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autorizzati al presente atto dai poteri loro conferiti dal vigente statuto sociale, nonchè in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data

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Repertorio n. Raccolta n.

P E R M U T A REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemiladiciassette, il giorno In Siena, La Lizza n. 10, nel mio studio.

Davanti a me Massimo Pagano notaio in Siena iscritto al Collegio Notarile di Siena e Montepulciano, sono presenti:

Ligas Fausto, nato a Nurri in data 8 maggio 1958 e Bizzaro Giovanni, nato a Pozzonovo in data 13 giugno 1956, entrambi domiciliati per la carica ove appresso, che intervengono al presente atto non in proprio, bensì nella loro rispettiva qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore del "CONSORZIO AGRARIO DI SIENA SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Siena, via Pianigiani n. 9, iscritta al Registro delle Imprese di Siena con il codice fiscale n. 00049520521, autorizzati al presente atto dai poteri loro conferiti dal vigente statuto sociale, nonchè in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data

... domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, bensì nella sua qualità di e, come tale, legittimo rappresentante (ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Statuto Comunale) del "Comune di San Gimignano", con sede in San Gimignano, Piazza Duomo n. 2, codice fiscale e partita I.V.A. 00102500527, autorizzato in virtù dei poteri al medesimo conferiti con Decreto sindacale n. del nonchè in esecuzione del

I comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, premettono

- che con nota del dicembre 2017, il Comune di San Gimignano ha richiesto al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali l'autorizzazione alla permuta di cui al presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

- che con nota del

Direzione Regionale del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali ha autorizzato la presente permuta;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

Il "CONSORZIO AGRARIO DI SIENA SOCIETA' COOPERATIVA", come sopra rappresentato, cede e trasferisce a titolo di permuta al Comune di San Gimignano, che allo stesso titolo acquista, la piena proprietà di un complesso immobiliare posto nel Comune di San Gimignano, Piazzale Martiri di Montemaggio, consistente in:

A) unità immobiliare composta di un locale ad uso magazzino e tre locali accessori al piano terra, quattro locali adibiti ad ufficio ed agenzia al piano terra ed una unità abitativa a servizio del complesso composta di quattro vani, cucina, un bagno ed una terrazza al piano primo e locali accessori al piano secondo, con annessi un piazzale di pertinenza esclusiva sul quale insistono

(2)

due ripostigli, una tettoia, servizi igienici ed accessori, il tutto censita al Catasto dei Fabbricati al foglio 87 particelle 997 subalterno 1 e subalterno 4 graffati, categoria D/8, rendita Euro 5.319,51, evidenziata nella planimetria catastale che approvata e sottoscritta si allega a questo atto sotto la lettera A;

B) unità immobiliare adibita ad attività commerciale, composta di tre locali, una cucina, un bagno ed accessori al piano terra, due locali al piano primo, con annessi un locale ad uso deposito, servizi igienici e locali accessori al piano seminterrato, due resedi di pertinenza esclusiva circostanti il fabbricato, il tutto censita al Catasto dei Fabbricati al foglio 87 particelle 997 subalterno 2, subalterno 3 e subalterno 5 graffati, categoria C/1, classe 3, consistenza mq. 553, superficie catastale mq. 640, rendita Euro 5.997,61, evidenziata nella planimetria catastale che approvata e sottoscritta si allega a questo atto sotto la lettera B.

L'area sulla quale insiste l'intero oggetto del presente atto è rappresentata al Catasto Terreni al foglio 87 particella 997 (Ente Urbano).

Confini:

La parte cedente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, dichiara che i dati e le planimetrie catastali degli immobili in contratto sono conformi allo stato di fatto.

Il valore degli immobili è convenuto in Euro

I suddetti immobili sono pervenuti al "CONSORZIO AGRARIO DI SIENA SOCIETA' COOPERATIVA" per costruzione su area acquistata in parte con atto di compravendita a rogito del notaio Diodato Imbellone in data 4 ottobre 1957, repertorio n. 3.249/319, trascritto a Siena in data 12 ottobre 1957 n. 2718 del registro particolare, in parte con atto a rogito del notaio Nasimbeni in data 14 novembre 1924, fascicolo n. 3973, repertorio n. 6091, trascritto a Siena in data 20 gennaio 1925 n. 58 del registro particolare ed in parte con atto a rogito del notaio Nasimbeni in data 12 gennaio 1917, fascicolo n. 1028, repertorio n. 1971, trascritto a Siena in data 7 febbraio 1917 n. 130 del registro particolare.

ARTICOLO 2

Il Comune di San Gimignano, come sopra rappresentato, cede e trasferisce a titolo di permuta al "CONSORZIO AGRARIO DI SIENA SOCIETA' COOPERATIVA", che allo stesso titolo acquista, i seguenti immobili posti nel Comune di San Gimignano, consistenti in:

A) unità immobiliare ad uso negozio, avente accesso da via San Giovanni n. 36, composta di due locali, due bagni, tre ripostigli ed accessori al piano terra, censita al Catasto dei Fabbricati al foglio 156 particelle 517 subalterno 30, categoria C/1, classe 7, consistenza mq. 95, superficie catastale mq. 112, rendita Euro

(3)

1.898,75, evidenziata nella planimetria catastale che approvata e sottoscritta si allega a questo atto sotto la lettera C;

Confini: via San Giovanni, proprietà

B) unità immobiliare ad uso negozio, avente accesso sia da via San Giovanni n. 125, sia da via Ronda, composta di un unico locale al piano terra, censita al Catasto dei Fabbricati al foglio 156 particelle 971 subalterno 4, categoria C/1, classe 8, consistenza mq. 30, superficie catastale mq. 58, rendita Euro 697,22, evidenziata nella planimetria catastale che approvata e sottoscritta si allega a questo atto sotto la lettera C.

