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Deliberazione n.

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Lombardia

ASL Monza e Brianza

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Seduta del

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27 GEN 2015

Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015 - 2017 e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017.

coadiuvato da:

Il Direttore Generale Matteo Stocco

II Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco A1parone Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli

Il Direttore Sociale: Roberto Calia

PUB BLICATA All'ALBO

ON-UNE IL

03 FEB. 2O!i

Richiamata la delibera n. I del 22.04.2014 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n.

XII 70 I del 17.4.20 I 4, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dot!. Matteo Stocco;

Richiamati i seguenti atti normativi:

- decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. l SO, art. 13 "Alluazione della L. 4 marzo 2009 n. /5, in materia della produlltvità del lavoro pubblico e di qfJerenza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni" con cui è stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, la quale è ora rinominata in Autorità Nazionale Anticorruzione;

legge 6 novembre 20 12, n. 190, avente oggetto "Disposizioni per /a prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" il cui fine è il rafforzo dell'efficacia e dell'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo all"interno delle pubbliche amministrazioni;

- circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento Funzione Pubblica - n. I del 25 gennaio 2013 avente oggetto: "Legge 190 del 12 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffilsione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" emanato in attuazione della legge 190 del 2012 "Di.\posizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell 'illegalità nella pubblica anltnin istrazione";

- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. a norma dell'articolo /, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.

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- decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. II agosto 2014

"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari ":

DGR 23 dicembre 2014 nO X/2989 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio .l'odo sanitario regionale per l'esercizio 2015" allegato B: regole di sistema 2015 in ambito sanitario:

l'reso atto che con delibera n. 276 del 09.09.2014 è stato nominato responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità, ai sensi dell'art. I comma 7 della legge 190/12, il Dr. Fabrizio Savoia;

Dato atto I:he con:

- delibera n. 612 del 30.01.2014 è stato adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014 - 2016 ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014- 2016 della ASL provincia di Monza e Brianza;

- delibcra n. 567 del 30.12.2013 è stato adottato il Codice di Comportamento dei dipendenti della ASL della Provincia di Monza e Brianza;

l'reso atto che la legge 6 novembre 2012 n. 190 prevede all'art. I comma 5 lettera a) la predisposizione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzati rivolti a prevenire il medesimo rischio;

Richiamate altresì le linee d'indirizzo in materia di prevenzione della corruzione che la Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), già Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza c l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ha emanato:

- delibera ANAC n. 72/2013: "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione ".

Richiamate altresì le linee d'indirizzo in materia di trasparenza ed integrità che la Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), già Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ha emanato, con i sotto elencati provvedimenti:

delibera n. 06/20 I O: "Prime linee di intervento per la trasparenza e l'integrità .,;

- delibera Il. 105/2010 inerente le "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la tra.\parenza e l'integrità" predisposte nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, nella quale sono indicati il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità, a partire dall'indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, tino a definire le iniziative infonnative e promozionali sulla trasparenza;

- delibera n. 120/2010 - "Programma triennale per la trO!Jparenza: consultazione delle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e nomina del "responsabile della trO!Jparenza";

- delibera n. 4/2011 in tema di consultazione delle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti ai fini della adozione del Programma Triennale per

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la Trasparenza e l'Integrità da parte delle singole amministrazioni (nota del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti del 20 gennaio 2011);

- delibera n. 2/2012 inerente le "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del "'Programma friennale per la trasparenza e l'integrità";

delibera n. 50/2013 "Linee guida per ["aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016";

Vista la nota Regione Lombardia pro!. H1.2014.0002441 del 22.01.2014 ad oggetto "Prime precisazioni in merito all'alluazione della DGR n. X/1185 del 20 dicembre Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l'esercizio 2014" ed in particolare il punto relativo alle diposizioni in materia di prevenzione della corruzione;

Viste

- le Linee Guida per i siti web della P .A., previste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione che stabiliscono, infatti, che i si ti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l"accessibilità totale" del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei si ti istituzionali pubblici;

- la delibera del 2.3.201 l del Garante per la Protezione dei Dati Personali che definisce le

"Linee Guida in materia di traI/amento dei dati personali contenuti anche in alli e documenti amministrativi, effelluato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web".

Atteso che il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità ha:

- consegnato ed illustrato il Piano nell'incontro del 13.01.2015 al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni;

Preso atto dell'attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 15 della L. R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui s'intendono integralmente trascritte e riportate:

I) di adottare sulla base di quanto attestato e verificato dal responsabile del procedimento il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015 - 2017 ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015- 2017 della ASL Provincia di Monza e Brianza, allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2) di assicurare, a cura del responsabile del procedimento gli adempimenti conseguenti alla

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ASL Monza e Brianza

3) di dare atto che il presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa ASL;

4) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato

all' Albo dell' Azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. 30.12.2009, n. 33.

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Esprimono parere tàvorevole:

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola

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\I Direttore Sanitario: Patrizia Zarin Ili

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\I Direttore Sociale: Roberto Cali

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Allegato alla delibera del Direttore Generale n. del

Oggetto: Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015 - 2017 e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015- 2017.

