123. L’abilitazione e la riabilitazione delle PcD sono previste in Italia dalla L.833/78, dalla
L.104/92 e dalla L.328/00, che, conformemente all’art. 26 della Convenzione, garantiscono l’integrazione socio‐sanitaria della conduzione del progetto terapeutico individuale. Secondo l’art. 26 della L.833/78, le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l’utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla Legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. La stessa L.833/78 stabilisce, tra i principi che il servizio sanitario nazionale prevede, che la tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana (art. 1).
124. La L.104/92 ha innovato la normativa italiana in materia di disabilità attraverso un approccio inteso al recupero funzionale e sociale della PcD, prevedendo che la Repubblica assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, l’abilitazione e la riabilitazione (art. 1). Secondo l’art. 7 della L.104/92 il Servizio Sanitario Nazionale deve assicurare il sostegno delle PcD, tramite le strutture proprie o convenzionate, gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale. Tali centri sono definiti all’art. 8, co. l, della L.104/92. Si tratta di “istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguono lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa”.
125. L’art. 7 della L.104/92 stabilisce inoltre i principi e gli obiettivi dell’abilitazione e della
riabilitazione delle PcD. In particolare, la cura e la riabilitazione della PcD deve essere perseguita attraverso l’adozione di programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona e agiscano sulla globalità della situazione, coinvolgendo la famiglia e la comunità.
126. La L. 104/92 è dunque in linea con i principi alla base della Convenzione, in quanto assicura
alla PcD la sua partecipazione nella realizzazione dei programmi abilitativi e riabilitativi, prevedendo l’integrazione delle politiche sanitarie e sociali affinché siano sviluppate al massimo le capacità della persona e garantendo il coinvolgimento della famiglia al fine di proteggere e promuovere la vita familiare e privata della persona. L’art. 8 della L.104/92 prevede, infatti, anche interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico a sostegno della PcD e del nucleo familiare in cui è inserita. In pratica, per i cittadini con disabilità e per gli anziani con gravi difficoltà motorie è possibile attivare cicli di riabilitazione domiciliare gratuiti usufruendo dei Centri accreditati regionali che hanno attivato questo servizio. Il servizio è riservato a cittadini non deambulanti con necessità di intervento di riabilitazione allo scopo di prevenire l’aggravamento della disabilità ovvero per mantenere il massimo grado di autonomia possibile.
127. L’art. 14, par. 1, della L. 328/00 prevede che, ai fini della piena integrazione delle PcD
nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché dei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale (PI). Ai sensi dell’art. 14, par. 2, il PI deve comprendere, oltre alla valutazione diagnostico‐funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le
misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel PI sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.
128. La L. 284/97 ha previsto lo stanziamento di un finanziamento annuo destinato alle iniziative
per la prevenzione della cecità e per la realizzazione e il potenziamento di centri per l'educazione e la riabilitazione visiva, allo scopo di promuovere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle persone prive della vista.
129. Una criticità comune agli aspetti dell’abilitazione e della riabilitazione è quella legata alla
disomogeneità presente sul territorio nazionale. Una strada intrapresa per il superamento di tale ostacolo riguarda la definizione di linee guida, frutto di tavoli di lavoro condivisi tra le diverse realtà e livelli di governo, in modo da mettere a patrimonio comune principi, esperienze e strategie di azione.
130. Il 6/10/10 il Ministero della Salute ha pubblicato il Piano d’indirizzo per la riabilitazione. Si
tratta di linee guida che aggiornano quelle emanate nel 1998, che avevano come sostanziale obiettivo quello di attivare una rete di servizi e assistenza per la riabilitazione, adottando un modello di percorso integrato socio‐sanitario, salvaguardando l'autonomia delle regioni e delle province autonome, rispetto alle esigenze della propria programmazione. Il nuovo piano per la riabilitazione 2010 introduce il Modello Bio-Psico-Sociale (ICF): Governo Clinico – Dipartimento di Riabilitazione; percorso Riabilitativo Unico- Rete di Riabilitazione; approccio interdisciplinare; appropriatezza dei percorsi; coinvolgimento paziente e suoi familiari; creazione di nuove unità dedicate; Attività Fisica Adattata (AFA). La persona con disabilità ricoverata deve seguire un percorso riabilitativo unico integrato nei vari setting terapeutici della rete riabilitativa. Questo principio si concretizza nel concetto di "presa in carico dell'utente" e nell'erogazione degli interventi secondo definiti programmi riabilitativi all'interno di uno specifico Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) applicando il concetto di appropriatezza prescrittiva ed erogativa. Gli interventi hanno come obiettivo l'ulteriore stabilizzazione clinica con il ripristino di condizioni di autonomia e/o di gestibilità in ambito extraospedaliero.
131. Nel 2011 sono state ratificate le “Linee di indirizzo per l’assistenza alle persone in stato
vegetativo e minima coscienza”. Le linee guida riguardano il percorso delle persone in bassa responsività protratta nelle gravi cerebrolesioni acquisite ed impegnano le Regioni a rendere omogenea l’organizzazione sanitaria e socio-assistenziale a favore dei pazienti in SV e SMC, raccomandando un percorso lineare, razionale e precoce a partire dalla fase acuta, assicurando la “presa in carico” dell’individuo nella sua intera realtà patologica attraverso una poliarticolazione a rete, comprendente le U.O intensiva in fase acuta, U.O subintensiva, U.O riabilitativa post acuta e le strutture territoriali. Tale percorso si inserisce pienamente nelle raccomandazioni delle Conferenze
di Consenso e delle linee guida sulla riabilitazione del 1998, aggiornata nel 2011. Le linee guida sono il frutto del lavoro della “Commissione dei clinici” e del “Seminario permanente delle associazioni” insediato presso il Ministero della Salute che ha realizzato il “Libro bianco sugli Stati Vegetativi e di minima coscienza”, con l’intento di promuovere un sistema esperto integrato ed una rete di percorso “Coma to Community”.
132. Nell’ambito degli ausili esiste, a supporto delle PcD e delle loro famiglie, il Nomenclatore
Tariffario. Si tratta di un documento emanato (e periodicamente aggiornato) dal Ministero della Salute che stabilisce la tipologia e le modalità di fornitura di protesi e ausili a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il Nomenclatore Tariffario attualmente in vigore è quello stabilito dal DM 332/99.