Lezioni 12-14
Tutela dei diritti
Cenni generali
L’ordinamento giuridico deve garantire l’attuazione dei diritti attribuiti ai soggetti:
attraverso la formula ‘tutela dei diritti’ si fa riferimento agli strumenti di protezione e attuazione delle situazioni giuridiche soggettive.
Il sistema giuridico mira: a) a prevenire le liti, attraverso la spontanea attuazione delle regole da parte dei consociati; b) ove una lite di concretizzi, assicurare l’attuazione coattiva delle regola applicata al caso.
In chiave di prevenzione delle lit operano quegli strumenti finalizzati a risolvere le situazioni di incertezza con riguardo all’accadimento di determinati fatti giuridici.
Rilevano, sotto questo aspetto: a) mezzi di pubblicità; b) prescrizione e decadenza.
Nella prospettiva di soluzione delle liti e attuazione coattiva delle regole di diritto rilevano le regole relative alla tutela giurisdizionale dei diritti.
Pubblicità
Con il termine pubblicità si indicano gli strumenti predisposti dal legislatore per assicurare conoscibilità a fatti e atti giuridici.
I tipi di pubblicità previsti dal nostro ordinamento sono tre:
A) pubblicità notzia: assicura la conoscibilità legale di determinati fatti (es. annotazione a margine dell’atto di nascita delle sentenza di interdizione)
B) pubblicità dichiaratva: la trascrizione di un determinato atto, oltre a renderlo conoscibile, lo rende opponibile ai terzi (es.
trascrizione immobiliare)
C) pubblicità costtutva: la pubblicità condiziona l’esistenza stessa del diritto (es. iscrizione di ipoteca
)(n.b. sul tema della pubblicità immobiliare torneremo dopo aver affrontato il terzo libro)
Prescrizione
Secondo quanto previsto dall’art. 2934 c.c.: ogni diritto si estingue per prescrizione, quanto il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
La prescrizione costituisce un modo di estinzione del diritto: l’inerzia del titolare, che non esercita il proprio diritto, ne determina la perdita.
Trascorso un determinato tempo, l’obbligo correlativo al diritto del titolare rimasto inerte viene meno: il titolare dell’obbligo viene liberato.
La prescrizione non opera per i diritti imprescrittibili:
a) Diritti indisponibili: comprendono diritti di carattere personale (es. diritto alla salute, al nome, all’onore ecc.) e determinati diritti di carattere patrimoniale (es. diritto al mantenimento).
b) Altri diritti indicati dalla legge: per alcuni diritti l’imprescrittibilità è
stabilita dalla legge (es. diritto di proprietà).
Inderogabilità della prescrizione
In materia di prescrizione vige il principio di inderogabilità: spetta esclusivamente al legislatore stabilire il modo di comporre gli interessi del titolare del diritto/titolare del correlativo obbligo.
Le regole sulla prescrizione sono inderogabili e fanno pare dell’ordine pubblico: non è possibile per i singoli modificare i casi e i termini previsti dal legislatore.
La prescrizione deve essere eccepita dall’interessato (il titolare dell’obbligo), mentre non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Chi è legittimato a far valere la prescrizione può rinunciare alla stessa (es. pago il debito anche se è prescritto).
In materia di rinuncia valgono le seguenti regole:
A) La rinuncia può aver luogo soltanto una volta che il termine di prescrizione sia compiuto (una rinuncia preventiva verrebbe, infatti, a collidere con il principio di inderogabilità).
B) La rinuncia può avvenire anche in maniera tacita, a fronte di un fatto che appare in contrasto con la volontà di far valere la prescrizione (es. il debitore chiede una dilazione di pagamento con riguardo a un debito prescritto).
C) A fronte della rinuncia alla prescrizione, la prestazione eseguita appare giustificata e non può essere qualificata come indebito.
Disciplina della prescrizione
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Sono previste delle cause di sospensione: in presenza delle stesse, per il tempo della relativa durata, il tempo non è computato ai fini del decorso del termine di prescrizione. I casi sono i seguenti:
a) Rapporto tra le parti : il soggetto si trova in una situazione incompatibile con l’esercizio del diritto in presenza di un determinato rapporto tra le parti (es.
persone giuridiche/amministratore)
b) Condizione del titolare: la situazione del titolare del diritto è tale da impedire il relativo esercizio (es. incapace legale privo di rappresentante)
Si parla di interruzione della prescrizione quando cessa l’inerzia del titolare.