Parere in ordine alla regolarità contabile vizio Contabilità e Finanza

·Iena usera)

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Sommario

Programma Aziendale Prevenzione della Corruzione... 2

Articolo 1 - Premessa ... 2

Articolo 2 - Normativa di riferimento ... 3

Articolo 3 - I soggetti della prevenzione della corruzione... 4

Articolo 4 - Settori e attività particolarmente esposti al rischio corruzione ... 6

Articolo 5 - I meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione ... 7

Articolo 6 - Obblighi di trasparenza... 9

Articolo 7 - Conflitto d'interessi e astensione ... 9

Articolo 8 - Svolgimento di incarichi d'ufficio - Attività ed incarichi extra-istituzionali... 11

Articolo 9 - Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali... 11

Articolo 10 - Formazione di commissioni e assegnazione di uffici ... 11

Articolo 11 - l compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione ... 12

Articolo 12 - I compiti dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti... 12

Articolo 13 - Responsabilità ... 13

Articolo 14 - Referenti aziendali per la prevenzione della corruzione ... 13

Articolo 15 - Individuazione delle Aree rischio ... 13

Articolo 16... 14

Mappatura dei processi e analisi dei rischi correlati ... 14

Articolo 17... 15

La gestione del rischio: Misure preventive ... 15

Articolo 18... 16

Protocollo di legalità ... 16

Articolo 19... 16

Individuazione dei termini per la conclusione dei procedimenti ... 16

Articolo 20 - Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione 17 Articolo 21... 18

Formazione ... 18

Articolo 22... 19

Tutela del Whístleblower... 19

Articolo 23... 20

Collegamento con Ciclo della Performance ... 20

Articolo 24... 21

Relazione attività per la prevenzione della corruzione ... 21

Articolo 25... 21

Norma di rinvio ... 21

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Programma Aziendale Prevenzione della Corruzione

Articolo 1 - Premessa

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (d’ora innanzi:

“Piano”) dell’Azienda Sanitaria Locale di Monza e Brianza (d’ora innanzi: “Azienda”), la cui adozione è prevista dall’art. 1, comma 8, della legge n.190 del 6.11.2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", si basa sull’applicazione delle norme indicate al successivo art. 2.

Individua e descrive le attività dell’Azienda più esposte al rischio di corruzione e di illegalità, attraverso un’ analisi del rischio che tenga conto del diverso livello di esposizione al medesimo delle strutture aziendali e indica le modalità di azione volte a prevenirlo, tenendo conto di quelle già considerate come tali dalla legge n.190/2012 (art. 1, comma 16):

 autorizzazioni e concessioni;

 scelta del contraente nell'affidamento di lavori, forniture di beni e servizi,

 concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari,

 concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale.

Il Piano individua inoltre la possibilità di coinvolgere i dirigenti e tutto il personale addetto alle aree a più elevata pericolosità, nell’attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure di prevenzione e di monitoraggio e nel rispetto delle medesime per l'implementazione del Piano.

Inoltre introduce idonee forme interne di controllo per la prevenzione e l'emersione di vicende potenzialmente esposte al rischio corruttivo.

Prevede, ove possibile e, compatibilmente con le esigenze organizzative, di continuità, di buon andamento, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree più esposte a rischio, al fine di evitare il consolidarsi di determinate posizioni per cui lo stesso soggetto si occupi personalmente, per lungo tempo, dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi interlocutori.

In materia di trasparenza utilizza misure così come disciplinate dal D.Lgs. n.33/2013, verificando l'adozione e l’attivazione del Programma Triennale della Trasparenza

Individua le procedure appropriate per scegliere e formare í dipendenti dell'Azienda chiamati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione e a quelli che curano l'ottemperanza delle disposizioni del presente Piano.

ll Piano verrà aggiornato annualmente e comunque ogni qualvolta se ne riveli la necessità in relazione sia all'evoluzione organizzativa e normativa, sia ai continui e necessari monitoraggi in funzione delle problematiche eventualmente emerse nel periodo di prima applicazione.

Il presente Piano deve avere la massima pubblicità: sarà pertanto pubblicato sul sito web aziendale e verrà consegnato a ciascun neoassunto all'atto di sottoscrizione del contratto

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Sarà comunque garantita a tutti i dipendenti dell'Azienda un'adeguata informazione circa i contenuti del presente Piano, attraverso strumenti ritenuti idonei (ad es.: e-mail).

Articolo 2 - Normativa di riferimento

Hanno costituito riferimenti normativi per la redazione del presente Piano:

 la legge n.190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalitàà nella pubblica amministrazione”;

 il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) -e relativi allegati- elaborato dal Dipartimento Funzione Pubblica in base alla legge n.190/2012 ed approvato dall’ANAC- Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la Valutazione della Trasparenza delle amministrazioni pubbliche- con deliberazione n.72/2013;

 Il Piano, indica l’ obiettivo strategico per lo sviluppo delle attività di prevenzione a livello centrale e decentrato, fornendo indirizzo e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale da parte di ciascuna P.A.;

 la sopra citata delibera CiVIT/ANAC n.72/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;

 il D.Lgs. n 33 del 14 marzo 2013 sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicitàà, trasparenza e diffusione dell'informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”.

 Il Decreto, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 35 e 36 art.1 L. n.

190/2012, definisce il principio generale di trasparenza, come: “accessibilitàà totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l'attivitàà delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1, c. 1);

 il D.Lgs. n.39 dell'8 aprile 2013 recante “Disposizioni in materia di inconƒeribilità/incompatibilitàà di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 L. 190”. I suddetti commi prevedono che il Governo adotti strumenti di prevenzione della corruzione;

 il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs.

30/03/2001, n. 165”.

