico che possono favorire, attraverso interventi gestionali, la connessione tra i nodi e i corridoi ecologici propri del territorio collinare e montano, con la creazione di nuovi corridoi ecologici a completamento di quelli già individuati. Corrispondono a:

• zone di interesse naturalistico e ambientale e zone di particolare interesse naturalistico di pianura

• sistema forestale e boschivo

• sistema dei calanchi

In queste aree la norma intende garantire la continuità spaziale e funzionale alla circolazione e percolazione delle specie animali e vegetali. Gli eventuali interventi dovranno essere accompagnati da uno specifico elaborato che evidenzi la compatibilità del progetto con il sistema della rete ecologica. Per gli interventi pubblici e privati che non siano già normati dei rispettivi articoli relativi alle varie aree, si prescrive il mantenimento dell’integrità, riconoscibilità e visibilità dei caratteri peculiari di ogni area costitutiva della rete ecologica.

L’intervento garantisce la continuità spaziale, visto il basso indice. Nel dettaglio si rimada al capitolo 7

Img. 2.12 - Estratto Tav. 6 PSC

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