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– Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d’Italia

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto

28.01 NF De Luca PD 19.12 Introduce l’articolo 28-bis che prevede, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, la riduzione dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi (comma 1).

Il comma 2 dispone che il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale abbiano già beneficiato:

le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno dieci anni;

le imprese devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

Il comma 3 specifica che le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento. Il comma 4 chiarisce che l’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regime de minimis, anche per il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

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19.12 Aggiunge i commi 3-bis-3-ter, per il finanziamento di uno specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Il comma 3-bis prevede, come anticipato, al fine di consentire il coordinamento strategico e l'attuazione integrata di interventi per lo sviluppo socio-economico dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il finanziamento di 100 milioni di euro con delibera del CIPE, a favore di uno specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo, a valere per il 2021, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

Come ricordato dalla norma in esame, il Contratto Istituzionale di Sviluppo è disciplinato dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e dall'articolo 29, comma 1, lettera f), del presente disegno di legge di bilancio, in cui si prevede che il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale individui i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità o per interventi di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si proceda alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo.

Il comma 3-ter stabilisce che il Commissario straordinario, con proprie ordinanze, può destinare agli interventi di investimento individuati nel contratto istituzionale di sviluppo, risorse, nel limite di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valer e sulle risorse disponibili nella contabilità speciale a lui assegnata.

Il comma 3-quater specifica che nel Contratto istituzionale di sviluppo siano riportati, se previsto, il relativo Codice Unico di Progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori, le risorse, l'importo del finanziamento e i criteri e le modalità di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011 (in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti).

33.12 Melilli PD

Consenso unanime dei

19.12 Aggiunge il comma 3-bis, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione , con una dotazione complessiva di € 60

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto

gruppi mln per il triennio 2021-2023, per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca e trasferimento tecnologico e all'implementazione dell'offerta formativa universitaria nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016. I termini, i criteri e le modalità di accesso al Fondo, nonché le modalità di rendicontazione, devono essere stabiliti con decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale. Sin da subito si stabilisce, comunque, che a ciascuna delle suddette regioni sono destinati € 5 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e che le risorse devono essere ripartite tra i centri di ricerca e le università esistenti nei relativi territori, selezionati a seguito di un bando emanato dall’Agenzia per la coesione territoriale.

Al riguardo, si valuti l’opportunità di chiarire il riferimento alla ripartizione delle risorse (solo) fra i centri di ricerca esistenti, considerato che il testo prevede che il Fondo è finalizzato (fra milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per migliorare le capacità professionali degli operatori del settore e aumentare l’attenzione, da parte degli stessi, alla sostenibilità ambientale. Il Fondo è ripartito tra le regioni ed è vincolato all’organizzazione di corsi di formazione esperenziale riferiti ad ambiti della filiera del turismo. Con decreto interministeriale sono individuate le modalità di accesso al fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse e l’ammontare del contributo concedibile.

Quanto alla previsione in esame, appare opportuno ricordare come la Corte Costituzionale abbia affermato, per costante orientamento, la necessità di applicare il principio di leale collaborazione nei casi in cui lo Stato preveda un finanziamento, con vincolo di destinazione, che incide su materie di competenza regionale (residuale o concorrente (ex plurimis, sentenze n. 27 del 2010, n. 168 del 2008, n. 50 del 2008, n. 133 del 2006, n. 51 del 2005, sent. n.

71/2018).

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Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto

Conseguentemente,

il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209 è ridotto di 1 milione per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Articolo 34 – Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud

marginali, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati al contrasto dei fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo.

Lo stanziamento è specificamente destinato ai Comuni dei territori di cui all’articolo 3 della legge n.646/1950 (ossia i comuni delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, i comuni delle province di Latina e Frosinone, l'Isola d'Elba, i Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, i Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto e i Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina) non ricompresi nelle aree oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n.104/2020 (ossia nelle aree svantaggiate oggetto dell’agevolazione contributiva cd. Decontribuzione per il sud, individuate nelle regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale).

Il riparto delle risorse, nonché la definizione dei termini e delle modalità di accesso alle risorse escludendo tra l’altro gli enti pubblici economici, gli enti trasformati in società di capitali, le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, le aziende speciali costituite anche in consorzio degli enti locali, i consorzi di bonifica e industriali, gli enti morali e gli enti ecclesiastici) e in parte (15 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023) mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – Programmazione 2021-2027.

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