 Il Codice approvato sostituisce il previgente Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica - del 28 novembre 2000. Quest'ultimo è

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il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico”;

 la Circolare n.1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica- recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalitàà nella pubblica amministrazione”;

 il D.P.C.M. del 16 gennaio 2013 "Istituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione";

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

 gli articoli da 318 a 322 del Codice Penale;

 la Legge n. 116 del 3 agosto 2009 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003, nonché le norme di adeguamento interno e modifiche al codice di procedura penale”;

 l'intesa in sede di Conferenza Unificata per l’attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61 della Legge 6 novembre 2012, n.190;

 il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivitàà del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

 il Decreto Legislativo denominato “Testo unico sulla privacy” n. 196 del 30 giugno 2003.

Articolo 3 - I soggetti della prevenzione della corruzione

Tutti gli operatori dell'Azienda sono coinvolti nell'implementazione del Piano. Nel dettaglio le diverse funzioni impegnate in questo processo sono:

a. il Direttore Generale:

- designa il Responsabile della prevenzione della corruzione, adotta il presente Piano su proposta del Responsabile, nonché tutti gli atti dì indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

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b. il responsabile della prevenzione:

- svolge ì compiti indicati nella L. n.190/2012, nonché nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;

- elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione;

c. i referenti per la prevenzione per le aree di rispettiva competenza:

- sono individuati all'interno del presente Piano e svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell'Azienda e di costante monitoraggio sull'attività svolta dai dirigenti assegnati alle strutture di riferimento, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale entro i limiti sopra illustrati ;

d. tutti i dirigenti per l'area di rispettiva competenza:

- svolgono attività informativa nei confronti del responsabile e dei referenti, - partecipano al processo di analisi/gestione del rischio,

- propongono le misure di prevenzione,

- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione,

- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari di competenza, la sospensione e rotazione del personale;

e. il Nucleo Aziendale di Valutazione:

- partecipa al processo di analisi/gestione del rischio;

- considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;

- svolge compiti legati al controllo della trasparenza;

- esprime parere obbligatorio sul Codice comportamento;

f. l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD):

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;

- collabora con il Dipartimento Affari Generali e Legali per la predisposizione delle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria;

- propone, eventualmente, l’aggiornamento del Codice di comportamento;

g. tutti i dipendenti dell'amministrazione:

- partecipano al processo di gestione del rischio;

- osservano le misure contenute nel presente Piano;

- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'Ufficio Procedimenti Disciplinari;

- segnalano casi di personale conflitto di interessi;

h. i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- osservano le misure contenute nel presente Piano, - segnalano le situazioni di potenziale illecito.

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Articolo 4 - Settori e attività particolarmente esposti al rischio corruzione

Ai sensi del predetto Codice e in seguito all'analisi delle attività afferenti le singole articolazioni aziendali condotte in collaborazione tra il Responsabile della prevenzione della corruzione e i Direttore/Responsabili di struttura, sono state considerate le seguenti attività/materie in qualche modo connesse alla prevenzione della corruzione:

 materie oggetto di inconferibilità, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.165/2001;

 tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (art. 21 legge 69/2009);

 materie oggetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.62/2013) e, in particolare, del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda (art. 54 D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.);

 trasparenza (legge 150/2009 e D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013).

Sono configurati come a rischio di corruzione i procedimenti relativi a:

 rilascio di autorizzazione, accreditamento, negoziazione o concessione;

 controllo appropriatezza delle prestazioni;

 inchieste, indagini, sorveglianza, vigilanza e pareri, di qualsiasi genere;

 erogazione di sanzioni;

 concessione di esenzioni a qualsiasi titolo;

 invio dei pazienti a strutture semiresidenziali e residenziali;

 accertamenti medico legali e attività ex L. 210/92;

 campionamenti di qualsiasi tipo;

 erogazione di assistenza farmaceutica e protesica

 autorizzazione a prestazioni sanitarie;

 scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

 concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili di protesica, prodotti o servizi sanitari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

 concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera;

 controllo e liquidazione delle fatture passive;

 recupero crediti.

In sede di applicazione del presente Piano - e ai fini della sua implementazione – verrà comunque previsto un ulteriore coinvolgimento nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e di definizione dei criteri/misure di monitoraggio, di tutti i dirigenti e di tutto il personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione.

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Articolo 5 - I meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione

Al fine di controllare le attività di cui all'art.4 del presente Piano, l'Azienda deve rispettare ogni adempimento relativo alla normativa in materia di anticorruzione e in materia di trasparenza, implementando gradualmente i seguenti meccanismi, in quanto ritenuti idonei a prevenire il rischio di corruzione:

a. pubblicare sul suo sito internet tutte le informazioni relative ai procedimenti amministrativi; al fin di consentire ai cittadini, agli utenti in genere l'esercizio del controllo sulle attività e decisioni dell'Azienda in relazione alle materie a rischio di corruzione, così come individuate dal presente Piano;

b. utilizzare ed attuare i principi e le regole di legalità e/o integrità di cui ai documenti di seguito elencati:

- Linee guida pubblicate sui siti web dedicati (in particolare, sul sito di CiVIT - ora ANAC - all'indirizzo: www.civit.it e sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, all’indirizzo: www.ƒunzionepubblica.gov.it) in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione,

- Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda;

- Carta dei Servizi;

- D.Lgs. n.231 /2001 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11della legge 29 settembre 2000, n. 300");

