SCHEMA DI CONTRATTO
SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA E CONCENTRATORE DI AGENZIE PER INAIL
Contratto n.
TRA
L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (in seguito denominata "INAIL") codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004, rappresentato dal Dott. ………., nella funzione di Direttore Centrale ……….., con la qualifica di Dirigente Generale, nato a ………, il
………. e domiciliato per la carica in Roma, ………..
E
la Società , con sede legale in ………., Codice Fiscale e iscrizione Registro delle Imprese n. ……….., P. IVA ………., in persona del legale rappresentante ………, nato a ……….. il ………, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Fornitore" o "Impresa",
PREMESSO CHE
• Il Codice Identificativo di Gara (CIG) del presente contratto è il n. ………;
• L’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura espletata sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione mediante richiesta di offerta n.
xxxxx;
• l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, prestando garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del d.
Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.; tale documentazione anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
• costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati, il Capitolato Tecnico, le Condizioni particolari di fornitura e l’offerta economica presentata dall’Impresa.
Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate Si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 Valore delle premesse
Le premesse del presente contratto e gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 Oggetto e durata contrattuale Il presente contratto ha per oggetto:
• il servizio di “concentratore di Agenzie di stampa” consistente nel noleggio di una piattaforma software per la ricezione, distribuzione interna e consultazione
da remoto dei notiziari delle Agenzie di Stampa per gli abbonamenti attivati dall’INAIL, con relativi servizi Accessori e di Assistenza Tecnica, e n. 12 utenze con grant di accesso contemporaneo;
• il servizio di “Rassegna Stampa” e monitoraggio file multimediali, con relativo servizio di Assistenza Tecnica.
Il contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione; i servizi avranno una durata di 36 mesi decorrenti dalla “data di avvio dei servizi”.
Il fornitore per giorni 30 (trenta), fermo restando l’erogazione dei servizi, si impegna a prestare attività di affiancamento e collaborazione al nuovo fornitore subentrante al fine di garantire l’erogazione dei servizi senza soluzione di continuità. Tali attività non comporteranno oneri economici aggiuntivi per l’amministrazione.
Art. 3 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.vo n. 50/2016 è
……….
L’Impresa, entro 5 giorni dalla stipula contrattuale comunicherà il proprio Responsabile della fornitura, unico interlocutore dell’Amministrazione e responsabile di tutte le attività contrattuali.
Art. 4 Corrispettivi, pagamenti e fatturazione
Il valore complessivo del contratto è pari ad € ……… oneri fiscali esclusi, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95 del D. Lgs.vo 60/2016, così ripartito:
servizio di Concentratore di agenzie €
servizio di Rassegna stampa €
I servizi di affiancamento sono compresi nella vigenza contrattuale, ivi compresa l’eventuale proroga concessa al termine del presente contratto qualora il procedimento di gara per individuare il nuovo fornitore sia ancora in fase di espletamento.
I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutto il periodo di vigenza contrattuale.
Con cadenza trimestrale posticipata dalla data di avvio dei servizi, all’esito della verifica di conformità in corso di esecuzione (Stato Avanzamento Lavori – SAL), il RUP emetterà, in contestuale o al massimo entro 7 giorni, il certificato di pagamento (Autorizzazione alla fatturazione – AF) relativo al canone trimestrale ai fini dell’emissione della pertinente fattura da parte del Fornitore. I pagamenti saranno effettuati, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Lgs.vo 231/2002, entro 60 giorni dalla ricezione fattura emessa dal Fornitore a seguito del rilascio del predetto certificato di pagamento.
Ciascuna fattura dovrà tassativamente riportare il CIG (Codice Identificativo Gara) n. , nonché contenere l’indicazione del certificato di pagamento (AF), del numero
identificativo del contratto, l'indicazione del canone e il periodo di competenza della prestazione.
