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Action 13: Country by Country Reporting

4. Lo scambio di informazioni nel progetto BEPS e la Mandatory Disclosure

4.1 Lo scambio di informazioni nel progetto BEPS

4.1.2 Action 13: Country by Country Reporting

L’action 13 si fonda sul pilastro della trasparenza del BEPS, così come l’action 5, perché permettono entrambe di migliorare la trasparenza dei sistemi fiscali. In questa azione è prevista la documentazione necessaria per il Transfer Pricing e per i il Country by

Country reporting (CbC) al fine di consentire alle società multinazionali di indicare

annualmente, per ogni giurisdizione con cui sono correlate, delle informazioni.

L’attuazione del report, supportata dall’introduzione di una migliore documentazione sui prezzi di trasferimento, fornisce alle amministrazioni un nuovo livello di trasparenza per quanto riguarda le operazioni tra società multinazionali712.

L’action 13 prevede tre livelli per una migliore trasparenza: il primo livello stabilisce una divulgazione delle informazioni sulle operazioni commerciali a livello di gruppo per quanto riguarda le politiche sui prezzi di trasferimento delle multinazionali, redigendo un Master File. Il secondo livello prevede la redazione di un Local File (Country File) nel quale vengono specificate le politiche dei prezzi di trasferimento specifiche per un soggetto di una giurisdizione. Tra l’obbligo di scambio di informazioni spontaneo sugli APAs, previsto dall’action 5, e l’action 13 c’è una interazione, poiché il master file

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OECD, Progress report July 2017- June 2018, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, OECD Publishing - Parigi, 27-28 Giugno 2018.

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conterrà un elenco degli APAs esistenti per una multinazionale713. Questa duplice diposizione è prevista per rafforzare l’obbligo di trasparenza, in quanto l’action 5 riguarda uno scambio di informazioni più ampio e generale rispetto a ciò che potrebbe essere richiesto in un Master o Local File714. Il Country by Country reporting è previsto come terzo livello dell’action 13 e prevede un’indicazione annuale dell’ammontare di ricavi, di profitti lordi, di tasse pagate o accumulate e di altre attività economiche rilevanti per ogni giurisdizione nel quale le multinazionali operano. Questo report deve essere archiviato dalla giurisdizione della società controllante (parent company) e divulgato conseguentemente dalle autorità attraverso lo scambio di informazioni715. Per facilitare l’implementazione del CbC nei vari Paesi, l’azione ha incluso nel “Final

Report 2015”716 un documento intitolato “Reporting Implementation Package”717 che comprende un modello legislativo utilizzato da qualsiasi Stato per adattare la propria legislazione al CbC reporting e comprensivo di tre tipologie di accordi che potrebbero essere utilizzati per lo scambio di informazioni dello stesso con altri Stati. I modelli a cui si fa riferimento per lo scambio di informazioni sono la Convenzione MAAT, gli accordi TIEAs e le convenzioni bilaterali. La Convenzione MAAT si è vista più efficiente in merito e per tanto è stato sviluppato un accordo specifico, trattato sulla base dell’art. 6718 della stessa convenzione, il CbC MCAA (Multilateral Competent Authority

Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports). Gli accordi sottoscritti in

base a quest’ultimo strumento sono 78, come indicato dall’OCSE secondo l’ultimo aggiornamento del 11 aprile 2019719. In aggiunta sono stati sviluppati anche altri due

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OECD, Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing – Parigi, 2015, par. 110.

714

OECD, op. ult. cit., par. 111. 715

OECD, Explanatory Statement, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing - Parigi, 2015.

716

OECD, Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing – Parigi, 2015.

717Reperibile nel “Annex IV to Chapter V” del documento alla nota precedente, a cui si farà appunto riferimento, oppure in un documento a sé stante OECD, Action 13: Country by Country Reporting implementation Package, OECD Publishing – Parigi, 2015.

718 Come si è già visto più in dettaglio dal par. 1.1 di questa tesi, dove il MCAA ed il CRS insieme formano lo Standard of Automatic Exchange of Financial Account Information.