- legge n.190/2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.”);

- Ogni altro provvedimento, atto o disposizione normativa che dovesse aggiungersi, modificare, integrare, implementare, sostituire le predette norme/regole di legalità ed integrità;

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c. provvedere, quando possibile e compatibilmente con la struttura organizzativa dell’Azienda, alla rotazione dei Dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e di dipendenti comunque chiamati a ricoprire incarichi particolarmente esposti alla corruzione, avendo al contempo l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze nelle strutture; la rotazione non si applica per le figure infungibili e per tutti quei profili professionali per i quali è previsto il possesso di lauree specialistiche o altri titoli specialistici;

d. vigilare sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell’incarico;

e. attuare i procedimenti del controllo di gestione, monitorando le attività individuate dal presente Piano, come a più alto rischio di corruzione, attraverso l’applicazione di indicatori di misurazione dell'efficacia ed efficienza (economicità e produttività);

f. monitorare per ciascuna attività a rischio il rispetto del termini di conclusione del procedimento;

g. comunicare al cittadino, all'imprenditore o più in generale all'utente che chiede il rilascio di eventuali procedimenti autorizzativi, abilitativi, o concessori, oppure qualsiasi altro procedimento o atto, ogni più ampia indicazione di quelli che sono:

- il responsabile del procedimento e il suo indirizzo di posta elettronica, anche non certificata;

- il termine entro il quale dovrà essere concluso il procedimento amministrativo;

- l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'indirizzo del sito internet dell’Azienda.

Mediante idonei strumenti di divulgazione, coloro che si rivolgono all'Azienda per ottenere un provvedimento che li riguardi devono essere invitati a:

 comunicare il proprio indirizzo e-mail e/o il proprio numero del telefono cellulare, ove poter essere contattati;

 non promettere od offrire somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio, beneficio od utilità, sia diretta che indiretta, od anche tramite intermediari, al fine di ottenere il rilascio del provvedimento o di distorcere, alterare o influenzare il corretto espletamento della successiva attività o valutazione da parte dell’Azienda, in conformità a quanto disposto dal Codice di comportamento dell'Azienda medesima;

 comunicare, in caso di persona giuridica, ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;

 autorizzare l'utilizzo dei propri dati personali, nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e completezza di cui al D.Lgs. n.196/2003;

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 indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti, da un lato tra l`utente o, nel caso di persone giuridiche, i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti e, dall'altro, i dirigenti e i dipendenti dell’Azienda.

Articolo 6 - Obblighi di trasparenza

La trasparenza è assicurata mediante la graduale pubblicazione sul sito web dell'Azienda dei documenti/dati/informazioni previsti dal D.Lgs. n.33/2013.

L'Azienda, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n.241, e ss.mm.ii., in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso, rende comunque accessibili agli aventi diritto le informazioni relative ai procedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative al Responsabile del procedimento, allo stato della procedura, ai relativi tempi di

conclusione e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

L'Azienda, in quanto stazione appaltante, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l`affidamento di lavori, forniture di beni e servizi, nonché con riferimento alla modalità di selezione e prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito web istituzionale, in formato digitale standard aperto le seguenti informazioni:

 la struttura proponente;

 l'oggetto del bando;

 l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;

 l'esito della gara ed il relativo aggiudicatario;

 l'importo dl aggiudicazione;

 i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;

 l'importo delle somme di volta in volta liquidate.

Articolo 7 - Conflitto d'interessi e astensione

1. Il dipendente, all'atto dell'assegnazione a nuova struttura, comunica per iscritto al dirigente responsabile della struttura medesima tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti, nei termini previsti dall'art.6 del DPR n.62/2013, precisando:

(15)

- se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

- se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti alla struttura di assegnazione, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dallo svolgere attività istruttoria, dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado.

Il conflitto può riguardare interessi dì qualsiasi natura, anche non patrimoniale, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

La comunicazione di cui al punto 1. del presente articolo può essere fatta in forma libera, nel rispetto delle informazioni di dettaglio fornite dall'U.O. Risorse Umane che conserva tale comunicazione nel fascicolo personale del dipendente.

3. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati e società di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

4. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Sull'astensione decide il responsabile della struttura aziendale di appartenenza del dipendente.

La disposizione di cui sopra in materia di astensione, si applica, con particolare attenzione, al responsabile del procedimento, in attuazione di quanto previsto dal sotto riportato comma 41 dell'art.1 della L n.190/2012:

“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.

I dirigente/responsabile della struttura a cui è preposto il dipendente che ha effettuato la segnalazione, deve rispondere per iscritto, sollevando il dipendente medesimo dall'incarico o, in alternativa, cconsentendogli comunque di continuare l'attività svolta, motivando adeguatamente tale decisione. Nella prima ipotesi designerà un nuovo responsabile del procedimento o, nell'impossibilita di farlo per la carenza di figure professionalmente idonee all'interno della struttura, avocherà a sé ogni compito/attività relativi al procedimento de quo.

La violazione della norma sopra richiamata e delle conseguenti disposizioni del presente Piano danno luogo a responsabilità disciplinare del dipendente, oltre a poter integrare profili di illegittimità sia del procedimento, sia del provvedimento conclusivo.

