• Non ci sono risultati.

3.72

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "3.72"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

3.72

MANCUSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I componenti degli organi di ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, che risultino in carica al 31 marzo 2017, e che siano stati eletti consiglieri due o più volte consecutive, possono essere eletti per un ulteriore mandato, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2, quarto comma, e 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005. Gli stessi soggetti non possono tuttavia rivestire, all'interno del nuovo Consiglio, le medesime cariche elettive ove già ricoperte consecutivamente per i due mandati precedenti».

3.73

MANCUSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I componenti degli organi di ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, che risultino in carica al 31 marzo 2017, e che siano stati eletti consiglieri due o più volte consecutive, possono essere eletti per un ulteriore mandato, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2, quarto comma, e 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005. Gli stessi soggetti possono tuttavia rivestire, all'interno del nuovo Consiglio, le medesime cariche elettive ove già ricoperte

consecutivamente per un massimo dei due mandati precedenti».

3.74

MANCUSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I componenti degli organi di ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, che risultino in carica al 31 marzo 2017, e che siano stati eletti consiglieri due o più volte consecutive, possono essere eletti per un ulteriore mandato, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli. 2, quarto comma, e 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005».

10.12

(2)

MANCUSO, BIANCONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a quattro mandati consecutivi».

   

Riferimenti

Documenti correlati

Fra gli strumenti per valu- tare e mitigare l’impatto oggi e per pre- venire le incertezze future: «La previsio- ne della domanda e gestione del magaz- zino per una

PROVINCIA DI VERONA PROVINCIA

Provincia di Rovigo Maria Luisa COPPOLA 16.583. Provincia di Treviso Remo

SCAVONE Antonio Sicilia GAL Medico chirurgo catanese è stato direttore generale di diverse aziende sanitarie nella provincia catanese, svolgendo anche incarichi di docenza in

VENDOLA NICOLA DETTO NICHI LOMBARDIA 2 SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' VENDOLA NICOLA DETTO NICHI EMILIA ROMAGNA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' VENDOLA NICOLA DETTO NICHI LOMBARDIA 3

DE CRISTOFARO GIUSEPPE PEPPE CAMPANIA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' DE MONTE ISABELLA FRIULI-VENEZIA GIULIA PARTITO DEMOCRATICO. DE PETRIS LOREDANA LAZIO SINISTRA

Riaffermando la piena soddisfazione dell'Associazione per il risultato delle votazioni per il rinnovo dei Rappresentanti della Consulta per la Quota B ENPAM,

Pur tenendo presente l'apartiticità prevista anche dallo Statuto ANDI, proprio per le più volte manifestate ed inderogabili necessità di trovare