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Consultabile nel sito dell’OCSE nella sezione riguardante il Country by Country Reporting in http://www.oecd.org/tax/beps/country-by-country-reporting.htm.

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accordi per lo scambio di informazioni sul CbC reporting, basati sulla Convenzione contro doppia imposizione e sull’accordo TIEAs720.

Il modello legislativo per il CbC reporting si sviluppa in otto articoli: definizioni, obblighi, notifiche, CbC reporting, termini, l’uso e la riservatezza delle informazioni, sanzioni e data di entrata in vigore. Per quanto riguarda le definizioni all’art. 1, si indica che il soggetto a cui fa riferimento il CbC consiste in un gruppo multinazionale721. Due o più imprese che adottano la legislazione del bilancio consolidato e che si trovano in almeno due giurisdizioni diverse, anche per mezzo della stabile organizzazione, devono rispettare le disposizioni del CbC reporting. Non tutte le società appartenenti al gruppo sono obbligate alla rendicontazione, ma solo la società capogruppo, come indicato dall’art. 2. Qualora la società capogruppo, secondo la propria giurisdizione, non sia obbligata a redigere il CbC reporting, oppure non abbia un accordo per lo scambio di informazioni o ancora qualora vi sia ma non viene adempiuto, l’obbligo passa in capo ad un’altra società del gruppo residente nel Paese in cui fa riferimento la giurisdizione per il rendiconto.

L’art. 4 definisce il CbC reporting come un rendiconto che deve contenere: le informazioni aggregate di ricavi, profitti o perdite al lordo delle imposte, le imposte sul reddito maturate, il capitale dichiarato, i guadagni accumulati, il numero di dipendenti, le immobilizzazioni materiali per ogni giurisdizione in cui opera il gruppo ed i soggetti di cui è costituito il gruppo con l’identificazione di ogni giurisdizione fiscale nel quale sono stabiliti. La rendicontazione, secondo l’art. 5, deve essere presentata entro dodici mesi dalla conclusione dell’anno fiscale.

Le condizioni necessarie per l’utilizzo efficace del CbC reporting sono la riservatezza, la coerenza e l’uso appropriato delle informazioni. Anche in questo contesto, come

720 OECD, Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, cit., p. 37.

721Vengono esclusi i gruppi di imprese che hanno dei ricavi consolidati inferiori a 750 milioni di euro durante l’anno fiscale precedente a quello di riferimento per la rendicontazione (art. 1 par. 3 Annex IV to Chapter V in OECD, Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, cit., p. 37). La guida dell’OCSE sull’implementazione dell’azione 13 (OECD, Action 13: Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country by Country Reporting, OECD Publishing – Parigi, 2015) indica al par. 10 che l’esenzione provoca un’esclusione del 85-90% dei gruppi multinazionali dall’obbligo di presentazione del rendiconto Cbc, ma il rapporto sarà comunque presentato da gruppi multinazionali che controllano circa il 90% dei ricavi aziendali totali.

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disposto dall’art. 6, le informazioni sono riservate secondo le disposizioni previste dalla Convenzione MAAT. Inoltre, le informazioni devono essere trattate in modo appropriato, come cita l’articolo, hanno lo scopo di aiutare l’Amministrazione a comprendere se vi sia un rischio sull’erosione della base imponibile o sullo spostamento fittizio degli utili all’estero. Per quanto riguarda la coerenza, si indica che la giurisdizione deve adottare delle regolamentazioni che rendano il CbC reporting un obbligo per le società indicate dall’art. 2, consigliando l’utilizzo del modello indicato all’allegato III del capitolo V dell’action 13722.

Seguono, inoltre, gli accordi previsti sullo scambio di informazioni facendo riferimento alla convenzione MAAT, alla convenzione contro la doppia imposizione e al Modello TIEA723. Dispongono similmente le regole predisposte dal modello generale, ma in conformità con la convenzione a cui fanno riferimento.

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