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Affidamento preadottivo

Con l’affidamento preadottivo, disciplinato all’art. 22 della l. 184/1983, si realizza l’incontro tra le coppie che posseggono i requisiti indicati dalla legge e i minori dichiarati in stato di adottabilità. Lo scopo, è quello di abbinare a ciascun minore adottabile la coppia che appaia più idonea a venire incontro alle sue esigenze di educazione e cura.

Tale fase è provvisoria ma anticipa i contenuti dell’adozione72:

infatti, si mettono in pratica i buoni propositi e le valutazioni teoriche, compiute precedentemente, sulla riuscita del programma di inserimento del minore nella nuova realtà familiare. In pratica il minore inizierà quel percorso che lo condurrà all’adozione definitiva recidendo i legami con la famiglia di origine.

Le coppie che, in possesso dei requisiti, intendano adottare un minore devono presentare la domanda al tribunale per i

minorenni. Possono essere presentate più domande

contemporaneamente a tribunali diversi, purché tale scelta venga comunicata a tutti i tribunali interessati affinché questi possano scambiarsi informazioni ed atti di cui siano in possesso73. Le coppie possono così ampliare l’ambito territoriale della loro richiesta con conseguenti maggiori probabilità di accoglimento. La domanda74 dovrà contenere tutte le indicazioni utili per

72 Trabucchi A., voce Adozione, in Enc. Treccani, Torino, 1988, p. 24:” è

chiaramente già un rapporto adottivo quello che si istituisce con questo affidamento”, pur se di natura “sperimentale” giacché da esso origina “ un rapporto di natura familiare cui sono collegati effetti che anticipano le stesse conseguenze della futura adozione”.

73 Moro A., L’adozione speciale, Giuffrè, Milano 1976, p. 310.

74 Baviera I., L’adozione speciale, Milano, seconda ed., 1982, p. 225; Moro

A., Adozione, affidamento, affiliazione nel quadro della riforma del diritto di famiglia, in Il diritto del minore alla famiglia, p. 248.

identificare la coppia, la manifestazione della disponibilità ad adottare un minore ed, eventualmente, la disponibilità per un adozione multipla e/o nei confronti di minori portatori di

handicap.

La domanda decade dopo tre anni ma, può essere rinnovata anche più volte fin tanto che non vengono superati i limiti massimi di età per adottare e, in ogni momento, gli adottanti possono richiedere notizie sullo stato del procedimento75.

Dopo che il tribunale ha ricevuto la domanda, procederà a effettuare le indagini dando precedenza a coloro che hanno dato la loro disponibilità ad adottare minori di età superiore a cinque anni e portatori di handicap76. Le indagini hanno ad oggetto la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare dei richiedenti e i motivi per cui questi hanno deciso di adottare un minore; nel fare ciò il tribunale si avvale dei servizi socio-assistenziali e delle aziende sanitarie locali e ospedaliere. Tali indagini devono essere compiute entro centoventi giorni, termine prorogabile per altrettanti giorni una sola volta.77

Esaurite le indagini, lo stesso articolo 22 comma 5 prevede che, il tribunale debba scegliere tra le coppie che hanno presentato la domanda quella che, più delle altre, corrisponda alle esigenze del minore e che, in quel momento, sia concretamente disponibile. La coppia prescelta deve essere quindi idonea sulla base di una valutazione comparativa con le altre coppie, pertanto non sarà possibile un affidamento quando la coppia disponibile sia una

75 Procida Mirabelli, Di Lauro, Le adozioni dei minori nei sistemi italiano e

francese, Edizioni scientifiche italiane, 1988, p. 231 nota 615.

76 Art. 3, comma 1. legge 5 febbraio 1992 n. 104, in materia di assistenza,

integrazione sociale e diritti delle persine handicappate.

77 Finocchiaro A., Finocchiaro M., Disciplina dell’adozione e dell’affidamento,

sola; tale comparazione, a giudizio della prevalente dottrina è obbligatoria78 perché altrimenti non si potrebbero assicurare al minore la garanzia di un felice inserimento nella famiglia adottiva e la sicurezza di un nucleo nel quale poter realizzare a pieno la propria personalità. La scelta costituisce il momento più delicato dell’intera procedura ed è caratterizzata dalla discrezionalità del tribunale esercitata nel rispetto dei principi previsti dalla legge. In questa fase si avrà l’audizione del minore dodicenne o di età inferiore se capace di discernimento e l’espressa manifestazione del consenso del minore ultraquattordicenne il quale dovrà dire se consente o meno ad essere affidato alla coppia che il tribunale ha scelto.

Il tribunale sarà tenuto alla vigilanza sul buon andamento dell’affidamento preadottivo e, in caso di difficoltà può convocare gli affidatari del minore alla presenza di uno psicologo così come potrà disporre interventi di sostegno economico e sociale.79

Questa fase, come dicevamo, è molto delicata sia per gli affidatari che per il minore, le attese di entrambi devono fare i conti con la quotidianità che si verrà a creare. La legge per favorire la stabilità del minore nella nuova famiglia prevede che, mentre l’affidamento preadottivo è in corso, lo stato di adottabilità non possa essere revocato; in questo modo si evitano ripensamenti o cambiamenti di stile di vita da parte dei genitori affinché si possa assicurare al minore un percorso chiaro e non altalenante evitando continui turbamenti. La giurisprudenza ha affermato

78 Manera G., L’adozione e l’affidamento familiare nella dottrina e nella

giurisprudenza, Franco Angeli, 2004, p. 177; Rossi Carleo L., L’affidamento e le adozioni, cit., p. 326; Sacchetti L., Il commentario dell’adozione e dell’affidamento, cit., p. 202.

che lo stato di adottabilità non possa essere revocato neppure se la relativa istanza sia presentata prima che lo stesso abbia inizio80. L’affidamento preadottivo potrà essere revocato per cause interne rispetto al suo svolgimento e cioè per situazioni di mancato adattamento del minore alla nuova situazione e quindi alla dimostrata incapacità del nuovo nucleo familiare di realizzare il progetto adottivo. La novella del 2001 fa riferimento a “difficoltà non superabili” dando quindi rilevanza anziché all’importanza dei problemi che sono venuti fuori, al fatto che possano o meno essere superati e risolti con interventi di sostegno81.