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L’«aconfessionalità» del sistema sportivo tra il Coni e le

Nel documento La libertà religiosa nello sport (pagine 122-130)

L’esercizio di uno sport individuale o di squadra, anche in

forma dilettantistica, è subordinato all’instaurazione, attraverso lo strumento del tesseramento, di un vincolo associativo, privo di qualsivoglia limite temporale246, con la Federazione sportiva

di pertinenza, la quale impone ai propri atleti l’osservanza delle condizioni previste dai regolamenti nonché dagli statuti dalla stessa approvati247.

Più precisamente, «se intende partecipare alle competizioni organizzate dalle federazioni sportive italiane, il giovane dilettante è costretto a stipulare il vincolo e a devolvere irrevocabilmente la titolarità delle proprie prestazioni sportive alla società con la quale si affilia, con conseguente

      

246 In proposito, soltanto per i minori d’età e per i dilettanti il vincolo associativo viene instaurato senza alcun limite temporale, con la conseguenza che soltanto la società sportiva di appartenenza può procedere all’estinzione dello stesso. Per contro, con riferimento agli sportivi professionisti è intervenuta la Legge 23 marzo 1989 n. 91, poi modificata dalla Legge 18 novembre 1996, n. 586, la quale ha provveduto all’abolizione del vincolo sportivo, definendolo come limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta professionista.

247 A titolo esemplificativo, Regolamento Esecutivo della Federazione Italiana Pallacanestro, art. 1: «Chiunque intenda svolgere attività sportiva nella pallacanestro deve tesserarsi per una società affiliata alla FIP […] con la firma della richiesta di tesseramento, il giocatore si vincola nei confronti della società richiedente e della FIP accettando con tale atto le norme statutarie e regolamentari della FIP e le varie disposizioni da questa emanate». Il testo della disposizione è disponibile sul sito: www.fip.it.

compressione involontaria […] della propria libertà agonistica»248.

Orbene, tenendo conto del vincolo che si instaura tra l’atleta e la rispettiva società sportiva nonché dell’obbligo di quest’ultima di garantire ad ogni individuo la pratica dello sport «secondo le sue necessità»249, assume particolare rilievo l’analisi

delle disposizioni statutarie delle diverse Federazioni sportive nazionali finalizzate alla tutela del «sentimento religioso» dell’atleta.

È, in particolare, lo statuto della Federazione Italiana Vela ad introdurre esplicitamente il concetto di «aconfessionalità», allorquando all’art. 1, co. 4, statuisce che «La FIV è apartitica, apolitica e aconfessionale». Dal tenore di siffatta disposizione statutaria, è evidente come la Federazione sportiva assuma una posizione neutrale non solo rispetto a qualsivoglia credo religioso, ma anche rispetto all’appartenenza religiosa degli stessi associati.

È altresì interessante rilevare come l’identità confessionale venga posta sullo stesso piano dell’identità politica dell’atleta nonché dell’appartenenza dello stesso ad una associazione partitica.

Del pari, lo statuto della Federazione Italiana Giuoco Handball, all’art. 1, co. 6, prevede che «la F.I.G.H. è organizzazione apolitica e aconfessionale».

L’«aconfessionalità» della società sportiva implica, dunque, che il «sentimento religioso» non possa trovare collocazione, o

      

248 P.MORO, Natura e limiti del vincolo sportivo, in www.forumnaonis.it, p. 68.

249 Carta Olimpica, Principio VIII: «The practice of sport is a human right. Every individual must have the possibility of practicing sport in accordance with his or her needs».

meglio espressione, nel «campo di gioco», dovendo rimanere entro i confini della sfera individuale del singolo protagonista sportivo.

Il suddetto principio viene, poi, espresso in maniera più incisiva dallo statuto della Federazione Italiana Pesistica, allorquando, accanto all’enunciazione del principio di democrazia e di partecipazione di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, all’art. 1, co. 10, statuisce che «La FI.PE. è estranea a qualsiasi questione politica, religiosa e razziale»250.

