L’IMPATTO DELLA BREXIT IN AMBITO IVA E DOGANALE
R I M I N I , 0 5 N O V E M B R E 2 0 1 9
RELATORE
DOTT.SSA CRISTINA PIANGATELLO
B R E X I T
Gli impatti in ambito fiscale, doganale, contrattuale, societario e processuale nei rapporti economici e commerciali con il Regno Unito
LA SITUAZIONE ATTUALE
Da oltre tre anni sono in corso le procedure e le trattative fra Bruxelles e Londra per definire le modalità e i tempi della Brexit, nonché la data di entrata in
vigore, che è già slittata più volte.
Le opzioni in campo, attualmente, sono essenzialmente due:
→ un'uscita concordata, sulla base di un'intesa reciproca e con un periodo di transizione fino al termine rinegoziato →31 gennaio 2020
oppure
→ un'uscita "No deal", cioè immediata e senza accordo e quindi senza periodo transitorio
GLI SCENARI ANCORA POSSIBILI
Al momento, il Governo UK ha indetto nuove elezioni politiche per il 12 dicembre 2019, a seguito delle quali si potrà verificare una delle seguenti soluzioni:
→ ratifica dell’Accordo di recesso da parte del nuovo Parlamento entro il 31 gennaio 2020 (o anche prima → flextension ) e uscita del Regno Unito dalla UE a seguito di un periodo transitorio di 1 anno, prorogabile una sola volta da 1 a 2 anni.
→ uscita del Regno Unito dall'UE senza accordo entro il 31 gennaio 2020
→ eventuale convocazione di un secondo referendum, prima della ratifica dell'Accordo di recesso da parte del Parlamento
→ in caso di esito del referendum favorevole al remain, revoca unilaterale da parte del Regno Unito della decisione di recedere dall’UE
L'Accordo di recesso (del 25 novembre 2018) revisionato (il 17 ottobre 2019)
1) periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020
→eventualmente rinnovabile;
2) nuove disposizioni relative al confine tra Irlanda del Nord e Repubblica di Irlanda
→nessun confine fisico e doganale
3) modifiche alla dichiarazione politica sul quadro delle future relazioni
→
accordo di libero scambio UK-UE
1) Periodo transitorio
- sarà mantenuta l'efficacia diretta e la primazia del diritto dell’UE - il Regno Unito continuerà a partecipare all'unione doganale, al mercato unico ed a tutte le politiche UE
- il Regno Unito dovrà rispettare le obbligazioni provenienti da tutti gli
accordi internazionali conclusi dall’UE- il Regno Unito dovrà rispettare la politica commerciale dell'UE e potrà negoziare accordi commerciali con Paesi terzi solo previa
autorizzazione dell’UE
1) Periodo transitorio
- applicazione al Regno Unito delle disposizioni in materia di politica
estera e di sicurezza comune dell’UE- applicazione al Regno Unito di tutte le disposizioni relative alla giustizia ed agli affari interni
- il Regno Unito dovrà garantire il rispetto tutti gli strumenti e le strutture dell'Unione esistenti in materia di regolamentazione, bilancio, vigilanza, attività giudiziaria ed esecuzione, nonché competenza della Corte di
giustizia UE
- Il Regno Unito non sarà più rappresentato nelle istituzioni, negli organi
e negli organismi UE
2) Confine Irlanda del Nord - Repubblica di Irlanda
→ dopo il periodo transitorio, per 4 anni l'Irlanda del Nord rimarrà allineata agli standard UE (legislazione sulle merci, norme sanitarie e fitosanitarie, norme sulla produzione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli, norme IVA e accise sulle merci, norme in materia di aiuti di Stato)
→ a livello doganale, l’Irlanda del Nord resterà parte del territorio doganale del Regno Unito
→ il confine fisico e doganale viene spostato in prossimità del mare d’Irlanda
→ tutte le merci che entrano nel territorio dell'Irlanda del Nord saranno soggette alla normativa doganale UE, ma i dazi doganali UE si applicheranno alle merci in ingresso dal Regno Unito o da Paesi terzi nell'Irlanda del Nord solo se tali merci rischiano di entrare nel mercato unico dell’UE.
