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Sulla natura del termine per la presentazione della domanda di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 - Judicium

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8 novembre 2017

GUGLIELMO MARMIROLI

Sulla natura del termine per la presentazione della domanda di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, d.lgs.

4 marzo 2010 n. 28

Con due provvedimenti emessi a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro il Tribunale di Vasto afferma che, in tema di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, il termine di quindici giorni all’uopo assegnato dal giudice per la presentazione della relativa istanza ha natura ordinatoria, ma che la sua inosservanza comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale laddove il procedimento non si sia concluso entro l’udienza a cui la causa è rinviata.

L’arresto si apprezza per la volontà di affrontare funditus una questione che, in assenza di indici normativi univoci, si presenta affatto incerta e di adottare una soluzione originale al problema.

Tradizionalmente, infatti, il carattere perentorio o meno del termine de quo viene preso in considerazione isolatamente, con il risultato per cui il suo mancato rispetto, per alcuni, comporterebbe di per sé la chiusura in rito del processo mentre, per altri, non produrrebbe alcuna conseguenza. Ciò in quanto, secondo i primi, tale perentorietà, pur in assenza di un’espressa previsione in tal senso, andrebbe desunta dalla gravità della sanzione stabilita in caso di violazione; per i secondi, al contrario, il tenore letterale dell’art. 152 c.p.c. non lascerebbe spazio a interpretazioni estensive, specie in malam partem.

Il Tribunale, esprimendosi nei termini anzidetti, supera il dato meramente formale delle disposizioni sopra menzionate e preferisce attribuire maggior rilievo allo scopo dell’istituto in esame. In questo senso, «la ratio legis della previsione del termine di quindici giorni risponde alla esigenza di garantire certezza dei tempi di definizione della procedura di mediazione, affinché la parentesi extraprocessuale, che si apre con l’emissione della ordinanza di rimessione delle parti in mediazione, possa chiudersi entro la data di rinvio del processo».

Con l’effetto per cui, «la parte istante può ben decidere di avanzare la domanda di mediazione delegata oltre il termine ordinatorio assegnato dal giudice, senza – per ciò solo – incorrere nella declaratoria di

improcedibilità della domanda giudiziale. Tuttavia, la parte che ritarda l’attivazione della procedura si accolla il rischio che il procedimento non riesca a concludersi nel termine massimo di tre mesi, che inizia comunque a decorrere, indipendentemente dalla iniziativa dell’interessato, dalla scadenza del termine assegnato dal giudice».

Ricostruito in questi termini il sistema a cui il menzionato art. 5, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 metterebbe capo, rimane però sullo sfondo un problema, al quale neppure i provvedimenti in commento danno una risposta univoca. Non viene infatti stabilito una volta per tutte se il superamento del termine di durata della mediazione, fissato ai sensi del successivo art. 6 in tre mesi, comporti di per sé l’improcedibilità della domanda giudiziale ovvero se questa si realizzi unicamente laddove la composizione amichevole non si concluda prima dell’udienza di rinvio. Tanto più che, in quest’ultimo caso, si potrebbero avere degli esiti differenti a seconda che il giudice fissi tale udienza subito dopo la scadenza del predetto termine ovvero a distanza di molto tempo.

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