Per contro, gli statuti della Federazione Italiana Hockey251, della

Federazione Italiana Baseball Softball252 e della Federazione Italiana

Scherma253 prevedono il carattere apartitico ed apolitico delle

rispettive Federazioni, senza fare alcun riferimento alla eventuale «aconfessionalità» di queste ultime.

Di particolare rilievo la previsione statutaria della Federazione Italiana Rugby la quale, all’art. 2, co. 3, si preoccupa di garantire «la partecipazione all’attività sportiva in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, con esclusione di qualsiasi ingerenza razziale, politica o religiosa»254.

      

250 Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.fipe.it.

251 Statuto F.I.H., art. 1, co. 6: «La F.I.H. è apartitica ed apolitica e non persegue scopo di lucro».

Il testo dello statuto è disponibile sul sito: www.federhockey.it.

252 Statuto FIBS, art. 1: «La F.I.B.S. è apartitica e apolitica e non persegue fine di lucro. (…) Organizza e disciplina lo svolgimento dell'attività sportiva e ne garantisce la pratica da parte di chiunque, in condizioni di parità e pari opportunità in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale».

Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.fibs.it.

253 Statuto FIS, art. 1: «La F.I.S. è apartitica e apolitica. […] Promuove lo svolgimento dell’attività sportiva e ne garantisce la pratica da parte di chiunque, in condizioni di parità e di pari opportunità in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale». Il testo dello statuto è disponibile sul sito: www.federscherma.it.

Altro specifico riferimento al fattore religioso è contemplato dallo statuto della Federazione Italiana Triathlon che, all’art. 1, co. 1.06, prevede: «L’attività della FI.Tri è estranea ad ogni distinzione di religioni, di politica, di razza e di sesso; non

persegue fini di lucro»255. Analogamente, lo statuto della

Federazione Italiana Danza Sportiva, all’art. 1, co. 7, è preposto ad evitare che l’identità religiosa del singolo atleta possa costituire causa ostativa della pratica sportiva allorquando prevede che «la FIDS persegue le sue finalità istituzionali in ossequio ai principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità, con esclusione di ogni forma di violenza, xenofobia e di discriminazione razziale, religiosa e politica»256.

Dello stesso tenore letterale, il disposto normativo di cui all’art. 1, co. 4, dello statuto della Federazione Italiana

Pallacanestro257, ove si prescrive che «l’ordinamento della F.I.P. è

retto in base al principio di democrazia interna, nonché al principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza, parità e pari opportunità ed in conformità con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale con esclusione di ogni forma di discriminazione razziale, religiosa e politica, e nella salvaguardia della tutela sanitaria delle attività sportive».

      

255 Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.fitri.it.

256 Gli statuti della FIBA e della FIDS sono disponibili sui rispettivi siti ufficiali:

www.fiba.it e www.fids.it.

257 Statuto FIP, art. 1, co. 2: «Le finalità istituzionali sono attuate nel rispetto dei principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità, con esclusione di ogni forma di discriminazione razziale, religiosa e politica, e nella salvaguardia della tutela sanitaria delle attività sportive».

Infine, gli statuti della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio258,

della Federazione Pugilistica Italiana259, della Federazione Italiana di

Atletica Leggera260, della Federazione Italiana Badminton261, della

Federazione Italiana Giuoco Calcio262, della Federazione Ciclistica

Italiana263, della Federazione Italiana Nuoto264, della Federazione

Italiana Giuoco Squash265, della Federazione Ginnastica d’Italia266,

      

258 Statuto FISG, art. 1, co. 1: «La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (…). È ispirata al principio democratico di partecipazione all’attività sportiva da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità ed in conformità alle deliberazioni del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) nonché del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per quanto attiene l’attività paralimpica».

Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.fisg.it.