2) Confine Irlanda del Nord- Repubblica di Irlanda
→ i controlli verranno svolti da ufficiali di frontiera britannici ed europei prima di arrivare a terra in modo che rispettino le norme e le regole Ue → comitato
congiunto UK-UE
→ in materia di IVA si stabilisce che l'autorità britannica modificherà le aliquote del proprio sistema in Irlanda del Nord per allinearle a quelle europee (solo per BENI e non per SERVIZI)
→ le autorità britanniche saranno responsabili della riscossione dell'imposta
→ esenzioni e aliquote ridotte in vigore nella Repubblica di Irlanda potranno essere applicate anche in Irlanda del Nord al fine di evitare distorsioni del regime fiscale
3) Accordo di libero scambio
→ il nuovo accordo si limita ad anticipare un trattato di libero scambio tra le due parti, ancora tutto da negoziare, che dovrebbe entrare in vigore alla fine del
periodo transitorio.
→ impegno a rispettare uno standard comune “elevato” tra UK e UE (level playing field) in merito a protezione dell’ambiente, diritti dei lavoratori, concorrenza e aiuti di Stato >> evitare concorrenza sleale
→ modelli possibili: rapporti UE-Turchia, FTA con Canada, FTA con Paesi EFTA, altri accordi
→ non è scongiurato il backstop >> UK fuori dalla UE, Irlanda del Nord e
Repubblica di Irlanda con confine meno rigido, Irlanda del Nord rimarrebbe nel mercato comune europeo UE
SCENARIO BREXIT NO DEAL: le principali implicazioni doganali
In mancanza di accordo entro il termine concordato, il Regno Unito diventa un Paese terzo dall’oggi al domani
Negli scambi commerciali tra Ue e UK:
→ si applicheranno le formalità doganali (dichiarazione doganale o DAU), i dazi doganali nonché i contingenti tariffari alle merci importate nella UE dal Regno Unito
→ potrebbero applicarsi anche divieti o restrizioni nei confronti di alcune merci UK (necessità di ottenere licenze di importazione o di esportazione)
→ viceversa, il Regno Unito applicherà la propria normativa doganale e tariffaria ai prodotti provenienti dalla UE ed adotterà autonome politiche commerciali (restrizioni, divieti, contingenti, antidumping, etc)
→ licenze di importazione e di esportazione ed autorizzazioni doganali per
semplificazioni o procedure, autorizzazioni per sistema REX, nonché lo status di AEO e di esportatore autorizzato, rilasciate dalle dogane del Regno Unito, non saranno più valide nell’UE
SCENARIO BREXIT NO DEAL: le principali implicazioni doganali
→ cambieranno le norme per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA per alcune prestazioni di servizi e per i rimborsi IVA transfrontalieri
→ non sarà più possibile utilizzare il deposito IVA nel Regno Unito
→ cambieranno le procedure per la movimentazione di prodotti soggetti ad accisa provenienti dal Regno Unito o diretti nel Regno Unito
→ necessità di ottenere un codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) per svolgere operazioni di import/export con il Regno Unito
→ classificazione doganale delle merci in base alla tariffa doganale UE
SCENARIO BREXIT NO DEAL: le principali implicazioni doganali
→ Merci spedite verso il Regno Unito >> non più cessioni intracomunitarie, ma esportazioni
> operazioni non imponibili ai fini Iva ai sensi dell’articolo 8, D.P.R. 633/1972
> prova dell’uscita delle merci dal territorio doganale comunitario (DAE/codice MRN/interrogazione sul sito dell’Agenzia delle dogane).
→ Merci provenienti dal Regno Unito >> non più acquisti intracomunitari, ma importazioni
> al momento dell’importazione, applicazione del dazio previsto per merci originarie di Paesi terzi, senza alcun tipo di agevolazione, e versamento dell’Iva in dogana (salvo introduzione a deposito IVA o utilizzo di dichiarazioni di intento).