L’interruzione ha luogo nei seguenti casi:
1) Notificazione di un atto con cui si inizia un giudizio 2) Costituzione in mora del debitore
3) Riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale può essere fatto valere.
Durata della prescrizione
La durata della prescrizione è stabilita dalla legge.
In termine di prescrizione ordinario è di dieci anni.
Si definiscono prescrizioni brevi le ipotesi in cui il termine di prescrizione stabilito dal legislatore è inferiore a quello ordinario (es. responsabilità civile 5 anni).
Per alcuni diritti è previsto un termine di prescrizione superiore ai dieci anni (es. diritto reali minori 20 anni)
N.B. Da non confondere con le prescrizioni brevi le regole in materia di prescrizioni presuntive (v. mezzi di prova).
Decadenza
La decadenza (come la prescrizione) determina la perdita del diritto in presenza del decorso di un determinato periodo di tempo in assenza di esercizio del diritto da parte del titolare.
Opera in situazioni per le quali vi sia esigenza di certezza assoluta: il diritto deve essere esercitato entro un certo termine (in genere breve) per suggellare una determinata situazione.
Le esigenze di certezza possono essere stabilite:
a) Dalla legge
b) Dal contratto: quando sono le parti a stabilire termini di decadenza, il termine individuato non deve rendere troppo difficile l’esercizio del diritto
Le regole sulla decadenza stabilite dalla legge possono essere derogate dalle parti sono per i diritti disponibili; per quelli indisponibili non possono modificare la disciplina, né rinunciare alla decadenza.
In materia di decadenza non si applicano le regole sulla sospensione, per cui appare necessario:
1) Il compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto
2) Ovvero, il riconoscimento (se si tratta di diritti disponibili) da parte della persona contro cui il diritto può essere fatto valere.
Tutela giurisdizionale dei diritti
Laddove il diritto non venga attuato spontaneamente, è stabilito il divieto di autotutela privata: ai fini del mantenimento della pace e dell’ordine sociale, il titolare del diritto non può farsi giustizia da sé.
I diritti devono essere tutelati in via giurisdizionale: chi voglia attuare un proprio diritto deve rivolgersi all’ordinamento statale che ne accerta l’esistenza e garantisce l’attuazione.
La possibilità di far valere in giudizio il proprio diritto viene assicurata attraverso l’azione in giudizio: colui che agisce (attore) pone una domanda contro un altro soggetto (convenuto), in quale potrà bloccare tale richieste attraverso l’ eccezione.
I principio operanti in materia di processo civile sono:
1) Iniziativa di parte: il processo si apre solo se l’interessato pone la domanda al giudice.
Da tale principio discende: a) divieto di ultrapetizione (il giudice non può emanare un provvedimento che vada oltre le domande delle parti); b) principio dispositivo (il giudice deve decidere sulla base delle prove portate dalle parti).
2) Principio del contradditorio: entrambe le parti devono avere la concreta possibilità di far valere le proprie ragioni nel corso del processo.
Mezzi di prova
Nel processo civile sono in gioco interessi particolari, facenti capo alle parti: spetta a queste ultime dimostrare i fatti che sono determinanti per risolvere la controversia.
Il giudice non può andare a cercare da sé le prove necessarie a provare il suo convincimento.
Onere della prova: l’art. 2697 c.c. stabilisce che chi vuol far valere in giudizio un proprio diritto ha l’onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento , mentre chi eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.
Lo schema generale di ripartizione dell’onere della prova può essere modificato dal legislatore, per facilitare la protezione di un determinato interesse: si parla in tal caso di inversione dell’onere della prova.
Anche le parti possono modificare la ripartizione dell’onere della prova: non deve trattarsi di diritti indisponibili e il patto non deve essere tale da rendere eccessivamente difficile l’esercizio del proprio diritto.
Categorie
I mezzi di prova si dividono in:
a) Prove documentali: la prova è affidata a un mezzo materiale che documenta un certo fatto o atto. Si parla di prove precostituite in quanto possono essere predisposte in vista di una futura necessità di prova.
b) Prove semplici: sono prove che si formano nel corso della causa.
In generale, il giudice valuta liberamente le prove addotte dalle parti.
Si parla di prova legale in quei casi, determinati dalla legge, ove il giudice è
vincolato a ritenere provati i fatti cui si riferisce la prova.
Atto pubblico
E’ un documento redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuire all’atto pubblica fede (es. rogito notarile, verbale di commissione di esame).