(16)

Articolo 8 - Svolgimento di incarichi d'ufficio - Attività ed incarichi extra-istituzionali

Con apposito provvedimento l'Azienda individuerà le condizioni per il conferimento di incarichi extra-istituzionali sia da parte dell'Azienda medesima, sia da parte di altre P.A., società o persone fisiche che svolgono attività d'impresa, nonché i relativi criteri di autorizzazione, valutando - nell'ambito di un'accurata fase istruttoria - tutti i conflitti di interesse, anche potenziali, tenendo conto, tuttavia, che l'incarico extra-istituzionale può costituire per il dipendente un'importante opportunità di crescita e di arricchimento del proprio patrimonio professionale e culturale, con possibili, benefiche ricadute sull'attività ordinaria istituzionale.

Il dipendente è tenuto a comunicare all'Azienda anche l'attribuzione di incarichi a titolo gratuito - attinenti alla professionalità che caratterizza il dipendente all'interno dell'Azienda medesima - in relazione ai quali, pur non essendo previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, deve essere valutata, tempestivamente, la sussistenza di conflitti d'interesse anche potenziali.

Resta escluso dalla disciplina del presente Piano l'espletamento degli incarichi espressamente indicati dall'art.53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., incarichi che non devono pertanto essere né comunicati, né autorizzati.

Sussiste ipotesi di responsabilità erariale per il caso di omesso versamento del compenso da parte del dipendente indebito percettore, con espressa indicazione della giurisdizione della Corte dei Conti.

Articolo 9 - Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali

Per “incompatibilità” s’intende “l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti a diritto privato regolati o finanziati dalla p.a. che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico” (art. 1 D.Lgs.

n.39).

Le situazioni di incompatibilità sono previste nei Capi V e VI del suddetto D.Lgs.

La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Se si dovesse riscontrare nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il Responsabile della prevenzione e della corruzione dovrà contestarla all'interessato e la causa dovrà essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, l'interessato decadrà dall'incarico e si provvederà alla risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 D.Llgs. n. 39).

Articolo 10 - Formazione di commissioni e assegnazione di uffici

Ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001 e successivi, introdotto dal comma 46 dell'art.1 della legge n.190/2012, coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo Il del libro secondo del codice penale, non

(17)

a. far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni di concorso o, comunque, di selezione del personale dell’Azienda;

b. essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni/servizi o attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura;

c. far parte, anche con compiti di segreteria, delle commissioni per la scelta del contraente per l`affidamento di lavori, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura.

I Responsabili delle strutture interessate dovranno, periodicamente, dare evidenza al Responsabile della prevenzione e della corruzione dell'effettiva acquisizione, agli atti, di eventuali condanne, anche non definitive.

Articolo 11 - l compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione

Ai sensi del comma 7 dell'art.1 della legge n. 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Azienda:

1. propone al Direttore Generale il Piano Triennale della Prevenzione in tempo utile per l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno;

2. verifica, d'intesa con i dirigenti competenti, la rotazione degli incarichi dei soggetti operanti nelle aree a rischio, quando ciò sia possibile e nel rispetto delle indicazioni enunciate alla lett. C dell’articolo 5 del presente Piano;

3. individua, previa proposta dei Dirigenti competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione;

4. verifica l'efficace attuazione del Piano e propone modifiche allo stesso in caso di ridefinizione dell'assetto organizzativo.

Articolo 12 - I compiti dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti

Tutti i dirigenti, i titolari di posizione organizzativa e i dipendenti, in particolare coloro che sono destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti al rischio corruzione, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a prendere visione del presente Piano – che verrà pubblicato sul sito web dell’Azienda ASL e sarà diffuso tramite idonei strumenti (ad es.: e- mail) ed a procedere alla sua esecuzione.

Ai nuovi assunti il Piano verrà consegnato al momento della firma del contratto individuale di

(18)

qualsivoglia comportamento lesivo degli interessi e dei diritti dell'Azienda: il mancato rispetto di tale obbligo costituisce elemento di valutazione della responsabilità disciplinare quale violazione delle norme in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

I dirigenti sono invitati a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione delle attività preventive necessarie alla stesura/aggiornamento del Piano con proposte specifiche nel settori di competenza.

I dipendenti che svolgono attività a rischio corruzione comunicano tempestivamente al proprio Direttore/Responsabile qualsiasi anomalia riscontrata nell'ambito dei procedimenti e nell'abituale attività, proponendo le eventuali azioni correttive.

Articolo 13 - Responsabilità

Il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste ai sensi dell'art.

1 commi 12, 13 e 14 della legge n.190/2012.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Piano della prevenzione della corruzione costituisce elemento di valutazione della responsabilità disciplinare e non dei Dirigenti, del titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti con riferimento alle competenze di ciascuno.

Per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento, si rinvia all'art. 54 del D.Lgs n.165/2001 e seguenti, le violazioni gravi e reiterate comportano l’applicazione dell'art. 55-quater, comma 1 del D.Lgs. n.165/2001 e seguenti.

Articolo 14 - Referenti aziendali per la prevenzione della corruzione

I referenti aziendali collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione, svolgendo attività informativa, affinché il predetto Responsabile possa avere elementi e riscontri sull'intera organizzazione e attività dell'Azienda, monitorando altresì, in modo costante, le attività svolte, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale, entro i limiti sopra indicati (artt.1 , punto 4 e 5, lett.c).

