All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione o il responsabile del procedimento, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta tecnica, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al responsabile del procedimento tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la concedente dichiarerà la decadenza dell’aggiudicazione, nonché l’escussione della cauzione provvisoria. L’Ente concedente aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati e quindi a seguire.
La stipulazione del contratto di Concessione e ove previsto della Convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
La cauzione provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della presentazione della cauzione definitiva; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la concedente procede alla stipula del contratto/Concessione anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto di Concessione e ove previsto della Convenzione sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto in caso d’uso.
Il rilascio della concessione demaniale è subordinato al pagamento del canone demaniale e dell’imposta regionale relativi all’annualità, nonché al versamento della cauzione di cui all’art. 17 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.
Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 328 del 15/2/1952, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, il concessionario dovrà costituire, prima del rilascio dell'atto
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concessorio, idonea cauzione definitiva per un importo pari a due annualità del canone, mediante deposito cauzionale o fideiussione, con le modalità previste all'art. 1 della L. n. 348/1982, il cui beneficiario sia individuato congiuntamente nell'Agenzia del Demanio, la Regione Lazio e il Comune di Roma, ovvero attestare l’adesione ad una garanzia collettiva rilasciata in favore dell’associazione di operatori balneari a cui aderisce. La fideiussione, cointestata sarà rilasciata a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione.
La cauzione definitiva dovrà essere presentata entro 20 giorni dalla richiesta e comunque anticipatamente alla stipulazione della concessione, e dovrà contenere:
a) l’espressa rinuncia al beneficio di preventiva escussione del concessionario garantito;
b) la validità non inferiore alla durata della concessione;
c) il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni dalla richiesta di escussione.
Il concessionario dichiara di avere preso visione dei luoghi e dell’area oggetto della concessione, di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente bando nonché nelle norme da esso richiamate.
Sulla base delle esigenze di tutela del litorale e di garanzia di uso pubblico delle aree demaniali, la concessione potrà essere revocata, anche prima della sua naturale scadenza, ai sensi dell’art. 42 del Codice della Navigazione e qualora venisse approvato definitivamente il Piano di Utilizzazione degli Arenili.
In caso di inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, da norme di legge o di regolamento e nelle altre ipotesi previste dall’art. 47 del Codice della Navigazione, l’amministrazione concedente dichiarerà la decadenza del concessionario e l’area verrà assegnata al concorrente che segue in graduatoria.
Roma Capitale, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d’urgenza, in caso di fallimento del concessionario, di liquidazione coatta e concordato preventivo (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del concessionario, o di decadenza o revoca della concessione anche ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della concessione.
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L'affidamento avviene alle condizioni proposte in sede in offerta.
18.1 - Responsabilità del concessionario ai sensi dell’art. 23 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione
1. Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, il concessionario è responsabile verso l’amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell’esercizio della concessione alle persone o alle cose. A tal fine entro entro 20 giorni dalla richiesta e comunque anteriormente alla sottoscrizione della concessione, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile conseguente a danni a terzi e a cose di proprietà di terzi con i seguenti massimali Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) per danni alle persone, ed Euro 1.000.000,00 (un milione/00) per danni a cose.
2. Il concessionario, con la sottoscrizione della concessione demaniale marittima, assume l’obbligo di manlevare e rendere indenne l’amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.
18.2 - Oneri del concessionario
1. Il concessionario deve rispettare le condizioni, i limiti e gli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, nonché le prescrizioni dell’Ordinanza sindacale balneare emanata da Roma Capitale attinente alle norme per l’uso del demanio marittimo e per la disciplina delle attività balneari e le prescrizioni dell’ordinanza di sicurezza balneare emanata dalla competente Capitaneria di Porto.
2. Il concessionario oltre a sostenere il canone e l’imposta di cui al precedente punto 5, avrà i seguenti ulteriori oneri espressamente previsti dalla concessione, ed in particolare:
a. l’esecuzione di quanto offerto in sede di gara;
b. oneri per allacci idrici, fognari, elettrici e spese delle relative utenze;
c. consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione (art.1 comma 251 lett. “e” legge 296/2006);
e. sostenere le spese relative alla stipulazione e registrazione dell’atto di concessione;
f. osservare tutte le condizioni e le prescrizioni particolari previste dall’atto di concessione che verrà sottoscritto;
g. affidata la concessione demaniale marittima il concessionario dovrà allestire l’area per l’uso richiesto e concesso, dando comunicazione al SUAP di inizio attività.
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Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di opere sull’area demaniale, il concessionario dovrà presentare idoneo titolo abilitativo rilasciato preventivamente dal parte dell’Ufficio comunale competente.
Viene fatto divieto di eseguire opere o modifiche o alterazioni dello stato dei luoghi senza previa acquisizione di titolo abilitativo, ove necessario, rilasciato dal concedente.
L’esecuzione degli interventi e delle attività previste dall’offerta tecnica (Piano di manutenzione, Programma di qualità ambientale, e Piano di accessibilità per la fruizione dell’arenile anche a persone diversamente abili) è in ogni caso subordinata a specifica approvazione da parte del Municipio X.