Ai fini del pagamento del corrispettivo INAIL provvederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
INAIL non verserà alcun interesse sulle somme da liquidare a causa di ritardo nei pagamenti dovuti a riscontrate irregolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti ex legge.
INAIL, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art.48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui Agenzia delle Entrate-Riscossioni comunichi la risultanza di un inadempimento a carico del beneficiario, INAIL applicherà quanto disposto dall'art.3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
Le fatture dovranno essere intestate ad INAIL – Direzione centrale organizzazione digitale via Santuario Regina degli Apostoli, 33 00145 Roma – e dovranno pervenire in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl).
Nell'ambito del tracciato XML di scambio, è necessario valorizzare i seguenti campi:
UNITA' ORGANIZZATIVA CODICE UNIVOCO
UFFICIO RIFERIMENTO
AMMINISTRAZIONE
DCOD 81GXA9 CICLO PASSIVO
Ai sensi di quanto previsto dall'art.30 co. 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e laddove applicabile, INAIL procederà a liquidare al Fornitore un importo pari al 99,50 (novantanove virgola cinquanta) per cento di quanto fatturato. Il restante 0,5 (zero virgola cinque) per cento verrà liquidato solo al termine del contratto in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio da parte dell'INAIL dell'attestazione di verifica di conformità finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note, ai sensi della legge n. 136/2010, all'INAIL eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito del corrispettivo. ln difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Sono a carico dell'Impresa tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo di rivalsa. A tal fine, l'Impresa espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente Contratto sono effettuate nell'esercizio di Impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'Imposta sul Valore Aggiunto.
Ai fini del versamento dell’IVA, per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del DPR 633/1972 (split payment), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge 190/2014, come modificato dal DL n. 50 del 24/4/2017, convertito dalla legge n.
96/2017, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017. Al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, in caso d'uso, ai sensi dell’art. 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.
Per quanto riguarda eventuali tasse, imposte o contributi futuri, essi saranno a carico dell'Amministrazione o dell'Impresa secondo quanto stabilito per Legge.
Art. 5 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che INAIL, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
Ai sensi della Determinazione ANAC n.10 del 22 dicembre 2010, il fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG dallo stesso comunicato.
Art. 6 Modifiche e varianti in aumento e in diminuzione
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, comma 12 del D. Lgs.vo 18 aprile 2016 n.50, l’Istituto potrà apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni
oggetto del presente contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo contrattuale complessivo.
ln caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto.
ln caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base degli importi specificati nell'Offerta.
INAIL potrà richiedere al fornitore le modifiche, nonché le varianti nei casi e alle condizioni previste nel caso ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'art.106 D. Lgs.vo n.50/2016.
Art. 7 Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa
Il Fornitore assume nei confronti di INAIL la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto stesso. Sono a carico del Fornitore gli oneri e i rischi relativi all'espletamento dell'attività oggetto del contratto, incluse le spese di trasporto dei materiali e/o mezzi d'opera occorrenti, quelle di trasporto, viaggio e di missione del personale addetto al sopralluogo ed all'esecuzione dei servizi ed i connessi oneri assicurativi nonché quelle relative allo sgombero di eventuali materiali residui ed alla ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
Il Fornitore è obbligato ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le direttive di INAIL. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti.
Il Fornitore con l'accettazione del contratto si obbliga:
alla consegna dei prodotti secondo le modalità e nei termini stabiliti nel contratto;
a garantire, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare di INAIL, che i prodotti forniti siano esenti da vizi palesi o occulti di origine o fabbricazione ed in tutto conformi a quanto prescritto da INAIL. I prodotti difettosi o comunque non conformi alle condizioni stabilite saranno rifiutati e messi a disposizione del fornitore stesso;
- a garantire che i prodotti conserveranno le caratteristiche tecniche richieste per tutto il periodo di durata contrattuale e nel contempo a garantirne il buon funzionamento in esercizio; per i vizi, difetti e non conformità rilevati nel suddetto periodo, INAIL potrà richiedere la pronta riparazione e/o sostituzione gratuita. ln ogni caso verranno addebitati al fornitore i costi sopportati da INAIL in conseguenza di vizi, difetti e non conformità dei prodotti forniti. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti.
ln caso di inadempienza da parte dell'Impresa anche solo di una delle obbligazioni di cui ai precedenti comma, INAIL, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art.
