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"Rivelazioni inattese nel capitolo 26: Un viaggio nell'oscurità alla scoperta della verità nascosta."

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Ciccio Pasticcio

Academic year: 2024

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Capitolo 26 1. La funzione della responsabilità

L’inadempimento da parte del debitore crea al creditore un danno, non è sempre detto però che la responsabilità del debitore sia una conseguenza necessaria e automatica del suo inadempimento. Infatti, il debitore può avere buone ragioni per sostenere che non bisogna accollare a lui le spese di risarcimento.

Appunto per questo le regole sulla responsabilità esprimono nel modo più rilevante il giusto equilibrio fra l’interesse del creditore e le ragioni del debitore.

La responsabilità per inadempimento si chiama comunemente responsabilità contrattuale, la quale si estende a tutti i casi di inadempimento di obbligazioni che non derivano unicamente da contratto.

2-3-4. I criteri della responsabilità/ l’impossibilità della prestazione/ l’imputabilità al debitore

I criteri di responsabilità sono sanciti all’interno dell’art 1218 del cc, dividendoli in due gruppi/categorie:

A) Criterio della possibilità/impossibilità

B) Criterio della imputabilità/non imputabilità al debitore.

A) Una prestazione si definisce impossibile quando non deriva da una particolare condizione del soggetto debitore ma bensì da fatti esterni (impossibilità oggettiva) e insuperabili da chiunque (impossibilità assoluta) e per adempierla occorrerebbero attività e mezzi che vanno al di là di ciò che normalmente può richiedersi per quel tipo di prestazione

B) L’inadempimento è imputabile al debitore, quando esiste una ragione che giustifica l’attribuzione della responsabilità a suo carico. A seconda di come s’individua la ragione troviamo due diversi tipi di responsabilità:

Responsabilità per colpa: il debitore risponde solo degli impedimenti determinati da sua colpa;

Responsabilità oggettiva: il debitore risponde anche se non è in colpa.

L’inadempimento gli è imputato, tutte le volte che sia riconducibile a cause rientranti nella sua sfera di organizzazione e di controllo.

5. La responsabilità per colpa: il criterio della diligenza

Il debitore è in colpa quando esso non esegue la prestazione per motivi di distrazione o dimenticanza, o la esegue male per incompetenza, superficialità. La colpa può essere vista in due sensi:

 Senso oggettivo : inosservanza della norma generale di condotta;

 Senso soggettivo : tener conto delle condizioni individuali e particolari del debitore.

Il concetto di colpa è strettamente legato al principio di diligenza: dove è compito del debitore adempiere all’obbligazione attraverso la massima cura, prudenza e competenza (la diligenza di un buon padre di famiglia).

6. Le gradazioni della colpa Esistono diversi gradi di colpe:

 Colpa ordinaria: è la violazione dell’ordinaria diligenza;

 Colpa grave: consiste nell’inosservanza dei livelli minimi di attenzione, di prudenza, di competenza;

La responsabilità del debitore dipende dalla valutazione della sua colpa;

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7. Il dolo

Dolo significa coscienza e volontà a danneggiare qualcuno. Si parla di dolo anche se il danno portato al creditore non è direttamente voluto ma previsto come possibile conseguenza del proprio comportamento (dolo eventuale). Il debitore responsabile di un dolo può essere tenuto ad un risarcimento maggiore.

8. I principali casi di responsabilità per colpa

Il criterio di responsabilità si applica a tre categorie di obbligazioni:

 Le obbligazioni che implicano la detenzione e custodia di cose altrui, e la loro restituzione al termine del rapporto.

 Le obbligazioni che hanno come oggetto lo svolgimento di un’attività a favore del creditore.

 Le obbligazioni che si collegano alla consegna di una cosa determinata con presenza di difetti.

9. La responsabilità oggettiva (senza colpa)

La responsabilità oggettiva significa responsabilità senza colpa. Ci sono rapporti obbligatori in cui il debitore inadempiente deve risarcire il creditore anche se l’inadempienza non dipende dal debitore stesso.

La regola sulla responsabilità del vettore di cose illustra il principio di responsabilità oggettiva dato che essa si fonda sul rischio. Infatti, il debitore risponde di tutti i fatti anche non dipendenti da sua colpa che si verificano nella sfera della sua organizzazione e del suo normale svolgimento di attività lo scopo di tutelare l’interesse del creditore.

10. I principali casi di responsabilità oggettiva

Le principali obbligazioni regolate attraverso responsabilità oggettiva sono:

 Le obbligazioni aventi per oggetto prestazioni rese da imprenditori a un pubblico di utenti, e implicanti la detenzione e la custodia di cose;

 Le obbligazioni di fornire cose fungibili, riguardo alle quali non sia ancora avvenuta l’individuazione;

 Le obbligazioni pecuniarie;

 Le obbligazioni adempiute per mezzo di ausiliari.

11. La responsabilità per il fatto degli ausiliari

Un’importante ipotesi di responsabilità oggettiva del debitore è quella derivante dagli ausiliari di cui egli si avvale per l’adempimento è il debitore stesso a risponderne dei fatti dolosi di costoro.