Articolo 15 - Individuazione delle Aree rischio

Ai sensi dell'art. 9, lett. a) della legge n.190/2012 nelle more del completamento del processo di mappatura e in relazione alle attività/materie indicate all'art.4 del presente Piano- sono individuate le Aree dell'Azienda nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando altresì alcuni processi individuati all'interno delle Aree medesime su cui procedere, nel corso del tempo, all'analisi/valutazione del rischio:

Area del Personale

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a. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera ex art.24 del D.Lgs. n.150/2009

b. partecipazione a commissioni di concorso c. controllo informatizzato delle presenze

d. predisposizione documentazione a scopi previdenziali e. conferimenti incarichi professionali e di consulenza f. concessione passaggio part-time/tempo pieno Area degli Approvvigionamenti

a. appalti pubblici di fornitura beni e servizi e affidamento dl lavori/opere, anche con riferimento alla modalità di selezione al sensi del D.Lgs. n.163/2006 e tutte le seguenti attività connesse:

- affidamento diretto ed acquisti in economia - acquisti tramite Cassa Economale

- Partecipazione a commissioni di gara

- manutenzione apparecchiature elettromedicali

- manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dell’azienda

b. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato del destinatario.

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui l’Azienda deve attenersi per la concessione di vantaggi non economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

c. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato del destinatario.

d. Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore ai mille euro.

Area sanitaria

a. gestione liste d’attesa per prestazioni sanitarie b. esercizio libera professione

Articolo 16

Mappatura dei processi e analisi dei rischi correlati

In sede di definizione del Piano, il Responsabile della prevenzione della corruzione ha condiviso con i Direttori Responsabili delle strutture interessate, all’interno delle Aree sopra individuate, negli spazi sotto elencati i primi processi che saranno mappati durante il triennio di vigenza del piano medesimo:

(20)

Area degli approvvigionamenti Valutazione offerte di gara/appalto

Ciascun Direttore/Responsabile di struttura, in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione, dovra’ dare evidenza dei processi sopra citati, indicando:

 Dipartimento, Unità Operativa, Ufficio interessati

 denominazione processo

 denominazione procedimento

 responsabile del procedimento

 tipologia del rischio

 rischi individuati

 soggetti coinvolti nell’attività (interni ed esterni)

 documenti di riferimento (normativa, regolamenti, linee guida, protocolli)

 probabilità del danno (bassa, media, alta)

 gravità del danno (bassa, media, altra)

 valutazione del rischio (accettabile, rilevante, critico)

 piano delle azioni in essere

 piano delle azioni da adottare

 responsabile attuazione del Piano

 termine di attuazione

 rischio residuo

 data

 firma del responsabile dell’attività

Le informazioni sopra riportate saranno racchiuse in apposite schede allegate al prossimo Piano per formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 17

La gestione del rischio: Misure preventive

Il presente piano, in conformità alle prescrizioni del piano nazionale anticorruzione, prevede le seguenti categorie e misure atte a prevenire fenomeni corruttivi:

Misure obbligatorie

Le misure obbligatorie da adottare senza ritardo, in collaborazione con i referenti della prevenzione, nonché con tutti i dirigenti responsabili delle strutture a maggior rischio di corruzione, sono:

a. la trasparenza

b. l’accesso telematico ai dati c. informatizzazione dei processi

d. il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali

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Misure preventive di carattere generale

Tra le misure preventive di carattere generale da adottare in collaborazione con i Responsabili delle strutture a maggior rischio di corruzione, rientra la stesura dei seguenti documenti:

 regolamento recante i criteri per la rotazione dei dirigenti/funzionari/dipendenti addetti alle Aree a maggior rischio di corruzione;

 protocollo e modulistica per la segnalazione, da parte dei dipendenti, di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza e loro tutela;

 codice aziendale di comportamento.

Articolo 18 Protocollo di legalità

Il Direttore del Dipartimento Tecnico unitamente ai Direttori delle UU.OO afferenti al Dipartimento medesimo provvederà a redigere un protocollo di legalità e/o patto di integrità e prevedere in tutti i bandi di gara che il mancato rispetto delle clausole in essi contenute è causa di esclusione della gara, così come previsto dell’art.1, comma 17 della legge n.190/2012.

L’Azienda potrà prevedere, tramite apposite clausole da inserire nei bandi di gara/appalto, che le imprese appaltatrici e le eventuali imprese sub-contraenti presentino autonoma denuncia all'Autorità Giudiziaria di ogni illecita richiesta di denaro od altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente.

Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito dei rapporti contrattuali connessi con l’esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati (es. corruzione), l’Azienda adempie alle disposizioni normative di cui alla L. n.136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari" come modificato dal D.L. n.187/2010. Essa, pertanto, é tenuta ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l’obbligo a carico dell’appaltatore o concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziane, relative all’esecuzione del contralto di appalto o della concessione, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati, vale a dire le banche e Poste ltaliane S.p.A.

L’Azienda provvederà a verificare l’inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti di analoga clausola.

In entrambi i casi, in caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediate del vincolo contrattuale nonché alla revoca dell’autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

Articolo 19

Individuazione dei termini per la conclusione dei procedimenti

I responsabili delle strutture aziendali individueranno i termini per la conclusione dei

(22)

A tal fine, detti Responsabili redigono apposito prospetto, suscettibile di aggiornamenti, da inviare al Responsabile della prevenzione della corruzione e pubblicare sul sito web aziendale, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013.

Articolo 20 - Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione

A carico degli addetti alle aree a maggior rischio di corruzione, ai sensi dell'art.1 comma 9 lett.

