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(RISTORI QUATER) TITOLO I

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D.L. 30 novembre 2020, n. 157 “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (RISTORI QUATER)

TITOLO I

Disposizioni in materia fiscale e contributiva Art. 1 (Proroga del termine di

versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP)

Si dispone la proroga del versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi (Irpef, Ires) e dell’IRAP dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

La proroga è estesa al 30 aprile 2021 per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del DPCM 3 novembre 2020 ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 al D.L. 149/2020 (Ristori Bis) aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale c.d. “Rosse”, nonché agli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale c.d. “Arancioni”, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.

Negli ultimi due casi, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di interessi, in un’unica soluzione, entro il 30 aprile 2021.

Art. 2 (Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre)

Per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, si dispone la sospensione dei versamenti relativi:

a) alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizione regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta;

b) all’IVA;

c) ai contributi previdenziali e assistenziali.

La sospensione si applica anche per i soggetti che hanno aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019.

A prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, la sospensione si applica inoltre:

- a tutte le attività economiche chiuse a seguito del DPCM del 3 novembre, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;

- ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale c.d. “Rosse” e “Arancioni”;

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- ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al D.L. 149/2020 (Ristori Bis) ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale c.d.

“Rosse”.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Art. (Proroga del termine per la presentazione della

dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap)

Si dispone la proroga del termine per la per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.

Art. 4 (Proroga termini definizioni agevolate)

Si dispone la proroga dei termini delle definizioni agevolate già prevista dal D.L. “Cura Italia” (18/2020) dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021.

In questo modo si estende il termine per pagare le rate della

“rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata.

Art. 6 (Estensione

dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche)

Si dispone l’estensione del Contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del D.L. 137/2020 (RISTORI) agli operatori IVA che, alla data del 25 ottobre 2020 abbiano dichiarato di svolgere come “attività prevalente” una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO di cui all’Allegato 1 (Agenti, Mediatori e Procacciatori di affari).

Art. 7 (Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione)

Si introducono modifiche all’attuale disciplina della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione per renderla più organica e funzionale.

In particolare, si prevede che alla presentazione della richiesta di dilazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive.

Per le rateizzazioni richieste dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per la documentazione della temporanea situazione di difficoltà e si porta da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione.

Si dispone inoltre che i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro il 31 dicembre 2021 senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.

TITOLO II

Sostegno alle imprese, all'economia e al lavoro Art. 9 (Indennità per i

lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite)

Si prevede l’erogazione di una nuova “indennità una tantum” di 1.000 euro:

- ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione

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lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla medesima data del 30 novembre 2020;

- ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali (alle medesime condizioni di cui al punto precedente).

La medesima indennità è riconosciuta:

- ai lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

- ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;

- ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art.

2222 c.c.) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 30 novembre 2020, purché già iscritti - alla data del 17 marzo 2020 - alla Gestione separata con accredito, nello stesso arco temporale, di almeno un contributo mensile;

- agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 30 novembre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tutti questi soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;

b) titolari di pensione.

La medesima indennità è altresì riconosciuta ai dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

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c) assenza di titolarità, alla data del 30 novembre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

L’indennità di 1000 euro è inoltre riconosciuta:

- ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data del 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità;

- ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Tutte le indennità non sono tra loro cumulabili, non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS, previa domanda.

Le analoghe indennità di cui all'art. 9 del D.L. 104/2020 (D.L. “Agosto”) possono essere richieste, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal 30 novembre 2020.

Art. 12(Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per

l'internazionalizzazione)

Si dispone:

- l’incremento, per l’anno 2021, del “Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo” (art. 89, co. 1, D.L. 18/2020);

- l’incremento, per l’anno 2020, del “Fondo per il sostegno alle Agenzie di viaggio, ai Tour operator e alle Guide e agli Accompagnatori turistici” (art.

182, c. 1, D.L. 34/2020) le cui misure di sostegno vengono contestualmente estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (cosiddetto sightseeing);

- l’incremento, per gli anni 2020 e 2021, del “Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali” (art. 183, co. 2, D.L. 34/2020);

- l’incremento, per l’anno 2020, del “Fondo rotativo a sostegno dell’internazionalizzazione” (art. 2, co. 1, D.L. 251/1981).

Si precisa che, i contributi percepiti a valere sui predetti Fondi nonché ai sensi dell’art. 72, co. 1, lettera d), del D.L. 18/2020 (Cura Italia), non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della produzione netta.

Con riferimento ai settori del turismo e della cultura ed ai soli fini dell'erogazione dei relativi contributi, il DURC in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conserva validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Art. 13 (Misure in materia di integrazione salariale)

Si dispone che i trattamenti di integrazione salariale (9+9 settimane di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga) di cui all'art. 1 del D.L. 104/2020 (Agosto) sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.

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TITOLO III Ulteriori misure urgenti Art. 21 (Modifiche

all'articolo 58 del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

Si introducono modifiche all’art. 58 (Fondo per la filiera della ristorazione) del D.L. 104/2020 (Agosto) al fine di:

- determinare il concorso di risorse aggiuntive relative all’anno 2021 al finanziamento e all'integrazione delle istanze di contributo già presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020 nonché al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo raccolte;

- di ridefinire i codici ATECO ammissibili: (al comma 2, le parole da «con codice ATECO prevalente» fino a «materia prima di territorio.» sono sostituite dalle seguenti «con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, nonché con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Gli ittiturismi, ai soli fini della presente procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12.».

Art. 23 (Fondo perequativo) Si istituisce, per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, un Fondo finalizzato a realizzare la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali, da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive e che registrino una significativa perdita di fatturato.

In particolare, si prevede che a beneficio di tali soggetti possa essere previsto l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base di parametri da individuarsi con DPCM adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e del Ministro dello Sviluppo Economico.

Art. 24 (Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale)

Si modifica l’art. 1 del D.L. 33/2020 al fine di prevedere che l’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello o scenario di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, comporta l’applicazione delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore per un ulteriore periodo di 14 giorni, salva la possibilità, per la Cabina di regia, istituita dal Ministro della Salute di ridurre tale ultimo termine.

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