L’inadempimento e il danno dal debitore creati dipendono dalla sfera organizzativa di egli stesso, da lui creata nel proprio interesse.

12. Il caso fortuito

Il debitore non risponde dei rischi anomali cioè tutti quegli eventi così straordinari da sfuggire a ogni ragionevole previsione e a ogni possibile controllo del debitore definiti anche eventi di forza maggiore.

13. Altre formulazioni dei criteri di responsabilità

Le regole sulla responsabilità possono espresse anche formule diverse. Ad esempio, nel caso in cui debitore non riesca a adempiere alla prestazione diventando dunque impossibile, si dirà che tale prestazione sia inesigibile. Esistono altri due casi: le obbligazioni di mezzi dove il

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debitore svolge attività a favore del creditore e obbligazioni di risultato il debitore è tenuto a fornire al creditore proprio il risultato che gli interessa.

14. L’onere della prova

Chi fa valere un diritto ha l’onere di provare i fatti che lo fondano. Applicandolo all’inadempimento il creditore che pretende il risarcimento dovrebbe dimostrare:

l’obbligazione, l’inadempimento, il danno causato, l’imputabilità.

Quest’ultima prova risulta fondamentale perché è compito del debitore (inversione dell’onere di prova) definire gli elementi che hanno causato il suo inadempimento e dunque la sua imputabilità di colpevolezza.

15. Il danno

Il danno è la diminuzione di valore che il patrimonio del danneggiato subisce per effetto dell’inadempimento. I danni si possono classificare in due categorie:

Danno emergente: perdita subita dal creditore;

Lucro cessante: il mancato guadagno del creditore.

Il danno fin qui considerato è un danno patrimoniale cioè la perdita di un valore economico esistono anche danni di tipo non patrimoniale che consistono nella lesione di un valore o di un interesse non economico.

16. La riparazione del danno Esistono due tipi di risarcimenti:

Risarcimento per equivalente: che consiste nell’attribuire al danneggiato una somma di denaro che equivale al danno del valore distrutto;

Riparazione in forma specifica: consiste nel ripristinare a favore del danneggiato proprio quello specifico interesse che l’inadempimento ha leso.

17. Il danno risarcibile

Nel risarcimento equivalente, sorge il problema della quantificazione del danno. Esistono diversi criteri di quantificazione:

Criterio della casualità: il danno va risarcito nella sola misura in cui sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento.

Criterio delle prevedibilità: va risarcito solo il danno che poteva essere previsto nel momento in cui è nata l’obbligazione. Nel danno imprevedibile il debitore ne risponde solo in caso di inadempimento doloso;

Criterio concorso di colpa del creditore danneggiato: si applica quando alla produzione del danno contribuisce il fatto colpo del creditore in questo caso il risarcimento è diminuito in base alla colpa;

Criterio della evitabilità del danno: il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza;

Criterio della valutazione equitativa: si applica nei casi in cui risulta accertato che un danno esiste ma il creditore non riesce a provare il suo preciso ammontare. Il danno viene liquidato tramite una valutazione approssimata del danno.

18. Il risarcimento nelle obbligazioni pecuniarie

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Diversa è invece la determinazione del danno da ritardo nel pagamento di obbligazioni pecuniarie. Sappiamo che il creditore ha diritto automatico ad interessi moratori che possono essere maggior a seconda del danno subito. Per calcolare il maggior danno vengo applicate le seguenti regole

 Il creditore ha diritto ad una rivalutazione della somma non pagata;

 L’automatismo però ha delle limitazioni:

1) In diminuzione quindi a favore del debitore, se egli prova che il creditore ha subito un danno minore

2) In aumento quindi a favore del creditore, quando il debitore non riesce a dimostrare di aver commesso un danno minore.

19. La clausola penale

La clausola penale è un accordo fra debitore e creditore con cui si determina convenzionalmente, in anticipo, quale somma di denaro o quale adempimento sarà dovuto dal debitore in caso di suo inadempimento.

Due regole sanciscono tendono a evitare che la penale determini un arricchimento esagerato del creditore e un esborso sproporzionato del debitore:

Divieto di cumulo: il creditore non può chiedere insieme la prestazione non eseguita e la penale per la sua in esecuzione.

 Il debitore può chiedere al giudice di diminuire l’ammontare della penale, in due ipotesi:

1) Quando la prestazione è stata eseguita in parte;

2) Quando la penale risulta di ammontare eccessivo.

20. Clausole di esonero e di limitazione della responsabilità

Le clausole sono accordi che vanno a semplificare la maniera di risarcimento, si tratta di una semplificazione pericolosa per il creditore, il quale potrebbe perdere la garanzia del risarcimento.

La legge, per questo, ammette le clausole con limiti stretti:

Sono valide le clausole che limitano la responsabilità da colpa ordinaria;

Non sono valide che clausole che escludono o limitano la responsabilità di dolo o escludono o limitano una responsabilità legata alla violazione di obblighi posti da norme di ordine pubblico.

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Riferimenti

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