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Agevolazioni e riduzioni

Nel documento La tassazione immobiliare comunale in Italia (pagine 196-199)

5. TARI – La tassa rifiuti

5.7 Agevolazioni e riduzioni

Possono verificarsi delle situazioni nelle quali gli utenti non usufruiscono in modo pieno ed agevole del servizio pubblico. Assoggettare a tassazione piena tali soggetti non sarebbe corretto, pertanto il legislatore ha ritenuto adeguato prevedere delle agevolazioni in presenza di tali situazioni. Le riduzioni vengono applicate alla sola quota variabile dell’imposta, e non anche alla quota fissa, a conferma dell’interesse pubblico che il servizio di gestione dei rifiuti assolve a beneficio dell’intera collettività.

Diverse disposizioni in tema di tassazione sui rifiuti individuano esplicitamente la possibilità di applicare delle riduzioni al carico tributario dovuto.

Prima di applicare le fattispecie agevolative, è necessario controllare che la pretesa impositiva sia legittima, verificando che sussistano due presupposti:

1. i Comuni abbiano istituito il servizio, e

2. l’utente sia messo nelle condizioni di poter usufruire del servizio,

poiché oltre alla mera istituzione del servizio, è necessario che vengano predisposte materialmente tutte le strutture operative che garantiscono l’effettivo svolgimento del servizio pubblico239.

In ogni caso, non comporta alcun esonero o riduzione dal tributo la mancata fruizione del servizio imputabile al contribuente, ed è in ogni caso esclusa alla base la possibilità di

239

VILLANI S., Natura della Tarsu e conseguenze del mancato espletamento del servizio di raccolta rifiuti, in Il Fisco, 2008, n. 17/1, p. 3072.

196 commisurare il prelievo in proporzione al tempo ed alla modalità di utilizzo dell’immobile da parte del soggetto passivo.

Può accadere che il servizio di gestione dei rifiuti non venga svolto, o che venga svolto ma non rispettando la disciplina di riferimento, oppure che si verifichino situazioni di danno o pericolo per le persone e per l’ambiente riconosciute dall’autorità sanitaria provocate dall’interruzione del servizio causate dal verificarsi di impedimenti organizzativi imprevedibili o da problematiche sindacali: in tutti questi casi il Comune, a norma del comma 656, art. 1, L. n. 14//2013 non può richiedere la tassa in misura superiore al 20 per cento della tariffa.

Qualora invece l’utente non riuscisse ad usufruire del servizio in quanto la zona in cui è ubicata la superficie imponibile non rientra nel perimetro in cui viene svolta la raccolta, a norma del comma 657, art. 1, L. n. 147/2013 la TARI non può essere richiesta in misura superiore al 40 per cento della tariffa. In questo caso il quantum dovuto viene determinato in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta all’interno della zona perimetrata e di fatto servita.

L’incentivazione al recupero dei rifiuti per la produzione di nuovi prodotti o per la produzione di energia, in alternativa allo smaltimento, rimane un tema costante: a norma del comma 658, art. 1, L. n. 147/2014 continuano infatti ad essere previste riduzioni del carico tributario in caso di raccolta differenziata per le utenze domestiche.240

I Comuni possono prevedere delle riduzioni percentuali nella determinazione della tariffa: a) pari all’aumento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all’anno

precedente;

b) individuata all’interno di un range stabilito sulla base dei proventi globali derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata;

c) individuata all’interno di un range stabilito sulla base del risparmio finanziario derivante dall’aver evitato lo smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata, oppure sulla base del prodotto di quantità della raccolta differenziata e costo unitario di smaltimento.

Ma un tema caldo in materia di TARI è anche l’incentivazione al riciclo degli operatori economici. A norma della Legge n. 68/2014 i Comuni, in piena autonomia, devono stabilire con regolamento la misura delle riduzioni accordabili qualora avviino i rifiuti assimilabili agli urbani al recupero.

240

197 Il comma 659, art. 1, L. n. 147/2013 prosegue nel prevedere che il regolamento comunale possa riconoscere riduzioni tariffarie od esenzioni totali dall’imposta per:

a) “abitazioni con unico occupante”: può essere posta la condizione che la superficie abitativa sia superiore ad un limite minimo, al di sotto del quale non è ragionevole applicare uno sgravio fiscale;

b) “abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo” 241: in tal caso deve essere indicata l’abitazione principale e deve essere espressamente dichiarato di non voler cedere l’alloggio in locazione od in comodato; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non

continuativo, ma ricorrente” qualora ciò risulti da licenze od altra autorizzazione rilasciata dagli organi competenti per l’esercizio dell’attività242;

d) “abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero”;

e) “fabbricati rurali ad uso abitativo”.

Un’ulteriore tipologia di agevolazione che può essere prevista con regolamento comunale è stata introdotta con il comma 660, secondo il quale il Comune può introdurre ulteriori fattispecie agevolative diverse da quelle tipizzate dal legislatore243.

La disciplina originaria prevedeva un tetto massimo alle agevolazioni accordabili pari ad un importo non superiore al sette per cento del costo complessivo del servizio, ma il legislatore è intervenuto in materia con il decreto legge correttivo n. 16/2014, convertito nella Legge n. 68/2014, abrogando tale limite. Le ulteriori agevolazioni che vengono concesse devono essere coperte da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

241 Tale beneficio non viene applicato agli alloggi in multiproprietà nei luoghi turistici e di villeggiatura se

complessivamente adibiti in via continuativa, ed alle case vacanza di organizzazioni turistiche imprenditoriali in quanto dichiarate dal Ministero dell’economia e delle finanze - risoluzione n. 156/E del 19 ottobre 1998 - assimilabili agli alberghi e agli affittacamere ai fini TARSU.

242

Nelle attività alberghiere si deve distingue stagionalità da stagionalità: spesso si attribuisce carattere di stagionalità sulla base degli avventori e dei clienti, e non della struttura, che rimane stabilmente destinata alla recettività, in particolare quando la frequenza di tipo turistico è affiancata dalla frequenza di tipo professionale. La stagionalità che deve interessare le attività alberghiere al fine di beneficiare della riduzione in esame deve risultare dalle licenze o autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti: ad esempio, gli stabilimenti balneari esercitano oggettivamente la propria attività solamente per una parte dell’anno, sulla base di concessioni temporalmente limitate.

243

Ad esempio, possono essere accordate riduzioni della tassa nel caso in cui gli utenti dimostrino di aver sostenuto, nello svolgimento di attività produttive, commerciali o di servizi, spese per interventi tecnico-organizzativi che assicurano una minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che ne agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico. Inoltre possono essere accordate riduzioni d’imposta agli utenti che sono tenuti a conferire al servizio ingenti quantitativi di rifiuti idonei a dar luogo ad entrate al bilancio comunale derivanti dal riciclo e dal recupero di tali rifiuti sottoforma di materie prime secondarie o di energia.

198 Il legislatore è intervenuto con la Legge n. 549/1995 in tema di svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche di durata superiore ai sei mesi che precludono al traffico zone in cui sono presenti esercizi commerciali ed artigianali che possono risultarne pregiudicate. Il comma 86 dell’art. 1 della disposizione in commento, ha previsto per tali attività la possibilità per i Comuni di deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, che possono concretizzarsi nella totale esenzione. Tale disposizione ha rilevanza anche in tema di TARI. Si tratta di una norma di carattere speciale, pertanto applicabile alle categorie espressamente indicate244.

Nel documento La tassazione immobiliare comunale in Italia (pagine 196-199)

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