Confini: via San Giovanni, via Ronda, proprietà

La parte cedente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, dichiara che i dati e le planimetrie catastali degli immobili in contratto sono conformi allo stato di fatto.

Il valore degli immobili è convenuto in Euro

I suddetti immobili sono pervenuti al Comune di San Gimignano in parte con atto a a rogito del notaio Capaccioli in data ....1918, repertorio n. ..., trascritto a Siena in data

n. del registro particolare ed in parte con atto

ARTICOLO 3

Essendo le porzioni immobiliari in contratto di ugual valore, le parti non procedono ad alcun conguaglio tra loro, con rinunzia all'ipoteca legale.

ARTICOLO 4

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e da me edotte delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, in osservanza dell'articolo 35, comma 22, del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248, le parti dichiarano che non si sono avvalse di un mediatore immobiliare per la conclusione del presente contratto.

ARTICOLO 5

La permuta viene fatta e accettata a corpo, con tutti gli annessi e connessi, accessori e pertinenze, usi e servitù, passi ed accessi, parti in comune come per legge, nello stato di fatto in cui gli immobili si trovano.

Il Comune di San Gimignano, tramite il proprio legale rappresentante, dichiara che gli immobili sopra descritti al precedente articolo 2 sono locati e precisamente:

- l'immobile di cui alla lettera A) alla società LE TORRI S.R.L.

come da contratto stipulato in data 4 dicembre 2012, registrato a Poggibonsi in data

, con decorrenza dal 4 dicembre 2012;

- l'immobile di cui alla lettera B) alla società INQUISIZIONE S.R.L. come da contratto stipulato in data 9 luglio 2009,

(4)

registrato a Poggibonsi in data , con decorrenza dal 9 luglio 2009.

...

Il "CONSORZIO AGRARIO DI SIENA SOCIETA' COOPERATIVA", tramite il proprio legale rappresentante, prende atto di quanto sopra dichiarando di aver preso visione del suddetto contratto e conseguentemente subentra nei diritti ed obblighi nascenti dal contratto di locazione, ai sensi degli articoli 1599 e 1602 del Codice Civile.

ARTICOLO 6

Le parti si garantiscono vicendevolmente la piena proprietà degli immobili in contratto e la loro libertà da pesi, vincoli, ipoteche, privilegi, sequestri, pignoramenti, trascrizioni pregiudizievoli.

Le parti offrono reciproca garanzia per l'evizione.

ARTICOLO 7

Le parti dichiarano che, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.

445 e da me edotta delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, in osservanza della legge 28 febbraio 1985 n. 47, dichiara che la costruzione di tutti gli immobili in contratto è iniziata anteriormente al 1° settembre 1967.

Il "CONSORZIO AGRARIO DI SIENA SOCIETA' COOPERATIVA", tramite il proprio legale rappresentante, dichiara che successivamente gli immobili di cui al precedente articolo 1 sono stati oggetto dei seguenti interventi:

- ....

Il Comune di San Gimignano, tramite il proprio legale rappresentante, dichiara che successivamente gli immobili di cui al precedente articolo 1 sono stati oggetto dei seguenti interventi:

- ....

Le parti si consegnano reciprocamente le certificazioni di conformità degli impianti presenti negli immobili in contratto.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005 si allegano al presente atto sotto le lettere..., i seguenti attestati di prestazione energetica:

- relativamente all'immobile di cui alla lettera A) del precedente articolo 1, l'attestato redatto in data

dal

iscritto al n.

del Collegio dei Geometri della Provincia di Siena, dal quale risulta che l'immobile in contratto appartiene alla classe energetica "...";

- relativamente all'immobile di cui alla lettera B) del precedente articolo 1, l'attestato redatto in data

dal

(5)

iscritto al n.

del Collegio dei Geometri della Provincia di Siena, dal quale risulta che l'immobile in contratto appartiene alla classe energetica "...";

- relativamente all'immobile di cui alla lettera A) del precedente articolo 2, l'attestato redatto in data

dal

iscritto al n.

del Collegio dei Geometri della Provincia di Siena, dal quale risulta che l'immobile in contratto appartiene alla classe energetica "...";

- relativamente all'immobile di cui alla lettera B) del precedente articolo 2, l'attestato redatto in data

dal

iscritto al n.

del Collegio dei Geometri della Provincia di Siena, dal quale risulta che l'immobile in contratto appartiene alla classe energetica "...";

Le parti dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla certificazione energetica degli immobili in contratto.

ARTICOLO 8

Per la clausola circa gli effetti del presente atto bisogna attendere l'esito delle verifiche del MIBACT

ARTICOLO 9

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della parti in ragione dei diritti acquistato.

In riferimento al cessione di cui all'articolo 1, il Consorzio Agrario di Siena, trattandosi di alienazione di beni strumentali per natura, non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, primo comma, n. 8-ter) del D.P.R. 633/72, non opta per l'imposizione al regime I.V.A. della suddetta cessione.

Il presente atto è pertanto soggetto ad imposta di registro in misura fissa e all'imposta ipotecaria anch'essa in misura fissa ai sensi dell'articolo 2 della tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347 e all'imposta catastale con l'aliquota dell'1%

(uno per cento).

Il Comune di San Gimignano, in riferimento alla cessione di cui al precedente articolo 2, dichiara non essere soggetto passivo I.V.A. e pertanto quella cessione è soggetta ad imposta di registro con l'aliquota del % ( per cento).

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i comparenti autorizzano me Notaio al trattamento dei loro dati personali e dichiarano di essere stati informati sull'utilizzo degli stessi.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, che scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia su pagine fin

(6)

qui di un fogli, è stato da me letto ai comparenti, i quali lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono alle ore

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