1456 c.c., così come previsto dal successivo art. 14 "Recesso e Risoluzione contrattuale".
Art. 8 Consegna dei prodotti e avvio dei servizi
La consegna dei prodotti dovrà essere effettuata nei termini e secondo le modalità descritte nel “Capitolato tecnico” e nelle “Condizioni particolari di fornitura”, improrogabilmente, entro la data prevista per l'avvio dei servizi stabilita dal RUP, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Art. 9, presso la sede INAIL indicata dal medesimo Responsabile.
L’avvio dei servizi sarà attestata dall’apposito verbale sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dal Responsabile della fornitura a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'INAIL si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. ln caso di sospensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Art. 9 Penali
Per le attività del presente contratto, l’Amministrazione applicherà all'Impresa - previa contestazione dell'addebito e valutazione delle ragioni addotte – le penali nelle misure e nei termini come indicati:
- ove il valore monitorato, di cui all’indicatore n. 1, § 7 del Capitolato tecnico, risulti inferiore al 95%, verrà applicata una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo totale del contratto per ogni punto percentuale peggiorativo del valore monitorato. Ogniqualvolta il Fornitore superi il numero massimo di rilievi previsti al suddetto indicatore, verrà applicata una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo totale del contratto stesso;
- per ogni 10 minuti di ritardo rispetto al termine previsto all’indicatore n. 2, § 7 del Capitolato tecnico, verrà applicata una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo totale del contratto stesso. Ogniqualvolta il Fornitore superi il numero massimo di rilievi previsti al suddetto indicatore, verrà applicata una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo totale del contratto stesso;
- ogniqualvolta il Fornitore superi la soglia tollerata di reclami, di cui all’indicatore n. 3, § 7 del Capitolato tecnico, verrà applicata una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo totale del contratto stesso;
- per ogni ora di ritardo rispetto al termine previsto all’indicatore n. 4, § 7 del Capitolato tecnico, verrà applicata una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo totale del contratto stesso. Ogniqualvolta il Fornitore superi il numero massimo di rilievi previsti al suddetto indicatore, verrà applicata una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo totale del contratto stesso;
- per ogni ora di ritardo rispetto al termine previsto all’indicatore n. 5, § 7 del Capitolato tecnico, verrà applicata una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo totale del contratto stesso. Ogniqualvolta il Fornitore superi il
numero massimo di rilievi previsti al suddetto indicatore, verrà applicata una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo totale del contratto stesso.
Inoltre, sarà applicata per ogni giorno di ritardo nei termini di cui ai paragrafi 5.1 e 6.2 del Capitolato tecnico, una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo totale del contratto.
Inoltre, il Fornitore prende atto che i ritardi nella consegna dei prodotti rispetto a quanto indicato nel piano operativo approvato, comporteranno l'applicazione a suo carico di una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo totale del contratto per ogni giorno di ritardo maturato.
Il Fornitore prende atto che, in caso di esito negativo della verifica di conformità, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l'eliminazione dei vizi, INAIL si riserva di applicare una penale pari a 1 (uno) per mille dell'importo totale del contratto per ogni giorno di ritardo maturato.
INAIL si riserva di applicare le penali fino ad un importo massimo pari al 10%
(diecipercento) dell'importo totale della fornitura. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale, INAIL ha facoltà, in qualunque momento, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
Per l'applicazione delle penali INAIL si riserva la facoltà di compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore ovvero di effettuare una ritenuta sulla cauzione prestata dal Fornitore.