>> non più formalità INTRA
SCENARIO BREXIT NO DEAL: le principali implicazioni doganali
→ Origine preferenziale>> nei confronti del Regno Unito cesseranno di applicarsi i regimi preferenziali già conclusi dalla UE
>> le merci prodotte nella UE prima del recesso, importate nel Regno Unito dopo tale data, non saranno considerate di origine preferenziale UE verso un Paese partner preferenziale dell’UE
>> le merci originarie di Paesi partner preferenziali della UE, importate nel Regno Unito prima del recesso e successivamente importate nella UE dopotale data, non saranno considerate originarie di detti Paesi
>> a decorrere dalla data di recesso, le dichiarazioni rilasciate da fornitori UK non potranno essere utilizzate per il rilascio o la compilazione di prove dell’origine nella UE
>> i fornitori UE dovranno informare l’esportatore se la propria dichiarazione a lungo termine sia ancora valida
>> le prove dell’origine preferenziale rilasciate o compilate prima della data del recesso restano valide se l’esportazione della partita è stata effettuata prima della data del recesso.
SCENARIO BREXIT NO DEAL: le principali implicazioni doganali
→ Intervento doganale a tutela dei diritti di proprietà intellettuale Dalla data di recesso:
> le decisioni di accoglimento delle istanze di intervento doganale dei diritti di proprietà intellettuale emesse dal Regno Unito non saranno più valide negli altri paesi dell'UE.
> Le decisioni di accoglimento di istanze unionali presentate in uno Stato UE resteranno valide in tale Stato membro e in tutti gli altri Stati membri con esclusione del Regno Unito
> Le decisioni di accoglimento delle istanze unionali valide in uno Stato membro (se Stato di presentazione) e nel Regno Unito continueranno ad essere valide nel solo Stato membro di presentazione e saranno considerate istanze nazionali.
SCENARIO BREXIT NO DEAL: le principali implicazioni doganali
→ Gestione contingenti tariffari Dalla data di recesso:
> il Regno Unito sarà disconnesso dal sistema elettronico QUOTA
> le dichiarazioni accettate dalle autorità doganali UK non possono beneficiare dei contingenti tariffari UE
> le richieste di prelievo dai contingenti tariffari dell’UE, relative a dichiarazioni accettate nel Regno Unito prima del recesso, saranno trattate dalla Commissione UE se i relativi documenti giustificativi saranno stati trasmessi dagli operatori
interessati alle autorità doganali UK prima della data suddetta.
SCENARIO BREXIT NO DEAL: le principali implicazioni doganali
→ Merci soggette a restrizioni all’importazione e all’esportazione, subordinate a licenza a norma del diritto UE
A decorrere dalla data del recesso:
> le spedizioni dalla UE verso il Regno Unito (e viceversa) richiederanno una licenza di importazione/esportazione: rifiuti; sostanze chimiche pericolose; sostanze che riducono lo strato di ozono; mercurio e talune miscele di mercurio; precursori di droghe; organismi
geneticamente modificati; esemplari di specie minacciate di estinzione; beni culturali; diamanti grezzi; beni a duplice uso; armi da fuoco e munizioni; tecnologia e materiale militare; merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte o per la tortura.
> le licenze rilasciate dal Regno Unito in base al diritto dell’Unione non saranno più valide
→ Materiali di armamento
> i provvedimenti rilasciati prima del recesso rimarranno validi sino alla scadenza
(Autorizzazione Individuale di Trasferimento e Autorizzazione Globale di Trasferimento) e potranno essere prorogati, ma sarà necessario presentare le relative dichiarazioni doganali di esportazioneper scaricare l’autorizzazione di riferimento (non più le dichiarazioni di
trasporto e transito intracomunitario).