E’ prova legale, fino a querela di falso:
A) Della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato B) Delle dichiarazioni fatte dalle parti
C) Degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti
N.B. L’atto pubblico non fa prova della veridicità delle dichiarazioni effettuate dalle parti, ma semplicemente del fatto che le stesse abbiano avuto luogo (es.
se dichiaro di aver pagato il prezzo dell’immobile, non è dimostrato l’avvenuto
pagamento).
Scrittura privata
E’ un documento scritto firmato dalle parti.
Fa piena prova (cioè prova legale) della provenienza delle dichiarazioni da chi ha sottoscritto l’atto.
Si tratta di una prova che viene prodotta contro il sottoscrittore. È indispensabile che il soggetto contro cui la scrittura è prodotta: a) ne riconosca la sottoscrizione , oppure b) tale sottoscrizione sia legalmente considerata come riconosciuta.
La provenienza delle dichiarazioni risulta provata nel caso di scrittura privata autenticata: in tal caso il documento viene redatto dalle parti e la sottoscrizione avviene davanti a un pubblico ufficiale, il quale attesta l’autenticità della firma e la data di sottoscrizione.
Nel caso di scrittura non autenticata la data non è certa: la certezza può esser acquisita con la registrazione o tramite altri fatti da cui tale certezza può risultare indirettamente (es. timbro postale).
Testimonianza
La prova per testimoni consiste nelle dichiarazioni rese al giudice durante l’interrogatorio del testimone sui fatti dei quali egli abbia avuto diretta conoscenza.
Sono previsti dei limiti di ammissibilità per tale prova:
A) Per i contratti quando il valore dell’oggetto supera lire 5000 (euro 2.58), ma l’autorità giudiziaria può autorizzare la prova oltre tale limite
B) Per patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento ove la stipulazione sia anteriore o contemporanea allo stesso
La prova per testimoni è sempre ammessa:
1) Quando vi sai un principio di prova per iscritto
2) Quando il contraente è stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta
3) Quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che li forniva la prova
Presunzioni
Tale mezzo di prova si basa su una deduzione logica.
L’art. 2727 c.c. parla di conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto.
Le presunzioni semplici sono applicate dal giudice, il quale da un fatto direttamente provato trae la conclusione che un altro fatto, non direttamente provato, è da ritenersi certo.
Posto che il fatto ignoto viene dedotto in base a un canone di probabilità, viene previsto che il giudice possa ricorrere alla presunzione semplice quando sia fondata su circostanze gravi, precise e concordanti.
Non è ammesso il ricorso alle presunzioni semplici ove sia esclusa la prova per testimoni.
Le presunzioni legali sono quelle previste dal legislatore. Si distinguono in:
a) Presunzioni assolute: non ammettono prova contraria b) Presunzioni relative: è ammessa la prova contraria
Prescrizioni presuntive
Un’ipotesi particolare di applicazione del meccanismo presuntivo opera nell’ambito delle prescrizioni presuntive.
Sono previste dalla legge in relazione a una serie di rapporti che normalmente vengono estinti entro un breve lasso di tempo.
L’istituto opera modificando l’onere della prova: decorso il tempo di prescrizione, si presume che il diritto sia estinto (in quanto avvenuto il pagamento o altro fatto estintivo).
Il titolare del diritto è ammesso a fornire prova contraria,
utilizzando esclusivamente il giuramento o l’ammissione del
debitore.
Confessione
La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte.
La confessione resa in giudizio (confessione giudiziale) è prova legale; mentre la confessione stragiudiziale è prova legale se fatta alla parte o a chi la rappresenta (se fatta a terzi o contenuta in un testamento è liberamente apprezzabile dal giudice).
Quando la confessione si accompagna a quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l’efficacia del fatto confessato o a modificarne o estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità, se l’altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte;
altrimenti l’efficacia probatoria delle dichiarazioni sarà liberamente
apprezzata dal giudice.
Giuramento
Il giuramento è la dichiarazione con cui una parte, davanti al giudice, afferma come vero o non vero un certo fatto, nella forma solenne e impegnativa prevista dalla legge.
Il giuramento è:
a) decisorio: se viene deferito da una parte all’altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa
b) suppletorio: se viene deferito d’ufficio dal giudice quando vi siano dei principi di prova ovvero quando si tratta di stabilire il valore della cosa.
Il giuramento è prova legale: l’altra parte non è ammessa a provare il contrario.
In caso di falso giuramento non si applica la revocazione della sentenza.
Trattandosi di un fatto illecito penalmente perseguibile, sul piano civilistico la
parte soccombente potrà chiedere il risarcimento del danno