259 Statuto FPI, art. 1, co. 5: «La F.P.I. è retta sui principi di libera e democratica partecipazione alla attività sportiva in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale».

Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.fpi.it.

260 Statuto FIDAL, art. 1, co. 1: «La Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, fondata nel 1898, è formata da tutte le società e associazioni sportive costituite ai sensi della normativa vigente che senza scopo di lucro praticano in Italia l’atletica leggera, ispirandosi al principio di democrazia e di opportunità. La pratica dell’atletica leggera è di natura non professionistica e in ogni caso dilettantistica ed è disciplinata dalle norme dell’ordinamento sportivo e di quello statale vigente».

Il testo dello statuto FIDAL è disponibile sul sito: www.fidal.it.

261 Statuto FIBA, art. 1, co. 1.4: «È retta dal presente statuto e dai propri regolamenti, che si conformano ai principi di democrazia interna e della partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, ed è l’unico organismo autorizzato a disciplinare, regolare e gestire lo sport del badminton nel territorio nazionale ed a rappresentarlo in campo internazionale».

Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.fiba.it.

262 Statuto FIGC, art. 1, co. 3: «L’ordinamento della FIGC si ispira al principio di democrazia interna e garantisce la partecipazione degli atleti e dei tecnici all’attività sportiva e federale».

Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.figc.it.

263 Statuto FCI, art. 1, co. 5: «La F.C.I. è retta da norme statutarie e regolamentari, sulla base del principio di democrazia interna e della partecipazione all’attività sportiva da parte di tutti, in condizioni di parità, in adesione all’ordinamento sportivo nazionale ed

internazionale, in conformità delle deliberazioni del C.O.N.I». Il testo è disponibile sul sito: www.federciclismo.it.

264 Statuto FIN, art. 1, co. 4: «L’ordinamento della F.I.N. è retto in base al principio di democrazia interna, nonché del principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque, uomini e donne, in condizioni di uguaglianza, parità e pari opportunità». Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.fin.it.

265 Statuto FIGS, art. 1, co. 2: «La F.I.G.S. è un’Associazione, senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 numero 15. È retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità».

della Federazione Italiana Pallavolo267, della Federazione Italiana Sport

Equestri268, della Federazione Italiana Sport Invernali269, della

Federazione Italiana Taekwondo270, della Federazione Italiana di Tiro

con l’Arco271, della Federazione Italiana Canoa Kayak272 e della

Federazione Italiana Bocce273 non contemplano alcun riferimento

alla confessionalità o aconfessionalità dell’ente associativo, limitandosi a sancire la partecipazione alla pratica sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità. In particolare, lo statuto della FIB prevede che

        266 Statuto FGI, art. 1, co. 5: «L’ordinamento statutario e regolamentare è ispirato al principio democratico e di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità».

Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.federginnastica.it.

267 Statuto FIPAV, art. 1, co. 3: «La FIPAV non persegue fini di lucro ed è retta dalle norme del presente Statuto e da quelle regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale nonché con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, della FIIVB e del CONI.

268 Statuto FISE, art. 1, co. 1: «La Federazione Italiana Sport Equestri (…) si ispira a principi democratici e al principio della partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità».

Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.fise.it.

269 Statuto FISI, art. 1, co. 3: «La FISI è retta dal principio democratico e garantisce la partecipazione di tutti all’attività federale in condizioni di parità e di pari opportunità». Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.fisi.org.

270 Statuto FITA, art. 1, co. 3: «La FITA è retta da norme statutarie e regolamentari conformi all’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ed è ispirata al principio democratico ed al principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni d’uguaglianza e di pari opportunità.

La FITA è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza di diritti di tutti gli associati, dal principio di uniformità ed effettività del rapporto associativo e della libera eleggibilità degli organi amministrativi».

Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.fita.it.