SCENARIO BREXIT NO DEAL: le principali implicazioni doganali
→ Regime di transito
Dalla data di recesso:
- UK aderirà a convenzione relativa a regime comune di transito
- UK continuerà ad accedere al sistema di transito informatizzato (NCTS)
- operazioni di transito in corso al momento del recesso continueranno quindi nel sistema NCTS
SCENARIO BREXIT NO DEAL: le principali implicazioni doganali
→ Regimi doganali speciali Dalla data del recesso:
>> autorizzazioni concesse da UK per deposito doganale, ammissione temporanea, uso finale, perfezionamento attivo e perfezionamento passivo non saranno più valide nella UE
>> merci vincolate a tali regimi prima del recesso, che si trovano nel territorio UE alla data di recesso, non sono coperte da un’autorizzazione valida
>> tali regimi vanno appurati prima della data del recesso
SCENARIO BREXIT NO DEAL: le principali implicazioni doganali
→ Decisioni doganali
Dalla data di recesso:
>> autorizzazioni concesse dalle Autorità doganali britanniche non più valide all’interno dell’Unione Europea
>> autorizzazioni rilasciate da un'Autorità doganale della UE rimarranno valide, ma dovranno essere modificate dall'Autorità doganale di propria iniziativa o
modificate opportunamente in seguito a una domanda di modifica da parte dell'operatore economico
SCENARIO BREXIT NO DEAL: le principali implicazioni doganali
→ Autorizzazioni AEO Dalla data di recesso:
>> autorizzazioni rilasciate a soggetti UK per le quali il CDU prevede tra le condizioni per il rilascio lo stabilimento nel territorio doganale della UE
> non saranno più valide
>> autorizzazioni doganali che conferiscono lo status di AEO rilasciate da UK
> non saranno più valide nel territorio doganale UE
>> autorizzazioni AEO già rilasciate dal Regno Unito:
> revoca automatica di tutte le autorizzazioni AEO rilasciate da dogane UK
> rifiuto automatico di eventuali istanze accettate da dogane UK
SCENARIO BREXIT NO DEAL: le principali implicazioni doganali
→ Procedure semplificate Dalla data di recesso:
>> autorizzazione unica per le procedure semplificate (Sasp) che copra UK e altro Paese membro non sarà più valida
>> potrebbe tuttavia essere modificata diventando un'autorizzazione nazionale
>> se Sasp copre il Regno Unito e più di uno Stato membro UE, autorizzazione rimane valida, ma deve essere modificata
→ Garanzie
>> autorizzazioni per l'uso della garanzia globale, se garante è stabilito nel Regno Unito> sospese fino a quando l'operatore economico non avrà sostituito il garante britannico con un garante stabilito nell'Unione Europea
SCENARIO BREXIT NO DEAL: le principali implicazioni doganali
→ Custodia temporanea Dalla data di recesso:
>> autorizzazioni concesse da dogane UK > cesseranno la propria validità
Le merci dovranno essere trasferite in una struttura per la custodia temporanea all’interno dell’Unione Europea prima della data dell’eventuale recesso, pena l’identificazione della merce come proveniente da un Paese terzo e non più come merce unionale.
SCENARIO BREXIT NO DEAL: le principali implicazioni doganali
→ Informazioni vincolanti in materia di classificazione e di origine merci (ITV e IVO)
>> ITV e IVO emanate dalle Autorità doganali del Regno Unito non saranno più vincolanti all’interno della UE dalla data di recesso
>> domande di ITV e IVO presentate prima della data dell’eventuale recesso alle Autorità doganali UK > nessuna relativa decisione successiva alla data di recesso
>> domande presentate da, o per conto di, persone titolari di un codice EORI UK prima della data dell’eventuale recesso alle Autorità doganali UK > nessuna relativa decisione successiva alla data di recesso
>> ITV e IVO emesse dalle Autorità doganali degli Stati UE nei confronti di operatori con EORI UK, non saranno più considerate valide a decorrere dalla data del recesso
>> IVO emesse prima della data di recesso non saranno più valide successivamente,
qualora si riferiscano a merci prodotte con materiali originari UK o con lavorazioni svolte in UK, determinanti per l'acquisizione dell'origine.