Il Fornitore prende atto che in caso di mancato rispetto da parte del Responsabile della fornitura degli adempimenti prescritti all'art. 12 comma 8, INAIL si riserva di applicare la penale una tantum pari al 3% (trepercento) dell'importo del contratto.
Nell’ipotesi che l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10%
(diecipercento) dell’importo contrattuale complessivo, l’INAIL avrà il diritto di risolvere, totalmente o parzialmente, il contratto in danno della Società, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Nel caso di contestazione delle penali, la Società stessa dovrà presentare, entro il termine che sarà fissato dall’INAIL in apposita comunicazione, le sue deduzioni scritte, indicanti le eventuali cause di forza maggiore od ostative che hanno generato l’inadempienza. In difetto, le contestazioni si intenderanno accettate.
La Società si impegna espressamente a rifondere all’INAIL l'ammontare delle penali che, per causali diverse da quelle di cui ai precedenti paragrafi, l’Amministrazione dovesse applicare alla Società stessa a seguito di fatti che siano ascrivibili a sua responsabilità.
L’INAIL potrà procedere a compensare - nel rispetto della normativa fiscale - gli eventuali crediti derivanti dall'applicazione delle penali con il debito nei confronti della Società, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
La Società prende atto che l'applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto dell’INAIL a richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Art.10 Diritti di proprietà industriale. Manleva
Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne INAIL da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto del presente contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie.
INAIL acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
Art. 11 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 106 comma 13 del D. Lgs.vo 18 aprile 2016 n.50 ad esclusione di quanto previsto al penultimo capoverso del medesimo comma in ordine all'accettazione preventiva della cessione.
Art. 12 Personale
Il Fornitore è tenuto ad organizzare direttamente il personale addetto all'esecuzione del contratto; è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
Per le prestazioni richieste, il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n.
183/2014 e successivi Decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, adotterà i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone a INAIL, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori.
Il Fornitore, inoltre, si impegna ad adottare ogni cautela al fine di evitare danni di qualsiasi natura materiali e immateriali, diretti e indiretti derivanti e/o connessi all'esecuzione del servizio di cui è responsabile, anche ai beni pubblici e privati.
Il Fornitore riconosce all'INAIL la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute da INAIL non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. ln tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione da parte di INAIL e a garantire la continuità del team di lavoro.
L'Impresa si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile della fornitura comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, ad INAIL. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore di INAIL per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale da INAIL.
ln considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e INAIL, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo I) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte di INAIL; II) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte di INAIL; III) inserite nell'organizzazione di INAIL;
INAIL si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.
Art. 13 Inadempienze contributive e retributive
Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 in caso di ottenimento da parte di INAIL del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, INAIL provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da INAIL direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.
Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
ln assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui
la richiesta della Committente sia stata formalmente contestata dal Fornitore, la Committente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Art. 14 Recesso e Risoluzione contrattuale
Ferma restando l'applicazione delle penali e salva in ogni caso la facoltà di esecuzione in danno, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in ogni momento in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, con preavviso di 30 (trenta) giorni, da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, ovvero tramite PEC.
Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'INAIL.
Qualora le attività non superino il 10% del corrispettivo contrattuale massimo si applica quanto previsto all'art. 109 del D. Lgs.vo 18 aprile 2016 n.50. Se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale globale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto al Fornitore contraente.
Il Fornitore contraente rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
In applicazione della normativa vigente in materia - per la quale le Amministrazioni pubbliche nei casi di urgenza possono procedere, immediatamente dopo la richiesta per iscritto all'Autorità competente, alla stipula del contratto se pur in assenza delle informazioni del Prefetto - il contratto si intenderà risolto di diritto in caso di esito negativo degli accertamenti antimafia fatto salvo l'incameramento del deposito cauzionale e l'esecuzione in danno.