271 Statuto FITARCO, art. 1, co. 1.1.4: «Le norme statutarie e regolamentari della FITARCO s’ispirano ai principi di democrazia interna, di libertà di accesso all’attività del tiro con l’arco da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità ed al principio della trasparenza degli atti».

Il testo dello statuto è disponibile sul sito: www.fitarco-italia.org.

272 Statuto FICK, art. 1, co. 3: «La F.I.C.K. persegue lo svolgimento dell’attività sportiva e ne garantisce la pratica da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale».

Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: wwwfedercanoa.it.

273 Statuto FIB, art. 1, co. 7: «La Federazione Italiana Bocce è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ed è ispirata al principio democratico e al principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e pari opportunità».

quest’ultima «è apartitica, prescinde da ogni forma di discriminazione politica, sessuale, razziale […] è ispirata al principio democratico e al principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e pari opportunità»274.

Nessun riferimento alla «aconfessionalità» del proprio ente sportivo né tanto meno all’uguaglianza e/o alla pari opportunità di accesso alla pratica della disciplina agonistica è contemplato dagli statuti della Federazione Italiana Tennistavolo275 e dell’Unione

Italiana tiro a segno276.

Dall’analisi delle disposizioni statutarie si evince come soltanto alcune delle principali Federazioni sportive nazionali assumano una posizione ben determinata rispetto al fattore religioso, facendo emergere la neutralità del sistema sportivo che vuole rimanere estraneo ad ogni «questione» religiosa.

In questa prospettiva, siffatte associazioni sportive delineano il proprio campo di azione il quale, al fine di rimarcarne ulteriormente la rispettiva autonomia, non può subire alcuna ingerenza da parte delle confessioni religiose. Nel contempo, tali Federazioni sportive non intendono assumere alcuna posizione o decisione in merito al mondo delle religioni nonché all’identità religiosa dei propri associati.

L’orientamento delineato è comunque accompagnato dalla tutela del diritto di tutti di prendere parte all’esercizio delle diverse discipline sportive in condizioni di assoluta uguaglianza. In altri termini, l’enunciazione di siffatto principio, contenuta

      

274 Lo Statuto della FIB è disponibile sul sito ufficiale: www.federbocce.it. 275 Lo Statuto della FITET è disponibile sul sito ufficiale: www.fitet.org. 276 Lo Statuto dell’UITS è disponibile sul sito ufficiale: www.uits.it.

in tutte le Carte Federali delle Federazioni sportive nazionali, non sempre è affiancata da un riferimento esplicito al fattore religioso, ma quest’ultimo non può che ritenersi in essa ricompreso, soprattutto nell’ottica di evitare fenomeni discriminatori. Di fatto e per come già evidenziato precedentemente, l’appartenenza ad un determinato credo religioso non può essere fattore discriminante nell’accesso alla stessa associazione sportiva.

Ciò nonostante, la tutela del sentimento religioso non pare trovare una «giusta» collocazione in seno alle richiamate disposizioni statutarie; ragion per cui, l’identità religiosa dell’atleta sembra destinata a rimanere al di fuori del «campo di gioco», con la logica conseguenza che la libertà di esprimere la propria fede anche nell’esercizio del proprio sport non può che risultare compressa.

Eppure l’ordinamento sportivo, in quanto settoriale, deve conformarsi ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico statuale applicabili in materia di sport. Alla luce di siffatta gerarchia e sebbene si delinei una rilevante lacuna delle fonti di diritto sportivo, non può che ritenersi meritevole di tutela la libertà di ogni atleta di esprimere il proprio credo religioso anche in campo.

La tutela dei diritti umani nella pratica dello sport non può essere disgiunta dalla tutela del diritto allo sport, inteso quest’ultimo quale strumento di affermazione della persona nonché di taluni dei suoi diritti fondamentali277.

      

277 In questa prospettiva, non si può non richiamare la previsione di cui all’art. 2 Cost., in forza del quale «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».

4. L’

ATLETA TRA DIRITTI RELIGIOSI E DIRITTO

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