SCENARIO BREXIT NO DEAL: le principali implicazioni fiscali
→Rapporti - Business to Business -Cessioni di beni
- Prestazioni di servizi - Operazioni triangolari
→Rapporti - Business to Consumer -Cessioni di beni
- Prestazioni di servizi
→Semplificazioni IVA per soggetti UE -Rimborsi IVA
- Identificazione diretta/Rappresentanza fiscale - MOSS
→Regime accise
SCENARIO BREXIT NO DEAL: le principali implicazioni fiscali
Business to Business → Cessioni di beni
>> Cessioni di beni inviati da UE in UK - esportazioni
- operazioni «esenti» Direttiva IVA (non imponibili) - procedure doganali
>> Cessioni di beni inviati da UK in UE - Importazioni
- pagamento dell’IVA in dogana - procedure doganali
>> Gestione dei rapporti transitori > merci in UE (o in UK) a titolo non definitivo alla data di recesso
SCENARIO BREXIT NO DEAL: le principali implicazioni fiscali
Business to Business → Prestazioni di servizi generiche
- Regole analoghe a quelle attuali assoggettamento ad IVA nel Paese del committente - Nessun obbligo dell’iscrizione al VIES del committente e/o del prestatore
- Adeguamento degli adempimenti alla nuova realtà
>> Prestazioni rese da IT: cambiano gli adempimenti
- «operazione non soggetta» ex 7-ter comma 1 lettera a) del DPR n 633/72
- in fattura occorre specificare “operazione non soggetta“ ai sensi dell’art. 21, c. 6-bis, lett.
b), DPR n. 633/1972
- Fatturazione anche per le operazioni finanziarie e assicurative - Nessun adempimento INTRA servizi resi
- No iscrizione al VIES
>> Prestazioni ricevute da IT
- Autofattura da parte di IT entro il 15 del mese successivo a effettuazione operazione - Nessun adempimento INTRA servizi ricevuti
- No iscrizione al VIES
SCENARIO BREXIT NO DEAL: le principali implicazioni fiscali Business to Business → triangolazioni IVA comunitarie
>> triangolazione IVA in ambito UE utilizzata nelle transazioni a catena con tre operatori economici coinvolti
>> triangolazione IVA in ambito UE è semplificazione per le aziende > si annulla la necessità per l'azienda promotrice della triangolazione di registrarsi ai fini IVA nel Paese di destinazione delle merci
Dalla data di recesso:
>> partenza da o arrivo dei beni in UK > nell’operazione «triangolare» si inserisce un’esportazione o un’importazione
> aziende UK promotrici della triangolazione -> apertura di rappresentanza fiscale in uno dei Paesi coinvolti dalla triangolazione
> aziende IT promotrici della triangolazione -> operazioni fuori campo Iva
SCENARIO BREXIT NO DEAL: le principali implicazioni fiscali
Business to Consumer
>> cessioni a viaggiatori stranieri (residenti in UK) > soggette a regime di esenzione
>> acquisti effettuati in UK da privati UE che li importano in UE> IVA in dogana, salve le franchigie doganali
>> prestazioni di servizi rese a privati residenti in UK > non soggette ad IVA in UE
>> vendite a distanza in UK > nessuna soglia di salvaguardia (entro la quale le
cessioni imponibili nel Paese di origine dei prodotti e non nel Paese di destinazione)
SCENARIO BREXIT NO DEAL: le principali implicazioni fiscali
→ Identificazione diretta/Rappresentanza fiscale
>> soggetti UK potranno registrarsi in Italia ai fini IVA quali soggetti non residenti solo tramite nomina di un rappresentante fiscale
>> soggetti passivi IVA italiani che intendono operare nel Regno Unito dovranno nominare rappresentante fiscale (in assenza di stabile organizzazione)
SCENARIO BREXIT NO DEAL: le principali implicazioni fiscali
→ Rimborsi IVA assolta in UK per operatori economici IT
>> non più mediante portale UE e procedura prevista dalla Direttiva 2008/9/CE e dall’art. 38bis1 del DPR 633/72
>> bensì, secondo procedura prevista dalla XIII direttiva IVA (86/560/CE) e dall’art.
38-ter del DPR 633/72 > solo se rimarranno le condizioni di reciprocità tra i due Paesi.
SCENARIO BREXIT NO DEAL: le principali implicazioni fiscali
→ Regime MOSS
>> per servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi resi tramite mezzi elettronici (servizi TTE), prestati nei confronti di privati, non muta il luogo di tassazione quanto la modalità di utilizzo del MOSS.
>> dopo il recesso:
- il Regno Unito dovrà utilizzare il sistema previsto per i soggetti appartenenti a Paesi terzi
>> Iscrizione al MOSS in uno Stato UE
>> In caso di iscrizione in Italia, varranno le regole previste nel DPR n.
