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F.A.Q. 12 febbraio 2018 AVVISO PUBBLICO “Innovazione e creatività Imprese Artigiane e CSA”

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F.A.Q.

12 febbraio 2018 AVVISO PUBBLICO

“Innovazione e creatività Imprese Artigiane e CSA”

Domanda 1

Quali investimenti possono considerarsi innovativi ai sensi dell’Avviso – Linea di Intervento A? L’acquisto di uno o più beni strumentali, sistemi, dispositivi e beni immateriali ricompresi negli allegati A e B alla Legge 232/2016 (cd. superammortamento previsto da Industria 4.0) sono investimenti innovativi ai sensi dell’Avviso?

Possono essere considerati innovativi anche altre tipologie di investimenti?

Risposta 1

L’avviso pubblico prevede contributi su spese ammissibili, non solo investimenti, che siano coerenti con un progetto dell’impresa artigiana finalizzata, in estrema sintesi, ad introdurre una o più innovazioni di prodotto, di processo o dell’organizzazione (che comprende quella commerciale). Si riportano in calce le pertinenti definizioni di tali tipologie di innovazione, ma qui si vuole sottolineare anzitutto che tutte prevedono una apprezzabile discontinuità (o “salto”) rispetto la situazione di partenza dell’impresa.

Si deve tenere presente che i criteri di valutazione previsti dall’avviso sono:

1. vantaggi concreti attesi dal progetto nel suo complesso per la o le Imprese richiedenti rispetto alla sua o loro situazione di partenza;

2. coerenza del Progetto con le tematiche previste dall’Avviso: innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale / creatività e sviluppo di lavorazioni innovative;

3. appropriatezza e congruità delle spese previste.

L’acquisto di uno o più beni strumentali, sistemi, dispositivi e beni immateriali ricompresi negli allegati A e B alla Legge 232/2016, ed ivi definiti come quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa, sono senz’altro idonei ad introdurre quella discontinuità prevista dall’Avviso per connotare un progetto innovativo, fermo restando che l’investimento previsto deve comunque essere coerente con l’attività già svolta e quindi inserirsi nel concreto processo produttivo, organizzativo o di vendita della specifica impresa artigiana richiedente (come solo la stessa impresa può motivare, come appositamente richiesto nei pertinenti box del Formulario).

Ciò però non deve intendersi nel senso che solo i beni, ecc. compresi in tali elenchi siano ammissibili ai sensi dell’avviso, in particolare per quanto riguarda l’innovazione commerciale (digital marketing, creazione di reti per affrontare mercati difficilmente penetrabili da una singola impresa artigiana, etc.) o l’innovazione di prodotto non esclusivamente tecnologica quale ad esempio quella “creativa” dovuta all’utilizzo di nuovi materiali o a un più alto contenuto di design. Anche sotto il profilo della innovazione di processo appare possibile ipotizzare investimenti che per una impresa artigiana rappresentino un significativo “salto”

tecnologico, pur non essendo ricompresi negli allegati A e B alla Legge 232/2016.

Si può senz’altro escludere che siano investimenti ammissibili quelli ordinari, di mera sostituzione o che aumentano la capacità produttiva senza apportare alcuna discontinuità innovativa nel processo produttivo o distributivo o nel prodotto. A titolo di esempio fotocopiatrici, computer, software di base (es. office, etc.) o l’acquisto di un secondo macchinario già presente nel processo produttivo non appaiono di per sé investimenti idonei a connaturare il progetto imprenditoriale come innovativo.

Si riportano di seguito le definizioni delle varie tipologie di innovazione.

«Innovazione dell'organizzazione»: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'Impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'Impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione

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personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati (art. 2, comma 96

del Reg. (UE) 651/2014

).

«Innovazione di Prodotto»: l’introduzione di un bene o di un servizio nuovo o fortemente perfezionato rispetto alle proprie caratteristiche o all’uso previsto; sono inclusi i miglioramenti significativi nell’ambito di caratteristiche tecniche, componenti e materiali, software incorporati, facilità di utilizzo ed altre caratteristiche funzionali.

«Innovazione di Processo»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati (art. 2, comma 97

del Reg. (UE) 651/2014

).

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