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36 ad oggetto “Sistema di emergenza sanitaria”, all’articolo 12 disciplina il servizio di continuità assistenziale

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Academic year: 2022

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Interrogazione n. 384

presentata in data 9 febbraio 2022

a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini

Mantenimento della guardia medica nei territori di Fano e Mondolfo a risposta orale

Le sottoscritte Consigliere regionali

Premesso che:

• La Legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 ad oggetto “Sistema di emergenza sanitaria”, all’articolo 12 disciplina il servizio di continuità assistenziale;

• Il servizio di continuità assistenziale (guardia medica) garantisce l’assistenza medica di base per i problemi di salute che si verificano al di fuori degli orari di attività del medico di base o del pediatra di libera scelta;

• I Medici di continuità assistenziale, nell'ambito della loro responsabilità professionale, valutano la risposta al bisogno espresso tramite consiglio telefonico e/o visita domiciliare.

Possono in particolare:

• effettuare visite domiciliari non differibili,

• prescrivere farmaci indicati per terapie non differibili, o necessari alla prosecuzione della terapia la cui interruzione potrebbe aggravare le condizioni della persona,

• rilasciare certificati di malattia in casi di stretta necessità e per un periodo massimo di tre giorni,

• proporre il ricovero in ospedale.

Considerato che:

• La legge 30 dicembre 1991 n. 412 all’articolo 4, (assistenza sanitaria) comma 7 disciplina le situazioni di incompatibilità prevedendo che: “Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.”

Rilevato che:

• La Giunta regionale con deliberazione n. 264 del 02/03/2020 ha approvato lo schema di accordo con i medici di Medicina Generale denominato: "Azioni per lo sviluppo della assistenza territoriale e per il miglioramento dell'organizzazione e dell'integrazione della medicina convenzionata: utilizzo dei fondi per gli istituti soggetti ad incentivazione (anno 2018) e sperimentazione della prenotazione dagli studi medici (durata semestrale)";

• Con successiva deliberazione n. 1296 del 27/10/2021 la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo con i medici di Medicina Generale denominato “Azioni per lo sviluppo della assistenza territoriale e per il miglioramento dell’organizzazione e dell’integrazione della medicina convenzionata mediante l’utilizzo dei fondi per gli istituti soggetti ad incentivazione relativi all’anno 2019 e ulteriori disposizioni”;

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Preso atto che:

• La continuità assistenziale è organizzata nell'ambito della programmazione regionale ed è strutturata a livello locale dalla Azienda competente per territorio;

• Da quanto appreso dalla stampa locale sono a rischio di chiusura le guardie mediche di Fano e Mondolfo, dato che per queste sedi dal 1 marzo p.v. i medici assegnati passeranno dal numero di 13 medici al numero di 4, più un altro medico con incarico solo per 12 ore;

• Per tale motivo i quattro medici previsti riusciranno a garantire il servizio di continuità assistenziale solo nei week-end;

INTERROGA

Il Presidente e l’Assessore competente per sapere:

Se e quali azioni intende intraprendere al fine di garantire il mantenimento della presenza continua del servizio di guardia medica nei territori di Fano e Mondolfo.

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