633/1972
- i servizi TTE resi a soggetti privati, residenti in UK, da fornitori stabiliti in Italia non saranno assoggettati ad IVA in Italia
SCENARIO BREXIT NO DEAL: le principali implicazioni fiscali
→ Movimentazione dei prodotti soggetti ad accise
>> Esportazione in regime sospensivo da accisa verso UK - dichiarazione doganale
- circolazione con emissione di e-AD da deposito fiscale nazionale a luogo di uscita dal territorio UE
- codice ARC verrà riportato nella casella 44 del DAU
- chiusura operazione per effetto del visto uscire dell’ufficio doganale ed emissione della nota di esportazione
SCENARIO BREXIT NO DEAL: le principali implicazioni fiscali
→ Movimentazione dei prodotti soggetti ad accise
>> Importazione di prodotti in regime sospensivo da accisa dal Regno Unito
- dichiarazione doganale di importazione
- circolazione in regime sospensivo da luogo di immissione in libera pratica verso un deposito fiscale oppure un destinatario registrato
- emissione di e-AD ad opera di uno speditore registrato.
- circolazione si conclude con la presa in consegna da parte del destinatario nazionale.
SCENARIO BREXIT NO DEAL: le principali implicazioni fiscali
→ Movimentazione dei prodotti soggetti ad accise
>> Spedizione di prodotti assoggettati ad accisa in Italia verso UK - Regime di esportazione
- prodotti scortati da DAS fino a ufficio doganale di uscita, nazionale o comunitario
- Rimborso dell’accisa già versata su prodotti esportati su richiesta dell’operatore
SCENARIO BREXIT NO DEAL: le principali implicazioni fiscali
→ Movimentazione dei prodotti soggetti ad accise
>> Spedizione di prodotti assoggettati ad accisa in UK verso IT/UE
Ipotesi a) => immissione in libera pratica in altro Stato Membro o in Italia - prodotti circoleranno con vincolo a regime sospensivo dall’accisa
- speditore registrato emetterà e-AD
- trasferimento prodotti ad operatore nazionale con qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato.
- pagamento di accisa avverrà secondo obblighi previsti per queste due figure Ipotesi b) => importazione in Italia
- prodotto verrà immesso in consumo con pagamento di accisa - prodotto sarà trasferito a destino con DAS, ove previsto
SCENARIO BREXIT NO DEAL: le principali implicazioni fiscali
→ Movimentazione dei prodotti soggetti ad accise
>> Spedizione di vino in UK
- dichiarazione doganale di esportazione
- uscita da dogana italiana da dogana comunitaria
- vino scortato da e-AD oppure da MVV (se trattasi di piccolo produttore di vino)
SCENARIO BREXIT NO DEAL: operazioni non definitive
→ Acquisti e cessioni iniziati prima della Brexit no-deal e conclusi dopo il recesso
>> merci spedite dal Regno Unito prima della data del recesso, per arrivare nella UE successivamente a tale data
- operazione da qualificarsi come importazione da Paese terzo > versamento IVA in dogana
>> merci spedite dalla UE prima della data del recesso, che arrivano in UK successivamente a tale data
- operazione sempre non imponibile IVA in Italia, seppure a titolo diverso (esportazione e non cessione intraUE)
- occorre provare l’effettiva uscita dei beni dal territorio comunitario - intra cessioni
SCENARIO BREXIT NO DEAL: operazioni non definitive
→ Merci unionali in transito tra 2 punti dell’Unione Europea passando per il Regno Unito
>> mantenimento status di beni comunitari
> solo se l’attraversamento del regno Unito effettuato prima del recesso
>> prodotti eventualmente reintrodotti nell’Unione Europea se passati via UK dopo recesso
> perdono status di beni comunitari -> formalità doganali per ingresso nella UE
>> merci unionali temporaneamente esportate dalla UE verso UK prima del recesso e reintrodotte nella UE dopo il recesso
> prodotti esentati dai dazi in import se si dimostra che spediti in UK prima del recesso e reintrodotti, entro 3 anni, nel medesimo stato in cui sono stati esportati
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
L’IMPATTO DELLA BREXIT IN AMBITO IVA E DOGANALE
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DOTT.SSA CRISTINA PIANGATELLO [email protected]