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GLI EMENDAMENTI PER LA SANITÀ AL MILLEPROROGHE APPROVATI DALLA COMMISIONE AFFARI COSTITUZIONALI IL 28 GENNAIO Sconto farmacie e payback

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(1)

GLI EMENDAMENTI PER LA SANITÀ AL MILLEPROROGHE APPROVATI DALLA COMMISIONE AFFARI COSTITUZIONALI IL 28 GENNAIO

Sconto farmacie e payback

7.2

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI Sostituire il comma 1, con il seguente:

        1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al quinto periodo, sono apportate le seguenti  modifiche le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti «Entro il  1º gennaio 2015».

Obbligo Pos

8.0.1 (testo 2)

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga in materia di pagamenti)

        «1. Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all’obbligo di dotarsi  di Pos, all’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con  modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: ’’1º  gennaio 2014’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’30 giugno 2014’’».

9.67 (testo 2) AUGELLO, MANCUSO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

        «15-bis. Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all’obbligo di 

dotarsi di Pos, all’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le 

parole: ’’1º gennaio 2014’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’30 giugno 2014’’».

Accreditamento strutture sanitarie private

7.18 (testo 2)

DE PETRIS, GIOVANNI MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le  parole da: ''; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti'' fino alla fine della lettera,  sono sostituite dalle seguenti: ''; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati  a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre  strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati  dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui  all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le Regioni non  provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei Ministri, su proposta  del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito 

(2)

il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il Presidente della regione o altro  soggetto commissario ad acta ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti».

7.19 (testo 2)

GIUSEPPE ESPOSITO, RELATORE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le  parole da: ''; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti'' fino alla fine della lettera,  sono sostituite dalle seguenti: ''; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati  a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre  strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati  dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui  all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le Regioni non  provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei Ministri, su proposta  del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito  il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il Presidente della regione o altro  soggetto commissario ad acta ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti».

Nomenclatore tariffario

7.8

FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 13 settembre  2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è differito al  30 giugno 2014».

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