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GRADUATORIE

Tutte le persone, sia quelle in continuità sia quelle di nuovo accesso, presentano istanza allegando le certificazioni previste nella parte “Requisiti di accesso” sopra indicate.

Nel caso della certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legga 104/1992, l’istanza può essere comunque presentata in attesa di definizione dell’accertamento.

Nessuna priorità viene fissata per la continuità delle persone già in carico alla Misura B2 con l’annualità FNA precedente.

È facoltà dell’Ambito Territoriale stabilire eventualmente priorità per le persone che non beneficiano di interventi o di sostegni integrativi di carattere assistenziale erogati da Enti pubblici o privati o da Enti previdenziali.

Viene invece garantita la continuità della Misura B2 alle persone con Progetti di Vita Indipendente nel contesto della progettualità biennale (anche con età superiore ai 64 anni), già in atto e finanziati con la precedente annualità, che necessitano sulla base del progetto individuale per l’annualità FNA 2018 di continuità.

Gli Ambiti possono predisporre graduatorie separate per minori/adulti e anziani sulla base degli ISEE presentati qualora non si fosse in grado di garantire l’accesso alla misura per tutte le domande pervenute.

STRUMENTI Il Buono sociale è così articolato:

¾ valore mensile del Buono sociale fino ad un importo massimo di € 400,00, finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare;

in caso di personale d’assistenza assunto con regolare contratto il buono di cui sopra può essere integrato con

¾ Buono mensile sociale fino ad un importo massimo di € 400,00. È facoltà dell’Ambito rideterminare un importo inferiore in ragione di monte ore ridotto relativo al personale di assistenza assunto.

È altresì facoltà dell’Ambito stabilire un importo ridotto dei Buoni in caso di frequenza di unità di offerta semiresidenziali sociosanitarie o sociali.

Inoltre gli Ambiti possono prevedere, anche per i minori che non risultano beneficiari del buono, pur avendo i requisiti di accesso alla Misura B2, l’erogazione di un:

¾ Voucher sociale per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità con appositi progetti di natura educativa/socializzante che favoriscano il loro benessere psicofisico (es. pet therapy, attività motoria in acqua, frequenza a centri estivi, ecc).

Non sono finanziabili con tale tipologia di Voucher i costi relativi ad attività connesse alla frequenza scolastica ivi compreso pre e post scuola o attività di trasporto.

Inoltre tali voucher sociali non possono essere utilizzati per la copertura di costi sanitari e sociosanitari.

In alternativa ai buoni sociali di cui sopra, alle persone con disabilità fisico-motoria gravi, con capacità di esprimere la propria volontà di età compresa tra i 18 e i 64 anni, che vivono sole al domicilio, che intendono realizzare il proprio progetto di vita indipendente senza il supporto del caregiver familiare, ma con l’ausilio di un assistente personale, autonomamente scelto e regolarmente assunto, può essere riconosciuto un buono sociale mensile fino ad un massimo di € 800,00 su base annuale.

Tale buono sociale può essere riconosciuto alle persone che sono in possesso di un ISEE sociosanitario < a € 20.000,00.

COMPATIBILITA’ E

INCOMPATIBILITA’ L’erogazione della Misura B2 è incompatibile con:

¾ accoglienza definitiva presso Unità d’offerta residenziali socio sanitarie o sociali (es. RSA, RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità);

¾ Misura B1;

¾ contributo da risorse progetti di vita indipendente - PRO.VI - per onere assistente personale assunto;

¾ ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale;

¾ ricovero in riabilitazione/Sub acute/Cure intermedie/Post acuta;

¾ presa in carico in Unità d’offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie o sociali (es. regime semiresidenziale di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, riabilitazione in diurno continuo, CDD, CDI, CSE, SFA);

¾ presa in carico con Sperimentazioni riabilitazione minori disabili in UHJLPHGLXUQR •RUHVHWWLPDQDOL ;

¾ presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018

¾ Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 15/2015;

Il Bonus per assistente familiare ex l.r. n. 15/2015 può essere erogato a persona valutata ammissibile alla Misura B2 ma non presa in carico con la stessa.

L’erogazione del Buono Misura B2 è compatibile con:

¾ i Voucher anziani e disabili ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019;

¾ interventi di assistenza domiciliare: Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio di Assistenza Domiciliare

¾ interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare

¾ ricovero ospedaliero

¾ ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni programmabili nell’anno, per minori per massimo 90 giorni

¾ sostegni DOPO DI NOI riferiti esclusivamente per canone di locazione o per spese condominiali per persone disabili con progetto di vita indipendente

¾ prestazioni integrative previste da Home Care Premium/INPS HCP ad eccezione di erogazione di specifici contributi;

MODALITÀ DI EROGAZIONE E CONTROLLI

La misura è assegnata dagli Ambiti a seguito di avviso pubblico che deve stabilire gli strumenti e le modalità di accesso alla Misura e di erogazione del buono, sulla base delle indicazioni del presente Programma operativo regionale annualità 2019 – esercizio 2020.

Le risorse sono erogate dalle ATS agli Ambiti territoriali, secondo le seguenti modalità:

- 50% della quota assegnata viene trasferita dalla ATS entro 30 gg dal ricevimento;

- 30% a seguito della verifica dell’’effettivo utilizzo delle risorse di cui alle DGR 7856/2018 e 1253/2019;

- 20% della quota assegnata a seguito dell’adempimento del debito informativo nei confronti della Regione

Le risorse assegnate devono essere utilizzate entro un anno dalla data del

provvedimento di erogazione agli Ambiti territoriali da parte dell’ATS territorialmente competente.

Gli Uffici di Piano degli Ambiti devono inviare alle ATS competenti per territorio e alla Regione l'atto di programmazione dell'applicazione della Misura.

Il Piano operativo predisposto dagli Ambiti ha validità biennale, salvo aggiornamenti a seguito di nuove disposizioni regionali.

È compito degli Ambiti effettuare un controllo su un campione non inferiore al 5%, dei beneficiari presi in carico nell’anno di riferimento.

Alla ATS territorialmente competente spetta la verifica della corretta applicazione delle indicazioni regionali sulla Misura B2.

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