C) della L. n.190/2012, é posto uno specifico obbligo di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Tale dovere di informazione - che consente al Responsabile di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente Piano - si concretizza nell'obbligo posto a carico:

a. dei dirigenti: di presentare al Responsabile della prevenzione della corruzione apposita, periodica relazione, contenente i dati e gli elementi qualitativi e quantitativi in merito all'attuazione del Piano ed alle eventuali misure correttive suggerite, come già evidenziato,

b. di tutto il personale: di fornire tempestivamente al dirigente di riferimento i dati cognitivi necessari per la stesura delle suddette relazioni,

c. di tutto il personale: di informare immediatamente il Responsabile della prevenzione della corruzione di ogni circostanza/notizia inerente ad atti di corruzione, anche solo tentati.

Tale ultimo obbligo è presidiato da speciali misure protettive, previste dall'art.

54-bis del D.Lgs. n.165/2001, come introdotto dal comma 51 dell'art. 1 della L.n.190/2012, e in particolare (vedi ìnfra: art.23: Tutela del whistleblower):

a. l'impossibilità di essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia/segnalazione;

b. l'obbligo, nell'ambito del procedimento disciplinare, di non rivelare l'identità del segnalante, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto a quelli oggetto di denuncia/segnalazione,

c. la facoltà, da parte dell'autore della segnalazione/denuncia o delle Organizzazioni Sindacali, di segnalare al Dipartimento per la Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, l'eventuale adozione di misure discriminatorie adottate carico di chi ha effettuato la denuncia/segnalazione.

In ogni caso la denuncia è sottratta all'accesso di cui alla L. n.241/ e ss.mm.ii., fatta

esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis D.Lgs. n.165 del 2001, in caso di necessità di svelare l'identità del denunciante.

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Articolo 21 Formazione

L'Azienda adotta annualmente, all'interno del Piano Formativo Aziendale, un apposito Programma - a cura della competente U.O. Formazione per la formazione e l’aggiornamento del personale che opera nel settore a maggior rischio corruzione.

In tale Programma sono dettagliati gli argomenti su cui verteranno le attività di formazione, tenuto conto non solo delle proposte dei dirigenti, ma anche delle indicazioni fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione. La formazione avrà per oggetto, in particolare:

 la normativa in Materia di Prevenzione della corruzione legge n 190/2012 e relativi decreti attuativi;

 genesi, criticità, opportunità e prospettive applicative;

 i soggetti istituzionali competenti in materia di prevenzione della corruzione a livello nazionale e a livello decentrato;

 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Azienda;

 la trasparenza come misura principale di prevenzione ed il coordinamento tra Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l Integrità;

 il quadro delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla legge n.190/2012, dai decreti attuativi e dal P.N.A.;

 focus sui codici di comportamento (generale e specifico dell'Azienda) e tutela del cosiddetto whistleblower;

 focus sulla rotazione del personale addetto alle aree a maggior rischio di corruzione, incompatibilita’/inconferibilita’ degli incarichi con particolare riferimento al conflitto d'interessi, nonché allo svolgimento di attività sia precedenti l’instaurarsi del rapporto di lavoro con l’Azienda, sia successive alla cessazione del rapporto medesimo (revolving doors);

 il regime delle responsabilità connesso alla prevenzione della corruzione.

Tali percorsi di formazione dovranno essere orientati in base alla tipologia di attività svolta all’interno della struttura definita a rischio corruzione.

Destinatari delle attività di formazione sono: Dirigenti, titolari di posizioni Organizzative e dipendenti che svolgono attività nei settori maggiormente esposti al rischio corruzione, così come saranno individuate nei documenti di dettaglio del Piano Formativo Aziendale/ Programma

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pervenute dai Dirigenti ed in considerazione del grado di rischio attribuito alle attività svolte e dal livello di responsabilità.

L'individuazione dei docenti, al fine di non gravare l'azienda di nuovi o maggiori oneri, verranno preferibilmente reclutati tra personale dell'azienda medesima, Eventualmente anche non più in servizio, oppure collocato in quiescenza, purché abbiano svolto la propria attività professionale o comunque dimostrano una adeguata esperienza nel settore delle materie o attività a rischio di corruzione.

Articolo 22

Tutela del Whístleblower

L'art.1, comma 51, della legge n.190/2012 ha introdotto, nell'ambito del D.Lgs. n.165 del 2001, l'art. 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il c.d.

whistleblower., quale misura di tutela finalizzata all'emersione di fattispecie di illecito.

Il presente Piano, in attuazione della sopra riportata disposizione, deve pertanto favorire/garantire:

 la tutela dell'anonimato del whistleblower;

 il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;

 la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle

ipotesi eccezionali descritte nel comma 7 del nuovo art. 54-bis D.Lgs. n.165 del 2001 in caso di necessità di svelare l'identità del denunciante.

Anonimato:

Poiché la ratio della norma sopra richiamata è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli, l'anonimato del medesimo deve essere garantito, anche se la norma medesima fa specifico riferimento ad eventuale procedimento disciplinare, in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata all'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD) e al destinatario della contestazione d'addebito, nei seguenti casi:

 consenso del segnalante, sempre che la contestazione d'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione;

 la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa del soggetto nei confronti del quale si procede: tale circostanza può emergere solo in sede di audizione, ovvero dalle memorie difensive eventualmente prodotte dall'interessato.