Il contratto è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ovvero in caso di avvenuta perdita di qualsivoglia requisito in sede di esecuzione contrattuale; in tale ipotesi, il contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. n.445/2000, si intende risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione e INAIL avrà la facoltà di applicare una penale pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo complessivo del presente contratto, fermo restando il diritto ad agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Il contratto è condizionato, in via risolutiva, all'accertamento negativo dell'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs.vo 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è, altresì, condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000; in tali ipotesi - fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 - il Contratto si intende risolto e la Committente avrà diritto di incamerare la cauzione, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Nel caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà ad incamerare, a
titolo di penale, il deposito cauzionale di cui all'art. 15 ed all'esecuzione in danno del servizio nonché all'azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggiore danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
ln caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni previste nel contratto, INAIL potrà risolvere il rapporto ai sensi dell'articolo 1454 c.c., decorsi inutilmente 15 giorni dalla relativa diffida ad adempiere da inviarsi al Fornitore a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero PEC, salvi ed impregiudicati eventuali ulteriori rimedi di legge.
Art. 15 Garanzia definitiva
A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso di somme eventualmente pagate in più dall’Amministrazione - e salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela degli interessi dell’Amministrazione - l'Impresa, ha provveduto, ai sensi dell’art. 103 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m., alla costituzione della garanzia definitiva, con sottoscrizione autenticata da notaio, mediante fidejussione bancaria/polizza fideiussoria n. …… rilasciata da …….., valida per tutta la durata contrattuale, incondizionata e prevedente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché alle eccezioni del debitore principale e con operatività dell’escussione entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La cauzione prestata è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall'art.103 del D.Lgs.
n.50/2016, previa deduzione di crediti di INAIL verso il Fornitore contraente.
L’ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla emissione da parte del RUP del certificato di verifica di conformità finale, previo accertamento della regolare osservanza degli obblighi contributivi ed assicurativi.
Art. 16 Obblighi di riservatezza
L'Impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti da INAIL, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte da INAIL di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.
Art. 17 Danni e responsabilità civile
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di INAIL, dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Art. 18 Foro competente
Per ogni controversia inerente la presente fornitura ovvero i rapporti tra INAIL ed il Fornitore sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma anche in deroga ad eventuali Fori alternativi o concorrenti.
Art. 19 Norme regolatrici Il presente contratto è regolato:
(a) dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Amministrazione e l’Impresa relativamente alle forniture e prestazioni di cui in oggetto;
(b) dalla legge 88/1989 e dalle Norme sull’Ordinamento Amministrativo/Contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione Inail approvate dal Presidente pro-tempore con determinazione del 16/1/2013 n. 10, che devono intendersi qui interamente richiamate in quanto compatibili con le clausole del presente contratto e con la vigente legislazione;
(c) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, ove compatibili con l’Ordinamento sub b) e dalle successive disposizioni che nel futuro dovessero essere emanate in materia;
(d) dal Codice Civile e dalle altre normative già emanate, e che dovessero essere emanate, in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti a), b) e c);
(e) dalla legge n. 68/99 - diritto al lavoro dei disabili;
(f) dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche;
(g) dal Decreto Legislativo n. 81/2008;
(h) dalla Legge 136 del 13/8/2010 e s.m.;
(i) dalle “Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione”;
(l) dalle “Condizioni generali di contratto di servizi” del Mercato Elettronico della Pubblica Ammnistrazione;
(m) dalle “Condizioni generali di contratto di fornitura” del Mercato Elettronico della Pubblica Ammnistrazione.
Roma,
La Società Inail
Per specifica approvazione, ai sensi dell'art. 1341 c.c., delle clausole di cui agli artt. 4 Corrispettivi, pagamenti e fatturazione; 7 Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa; 9 Penali; 10 Diritti di proprietà industriale. Manleva; 11 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito; 12 Personale; 14 Recesso e Risoluzione contrattuale; 16 Obblighi di riservatezza; 17 Trattamento dati personali; 18 Danni e responsabilità civile.