La segnalazione deve provenire da dipendenti individuabili e riconoscibili, fermo restando che l'Azienda deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc. il

(25)

Nei confronti del whistlebolwer non dovranno essere promosse azioni discriminatorie, cioè azioni disciplinari ingiustificate, né il medesimo dovrà subire molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro difficili se non intollerabili.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione; il Responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto: o

 al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente valuta tempestivamente opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,

 all'U.P.D. che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,

 all'U.O. Affari Generali e Legali che valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per l'eventuale lesione dell'immagine dell’Azienda.

Sottrazione al diritto di accesso

La segnalazione del whistleblower non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/.

Il regolamento aziendale sul diritto di accesso - in fase di stesura - dovrà essere espressamente integrato con il disposto del sopra richiamato art.24: in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo dovrà intendersi integrato

dalla disposizione predetta.

Articolo 23

Collegamento con Ciclo della Performance

Il contenuto del presente Piano sarà integrato con il Piano della performance" e con gli altri strumenti di programmazione così come richiesto dalla normativa.

Per rendere chiara l'integrazione degli strumenti programmatori e garantire il collegamento tra performance e prevenzione della corruzione, nei Piani della performance sarà esplicitamente previsto il riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da conseguire tramite la realizzazione del presente Piano.

In tale ottica nel Piano della performance 2015-2017 saranno previsti obiettivi, indicatori e target sia per la performance organizzativa (tramite indicatori di risultato e di processo, prevalentemente associabili al livello strategico e operativo), sia per la performance individuale (obiettivi assegnati al Responsabile della prevenzione della corruzione e al personale dirigente a

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Articolo 24

Relazione attività per la prevenzione della corruzione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 15 dicembre di ogni anno, sottopone al Direttore Generale una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica sul sito web aziendale.

Articolo 25 Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Piano, si applicano le norme di legge, di regolamento vigenti in materia di prevenzione della corruzione, nonché le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione e relativi allegati.

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Sommario

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (2015 – 2017)... 2

Premessa ... 2

Le principali novità ... 3

Organizzazione e funzioni dell'Azienda ... 3

1. Missione, visione e valori ... 4

1.2 Assetto istituzionale ed organizzativo... 5

2. Responsabile della Trasparenza ... 6

3. Referenti Aziendali della trasparenza ... 6

4. Procedimenti di elaborazione e adozione del Programma... 6

4.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza... 6

4.2 Collegamento con il Piano delle performance... 7

4.3 Uffici e dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma ... 7

4.4 Modalità di coinvolgimento dei cittadini e degli altri interlocutori ... 7

4.5 Termini e modalità di adozione del Programma ... 8

5. Iniziative per la trasparenza, per la legalità e la promozione della cultura dell'integrità ... 8

6. Processo di attuazione del Programma ... 8

6.1 Dirigenti responsabili della trasmissione dei dati... 8

6.2 Misure per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi... 8

6.3 Tecniche di rilevazione e di utilizzo dei dati ... 9

7. Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del Programma... 9

7.1 Compiti del Responsabile della Trasparenze e dei referenti della trasparenza... 9

7.2 Compiti degli Organismi Indipendenti di Valutazione ... 9

8. Obblighi di pubblicazione... 10

9. Accesso civico e responsabilità ... 10

10. Disposizioni finali ... 10

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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (2015 – 2017)

(Decreto Legislativo14 marzo 2013, n.33) – Rev. 0 2

Premessa

L'Azienda Sanitaria ASL Monza e Brianza attiva l'integrazione e la partecipazione degli utenti anche attraverso la definizione e il potenziamento delle misure per la trasparenza, come criterio informatore dell'azione istituzionale. La politica di trasparenza è concepita come leva strategica indispensabile per la realizzazione dell'avvicinamento dei cittadini all'attività e come strumento di potenziamento della crescita aziendale. La trasparenza viene intesa come la facoltà di accedere ad informazioni in possesso delle istituzioni, rendendo trasparente a diversi livelli l'operato dell'Azienda anche nei processi decisionali, offrendo la lettura delle procedure, dei provvedimenti presi e le loro motivazioni. L'obiettivo è infornare, ma anche rendere attiva la comunicazione tra l'Azienda e i cittadini e viceversa, creando uno scambio per il miglioramento continuo, obiettivo aziendale diretto al benessere della comunità.

In materia di trasparenza, il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" parla di trasparenza "come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta al servizio del cittadino’'. Il termine assume una dimensione più ampia rispetto a quella collegata al diritto di accesso alle informazioni in funzione della titolarità di un interesse specifico e soggettivo (ex artt. 22 e ss. della L. 241/1990).

Azione centrale della trasparenza è la pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Azienda, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere direttamente ed immediatamente, senza autentificazione ed identificazione (ex art. 2 del D.Lgs. 33/2013).

Il decreto 14 marzo 2013 n. 33 riordina, in un unico corpo normativo, le numerose disposizioni legislative stratificate nel corso degli ultimi anni in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche Amministrazioni e all'art. 10 stabilisce che tutte le Amministrazioni "adottano il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, da aggiornare annualmente". L'Azienda ha predisposto il presente documento sulla base delle disposizioni di detto decreto e delle linee guida fomite dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 50/2013.

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 – Rev. 0 3

Il Programma Triennale indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Inoltre specifica le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia di tali iniziative e definisce le misure, i modi e le iniziative per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione

Il Programma propone la lettura di alcune informazioni riguardanti l'Azienda sulle sue funzioni e

Riferimenti

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